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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1738/2020 R.G., tra:
con sede in Santo Stefano di Quisquina (p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Treppiedi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Torquato Tasso n. 4 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e con sede legale in Agrigento, Via U. Controparte_1
La Malfa n. 3 (C.F. e P.I. ), in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vetro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Agrigento, via San Vito n. 26 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta,
, nata in [...] il [...] (c.f. ), CP_2 C.F._1 cessionaria del credito vantato da rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1
Vetro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Agrigento, via San Vito n. 26 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
interveniente ex art. 111 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Andrea Treppiedi per la Parte_1
“Si insiste in tutte le richieste formulate in atto di appello”;
- avv. Luca Vetro per la e per CP_1 CP_2
e la sig.ra insistono e concludono come da rispettive comparse di CP_1 CP_2 costituzione e risposta e quindi in particolare:
- per la che ha comunque integralmente aderito alle domande, difese ed eccezioni CP_1 della sig.ra facendole proprie, nella preliminare richiesta di estromissione dal CP_2 giudizio;
- per la sig.ra come in atti e per il rigetto del gravame ex adverso frapposto e CP_2 conferma della sentenza impugnata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2020, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 396/2020, del 30.11.2020,
2 pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 591/2018 R.G..
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate in data 30 marzo 2021, si costituivano in giudizio la e Controparte_1
chiedendo, preliminarmente, di dare atto della cessione del CP_2 credito intervenuta fra le stesse, con conseguente estromissione della CP_1 nonché la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La conveniva in giudizio la dinnanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Sciacca chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per i vizi e le difformità delle opere eseguite non a regola d'arte e del materiale fornito e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento della somma di €20.416,00, per come accertato e quantificato in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. 963/2017 R.G..
A supporto dell'azione, rappresentava:
- di avere concluso con la convenuta (accettando un analitico preventivo del 18 aprile 2012) un contratto per la fornitura e collocazione degli infissi in legno destinati alla ristrutturazione di un immobile, di sua proprietà, sito in Agrigento, c.da S. Anna;
- che, qualche settimana dopo la consegna e la posa in opera, gli infissi avevano iniziato ad evidenziare evidenti e grossolani difetti di finitura, specie nella verniciatura, così come altri vizi erano emersi in tutto il complesso dei materiali forniti dalla;
Pt_1
- che tale circostanza era stata immediatamente denunciata all'amministratore della ditta fornitrice, , il quale l'aveva direttamente verificata, Controparte_3 intervenendo sui luoghi;
- che, a fronte dell'inerzia della convenuta - la quale, dopo numerose promesse e l'impegno a provvedere al risanamento, nulla aveva fatto - inoltrate invano delle diffide, aveva adito il Tribunale di Sciacca ai fini di un accertamento
3 tecnico preventivo, al cui esito era stata accertata la sussistenza dei danni come richiesti.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione per vizi ex art. 1495 c.c., rappresentando di non aver mai ricevuto alcuna denunzia o comunicazione relativa ai vizi delle cose fornite, ed evidenziando che, nel caso di specie, diversamente da quanto opinato da parte attrice, il contratto era qualificabile come di vendita di cose mobili e non di appalto.
Eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione e chiedeva disporsi la chiamata in causa del venditore e del produttore delle vernici usate per la tinteggiatura degli infissi.
Rigettata la richiesta di chiamata dei terzi in causa ed istruita la causa tramite l'assunzione delle prove documentali ed orali addotte dalle parti e l'acquisizione del fascicolo per ATP n° 963/2017 R.G., il Tribunale di Sciacca, con la sentenza oggetto di impugnazione, così statuiva:
“- Dichiara che la in persona Controparte_4 del suo l.r.p.t., ha diritto ad essere risarcito integralmente dei danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti della fornitura fatta dalla Parte_1
- Condanna, all'esito e per l'effetto, la in persona del suo l.r.p.t., alla Parte_1 corresponsione della complessiva somma di € 20.416,00, IVA compresa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- Condanna la in persona del suo l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite Parte_1 che, per entrambi i procedimenti, si liquidano in complessivi € 4.300,00, di cui € 300,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico della in persona del suo l.r.p.t., le spese Parte_1 della C.T.U. espletata nel procedimento per ATP n° 963/2017 R.G., per come già liquidate in detto procedimento, con separato decreto”.
*****
Va preliminarmente disattesa l'istanza di estromissione della formulata CP_1 dalla stessa e da non avendo l'appellante espresso il CP_2
4 corrispondente consenso, come richiesto dall'art. 111, comma 3, c.p.c. (ex plurimis: Cass. Civ., Sez. I, n. 22424/2009).
*****
Proponendo impugnazione, la eccepisce la nullità della prova Parte_1 testimoniale (richiesta da controparte) ammessa ed assunta in primo grado, risultando i relativi capitoli generici, quanto all'indicazione dei vizi delle cose vendute e delle circostanze temporali e spaziali, e contenenti valutazioni ed espressioni di giudizio, nonché riguardando fatti appresi de relato.
