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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12301/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Scaglia Teresina Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. Bonometti Angelo e Curci Parte_2 C.F._2
Stefania con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del sig. , situata in NA (Bs) alla via S. Parte_2
Cesario n. 63, continua ad essere assegnata alla moglie con tutti gli arredi fino alla indipendenza economica delle figlie con lei conviventi;
3) affidamento condiviso e paritario della figlia con suo collocamento presso la madre;
anche Per_1
maggiorenne dal 17.10.2023 e, studente, continuerà a vivere con la madre. Il regime di affido Per_2
condiviso della prole minore importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la
1 crescita psico -fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo;
4) entrambi i genitori, previo accordo, potranno vedere le figlie tutte le volte che lo desiderino compatibilmente con le esigenze delle stesse e dell'altro genitore;
comunque e fatti salvi diversi accordi per sopravvenute esigenze, alternando: una settimana,
Lunedi pranzo con la madre e cena col padre
Martedì pranzo e cena con madre
Mercoledì pranzo e cena con il padre
Giovedi pranzo col padre e cena con la madre
VE pranzo e cena col padre
Sabato da pranzo a Domenica notte compresa con la madre la quale accompagnerà le figlie a scuola il Lunedì, finchè le stesse non si sposteranno autonomamente;
l'altra settimana
Lunedì pranzo e cena con madre
Martedì pranzo con madre e cena col padre
Mercoledì pranzo e cena col padre
Giovedì pranzo e cena col padre
VE pranzo con padre e cena con madre
Sabato da pranzo a Domenica notte compresa col padre il quale accompagnerà le figlie a scuola il
Lunedì.
Durante la settimana le figlie, finchè non saranno in grado di spostarsi autonomamente e finchè i genitori avranno le rispettive abitazioni nello stesso cortile, dal Martedì al Sabato verranno accompagnate a scuola dalla madre e ritirate dal padre.
5) Durante l'anno i genitori terranno con sé la figlia minore lo stesso periodo di tempo secondo accordi. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore la terrà con sé 7 giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ciascun genitore potrà tenerla con sé 3 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; il genitori terranno con sé la figlia almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (giugno – settembre); detti periodi di vacanza dovranno essere concordati per ciascun anno con congruo preavviso entro il 30 Maggio;
6) in virtù dell'affidamento paritario nessun genitore dovrà versare all'altro alcun contributo di mantenimento per le figlie;
2 7) le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e concordate da affrontarsi nell'interesse delle figlie, saranno a carico, nella misura del 50%, di ciascun genitore. Per
l'individuazione delle stesse le parti richiamano il protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto e che, in ogni caso, i coniugi dichiarano di conoscere relativamente al contenuto. Oltre alle spese straordinarie le parti convengono di ripartire nella misura del 50% ciascuna anche le spese di vestiario, calzature, cariche telefoni, necessarie delle minori;
8) i coniugi, fruendo entrambi di un reddito proprio, rinunciano l'un l'altra alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
9) tutti gli altri rapporti economici sono già stati definiti tra i coniugi;
10) i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'estero, anche in relazione ai documenti personali della figlia minore.
11) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (Bs) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/07/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NA (atto n. 23, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12301/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Scaglia Teresina Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. Bonometti Angelo e Curci Parte_2 C.F._2
Stefania con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del sig. , situata in NA (Bs) alla via S. Parte_2
Cesario n. 63, continua ad essere assegnata alla moglie con tutti gli arredi fino alla indipendenza economica delle figlie con lei conviventi;
3) affidamento condiviso e paritario della figlia con suo collocamento presso la madre;
anche Per_1
maggiorenne dal 17.10.2023 e, studente, continuerà a vivere con la madre. Il regime di affido Per_2
condiviso della prole minore importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la
1 crescita psico -fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo;
4) entrambi i genitori, previo accordo, potranno vedere le figlie tutte le volte che lo desiderino compatibilmente con le esigenze delle stesse e dell'altro genitore;
comunque e fatti salvi diversi accordi per sopravvenute esigenze, alternando: una settimana,
Lunedi pranzo con la madre e cena col padre
Martedì pranzo e cena con madre
Mercoledì pranzo e cena con il padre
Giovedi pranzo col padre e cena con la madre
VE pranzo e cena col padre
Sabato da pranzo a Domenica notte compresa con la madre la quale accompagnerà le figlie a scuola il Lunedì, finchè le stesse non si sposteranno autonomamente;
l'altra settimana
Lunedì pranzo e cena con madre
Martedì pranzo con madre e cena col padre
Mercoledì pranzo e cena col padre
Giovedì pranzo e cena col padre
VE pranzo con padre e cena con madre
Sabato da pranzo a Domenica notte compresa col padre il quale accompagnerà le figlie a scuola il
Lunedì.
Durante la settimana le figlie, finchè non saranno in grado di spostarsi autonomamente e finchè i genitori avranno le rispettive abitazioni nello stesso cortile, dal Martedì al Sabato verranno accompagnate a scuola dalla madre e ritirate dal padre.
5) Durante l'anno i genitori terranno con sé la figlia minore lo stesso periodo di tempo secondo accordi. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore la terrà con sé 7 giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ciascun genitore potrà tenerla con sé 3 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; il genitori terranno con sé la figlia almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (giugno – settembre); detti periodi di vacanza dovranno essere concordati per ciascun anno con congruo preavviso entro il 30 Maggio;
6) in virtù dell'affidamento paritario nessun genitore dovrà versare all'altro alcun contributo di mantenimento per le figlie;
2 7) le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e concordate da affrontarsi nell'interesse delle figlie, saranno a carico, nella misura del 50%, di ciascun genitore. Per
l'individuazione delle stesse le parti richiamano il protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto e che, in ogni caso, i coniugi dichiarano di conoscere relativamente al contenuto. Oltre alle spese straordinarie le parti convengono di ripartire nella misura del 50% ciascuna anche le spese di vestiario, calzature, cariche telefoni, necessarie delle minori;
8) i coniugi, fruendo entrambi di un reddito proprio, rinunciano l'un l'altra alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
9) tutti gli altri rapporti economici sono già stati definiti tra i coniugi;
10) i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'estero, anche in relazione ai documenti personali della figlia minore.
11) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (Bs) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/07/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NA (atto n. 23, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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