Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 284/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 284/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 30/2022 del Tribunale
civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata in data 31/01/2022 a conclusione del giudizio n. 603/2013 R.G., avente ad oggetto: “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”,
vertente tra
, c.f. , in proprio, nonché nella qualità di procuratore di Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , e di , c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, e nella qualità di rappresentante legale della c.f. C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Isernia, v. Kennedy n. 56 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Giovanni Serafino che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
[...]
[..
c.f. ; , c.f.
[...] CodiceFiscale_6 Parte_7 CodiceFiscale_7
-APPELLATI CONTUMACI-
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni del difensore della parte appellante, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
15.01.2025, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento con decreto del
18.12.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 16.01.2025, assegnato il primo termine per il deposito di memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione del 4.04.2013, gli attori , e Parte_6 Parte_4 Parte_5
convenivano innanzi al Tribunale di Isernia i sigg.ri , Parte_7 Parte_1 Parte_3
e la per sentire: “a) dichiarare la nullità ex art.
[...] Parte_2 Controparte_1
1421 c.c. e/o l'inefficacia ex art. 2901 c.c. delle cessioni di credito di cui in premessa;
b) in ogni caso
dichiarare inopponibile agli attori e l'atto di cessione del credito nella Parte_4 Pt_6 Pt_5
parte in cui fissa la decorrenza degli interessi convenzionali e moratori dall'atto di vendita con
riserva di proprietà piuttosto che dal momento della concreta esigibilità del credito”.
A fondamento della domanda assumevano gli attori che avevano concluso tre distinti atti di compravendita (segnatamente, il primo, la , il secondo il e la ed il Pt_6 Parte_4 Pt_5
terzo il ) con la per l'acquisto di beni immobili (quanto Pt_7 Controparte_2
ai contratti di e trattavasi di vendita con riserva di proprietà ex art. Pt_6 Persona_1
1523 c.c.), il cui prezzo era stato pagato in misura pari a circa la metà di quanto pattuito, con l'intesa che il residuo sarebbe stato corrisposto dopo la cancellazione, da parte della venditrice, delle iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni compravenduti, dichiarate nei rispettivi rogiti notarili (nello specifico un'ipoteca iscritta da Capitalia S.p.A. e altra iscritta da Equitalia
Serit S.p.A.).
Era poi accaduto che la venditrice aveva ceduto il credito, vantato Controparte_2
nei confronti degli acquirenti a titolo di saldo del prezzo pattuito, alla Controparte_1
,. e le rispettive cessioni erano state ritualmente notificate ai debitori ceduti.
[...]
Successivamente, in data 2.12.2008, la veniva cancellata dal Controparte_2
registro delle imprese.
Ciò posto, gli attori, dolendosi del fatto che la venditrice, si era Controparte_2
resa inadempiente in ordine all'obbligo assunto nei loro confronti di cancellare le iscrizioni pregiudizievoli;
che le cessioni di credito citate “costituiscono atti pregiudizievoli nei
confronti degli attori perché la si è spogliata del Controparte_3
patrimonio costituito dai crediti oggetto di cessione”; che “in virtù delle intervenute cessioni
gli istanti si trovano esposti al pagamento del residuo prezzo della compravendita verso la
cessionaria, senza avere certezza della purgazione delle ipoteche a garanzia di crediti di
terzi”, agivano in giudizio per far valere la nullità ex art. 1421 c.c. delle cessioni di credito cennate e/o comunque la loro inefficacia ex art. 2901 c.c. e comunque l'inopponibilità a loro delle cessioni con riguardo alla misura degli interessi pattuita sulle somme ancora dovute a titolo di prezzo delle compravendite.
Con comparsa di risposta del 19.09.2013 si costituivano i convenuti, i quali contestavano le avverse domande, deducendo: a) in ordine all'azione di nullità delle cessioni di credito, la mancata allegazione da parte degli istanti di qualsivoglia causa di nullità del negozio prevista dalla legge;
b) con riguardo all'azione revocatoria dei medesimi atti, la carenza dei presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c. ed in particolare del presunto pregiudizio, non potendo,
dall'atto dispositivo compiuto dalla cedente derivare alcun Controparte_2
pregiudizio agli attori, essendo questi ultimi i debitori ceduti;
c) relativamente alla richiesta di declaratoria di inopponibilità delle cessioni di credito agli attori , e Pt_6 Parte_4 , l'infondatezza di detta istanza, poiché per l'art. 1264 c.c. la cessione ha effetto nei Pt_5
confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata;
e nel caso di specie, come ammesso dagli stessi attori, le rispettive cessioni erano state a loro ritualmente notificate;
d) eccepivano inoltre il difetto di interesse ad agire da parte degli attori,
ai sensi dell'art. 100 c.p.c. essendo, detti attori, debitori della venditrice Controparte_2
per il pagamento di circa la metà del prezzo stabilito negli atti di vendita e dunque, per
[...]