Deduce, altresì, l'incapacità a testimoniare del teste Tes_1
L'appellante si duole, quindi, della qualificazione del contratto, come di appalto, espressa dal primo giudice.
Contesta, a tal fine, la valorizzazione dell'art. 9 dell'accordo, operata, a suo dire, senza tenere adeguatamente conto del contenuto complessivo del negozio e dell'altra clausola, di cui all'art. 3, che rinvia alla disciplina della vendita con riserva di proprietà.
Evidenzia che la è una ditta che si occupa della vendita di infissi da essa Pt_1 prodotti e realizzati e che la successiva posa in opera non è stata svolta in via autonoma, ma costituisce attività meramente accessoria, svolta su richiesta del cliente ed oggetto di un prezzo separato, sicchè il contratto, non comportando alcun facere, ha ad oggetto la vendita di infissi.
Soggiunge che la clausola n. 6 sulla verifica del materiale denota l'intento delle parti di disciplinare temini e modalità della denunzia in maniera difforme da quanto previsto per l'appalto.
Contesta il ricorso all'art. 1370 c.c., norma ritenuta non applicabile allorchè la volontà delle parti emerga già direttamente dal contratto, come nella fattispecie.
Con i successivi motivi, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione promossa da diffondendosi in ordine al contenuto delle deposizioni rese dai testi ed CP_1
5 alla documentazione in atti, richiamando l'art. 6 del contratto ed escludendo che sia intervenuto riconoscimento dei vizi da parte della ditta venditrice.
Infine, la difesa della rileva l'insussistenza di vizi tali da rendere i Parte_1 beni inidonei a svolgere la loro funzione o da farne diminuire in modo apprezzabile il valore.
*****
L'appello è infondato.
Ritiene, in primo luogo, la Corte corretta la qualificazione del contratto intercorso fra le parti in termini di appalto.
Il primo giudice ha valorizzato, a tal fine il riferimento, nel preventivo predisposto dalla ed accettato dalla alle quantità, alle specifiche Pt_1 CP_1 caratteristiche qualitative ed alle modalità di realizzazione degli infissi, nonché la presenza di una clausola, l'art. 9, del seguente tenore: “per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di appalto valgono le disposizioni di cui agli artt. 1655 e seguenti del codice civile”.
Ha, inoltre, fatto applicazione del disposto dell'art. 1370 c.c., privilegiando l'interpretazione conforme alla tesi della parte che non aveva predisposto le condizioni generali.
Premessa la differenza fra l'attività di interpretazione e quella di qualificazione del contratto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 14550/2022; sez. III, n. 15603/2021; sez. lav., n. 3115/2021), occorre rilevare come le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti rechino, all'art. 9 in precedenza trascritto, sia una espressa denominazione del contratto come di appalto, sia il rimando, per
“quanto non previsto” e, dunque, per la generale regolamentazione del rapporto, alla disciplina dettata dal codice civile su tale contratto tipico, di cui agli artt. 1655 e ss..
Tali riferimenti letterali trovano, d'altro canto, conferma nella sostanza del rapporto.
6 E' noto che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. Civ., sez. II, n. 5935/2018), avendosi una vendita se le parti abbiano avuto fondamentalmente interesse a scambiarsi un bene in natura contro una somma di danaro, e solo per ragioni contingenti il venditore si sia adattato a ricevere una parte del corrispettivo sotto forma del compimento di un opus, mentre deve ravvisarsi un appalto se l'interesse originario e fondamentale delle parti sia stato quello di compiere e, rispettivamente, ricevere un'opera (Cass. Civ., sez. II, n. 20993/2014; cfr. anche sez. II, n. 872/2014; sez. II, n. 25787/2024; sez. III, n. 20301/2012).
Nel caso in esame, è incontestato ed emerge dal contratto che la non Pt_1 aveva assunto soltanto l'obbligo di posa in opera degli infissi commissionati dalla ma di questi era anche la produttrice, dovendo provvedere alla loro CP_1 progettazione, tenuto conto delle dimensioni indicate dalla committente (secondo decine di differenti misure, come emerge dall'ordinativo), al successivo assemblaggio ed alla pitturazione, con modalità e prodotti oggetto di particolare enfasi in sede di preventivo (“La nostra verniciatura assicura una lunga durata in bellezza dei nostri serramenti. Già in fase di progettazione, con eliminazione di spigoli vivi, lavoriamo per una migliore verniciatura. La nostra azienda utilizza vernici ecologiche…”).
Non è un caso che l'art. 4 prevedesse la scansione del termine di consegna in funzione della “rilevazione delle misure in cantiere” e della “definizione” di “tutte le variabili necessarie alla produzione”.
Così come l'art. 1 riservava alla la “facoltà di modificare i sistemi costruttivi in Pt_1 relazione all'evoluzione tecnologica senza preavviso”.
