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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43/2022
Parte_1
/
Controparte_1
Oggi 1 aprile 2025 alle ore 09:00 innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice, , l'avv. Francesco Ricci oggi sostituito, per delega orale, dall'avv. Dante Parte_1
Scardecchia.
Pr il convenuto, , l'avv. Vincenzo Floro oggi sostituto, per delega orale, Controparte_1 dall'avv. Elisabetta Rossi.
Per l'intervenuto volontario, l'avv. Roberta Bruni oggi sostituita, per delega orale, dall'avv. CP_2
Maria Ambra Furiani.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ciascuno ai rispettivi atti introduttivi. In particolare, l'attore l'avv. Scardecchia precisa il quantun dovuto come da risultanze della espletata CTU. L'avv. Rossi si riporta alle proprie note conclusive. L'avv. Furiani, ritenuta la responsabilità dell'Ente convenuto per quanto emerso dall'istruttoria, ai sensi dell'art. 2051 c.c. chiede la condanna dell'Ente alla restituzione della somma già versata dall' CP_2 all'attrice, come quantificata nell'atto d'intervento in € 15.818,37 oltre interessi dalle singole erogazioni al saldo e alle spese di giudizio. L'avv. Rossi impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e richiesto.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43/2022 R.G.A.C, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale, all'udienza del 01/04/2025, e vertente tra c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Francesco Ricci. Parte_1 C.F._1
Attore contro c.f. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Vincenzo Floro.
Convenuto nonché contro
, con il Controparte_3 patrocinio dell'Avv. Roberta Bruni.
Intervenuto volontario
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13/01/2022, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, il , al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in esito all'occorso del 15/11/2019, alle ore 09:00 circa quando, in mentre CP_1 transitava sul marciapiede sinistro di Via Garibaldi con direzione Ripaberarda, giunta all'altezza dell'orologio luminoso della , improvvisamente inciampava, a causa di una non Parte_2 visibile sconnessione della pavimentazione, finendo rovinosamente a terra, riportando lesioni personali per complessivi € 20.121,83 o nella maggiore ovvero minore somma di giustizia, ritenendo sussistere la responsabilità oggettiva dell'ente ex art. 2051 c.c., vinte le spese.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio il convenuto, , declinando ogni responsabilità ed Controparte_4 invece asserendo che ogni responsabilità, circa la causazione dell'occorso, era da attribuirsi esclusivamente all'attrice, per cui chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese.
Si costituiva, con intervento volontario, l' Controparte_3
, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'occorso
[...] in capo al convenuto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, in surroga ex art. CP_1 1916 c.c. al pagamento nei confronti dell' sede di della somma di € 15.818,37 CP_2 CP_4 salvo migliore quantificazione in corso di causa, oltre interessi, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie, come in atti.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed espletamento della C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice e trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
La domanda attorea è fondata e trova accoglimento nei limiti che seguono.
E' noto che, secondo la giurisprudenza meno recente, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per i danni riportati dagli utenti dei beni di cui è proprietaria, il referente normativo doveva essere esclusivamente l'art. 2043 c.c., sicché era il danneggiato a dover provare l'insidia dei luoghi, la sua imprevedibilità ed inevitabilità .
Con l'intervento della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 appare oggi invece pacifico che la pubblica amministrazione risponda di ogni atto o fatto illecito connesso con gli obblighi cui è tenuta, quale proprietaria del bene.
Parte attrice ha, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'occorso emarginato, per la presenza non visibile di una sconnessione delle betonelle del marciapiede sito sulla pubblica comunale Via Garibaldi, di cui pagina 3 di 7 attribuisce in sintesi la responsabilità al convenuto per mancata custodia e Controparte_1 manutenzione ordinaria del bene, per omesso controllo delle condizioni dello stesso e per omessa adozione delle cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza degli utenti e a evitare situazioni di pericolo mediante tempestiva rimozione della “sconnessione”.
E' incontestato che il tratto di marciapiede interessato dall'occorso appartiene al convenuto CP_1
.
[...]
La fattispecie oggetto di giudizio va ricondotta nell'ambito di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, per danni cagionati al privato dal pubblico bene.
