Articolo 70 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 69Articolo 71
Versione
14 maggio 1967
Art. 70.
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 71.034.509.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967