Appare evidente, dunque, come gli aspetti della produzione e della messa in opera degli oggetti richiesti, dalla ideazione alla installazione, richiedenti particolare professionalità ed abilità, abbiano assunto nell'occorso rilievo predominante rispetto alla mera consegna di prodotti semplicemente commercializzati.
7 In tale contesto, il riferimento, nell'art. 3 (“VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'” – “I prodotti rimangono di proprietà della Ditta fino al completamento dei pagamenti”), ad istituto proprio della compravendita, non muta la qualificazione del contratto, secondo la sua natura prevalente, limitandosi ad introdurre un elemento, idoneo a mantenere autonoma rilevanza giuridica, con cui le parti hanno concorso a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, prevedendo che il prodotto finito consegnato e collocato restasse nel dominio del produttore fino all'intervenuto saldo del corrispettivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 11656/2008).
Quanto alla clausola n. 6, sulla verifica del materiale e la sua accettazione, di essa emerge chiara la omogeneità rispetto all'art. 1665 c.c., norma sempre dettata in materia di appalto.
Venendo alla eccezione di inammissibilità/nullità della prova testimoniale, occorre rilevare che i capitoli di prova, ove pure non definiti in tutti i loro minuti dettagli, recano certamente gli elementi essenziali affinchè il giudice possa controllarne l'influenza e la pertinenza e la controparte chiedere prova contraria (come accaduto), tenuto conto degli atti di causa, ivi compresi i documenti prodotti, e della facoltà del giudice di domandare, ex art. 253, comma 1, c.p.c., chiarimenti e precisazioni ai testi (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 22254/2021; sez. II, n. 11765/2019; sez. lav., n. 12642/2003).
In particolare, ai fini della prova della tempestività della denuncia dei vizi, i capitoli 2 e 5 recano espressa indicazione delle date/periodi in cui le problematiche erano emerse ed erano state segnalate alla ditta fornitrice.
Né si rileva nel capitolato la sollecitazione all'espressione di giudizi, attenendo il riferimento alle condizioni degli infissi soltanto alla percezione che di esse i testi avevano avuto nell'occasione.
Infondata risulta anche l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Tes_1
che, secondo l'appellante, sarebbe portatore di un interesse concreto ed
[...] attuale consistente nella “…possibilità di essere vocato in giudizio dalla quale Direttore dei Lavori per eventuali responsabilità inerenti alla vicenda de quo e connesse alla sua qualifica” (v. pagina 2 verbale udienza 11.02.2020).
8 L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica, infatti, solo quando il teste è titolare di un interesse giuridico personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione.
Non assume dunque rilevanza l'interesse di mero fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 9353/2012; v. anche Sez. I, n. 11314/2010; Sez. Lav., n. 11034/2006).
Nel caso di specie, l'interesse dedotto dall'appellante in capo al teste Tes_1 quale Direttore dei Lavori del cantiere oggetto dell'installazione degli infissi, atterrebbe ad una ipotetica azione di responsabilità azionabile nei suoi confronti dalla (peraltro non fondata su alcun elemento concreto emerso dal CP_1 precedente accertamento tecnico preventivo) e non risulta, pertanto, tale da legittimare la partecipazione del predetto al presente giudizio, circoscritto all'azione di garanzia per vizi esercitata dal committente nei confronti dell'appaltatore.
Ciò chiarito, il teste , professionista collaboratore esterno della Testimone_2
ha riferito, confermando il relativo capitolo, che nel mese di maggio CP_1
2015 aveva constatato che iniziavano a manifestarsi problemi nella finitura di alcuni degli infissi collocati presso l'immobile di c.da S. Anna, in particolare in quelli, posizionati nel lato sud, più esposti al sole, circostanza di cui aveva reso edotta la odierna convenuta.
Ha aggiunto che, nei mesi successivi, il deterioramento era progredito ed aveva interessato anche le altre pareti esposte ad ovest, nord ed est.
, marito dell'allora amministratrice della T.A.F. e padre delle Persona_1 attuali proprietarie dell'immobile, ha ricordato che, avuta notizia del deterioramento degli infissi, aveva immediatamente avvisato il direttore dei lavori e con questi aveva personalmente riscontrato la problematica;
ha
9 soggiunto che, al momento della consegna, gli stessi infissi non presentavano alcuna anomalia o difetto percepibile e che il direttore dei lavori aveva comunicato che avrebbe sollecitato l'intervento immediato della , vista Pt_1
l'imminente apertura dei locali al pubblico.
, direttore dei lavori, a sua volta, ha confermato di aver contattato Tes_1 immediatamente la , chiedendo ed ottenendo un sopralluogo, e, atteso Pt_1 che la ditta fornitrice non aveva provveduto a fare alcunchè, si era visto costretto ad inviare una prima formale contestazione dei difetti e, successivamente, un'altra diffida.
Anche tale teste ha affermato che, al momento della consegna, gli infissi non presentavano alcuna anomalia o difetto percepibili.