L'art. 2051 c.c. è applicabile ai danni subiti dagli utenti dei beni pubblici tutte le volte che sia possibile individuare, a carico dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
La responsabilità si fonda quindi sulla relazione con il bene e sorge dalla violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza, tenuto conto che, trattandosi di pubblico bene, ai fini di una configurabilità della responsabilità vanno considerate l'estensione dello stesso e l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, dunque le concrete possibilità dell'ente custode di esercitare un potere di fatto sulla cosa e di vigilare al fine di impedire danni agli utenti.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c. comporta, dunque, una presunzione di colpa per il soggetto titolare del potere di custodia superabile unicamente dall'esimente del caso fortuito.
Sul piano probatorio, il danneggiato ha l'onere della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, restando a carico del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una causa estrinseca o estranea alla sua sfera di custodia avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità.
Con riferimento alla dinamica dell'occorso in parola, parte attrice deduceva di essere inciampata e caduta a terra, a causa della presenza sul marciapiede di una sconnessione tra due betonelle, betonelle aventi tutte colore omogeneo, pertanto, la “sconnessione” era “impercettibile” e dunque non visibile né segnalata.
La ricostruzione fornita da parte attrice ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria.
La teste, ispettrice capo della Polizia Municipale di , ha riferito di Testimone_1 CP_1 essere stata personalmente presente all'occorso in oggetto, trovandosi a circa venti metri di distanza dal punto di caduta dell'attrice e di avere personalmente redatto il relativo rapporto di servizio, testé precisando: “ ...il punto in cui la signora è caduta non presenta particolari ed evidenti sconnessioni e irregolarità” ed ha aggiunto: “... che circa un anno prima del sinistro il ha effettuato lavori di CP_1 rifacimento e riparazione anche del marciapiede ove è avvenuto il sinistro” così avvalorando la contestata non visibilità della suddetta sconnessione ed inoltre che il marciapiede, benché oggetto di intervento risalente all'anno precedente, continuasse a presentare “anomalie” non particolarmente evidenti ma, proprio per questo, tali da porre in pericolo l'incolumità degli utenti.
Emerge, dunque, che l'evento dannoso si verificava per un' alterazione del manto del marciapiede, reso insidioso per la presenza di non percepibili relative ”sconnessioni”, aventi un'efficacia causale determinante nella produzione dell'occorso.
Orbene, si ribadisce che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'ente custode della strada rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni pubblici avuto riguardo, non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su di essi, quanto piuttosto alla causa concreta del danno. Nella specie, trattasi di danno determinato per una situazione connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e non da cause estrinseche ed estemporanee pagina 4 di 7 create da terzi, essendosi così – nella specie- verificata una condizione che poteva ben essere evitata con un adeguato e pur dovuto controllo del marciapiede-tra l'altro situato in zona assai prossima all'ubicazione delle scuole che di per sé rende ancor più dovuto l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza del bene in custodia.
Si osserva ancora che non vi è prova, da parte dell'ente, di non aver potuto avere tempestiva conoscenza o conoscibilità della situazione di pericolo, al punto da non aver potuto intervenire con la dovuta rimozione della condizione di pericolo né con la pur altrettanto dovuta adeguata segnalazione, sicché il convenuto non ha superato l'onere probatorio su di sé gravante, consistente nella CP_1 dimostrazione della impossibilità concreta di rilevare la presenza della “sconnessione” tra le betonelle poste sul marciapiede.
Dunque, in applicazione dei principi richiamati, ritenuto che all'evento occorso non possa essere riconosciuto il carattere di caso fortuito, la responsabilità ex art.2051 va ascritta al convenuto,
[...]
, con assorbimento degli ulteriori profili. A carico dell'ente gravano invero quei rischi CP_1 connessi all'inosservanza dei doveri di custodia.
La espletata consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la compatibilità tra l'evento per cui è causa e le lesioni, riportate dall'attrice, consistenti in menomazioni che hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 9%, un danno biologico temporaneo di complessivi 65 giorni di cui 20 gg di invalidità temporanea al 75%, 30 gg al 50%, 15 gg al 25%.
Il giudice ritiene di non discostarsi dal procedimento di accertamento e verifica del proprio consulente di cui condivide le valide considerazioni tecniche.
Considerato che si tratta di lesione alla persona, derivata da ipotesi diversa da sinistro stradale, gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati calcolati secondo dei criteri orientativi delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano.
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale risarcibile € 16.787,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 3.881,25
Totale generale: € 20.668,25
pagina 5 di 7 In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatti ulteriori a quelle che ordinariamente discendono dalla fattispecie dedotta in giudizio e pertanto specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, come nella specie, tali da superare le conseguenze comuni del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata di cui alle previsioni tabellari senza poter senza poter operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. Civ. Ordinanza del 31/05/2019 n. 15084).
