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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2024, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 23/2013 ex Trib. Mistretta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 23/2013
TRA
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Caronia, Via Marconi 34, e , nato a [...], il 16 Parte_2
luglio 1996, residente in [...], entrambi quali eredi dell'originario attore – Avv. Grazia Petrulli Parte_3
attori
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
– Avv. Giuseppe Fragale e Giuseppina Bombara C.F._2
convenuti
E
(C.F. ) – Avv. Antonio Mario Di Controparte_3 C.F._3
Francesco
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
- Accertare e Dichiarare che le unità immobiliari, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, si appartengono al signor (rectius: eredi di Parte_3
Parte_3
1 - Ritenere e dichiarare, pertanto, che le unità immobiliari della Via Marconi 34, indicata al catasto del comune al foglio 19 part. 63 sub. 1; l'unità immobiliare ad uso magazzino, di Via San Francesco 9 p.t., censita al foglio 19 part. 63 sub. 5; e
l'unità immobiliare ad uso abitazione, censita al foglio 19, part. 63 sub. 4, di Via
San Francesco n. 5 p.t., si appartengono in proprietà esclusiva al signor Pt_3
(rectius: eredi;
[...] Parte_3
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 771 c.c. I comma, nulla
e/o inefficace la donazione intercorsa tra i sigg,ri detto Controparte_1
“ ” e , il giorno 26.10.2010 presso lo studio del Notaio Per_1 CP_2
, in Castelbuono, Via Di Stefano 15, ovvero nulla per Controparte_3
mancanza di causa concreta, per le ragioni meglio esposte nei propri atti difensivi;
- Accertare e dichiarare, pertanto, la nullità dell'atto pubblico di donazione stipulato in data 26 ottobre del 2010 (Rep. 15640 – Racc. 7075, in Notar
) intervenuto tra i signori e , CP_3 Controparte_1 CP_2 ordinando al Conservatore dei registri immobiliare la cancellazione;
- rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, per le motivazioni meglio esposte nei propri atti difensivi, perché infondate in fatto e in diritto, anche con riferimento all'art. 1167 c.c..
- condannare i convenuti detto e al pagamento Controparte_1 Per_1 CP_2 delle spese e onorari come per legge, come da nota spese già allegata, secondo i parametri ministeriali, con valutazione media, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- disporre la compensazione delle spese di lite tra gli attori nei soli confronti del convenuto Notaio, che risulta assolto in ogni caso dal mutamento dell'orientamento della Corte di Cassazione, intervenuta in maniera dirimente solo nel 2016, successivamente all'iscrizione a ruolo del presente procedimento.
Conclusioni di parte convenuta Pt_3
- rigettare totalmente le domande attoree, ritenendo e dichiarando valida ed efficace la donazione oggetto di causa, con diritto del donatario di rientrare nella piena disponibilità degli immobili donati e correlativo ordine di riconsegna
Conclusioni di parte convenuta : CP_3
- Dare atto della correttezza dell'operato professionale del notaio dottor CP_3
nella formazione dell'atto pubblico del 26 ottobre 2010 Rep. 15640 –
[...]
Racc. 7075, con ogni conseguente statuizione.
2 - Con vittoria di spese e compensi e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato e non riscosso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'originario attore Parte_3
chiedeva dichiararsi la nullità della donazione del 26/10/2010, Notaio CP_3
da Castelbuono, con il quale il convenuto donava al figlio
[...] Controparte_1
le seguenti tre unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in Caronia: CP_2
1) unità immobiliare ad uso abitazione in Via Marconi n. 34, foglio 19, particella
63, sub 1;
2) quota pari a ½ indivisa dell'unità immobiliare ad uso magazzino in Via San
Francesco n. 9, foglio 19, particella 63, sub 5;
3) unità immobiliare ad uso abitazione in Via San Francesco n. 5, foglio 19, particella 63, sub 4.