Le tre deposizioni, rese da soggetti sulla cui attendibilità non è stato allegato alcun concreto e fondato elemento di dubbio, risultano tra loro coerenti e non si prestano ad obiezioni di inverosimiglianza.
Né appare idonea ad inficiarne l'attendibilità la negazione, da parte di CP
, di aver eseguito un sopralluogo per verificare lo stato degli infissi su
[...] incarico della società, posta la limitata attendibilità del teste, al momento dei fatti egli stesso socio della e, dunque, di fatto personalmente Parte_1 interessato al buon esito del giudizio.
Da tali testimonianze, ed in particolare da quella di , può trarsi Testimone_2 la prova del fatto che le problematiche agli infissi erano insorte e si erano mostrate per la prima volta nel mese di maggio 2015 (la circostanza trova ulteriore - comunque non necessaria - conferma logica nella fattura n. 1 dell'08 gennaio 2013, contrassegnata dalla scritta “pagato”, che, oltre a smentire l'assunto di parte appellante secondo cui la consegna sarebbe avvenuta in un'unica soluzione in prossimità della stipula del contratto, dimostra la bontà dei rapporti intrattenuti tra le due società fino, quantomeno, al dicembre del 2013, circostanza inverosimile ove i vizi si fossero nelle more già manifestati).
La circostanza che i vizi dell'opera non fossero stati conosciuti, né risultassero in alcun modo conoscibili dalla committente, fino al maggio 2015 esclude l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c..
10 Per le stesse ragioni non rileva il disposto dell'art. 6 del contratto, invocato dall'appellante, secondo cui “La verifica del materiale deve essere effettuato dal Cliente entro 8 giorni dal montaggio. L'eventuale riscontro di difformità o difetti deve essere comunicata per iscritto mediante raccomandata AR, in difetto di comunicazione il materiale si ritiene accettato”.
La clausola altro non fa che assegnare al committente un termine a seguito della ricezione della merce trascorso il quale, in difetto di contestazioni, questa si intende accettata.
Tale previsione, similmente a quella, analoga, dell'art. 1665 c.c., non comporta, però, che l'accettazione valga ad escludere l'operatività della garanzia per i vizi sconosciuti e non conoscibili al momento della consegna e nel breve termine assegnato al committente per la segnalazione, in virtù della previsione del già richiamato art. 1667, comma 2, c.c..
Quanto alla prescrizione dell'azione, occorre richiamare il principio, ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'articolo 1667, terzo comma, del codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque avvenuta, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi (Cass. Civ., sez. VI, n. 14199/2017; sez. III, n. 26233/2013.
Dunque, nel caso in esame, il decorso del termine di prescrizione, iniziato nel maggio 2015, allorchè per la prima volta le problematiche agli infissi si erano presentate (ed in nessun modo rilevando, dunque, la data di consegna dei beni), è stato ripetutamente interrotto con la già citata missiva recapitata l'11 giugno 2015, con l'invio della diffida del 16 gennaio 2017, ricevuta il 19 gennaio 2017, e con l'introduzione del giudizio il 15 maggio 2018.
Visibilmente infondato si presenta, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, con cui l'appellante contesta in modo del tutto generico, peraltro con riferimento alla disciplina della vendita, come si è visto inapplicabile alla fattispecie, l'assenza di prova circa la presenza nei beni di vizi che li rendano
11 inidonei a svolgere la loro funzione o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Sul punto, ad ogni modo, è sufficiente richiamare le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo (non attinte in questa sede da alcuna specifica censura), al cui esito si è accertato, in maniera chiara ed argomentata, che:
- gli infissi denunciavano nella quasi totalità difetti di verniciatura con screpolature e distacco della vernice e conseguente deperimento del legno privo di protezione;
- uno di essi, addirittura, risultava talmente degradato da renderne necessaria la totale sostituzione;
- in alcuni casi si erano riscontrati anche difetti di montaggio di montanti e coprifili;
in altri, a causa del senso di apertura delle porte finestra verso l'esterno, le cerniere manifestavano piccole infiltrazioni di acqua nelle cavità di montaggio delle cerniere;
- in conseguenza di ciò, i lavori eseguiti dalla non risultavano conformi Pt_1 alla regola dell'arte;
- i difetti erano eliminabili mediante gli interventi di manutenzione specificati nella relazione, per un costo complessivo, compresa IVA al 10%, pari a
€20.416,00.