Il danno non patrimoniale, accertato in capo all'attore, nella suddetta somma di complessivi euro 20.668,25 va posto a carico del di . CP_1 CP_1
Detta somma di euro 20.668,25 è già rivalutata.
Su tale somma che costituisce debito di valore, previa sua devalutazione alla data del sinistro, sono poi da calcolare gli interessi al tasso legale sulle somme di anno in anno rivalutate, con decorrenza da tale data al soddisfo.
A tutto quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda attorea nei limiti innanzi detti e con esso anche l'accoglimento della domanda di accertamento e condanna promossa avverso il CP_1 convenuto dall' , che ha agito in surroga, per l'importo di € 15.818,37 in quanto già corrisposto CP_2 all'attrice. È evidente, infatti, che perché una surrogazione possa avvenire, è necessario che il surrogato sia creditore del terzo, che nel caso che ci occupa ha causato al surrogato il danno, sicché, stante la sussistenza del credito risarcitorio, lo stesso ben può essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'attrice, come dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
43/2022, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
-Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, nella causazione dell'evento dannoso e, pertanto, accoglie la domanda, nei limiti di cui in parte motiva;
-Condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire il Controparte_1 danno subito dall'attore, determinato in euro 20.668,25 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva, somma cui va detratta la somma di € 15.818,37 quale somma già corrisposta all'attrice da parte dell'INAIL, per cui il residuo importo a pagare direttamente all'attrice è pari ad € 4.849,88 con gli interessi come in parte motiva;
-In accoglimento della domanda di surroga proposta dall' , condanna il convenuto a CP_2 CP_1 corrispondere in favore dell' , in persona del legale rapp.te p.t., la complessiva somma di € CP_2
15.818,37, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data della corresponsione sino a quella del saldo effettivo;
-Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, ed in favore dell'attore, Controparte_4 alle spese di lite, che liquida in complessive € 5.838, 00 oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge.
-Condanna il convenuto a rifondere all' , in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite CP_1 CP_2 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.397,00 per compensi,
pagina 6 di 7 con riduzione per l'INAIL della fase istruttoria in quanto effettuata in via ridotta, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, le spese del CTP e il CU a carico del convenuto. CP_1
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 1° Aprile 2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:51
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43/2022
Parte_1
/
Controparte_1
Oggi 1 aprile 2025 alle ore 09:00 innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice, , l'avv. Francesco Ricci oggi sostituito, per delega orale, dall'avv. Dante Parte_1
Scardecchia.
Pr il convenuto, , l'avv. Vincenzo Floro oggi sostituto, per delega orale, Controparte_1 dall'avv. Elisabetta Rossi.
Per l'intervenuto volontario, l'avv. Roberta Bruni oggi sostituita, per delega orale, dall'avv. CP_2
Maria Ambra Furiani.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ciascuno ai rispettivi atti introduttivi. In particolare, l'attore l'avv. Scardecchia precisa il quantun dovuto come da risultanze della espletata CTU. L'avv. Rossi si riporta alle proprie note conclusive. L'avv. Furiani, ritenuta la responsabilità dell'Ente convenuto per quanto emerso dall'istruttoria, ai sensi dell'art. 2051 c.c. chiede la condanna dell'Ente alla restituzione della somma già versata dall' CP_2 all'attrice, come quantificata nell'atto d'intervento in € 15.818,37 oltre interessi dalle singole erogazioni al saldo e alle spese di giudizio. L'avv. Rossi impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e richiesto.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43/2022 R.G.A.C, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale, all'udienza del 01/04/2025, e vertente tra c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Francesco Ricci. Parte_1 C.F._1
Attore contro c.f. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Vincenzo Floro.
Convenuto nonché contro
, con il Controparte_3 patrocinio dell'Avv. Roberta Bruni.
Intervenuto volontario
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13/01/2022, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, il , al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in esito all'occorso del 15/11/2019, alle ore 09:00 circa quando, in mentre CP_1 transitava sul marciapiede sinistro di Via Garibaldi con direzione Ripaberarda, giunta all'altezza dell'orologio luminoso della , improvvisamente inciampava, a causa di una non Parte_2 visibile sconnessione della pavimentazione, finendo rovinosamente a terra, riportando lesioni personali per complessivi € 20.121,83 o nella maggiore ovvero minore somma di giustizia, ritenendo sussistere la responsabilità oggettiva dell'ente ex art. 2051 c.c., vinte le spese.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio il convenuto, , declinando ogni responsabilità ed Controparte_4 invece asserendo che ogni responsabilità, circa la causazione dell'occorso, era da attribuirsi esclusivamente all'attrice, per cui chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese.