L'attore assumeva di esserne proprietario esclusivo in virtù di scrittura privata di compravendita del 16/10/1978, registrata il 09/09/2002, con conseguente violazione, da parte dei convenuti, del divieto di donazione di beni futuri di cui all'art. 771 c.c. (Cass.
10356/2009).
Oltre a ciò, deduceva di averne sempre mantenuto il possesso quale residenza estiva
(dimorando abitualmente a Milano) e di esservisi poi trasferito definitivamente dopo il suo collocamento in pensione;
non rispondeva dunque al vero l'affermazione del donante di essere in possesso di tali immobili da oltre vent'anni, tanto che, pochi mesi prima dell'inizio del presente giudizio, egli aveva sostituito la serratura d'ingresso, avendo notato manomissioni, subendo per ciò le contestazioni del nipote e venendo in tal CP_2 modo a conoscenza dell'esistenza della donazione.
Il Notaio convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, evidenziando che, in sede di redazione di tale atto, il donante aveva dichiarato di avere la piena proprietà dei beni oggetto della donazione per averli acquistati per usucapione in forza di un possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto “animo domini”, risalente ad oltre vent'anni addietro, sebbene non ancora accertato giudizialmente;
in forza di ciò il notaio aveva dichiarato nell'atto che “nonostante le unità immobiliari in oggetto non risultano intestate all'odierno donante, questi espressamente dichiara di aver da sempre esercitato, sulle unità immobiliari stesse un possesso a titolo di pieno proprietario” richiedendo all'Agenzia del Territorio di Messina, Sezione Fabbricati “di eseguire le relative volture a favore dell'odierno donatario, (…) per mancanza di passaggi intermedi convalidati da atti legali”.
3 La pretesa risultava perciò infondata in quanto l'atto di donazione in questione non era nullo, ma semplicemente inefficace (Cass. 2485/2007; Cass. 11186/2021), e non contravveniva perciò al divieto di ricevere atti nulli di cui all'art. 28 L.89/2013 (Legge
Notarile), riferibile agli “espressamente proibiti dalla legge” ovvero “manifestamente contrari all'ordine pubblico o al buon costume”
I convenuti e si costituivano formulando alcune Controparte_1 CP_2 eccezioni preliminari di rito (poi superate in corso di giudizio), chiedendo il rigetto delle domande attoree e spiegando domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto della proprietà dei beni in questione per usucapione.
I convenuti evidenziavano che quello che l'attore definisce in citazione “atto di compravendita del 16.10.1978 (all.2)” era in realtà un semplice preliminare di vendita datato 16/08/1978, inefficace rispetto alle parti per mancanza di sottoscrizione di tutti i comproprietari, inopponibile ai terzi per omessa autenticazione delle sottoscrizioni presenti e comunque mai eseguito, con conseguente carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., l'attore precisava di non aver spiegato alcuna domanda risarcitoria nei confronti del Notaio, chiamato in giudizio per una “esigenza di garanzia e di economia processuale nel caso in cui dalle risultanze processuali emergessero comportamenti rilevanti del Notaio rogante ai danni dell'attore”.
Quanto alle eccezioni dei convenuti contestava che l'atto del 16/08/1978 Pt_3 fosse un mero preliminare ad effetti obbligatori, risultando chiaramente evincibile la volontà “definitiva” delle parti di perfezionare, a mezzo del medesimo, un atto immediatamente traslativo della proprietà. Non ostativa risultava la mancanza di firma di e (entrambi “fu ), sia perché ciò non Controparte_1 Persona_2 Pt_3 comporterebbe comunque la nullità dell'atto, efficace nei confronti dei firmatari, sia perché gli stessi erano già deceduti, rispettivamente, nel 1947 e nel 1957.
Quanto alla domanda riconvenzionale, contestava la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, per come già esposto in citazione.