*****
A seguito del rigetto dell'impugnazione la soccombente, va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di e di delle CP_1 CP_2 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per in CP_1 complessivi €3.850,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per in complessivi €3.020,00 per compensi (scaglione valore CP_2 da €5.200,01 a €26.000,00; €600,00 per la fase di studio della controversia,
€470,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase
12 istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
In conseguenza del rigetto dell'appello, inoltre, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 396/2020 del 30.11.2020, Parte_1 pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 591/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento, in favore di e di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si CP_2 liquidano, per in complessivi €3.850,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per CP_2 in complessivi €3.020,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
13 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
14
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1738/2020 R.G., tra:
con sede in Santo Stefano di Quisquina (p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Treppiedi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Torquato Tasso n. 4 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e con sede legale in Agrigento, Via U. Controparte_1
La Malfa n. 3 (C.F. e P.I. ), in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vetro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Agrigento, via San Vito n. 26 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta,
, nata in [...] il [...] (c.f. ), CP_2 C.F._1 cessionaria del credito vantato da rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1
Vetro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Agrigento, via San Vito n. 26 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
interveniente ex art. 111 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Andrea Treppiedi per la Parte_1
“Si insiste in tutte le richieste formulate in atto di appello”;
- avv. Luca Vetro per la e per CP_1 CP_2
e la sig.ra insistono e concludono come da rispettive comparse di CP_1 CP_2 costituzione e risposta e quindi in particolare:
- per la che ha comunque integralmente aderito alle domande, difese ed eccezioni CP_1 della sig.ra facendole proprie, nella preliminare richiesta di estromissione dal CP_2 giudizio;
- per la sig.ra come in atti e per il rigetto del gravame ex adverso frapposto e CP_2 conferma della sentenza impugnata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2020, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 396/2020, del 30.11.2020,
2 pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 591/2018 R.G..
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate in data 30 marzo 2021, si costituivano in giudizio la e Controparte_1
chiedendo, preliminarmente, di dare atto della cessione del CP_2 credito intervenuta fra le stesse, con conseguente estromissione della CP_1 nonché la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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La conveniva in giudizio la dinnanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Sciacca chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per i vizi e le difformità delle opere eseguite non a regola d'arte e del materiale fornito e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento della somma di €20.416,00, per come accertato e quantificato in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. 963/2017 R.G..
A supporto dell'azione, rappresentava:
- di avere concluso con la convenuta (accettando un analitico preventivo del 18 aprile 2012) un contratto per la fornitura e collocazione degli infissi in legno destinati alla ristrutturazione di un immobile, di sua proprietà, sito in Agrigento, c.da S. Anna;
- che, qualche settimana dopo la consegna e la posa in opera, gli infissi avevano iniziato ad evidenziare evidenti e grossolani difetti di finitura, specie nella verniciatura, così come altri vizi erano emersi in tutto il complesso dei materiali forniti dalla;
Pt_1
- che tale circostanza era stata immediatamente denunciata all'amministratore della ditta fornitrice, , il quale l'aveva direttamente verificata, Controparte_3 intervenendo sui luoghi;
- che, a fronte dell'inerzia della convenuta - la quale, dopo numerose promesse e l'impegno a provvedere al risanamento, nulla aveva fatto - inoltrate invano delle diffide, aveva adito il Tribunale di Sciacca ai fini di un accertamento
3 tecnico preventivo, al cui esito era stata accertata la sussistenza dei danni come richiesti.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione per vizi ex art. 1495 c.c., rappresentando di non aver mai ricevuto alcuna denunzia o comunicazione relativa ai vizi delle cose fornite, ed evidenziando che, nel caso di specie, diversamente da quanto opinato da parte attrice, il contratto era qualificabile come di vendita di cose mobili e non di appalto.
Eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione e chiedeva disporsi la chiamata in causa del venditore e del produttore delle vernici usate per la tinteggiatura degli infissi.
Rigettata la richiesta di chiamata dei terzi in causa ed istruita la causa tramite l'assunzione delle prove documentali ed orali addotte dalle parti e l'acquisizione del fascicolo per ATP n° 963/2017 R.G., il Tribunale di Sciacca, con la sentenza oggetto di impugnazione, così statuiva:
“- Dichiara che la in persona Controparte_4 del suo l.r.p.t., ha diritto ad essere risarcito integralmente dei danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti della fornitura fatta dalla Parte_1
- Condanna, all'esito e per l'effetto, la in persona del suo l.r.p.t., alla Parte_1 corresponsione della complessiva somma di € 20.416,00, IVA compresa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- Condanna la in persona del suo l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite Parte_1 che, per entrambi i procedimenti, si liquidano in complessivi € 4.300,00, di cui € 300,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico della in persona del suo l.r.p.t., le spese Parte_1 della C.T.U. espletata nel procedimento per ATP n° 963/2017 R.G., per come già liquidate in detto procedimento, con separato decreto”.
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Va preliminarmente disattesa l'istanza di estromissione della formulata CP_1 dalla stessa e da non avendo l'appellante espresso il CP_2
4 corrispondente consenso, come richiesto dall'art. 111, comma 3, c.p.c. (ex plurimis: Cass. Civ., Sez. I, n. 22424/2009).
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Proponendo impugnazione, la eccepisce la nullità della prova Parte_1 testimoniale (richiesta da controparte) ammessa ed assunta in primo grado, risultando i relativi capitoli generici, quanto all'indicazione dei vizi delle cose vendute e delle circostanze temporali e spaziali, e contenenti valutazioni ed espressioni di giudizio, nonché riguardando fatti appresi de relato.