Si costituiva, con intervento volontario, l' Controparte_3
, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'occorso
[...] in capo al convenuto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, in surroga ex art. CP_1 1916 c.c. al pagamento nei confronti dell' sede di della somma di € 15.818,37 CP_2 CP_4 salvo migliore quantificazione in corso di causa, oltre interessi, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie, come in atti.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed espletamento della C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice e trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
La domanda attorea è fondata e trova accoglimento nei limiti che seguono.
E' noto che, secondo la giurisprudenza meno recente, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per i danni riportati dagli utenti dei beni di cui è proprietaria, il referente normativo doveva essere esclusivamente l'art. 2043 c.c., sicché era il danneggiato a dover provare l'insidia dei luoghi, la sua imprevedibilità ed inevitabilità .
Con l'intervento della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 appare oggi invece pacifico che la pubblica amministrazione risponda di ogni atto o fatto illecito connesso con gli obblighi cui è tenuta, quale proprietaria del bene.
Parte attrice ha, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'occorso emarginato, per la presenza non visibile di una sconnessione delle betonelle del marciapiede sito sulla pubblica comunale Via Garibaldi, di cui pagina 3 di 7 attribuisce in sintesi la responsabilità al convenuto per mancata custodia e Controparte_1 manutenzione ordinaria del bene, per omesso controllo delle condizioni dello stesso e per omessa adozione delle cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza degli utenti e a evitare situazioni di pericolo mediante tempestiva rimozione della “sconnessione”.
E' incontestato che il tratto di marciapiede interessato dall'occorso appartiene al convenuto CP_1
.
[...]
La fattispecie oggetto di giudizio va ricondotta nell'ambito di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, per danni cagionati al privato dal pubblico bene.
L'art. 2051 c.c. è applicabile ai danni subiti dagli utenti dei beni pubblici tutte le volte che sia possibile individuare, a carico dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
La responsabilità si fonda quindi sulla relazione con il bene e sorge dalla violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza, tenuto conto che, trattandosi di pubblico bene, ai fini di una configurabilità della responsabilità vanno considerate l'estensione dello stesso e l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, dunque le concrete possibilità dell'ente custode di esercitare un potere di fatto sulla cosa e di vigilare al fine di impedire danni agli utenti.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c. comporta, dunque, una presunzione di colpa per il soggetto titolare del potere di custodia superabile unicamente dall'esimente del caso fortuito.
Sul piano probatorio, il danneggiato ha l'onere della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, restando a carico del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una causa estrinseca o estranea alla sua sfera di custodia avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità.
Con riferimento alla dinamica dell'occorso in parola, parte attrice deduceva di essere inciampata e caduta a terra, a causa della presenza sul marciapiede di una sconnessione tra due betonelle, betonelle aventi tutte colore omogeneo, pertanto, la “sconnessione” era “impercettibile” e dunque non visibile né segnalata.
La ricostruzione fornita da parte attrice ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria.
La teste, ispettrice capo della Polizia Municipale di , ha riferito di Testimone_1 CP_1 essere stata personalmente presente all'occorso in oggetto, trovandosi a circa venti metri di distanza dal punto di caduta dell'attrice e di avere personalmente redatto il relativo rapporto di servizio, testé precisando: “ ...il punto in cui la signora è caduta non presenta particolari ed evidenti sconnessioni e irregolarità” ed ha aggiunto: “... che circa un anno prima del sinistro il ha effettuato lavori di CP_1 rifacimento e riparazione anche del marciapiede ove è avvenuto il sinistro” così avvalorando la contestata non visibilità della suddetta sconnessione ed inoltre che il marciapiede, benché oggetto di intervento risalente all'anno precedente, continuasse a presentare “anomalie” non particolarmente evidenti ma, proprio per questo, tali da porre in pericolo l'incolumità degli utenti.
Emerge, dunque, che l'evento dannoso si verificava per un' alterazione del manto del marciapiede, reso insidioso per la presenza di non percepibili relative ”sconnessioni”, aventi un'efficacia causale determinante nella produzione dell'occorso.