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., richiamava l'ordinanza collegiale del Tribunale di Mistretta del 03/07/2013, resa in sede di giudizio possessorio, nella quale era stato accertato che deteneva tali immobili per tolleranza CP_2 dello zio e della moglie . Parte_3 Parte_4
Nel corso del giudizio l'attore decedeva e si costituivano in Parte_3 prosecuzione gli eredi testamentari e;
i convenuti Parte_1 Parte_2
4 e eccepivano la loro carenza di legittimazione attiva Controparte_1 CP_2
a causa della nullità del testamento di ex art. 692 c.c., in quanto Parte_3 contenente una sostituzione fedecommissaria (“… dispongo alla mia morte e quella di mia moglie , nata a [...] il [...], gli appartamenti di via Parte_4
MARCONI, 34 e via SAN FRANCESCO, 5 in uno al magazzino di Via SAN
FRANCESCO, 1 con annesso ex pollaio siano di proprietà dei nipoti e Pt_1 figli del germano e .”). Parte_2 CP_4 CP_5
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022, così come specificato nel decreto di fissazione udienza del 11/09/2024, per cui deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di parte attrice di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori intervenuti per nullità del testamento di Parte_3
La disposizione in argomento, in base al principio di conservazione del testamento ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di nomofilachia (cfr. ex multis Cass.
5487/2024), va intesa – con statuizione meramente endoprocedimentale – nel senso che il testatore abbia voluto prevedere non una sostituzione fedecommissaria (vietata a pena di nullità dall'art. 492 comma 5 c.p.c.), bensì una sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c. per il caso in cui la moglie, a causa di morte, non potesse accettare l'eredità.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto . Controparte_3
Dalle conclusioni dell'atto di citazione si evince chiaramente che la domanda risarcitoria – per come altresì ulteriormente precisato da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – risultava proposta nei soli confronti dei convenuti Pt_3 non essendo peraltro delineata nella narrativa alcuna ipotesi di responsabilità del notaio rogante né in diritto, né in punto di fatto.
Del tutto ingiustificata appare dunque la sua evocazione in giudizio, non potendosi condividere l'argomentazione di una asserita “esigenza di garanzia e di economia processuale nel caso in cui dalle risultanze processuali emergessero comportamenti rilevanti del Notaio rogante ai danni dell'attore”; la chiamata in giudizio del convenuto deve infatti seguire, e non precedere, la proposizione di una domanda nei suoi confronti e l'individuazione di un petitum e di una causa petendi, dovendo l'attore sopportare, in caso contrario, le conseguenze di un'inutile attività processuale al quale il convenuto privo di legittimazione passiva risulta costretto.
5 Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate, per non essere l'originario attore mai divenuto proprietario degli immobili oggetto di causa.
La scrittura privata in questione, sebbene di tenore apparentemente ambiguo per l'uso dei termini “venditori” e “compratore”, contiene tuttavia più volte la definizione di
“compromesso”, e ciò non soltanto nell'intestazione, ma anche nelle clausole 2) ( “La casa, oggetto del presente compromesso …”) e 4) (“al momento della firma di questo compromesso che serve da legale ricevuta, i venditori ricevono per intero dal compratore, la somma suddetta …”).
L'uso di tale espressione denota la consapevolezza dei paciscenti di non porre in essere un atto immediatamente traslativo, bensì un atto meramente obbligatorio.
A tale qualificazione non osta la mancanza di un termine per la stipula del definitivo, che le parti hanno verosimilmente inteso posticipare ad un momento successivo alla morte di (come si evince dalle previsioni di cui al punto 6) e comunque Persona_3 non essenziale ai fini della configurazione di un preliminare, atteso che “in assenza di termine concordato tra le parti per l'adempimento dell'obbligazione - nella specie la stipula del negozio definitivo - assunta con il contratto trova applicazione la disciplina ex ad 1183 comma 1 cod. civ., sicché l'adempimento è dovuto immediatamente” (Cass.
21647/2019).