Deduce, altresì, l'incapacità a testimoniare del teste Tes_1
L'appellante si duole, quindi, della qualificazione del contratto, come di appalto, espressa dal primo giudice.
Contesta, a tal fine, la valorizzazione dell'art. 9 dell'accordo, operata, a suo dire, senza tenere adeguatamente conto del contenuto complessivo del negozio e dell'altra clausola, di cui all'art. 3, che rinvia alla disciplina della vendita con riserva di proprietà.
Evidenzia che la è una ditta che si occupa della vendita di infissi da essa Pt_1 prodotti e realizzati e che la successiva posa in opera non è stata svolta in via autonoma, ma costituisce attività meramente accessoria, svolta su richiesta del cliente ed oggetto di un prezzo separato, sicchè il contratto, non comportando alcun facere, ha ad oggetto la vendita di infissi.
Soggiunge che la clausola n. 6 sulla verifica del materiale denota l'intento delle parti di disciplinare temini e modalità della denunzia in maniera difforme da quanto previsto per l'appalto.
Contesta il ricorso all'art. 1370 c.c., norma ritenuta non applicabile allorchè la volontà delle parti emerga già direttamente dal contratto, come nella fattispecie.
Con i successivi motivi, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione promossa da diffondendosi in ordine al contenuto delle deposizioni rese dai testi ed CP_1
5 alla documentazione in atti, richiamando l'art. 6 del contratto ed escludendo che sia intervenuto riconoscimento dei vizi da parte della ditta venditrice.
Infine, la difesa della rileva l'insussistenza di vizi tali da rendere i Parte_1 beni inidonei a svolgere la loro funzione o da farne diminuire in modo apprezzabile il valore.
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L'appello è infondato.
Ritiene, in primo luogo, la Corte corretta la qualificazione del contratto intercorso fra le parti in termini di appalto.
Il primo giudice ha valorizzato, a tal fine il riferimento, nel preventivo predisposto dalla ed accettato dalla alle quantità, alle specifiche Pt_1 CP_1 caratteristiche qualitative ed alle modalità di realizzazione degli infissi, nonché la presenza di una clausola, l'art. 9, del seguente tenore: “per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di appalto valgono le disposizioni di cui agli artt. 1655 e seguenti del codice civile”.
Ha, inoltre, fatto applicazione del disposto dell'art. 1370 c.c., privilegiando l'interpretazione conforme alla tesi della parte che non aveva predisposto le condizioni generali.
Premessa la differenza fra l'attività di interpretazione e quella di qualificazione del contratto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 14550/2022; sez. III, n. 15603/2021; sez. lav., n. 3115/2021), occorre rilevare come le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti rechino, all'art. 9 in precedenza trascritto, sia una espressa denominazione del contratto come di appalto, sia il rimando, per
“quanto non previsto” e, dunque, per la generale regolamentazione del rapporto, alla disciplina dettata dal codice civile su tale contratto tipico, di cui agli artt. 1655 e ss..
Tali riferimenti letterali trovano, d'altro canto, conferma nella sostanza del rapporto.
6 E' noto che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. Civ., sez. II, n. 5935/2018), avendosi una vendita se le parti abbiano avuto fondamentalmente interesse a scambiarsi un bene in natura contro una somma di danaro, e solo per ragioni contingenti il venditore si sia adattato a ricevere una parte del corrispettivo sotto forma del compimento di un opus, mentre deve ravvisarsi un appalto se l'interesse originario e fondamentale delle parti sia stato quello di compiere e, rispettivamente, ricevere un'opera (Cass. Civ., sez. II, n. 20993/2014; cfr. anche sez. II, n. 872/2014; sez. II, n. 25787/2024; sez. III, n. 20301/2012).
Nel caso in esame, è incontestato ed emerge dal contratto che la non Pt_1 aveva assunto soltanto l'obbligo di posa in opera degli infissi commissionati dalla ma di questi era anche la produttrice, dovendo provvedere alla loro CP_1 progettazione, tenuto conto delle dimensioni indicate dalla committente (secondo decine di differenti misure, come emerge dall'ordinativo), al successivo assemblaggio ed alla pitturazione, con modalità e prodotti oggetto di particolare enfasi in sede di preventivo (“La nostra verniciatura assicura una lunga durata in bellezza dei nostri serramenti. Già in fase di progettazione, con eliminazione di spigoli vivi, lavoriamo per una migliore verniciatura. La nostra azienda utilizza vernici ecologiche…”).
Non è un caso che l'art. 4 prevedesse la scansione del termine di consegna in funzione della “rilevazione delle misure in cantiere” e della “definizione” di “tutte le variabili necessarie alla produzione”.
Così come l'art. 1 riservava alla la “facoltà di modificare i sistemi costruttivi in Pt_1 relazione all'evoluzione tecnologica senza preavviso”.