Orbene, si ribadisce che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'ente custode della strada rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni pubblici avuto riguardo, non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su di essi, quanto piuttosto alla causa concreta del danno. Nella specie, trattasi di danno determinato per una situazione connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e non da cause estrinseche ed estemporanee pagina 4 di 7 create da terzi, essendosi così – nella specie- verificata una condizione che poteva ben essere evitata con un adeguato e pur dovuto controllo del marciapiede-tra l'altro situato in zona assai prossima all'ubicazione delle scuole che di per sé rende ancor più dovuto l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza del bene in custodia.
Si osserva ancora che non vi è prova, da parte dell'ente, di non aver potuto avere tempestiva conoscenza o conoscibilità della situazione di pericolo, al punto da non aver potuto intervenire con la dovuta rimozione della condizione di pericolo né con la pur altrettanto dovuta adeguata segnalazione, sicché il convenuto non ha superato l'onere probatorio su di sé gravante, consistente nella CP_1 dimostrazione della impossibilità concreta di rilevare la presenza della “sconnessione” tra le betonelle poste sul marciapiede.
Dunque, in applicazione dei principi richiamati, ritenuto che all'evento occorso non possa essere riconosciuto il carattere di caso fortuito, la responsabilità ex art.2051 va ascritta al convenuto,
[...]
, con assorbimento degli ulteriori profili. A carico dell'ente gravano invero quei rischi CP_1 connessi all'inosservanza dei doveri di custodia.
La espletata consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la compatibilità tra l'evento per cui è causa e le lesioni, riportate dall'attrice, consistenti in menomazioni che hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 9%, un danno biologico temporaneo di complessivi 65 giorni di cui 20 gg di invalidità temporanea al 75%, 30 gg al 50%, 15 gg al 25%.
Il giudice ritiene di non discostarsi dal procedimento di accertamento e verifica del proprio consulente di cui condivide le valide considerazioni tecniche.
Considerato che si tratta di lesione alla persona, derivata da ipotesi diversa da sinistro stradale, gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati calcolati secondo dei criteri orientativi delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano.
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale risarcibile € 16.787,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 3.881,25
Totale generale: € 20.668,25
pagina 5 di 7 In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatti ulteriori a quelle che ordinariamente discendono dalla fattispecie dedotta in giudizio e pertanto specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, come nella specie, tali da superare le conseguenze comuni del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata di cui alle previsioni tabellari senza poter senza poter operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. Civ. Ordinanza del 31/05/2019 n. 15084).
Il danno non patrimoniale, accertato in capo all'attore, nella suddetta somma di complessivi euro 20.668,25 va posto a carico del di . CP_1 CP_1
Detta somma di euro 20.668,25 è già rivalutata.
Su tale somma che costituisce debito di valore, previa sua devalutazione alla data del sinistro, sono poi da calcolare gli interessi al tasso legale sulle somme di anno in anno rivalutate, con decorrenza da tale data al soddisfo.
A tutto quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda attorea nei limiti innanzi detti e con esso anche l'accoglimento della domanda di accertamento e condanna promossa avverso il CP_1 convenuto dall' , che ha agito in surroga, per l'importo di € 15.818,37 in quanto già corrisposto CP_2 all'attrice. È evidente, infatti, che perché una surrogazione possa avvenire, è necessario che il surrogato sia creditore del terzo, che nel caso che ci occupa ha causato al surrogato il danno, sicché, stante la sussistenza del credito risarcitorio, lo stesso ben può essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'attrice, come dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
43/2022, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
-Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, nella causazione dell'evento dannoso e, pertanto, accoglie la domanda, nei limiti di cui in parte motiva;
-Condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire il Controparte_1 danno subito dall'attore, determinato in euro 20.668,25 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva, somma cui va detratta la somma di € 15.818,37 quale somma già corrisposta all'attrice da parte dell'INAIL, per cui il residuo importo a pagare direttamente all'attrice è pari ad € 4.849,88 con gli interessi come in parte motiva;
-In accoglimento della domanda di surroga proposta dall' , condanna il convenuto a CP_2 CP_1 corrispondere in favore dell' , in persona del legale rapp.te p.t., la complessiva somma di € CP_2
15.818,37, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data della corresponsione sino a quella del saldo effettivo;
-Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, ed in favore dell'attore, Controparte_4 alle spese di lite, che liquida in complessive € 5.838, 00 oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge.
-Condanna il convenuto a rifondere all' , in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite CP_1 CP_2 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.397,00 per compensi,
pagina 6 di 7 con riduzione per l'INAIL della fase istruttoria in quanto effettuata in via ridotta, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, le spese del CTP e il CU a carico del convenuto. CP_1
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 1° Aprile 2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:51
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