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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13446 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 24994/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24994/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Alessia Tuttobene, come da procura in atti;
Ricorrente
contro
Controparte_1
ad AB, in persona del Ministro pro tempore;
[...]
Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo, in via principale e nel merito, di accertare il diritto all'unità familiare e, conseguentemente, di ordinare al resistente la fissazione di un CP_1 appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto in favore dei figli del ricorrente sig.ri nato a [...] il [...] e Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...], con rifusione delle spese e compenso
[...] professionale.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha documentato l'avvenuta fissazione CP_1 dell'appuntamento in favore dei familiari del ricorrente per la data del 10.02.2026 presso i locali dell , concludendo per la declaratoria della cessazione della CP_1 materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite.
Con note scritte del 26.09.2025 parte ricorrente, preso atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha chiesto disporsi un rinvio dell'udienza al fine di verificare l'effettivo rilascio del visto di ingresso.
In diritto, condividendo le deduzioni formulate dal resistente, va dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere. Preso atto che nel ricorso introduttivo è stata chiesta la sola fissazione dell'appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto, lo spontaneo adempimento dell'Amministrazione ha esaurito
1 l'interesse a ricorrere, rendendo la prosecuzione del presente giudizio sostanzialmente inutile. Essendo, quindi, il petitum perimetrato alla sola fissazione dell'appuntamento, non può trovare accoglimento l'istanza di rinvio dell'udienza al fine di verificare se il visto venga effettivamente rilasciato, trattandosi di fase di merito riservata all'Amministrazione. Quanto alle spese di lite, occorre tener conto delle notorie difficoltà dell di AB a causa dell'enorme mole di richieste di Controparte_1 visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing. Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire, la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano “gravi” ed “eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice di merito (S.U. 2572/2012). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento dell'Amministrazione (Cass. 21400/2021), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto. Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 24994/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
01/10/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 24994/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24994/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Alessia Tuttobene, come da procura in atti;
Ricorrente
contro
Controparte_1
ad AB, in persona del Ministro pro tempore;
[...]
Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo, in via principale e nel merito, di accertare il diritto all'unità familiare e, conseguentemente, di ordinare al resistente la fissazione di un CP_1 appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto in favore dei figli del ricorrente sig.ri nato a [...] il [...] e Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...], con rifusione delle spese e compenso
[...] professionale.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha documentato l'avvenuta fissazione CP_1 dell'appuntamento in favore dei familiari del ricorrente per la data del 10.02.2026 presso i locali dell , concludendo per la declaratoria della cessazione della CP_1 materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite.
Con note scritte del 26.09.2025 parte ricorrente, preso atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha chiesto disporsi un rinvio dell'udienza al fine di verificare l'effettivo rilascio del visto di ingresso.
In diritto, condividendo le deduzioni formulate dal resistente, va dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere. Preso atto che nel ricorso introduttivo è stata chiesta la sola fissazione dell'appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto, lo spontaneo adempimento dell'Amministrazione ha esaurito
1 l'interesse a ricorrere, rendendo la prosecuzione del presente giudizio sostanzialmente inutile. Essendo, quindi, il petitum perimetrato alla sola fissazione dell'appuntamento, non può trovare accoglimento l'istanza di rinvio dell'udienza al fine di verificare se il visto venga effettivamente rilasciato, trattandosi di fase di merito riservata all'Amministrazione. Quanto alle spese di lite, occorre tener conto delle notorie difficoltà dell di AB a causa dell'enorme mole di richieste di Controparte_1 visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing. Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire, la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano “gravi” ed “eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice di merito (S.U. 2572/2012). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento dell'Amministrazione (Cass. 21400/2021), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto. Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 24994/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
01/10/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 2 di 2