Appare evidente, dunque, come gli aspetti della produzione e della messa in opera degli oggetti richiesti, dalla ideazione alla installazione, richiedenti particolare professionalità ed abilità, abbiano assunto nell'occorso rilievo predominante rispetto alla mera consegna di prodotti semplicemente commercializzati.
7 In tale contesto, il riferimento, nell'art. 3 (“VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'” – “I prodotti rimangono di proprietà della Ditta fino al completamento dei pagamenti”), ad istituto proprio della compravendita, non muta la qualificazione del contratto, secondo la sua natura prevalente, limitandosi ad introdurre un elemento, idoneo a mantenere autonoma rilevanza giuridica, con cui le parti hanno concorso a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, prevedendo che il prodotto finito consegnato e collocato restasse nel dominio del produttore fino all'intervenuto saldo del corrispettivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 11656/2008).
Quanto alla clausola n. 6, sulla verifica del materiale e la sua accettazione, di essa emerge chiara la omogeneità rispetto all'art. 1665 c.c., norma sempre dettata in materia di appalto.
Venendo alla eccezione di inammissibilità/nullità della prova testimoniale, occorre rilevare che i capitoli di prova, ove pure non definiti in tutti i loro minuti dettagli, recano certamente gli elementi essenziali affinchè il giudice possa controllarne l'influenza e la pertinenza e la controparte chiedere prova contraria (come accaduto), tenuto conto degli atti di causa, ivi compresi i documenti prodotti, e della facoltà del giudice di domandare, ex art. 253, comma 1, c.p.c., chiarimenti e precisazioni ai testi (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 22254/2021; sez. II, n. 11765/2019; sez. lav., n. 12642/2003).
In particolare, ai fini della prova della tempestività della denuncia dei vizi, i capitoli 2 e 5 recano espressa indicazione delle date/periodi in cui le problematiche erano emerse ed erano state segnalate alla ditta fornitrice.
Né si rileva nel capitolato la sollecitazione all'espressione di giudizi, attenendo il riferimento alle condizioni degli infissi soltanto alla percezione che di esse i testi avevano avuto nell'occasione.
Infondata risulta anche l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Tes_1
che, secondo l'appellante, sarebbe portatore di un interesse concreto ed
[...] attuale consistente nella “…possibilità di essere vocato in giudizio dalla quale Direttore dei Lavori per eventuali responsabilità inerenti alla vicenda de quo e connesse alla sua qualifica” (v. pagina 2 verbale udienza 11.02.2020).
8 L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica, infatti, solo quando il teste è titolare di un interesse giuridico personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione.
Non assume dunque rilevanza l'interesse di mero fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 9353/2012; v. anche Sez. I, n. 11314/2010; Sez. Lav., n. 11034/2006).
Nel caso di specie, l'interesse dedotto dall'appellante in capo al teste Tes_1 quale Direttore dei Lavori del cantiere oggetto dell'installazione degli infissi, atterrebbe ad una ipotetica azione di responsabilità azionabile nei suoi confronti dalla (peraltro non fondata su alcun elemento concreto emerso dal CP_1 precedente accertamento tecnico preventivo) e non risulta, pertanto, tale da legittimare la partecipazione del predetto al presente giudizio, circoscritto all'azione di garanzia per vizi esercitata dal committente nei confronti dell'appaltatore.
Ciò chiarito, il teste , professionista collaboratore esterno della Testimone_2
ha riferito, confermando il relativo capitolo, che nel mese di maggio CP_1
2015 aveva constatato che iniziavano a manifestarsi problemi nella finitura di alcuni degli infissi collocati presso l'immobile di c.da S. Anna, in particolare in quelli, posizionati nel lato sud, più esposti al sole, circostanza di cui aveva reso edotta la odierna convenuta.
Ha aggiunto che, nei mesi successivi, il deterioramento era progredito ed aveva interessato anche le altre pareti esposte ad ovest, nord ed est.
, marito dell'allora amministratrice della T.A.F. e padre delle Persona_1 attuali proprietarie dell'immobile, ha ricordato che, avuta notizia del deterioramento degli infissi, aveva immediatamente avvisato il direttore dei lavori e con questi aveva personalmente riscontrato la problematica;
ha
9 soggiunto che, al momento della consegna, gli stessi infissi non presentavano alcuna anomalia o difetto percepibile e che il direttore dei lavori aveva comunicato che avrebbe sollecitato l'intervento immediato della , vista Pt_1
l'imminente apertura dei locali al pubblico.
, direttore dei lavori, a sua volta, ha confermato di aver contattato Tes_1 immediatamente la , chiedendo ed ottenendo un sopralluogo, e, atteso Pt_1 che la ditta fornitrice non aveva provveduto a fare alcunchè, si era visto costretto ad inviare una prima formale contestazione dei difetti e, successivamente, un'altra diffida.
Anche tale teste ha affermato che, al momento della consegna, gli infissi non presentavano alcuna anomalia o difetto percepibili.