Gli eredi di avrebbero perciò titolo per pretendere dai promittenti Parte_3 venditori l'adempimento del preliminare, ma tale domanda non è stata proposta nel presente giudizio.
La domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del compendio oggetto di causa è inammissibile perché volutamente proposta nei confronti di soggetto diverso dagli effettivi proprietari, identificati dai convenuti medesimi nei promittenti venditori della scrittura privata del
1978.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, l'acquirente per usucapione può infatti far valere il proprio acquisto della proprietà a titolo originario nei confronti di chiunque lo contesti, a titolo di eccezione o in via principale, nell'ambito di una actio negatoria servitutis, non essendo tenuto, in tali ipotesi, a convenire gli effettivi proprietari (cfr. Cass. 19145/2017).
Diversa è però l'ipotesi in cui venga proposta una vera e propria domanda riconvenzionale, nel qual caso unico soggetto legittimato è appunto colui che, secondo la prospettazione attorea (in questo caso, dell'attore in riconvenzionale), risulti essere l'ultimo proprietario (cfr. Cass. 24260/2018), che l'attore in riconvenzionale deve
6 chiedere di essere autorizzato a citare in giudizio (cfr. Cass. 24201/2006), incorrendo in caso contrario – e diversamente dall'ipotesi in cui la prospettazione fosse corretta, risultando carente la sola citazione – nella reiezione della domanda, e non nella chiamata iussu iudicis dei terzi litisconsorti necessari (cfr. Cass. 20091/2023, Cass. 6815/2024;
Cass. 17893/2024).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore del convenuto ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del Controparte_3
successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28
D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M.
140/2012, da Cass. S.U.17405/2012), in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1,200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese fra gli attori ed i convenuti, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 23/2013 del Registro
Generale Contenzioso ex Tribunale di Mistretta, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto , che liquida in complessivi € 4.000,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) compensa interamente le spese di giudizio fra gli attori ed i convenuti
30/10/2024 Il Giudice CP_6
Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 23/2013
TRA
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Caronia, Via Marconi 34, e , nato a [...], il 16 Parte_2
luglio 1996, residente in [...], entrambi quali eredi dell'originario attore – Avv. Grazia Petrulli Parte_3
attori
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
– Avv. Giuseppe Fragale e Giuseppina Bombara C.F._2
convenuti
E
(C.F. ) – Avv. Antonio Mario Di Controparte_3 C.F._3
Francesco
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
- Accertare e Dichiarare che le unità immobiliari, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, si appartengono al signor (rectius: eredi di Parte_3
Parte_3
1 - Ritenere e dichiarare, pertanto, che le unità immobiliari della Via Marconi 34, indicata al catasto del comune al foglio 19 part. 63 sub. 1; l'unità immobiliare ad uso magazzino, di Via San Francesco 9 p.t., censita al foglio 19 part. 63 sub. 5; e
l'unità immobiliare ad uso abitazione, censita al foglio 19, part. 63 sub. 4, di Via
San Francesco n. 5 p.t., si appartengono in proprietà esclusiva al signor Pt_3
(rectius: eredi;
[...] Parte_3
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 771 c.c. I comma, nulla
e/o inefficace la donazione intercorsa tra i sigg,ri detto Controparte_1
“ ” e , il giorno 26.10.2010 presso lo studio del Notaio Per_1 CP_2
, in Castelbuono, Via Di Stefano 15, ovvero nulla per Controparte_3
mancanza di causa concreta, per le ragioni meglio esposte nei propri atti difensivi;
- Accertare e dichiarare, pertanto, la nullità dell'atto pubblico di donazione stipulato in data 26 ottobre del 2010 (Rep. 15640 – Racc. 7075, in Notar
) intervenuto tra i signori e , CP_3 Controparte_1 CP_2 ordinando al Conservatore dei registri immobiliare la cancellazione;
- rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, per le motivazioni meglio esposte nei propri atti difensivi, perché infondate in fatto e in diritto, anche con riferimento all'art. 1167 c.c..