Le tre deposizioni, rese da soggetti sulla cui attendibilità non è stato allegato alcun concreto e fondato elemento di dubbio, risultano tra loro coerenti e non si prestano ad obiezioni di inverosimiglianza.
Né appare idonea ad inficiarne l'attendibilità la negazione, da parte di CP
, di aver eseguito un sopralluogo per verificare lo stato degli infissi su
[...] incarico della società, posta la limitata attendibilità del teste, al momento dei fatti egli stesso socio della e, dunque, di fatto personalmente Parte_1 interessato al buon esito del giudizio.
Da tali testimonianze, ed in particolare da quella di , può trarsi Testimone_2 la prova del fatto che le problematiche agli infissi erano insorte e si erano mostrate per la prima volta nel mese di maggio 2015 (la circostanza trova ulteriore - comunque non necessaria - conferma logica nella fattura n. 1 dell'08 gennaio 2013, contrassegnata dalla scritta “pagato”, che, oltre a smentire l'assunto di parte appellante secondo cui la consegna sarebbe avvenuta in un'unica soluzione in prossimità della stipula del contratto, dimostra la bontà dei rapporti intrattenuti tra le due società fino, quantomeno, al dicembre del 2013, circostanza inverosimile ove i vizi si fossero nelle more già manifestati).
La circostanza che i vizi dell'opera non fossero stati conosciuti, né risultassero in alcun modo conoscibili dalla committente, fino al maggio 2015 esclude l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c..
10 Per le stesse ragioni non rileva il disposto dell'art. 6 del contratto, invocato dall'appellante, secondo cui “La verifica del materiale deve essere effettuato dal Cliente entro 8 giorni dal montaggio. L'eventuale riscontro di difformità o difetti deve essere comunicata per iscritto mediante raccomandata AR, in difetto di comunicazione il materiale si ritiene accettato”.
La clausola altro non fa che assegnare al committente un termine a seguito della ricezione della merce trascorso il quale, in difetto di contestazioni, questa si intende accettata.
Tale previsione, similmente a quella, analoga, dell'art. 1665 c.c., non comporta, però, che l'accettazione valga ad escludere l'operatività della garanzia per i vizi sconosciuti e non conoscibili al momento della consegna e nel breve termine assegnato al committente per la segnalazione, in virtù della previsione del già richiamato art. 1667, comma 2, c.c..
Quanto alla prescrizione dell'azione, occorre richiamare il principio, ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'articolo 1667, terzo comma, del codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque avvenuta, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi (Cass. Civ., sez. VI, n. 14199/2017; sez. III, n. 26233/2013.
Dunque, nel caso in esame, il decorso del termine di prescrizione, iniziato nel maggio 2015, allorchè per la prima volta le problematiche agli infissi si erano presentate (ed in nessun modo rilevando, dunque, la data di consegna dei beni), è stato ripetutamente interrotto con la già citata missiva recapitata l'11 giugno 2015, con l'invio della diffida del 16 gennaio 2017, ricevuta il 19 gennaio 2017, e con l'introduzione del giudizio il 15 maggio 2018.
Visibilmente infondato si presenta, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, con cui l'appellante contesta in modo del tutto generico, peraltro con riferimento alla disciplina della vendita, come si è visto inapplicabile alla fattispecie, l'assenza di prova circa la presenza nei beni di vizi che li rendano
11 inidonei a svolgere la loro funzione o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Sul punto, ad ogni modo, è sufficiente richiamare le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo (non attinte in questa sede da alcuna specifica censura), al cui esito si è accertato, in maniera chiara ed argomentata, che:
- gli infissi denunciavano nella quasi totalità difetti di verniciatura con screpolature e distacco della vernice e conseguente deperimento del legno privo di protezione;
- uno di essi, addirittura, risultava talmente degradato da renderne necessaria la totale sostituzione;
- in alcuni casi si erano riscontrati anche difetti di montaggio di montanti e coprifili;
in altri, a causa del senso di apertura delle porte finestra verso l'esterno, le cerniere manifestavano piccole infiltrazioni di acqua nelle cavità di montaggio delle cerniere;
- in conseguenza di ciò, i lavori eseguiti dalla non risultavano conformi Pt_1 alla regola dell'arte;
- i difetti erano eliminabili mediante gli interventi di manutenzione specificati nella relazione, per un costo complessivo, compresa IVA al 10%, pari a
€20.416,00.
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A seguito del rigetto dell'impugnazione la soccombente, va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di e di delle CP_1 CP_2 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per in CP_1 complessivi €3.850,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per in complessivi €3.020,00 per compensi (scaglione valore CP_2 da €5.200,01 a €26.000,00; €600,00 per la fase di studio della controversia,
€470,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase
12 istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
In conseguenza del rigetto dell'appello, inoltre, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 396/2020 del 30.11.2020, Parte_1 pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 591/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento, in favore di e di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si CP_2 liquidano, per in complessivi €3.850,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per CP_2 in complessivi €3.020,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
13 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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