- condannare i convenuti detto e al pagamento Controparte_1 Per_1 CP_2 delle spese e onorari come per legge, come da nota spese già allegata, secondo i parametri ministeriali, con valutazione media, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- disporre la compensazione delle spese di lite tra gli attori nei soli confronti del convenuto Notaio, che risulta assolto in ogni caso dal mutamento dell'orientamento della Corte di Cassazione, intervenuta in maniera dirimente solo nel 2016, successivamente all'iscrizione a ruolo del presente procedimento.
Conclusioni di parte convenuta Pt_3
- rigettare totalmente le domande attoree, ritenendo e dichiarando valida ed efficace la donazione oggetto di causa, con diritto del donatario di rientrare nella piena disponibilità degli immobili donati e correlativo ordine di riconsegna
Conclusioni di parte convenuta : CP_3
- Dare atto della correttezza dell'operato professionale del notaio dottor CP_3
nella formazione dell'atto pubblico del 26 ottobre 2010 Rep. 15640 –
[...]
Racc. 7075, con ogni conseguente statuizione.
2 - Con vittoria di spese e compensi e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato e non riscosso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'originario attore Parte_3
chiedeva dichiararsi la nullità della donazione del 26/10/2010, Notaio CP_3
da Castelbuono, con il quale il convenuto donava al figlio
[...] Controparte_1
le seguenti tre unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in Caronia: CP_2
1) unità immobiliare ad uso abitazione in Via Marconi n. 34, foglio 19, particella
63, sub 1;
2) quota pari a ½ indivisa dell'unità immobiliare ad uso magazzino in Via San
Francesco n. 9, foglio 19, particella 63, sub 5;
3) unità immobiliare ad uso abitazione in Via San Francesco n. 5, foglio 19, particella 63, sub 4.
L'attore assumeva di esserne proprietario esclusivo in virtù di scrittura privata di compravendita del 16/10/1978, registrata il 09/09/2002, con conseguente violazione, da parte dei convenuti, del divieto di donazione di beni futuri di cui all'art. 771 c.c. (Cass.
10356/2009).
Oltre a ciò, deduceva di averne sempre mantenuto il possesso quale residenza estiva
(dimorando abitualmente a Milano) e di esservisi poi trasferito definitivamente dopo il suo collocamento in pensione;
non rispondeva dunque al vero l'affermazione del donante di essere in possesso di tali immobili da oltre vent'anni, tanto che, pochi mesi prima dell'inizio del presente giudizio, egli aveva sostituito la serratura d'ingresso, avendo notato manomissioni, subendo per ciò le contestazioni del nipote e venendo in tal CP_2 modo a conoscenza dell'esistenza della donazione.
Il Notaio convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, evidenziando che, in sede di redazione di tale atto, il donante aveva dichiarato di avere la piena proprietà dei beni oggetto della donazione per averli acquistati per usucapione in forza di un possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto “animo domini”, risalente ad oltre vent'anni addietro, sebbene non ancora accertato giudizialmente;
in forza di ciò il notaio aveva dichiarato nell'atto che “nonostante le unità immobiliari in oggetto non risultano intestate all'odierno donante, questi espressamente dichiara di aver da sempre esercitato, sulle unità immobiliari stesse un possesso a titolo di pieno proprietario” richiedendo all'Agenzia del Territorio di Messina, Sezione Fabbricati “di eseguire le relative volture a favore dell'odierno donatario, (…) per mancanza di passaggi intermedi convalidati da atti legali”.
3 La pretesa risultava perciò infondata in quanto l'atto di donazione in questione non era nullo, ma semplicemente inefficace (Cass. 2485/2007; Cass. 11186/2021), e non contravveniva perciò al divieto di ricevere atti nulli di cui all'art. 28 L.89/2013 (Legge
Notarile), riferibile agli “espressamente proibiti dalla legge” ovvero “manifestamente contrari all'ordine pubblico o al buon costume”
I convenuti e si costituivano formulando alcune Controparte_1 CP_2 eccezioni preliminari di rito (poi superate in corso di giudizio), chiedendo il rigetto delle domande attoree e spiegando domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto della proprietà dei beni in questione per usucapione.
I convenuti evidenziavano che quello che l'attore definisce in citazione “atto di compravendita del 16.10.1978 (all.2)” era in realtà un semplice preliminare di vendita datato 16/08/1978, inefficace rispetto alle parti per mancanza di sottoscrizione di tutti i comproprietari, inopponibile ai terzi per omessa autenticazione delle sottoscrizioni presenti e comunque mai eseguito, con conseguente carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., l'attore precisava di non aver spiegato alcuna domanda risarcitoria nei confronti del Notaio, chiamato in giudizio per una “esigenza di garanzia e di economia processuale nel caso in cui dalle risultanze processuali emergessero comportamenti rilevanti del Notaio rogante ai danni dell'attore”.
Quanto alle eccezioni dei convenuti contestava che l'atto del 16/08/1978 Pt_3 fosse un mero preliminare ad effetti obbligatori, risultando chiaramente evincibile la volontà “definitiva” delle parti di perfezionare, a mezzo del medesimo, un atto immediatamente traslativo della proprietà. Non ostativa risultava la mancanza di firma di e (entrambi “fu ), sia perché ciò non Controparte_1 Persona_2 Pt_3 comporterebbe comunque la nullità dell'atto, efficace nei confronti dei firmatari, sia perché gli stessi erano già deceduti, rispettivamente, nel 1947 e nel 1957.
Quanto alla domanda riconvenzionale, contestava la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, per come già esposto in citazione.
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., richiamava l'ordinanza collegiale del Tribunale di Mistretta del 03/07/2013, resa in sede di giudizio possessorio, nella quale era stato accertato che deteneva tali immobili per tolleranza CP_2 dello zio e della moglie . Parte_3 Parte_4
Nel corso del giudizio l'attore decedeva e si costituivano in Parte_3 prosecuzione gli eredi testamentari e;
i convenuti Parte_1 Parte_2
4 e eccepivano la loro carenza di legittimazione attiva Controparte_1 CP_2
a causa della nullità del testamento di ex art. 692 c.c., in quanto Parte_3 contenente una sostituzione fedecommissaria (“… dispongo alla mia morte e quella di mia moglie , nata a [...] il [...], gli appartamenti di via Parte_4
MARCONI, 34 e via SAN FRANCESCO, 5 in uno al magazzino di Via SAN
FRANCESCO, 1 con annesso ex pollaio siano di proprietà dei nipoti e Pt_1 figli del germano e .”). Parte_2 CP_4 CP_5
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022, così come specificato nel decreto di fissazione udienza del 11/09/2024, per cui deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di parte attrice di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori intervenuti per nullità del testamento di Parte_3
La disposizione in argomento, in base al principio di conservazione del testamento ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di nomofilachia (cfr. ex multis Cass.
5487/2024), va intesa – con statuizione meramente endoprocedimentale – nel senso che il testatore abbia voluto prevedere non una sostituzione fedecommissaria (vietata a pena di nullità dall'art. 492 comma 5 c.p.c.), bensì una sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c. per il caso in cui la moglie, a causa di morte, non potesse accettare l'eredità.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto . Controparte_3
Dalle conclusioni dell'atto di citazione si evince chiaramente che la domanda risarcitoria – per come altresì ulteriormente precisato da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – risultava proposta nei soli confronti dei convenuti Pt_3 non essendo peraltro delineata nella narrativa alcuna ipotesi di responsabilità del notaio rogante né in diritto, né in punto di fatto.
Del tutto ingiustificata appare dunque la sua evocazione in giudizio, non potendosi condividere l'argomentazione di una asserita “esigenza di garanzia e di economia processuale nel caso in cui dalle risultanze processuali emergessero comportamenti rilevanti del Notaio rogante ai danni dell'attore”; la chiamata in giudizio del convenuto deve infatti seguire, e non precedere, la proposizione di una domanda nei suoi confronti e l'individuazione di un petitum e di una causa petendi, dovendo l'attore sopportare, in caso contrario, le conseguenze di un'inutile attività processuale al quale il convenuto privo di legittimazione passiva risulta costretto.
5 Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate, per non essere l'originario attore mai divenuto proprietario degli immobili oggetto di causa.
La scrittura privata in questione, sebbene di tenore apparentemente ambiguo per l'uso dei termini “venditori” e “compratore”, contiene tuttavia più volte la definizione di
“compromesso”, e ciò non soltanto nell'intestazione, ma anche nelle clausole 2) ( “La casa, oggetto del presente compromesso …”) e 4) (“al momento della firma di questo compromesso che serve da legale ricevuta, i venditori ricevono per intero dal compratore, la somma suddetta …”).
L'uso di tale espressione denota la consapevolezza dei paciscenti di non porre in essere un atto immediatamente traslativo, bensì un atto meramente obbligatorio.
A tale qualificazione non osta la mancanza di un termine per la stipula del definitivo, che le parti hanno verosimilmente inteso posticipare ad un momento successivo alla morte di (come si evince dalle previsioni di cui al punto 6) e comunque Persona_3 non essenziale ai fini della configurazione di un preliminare, atteso che “in assenza di termine concordato tra le parti per l'adempimento dell'obbligazione - nella specie la stipula del negozio definitivo - assunta con il contratto trova applicazione la disciplina ex ad 1183 comma 1 cod. civ., sicché l'adempimento è dovuto immediatamente” (Cass.
21647/2019).
Gli eredi di avrebbero perciò titolo per pretendere dai promittenti Parte_3 venditori l'adempimento del preliminare, ma tale domanda non è stata proposta nel presente giudizio.
La domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del compendio oggetto di causa è inammissibile perché volutamente proposta nei confronti di soggetto diverso dagli effettivi proprietari, identificati dai convenuti medesimi nei promittenti venditori della scrittura privata del
1978.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, l'acquirente per usucapione può infatti far valere il proprio acquisto della proprietà a titolo originario nei confronti di chiunque lo contesti, a titolo di eccezione o in via principale, nell'ambito di una actio negatoria servitutis, non essendo tenuto, in tali ipotesi, a convenire gli effettivi proprietari (cfr. Cass. 19145/2017).
Diversa è però l'ipotesi in cui venga proposta una vera e propria domanda riconvenzionale, nel qual caso unico soggetto legittimato è appunto colui che, secondo la prospettazione attorea (in questo caso, dell'attore in riconvenzionale), risulti essere l'ultimo proprietario (cfr. Cass. 24260/2018), che l'attore in riconvenzionale deve
6 chiedere di essere autorizzato a citare in giudizio (cfr. Cass. 24201/2006), incorrendo in caso contrario – e diversamente dall'ipotesi in cui la prospettazione fosse corretta, risultando carente la sola citazione – nella reiezione della domanda, e non nella chiamata iussu iudicis dei terzi litisconsorti necessari (cfr. Cass. 20091/2023, Cass. 6815/2024;
Cass. 17893/2024).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore del convenuto ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del Controparte_3
successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28
D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M.
140/2012, da Cass. S.U.17405/2012), in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1,200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese fra gli attori ed i convenuti, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 23/2013 del Registro
Generale Contenzioso ex Tribunale di Mistretta, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto , che liquida in complessivi € 4.000,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) compensa interamente le spese di giudizio fra gli attori ed i convenuti
30/10/2024 Il Giudice CP_6
Dott. Giovanni Genovese
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