gli stessi, la sostituzione del creditore con altro soggetto, era indifferente poiché
l'obbligazione di pagamento del residuo prezzo, posta a loro carico, non era mutata per effetto dell'atto di cessione del credito, del quale era stata chiesta la revoca.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 30/2022 il Tribunale di Isernia così provvedeva: “ 1)
dichiara la domanda meritevole di accoglimento e dichiara accertato ex art. 2901 c.c. la
inefficacia del contratto di cessione del credito del 21.11.2008 intercorso tra
[...]
a una parte cedente e dall'altra parte Controparte_4 Controparte_1
cessionaria”, e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza, con citazione notificata il 26.08.2022, , in proprio, Parte_1
e quale procuratore di e , nonché quale rappresentante Parte_2 Parte_3
legale della hanno proposto appello, affidato ai seguenti motivi: Controparte_1
“1- Erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui ha riscontrato la sussistenza dei
presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; 2 - Difetto di interesse ad agire da parte
degli odierni appellati”.
Gli appellanti hanno chiesto che, in accoglimento dei suddetti motivi ed in riforma della sentenza gravata, la domanda promossa dagli attori in primo grado fosse dichiarata inammissibile, improponibile o quanto meno rigettata, con condanna delle controparti in solido al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 16.01.2025,
previa verifica della ritualità e tempestività della notifica dell'atto di appello, ne è stata dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di appello, “1- Erroneità della sentenza di I grado nella parte in
cui ha riscontrato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”, si evidenzia che nella motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale passa anzi tutto in rassegna i requisiti richiesti dalla legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria,
riscontrandone (erroneamente) la sussistenza nel caso di specie.
In primis, alle pagg. 4 - 5 della decisione, sulla premessa che “Sono legittimati ad agire tutti
coloro che siano titolari di un diritto di credito di qualsiasi natura”, il primo giudice “nel
caso in esame … osserva che gli odierni attori sono titolari di un credito costituito dai danni
da inadempimento delle obbligazioni assunte dalla i quali in Controparte_4
occasione della stipula degli atti di compravendita versavano una quota del prezzo pattuito,
ma il perdurare dell'inadempimento della nonché il successivo contratto di Parte_1
cessione del credito e la conseguente cancellazione d'ufficio della Controparte_4
non rappresentano altro che atti pregiudizievoli dei diritti degli attori che avevano
[...]
interesse ad acquistare gli immobili previa cancellazione delle ipoteche in essere”.
Orbene, la motivazione testè riportata in ordine alla presunta titolarità di un diritto di credito vantato dagli attori, non è condivisibile, in quanto fondata su un erroneo presupposto di fatto:
il presunto inadempimento della venditrice circa l'obbligo assunto di ottenere la cancellazione dei gravami pregiudizievoli, che avrebbe fatto sorgere un diritto di credito, in capo agli acquirenti, per il relativo risarcimento del danno.
Invero, la venditrice risulta che abbia mantenuto fede agli Controparte_2
impegni assunti, promuovendo innanzi al Tribunale di Isernia, ai fini della cancellazione delle ipoteche iscritte da Equitalia Polis S.p.A e da Capitalia S.p.A., due distinti giudizi, iscritti, rispettivamente, ai nn. 961/2008 e 1005/2008 R.G., introdotti il primo con atto di citazione del 23.09.2008 (all. “a” alla memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta in primo grado) ed il secondo con atto di citazione del 10.10.2008 (all. “d” alla memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta in primo grado).
Tali giudizi venivano definiti in I grado, rispettivamente, con sentenza n. 432/2014 (all.3),
con la quale il Tribunale di Isernia respingeva la domanda di cancellazione dell'ipoteca nei confronti di Equitalia, e n. 105/2016 (all.4), con la quale lo stesso Tribunale accoglieva l'analoga domanda nei confronti della Pt_8
Risulta che entrambe le decisioni venivano appellate, la prima dai soccombenti, ex soci della e la seconda dalla soccombente e la Corte di Appello di Controparte_5 Pt_8
Campobasso, rispettivamente, con sentenza n. 141/20 (all.5) e n. 186/20 (all.6) ha confermato la decisione di rigetto della domanda promossa
contro
Equitalia, e ribaltato la decisione di accoglimento della domanda promossa
contro
Capitalia.
Risulta altresì che gli ex soci della hanno proposto ricorso per Controparte_2
cassazione sia contro la sentenza n. 141/2020, che contro la sentenza n. 186/2020. Tali ricorsi risultano iscritti rispettivamente al n. 22918/20 R.G. (all. 7 – cfr. consultazione PST) ed al n.
29073/20 R.G. (all.8 – cfr. consultazione PST) e risultano ad oggi pendenti.
Da quanto esposto deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è stato inadempimento della società venditrice e dei soci, suoi successori, a seguito della estinzione della società per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese (cancellazione che non rileva minimamente, ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti – come sembra avere erroneamente inteso il primo giudice – stante il fenomeno successorio che si determina con l'estinzione della società, per il quale si verifica il subingresso dei soci nelle obbligazioni e nella titolarità di diritti e beni già della società, cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
12.03.2013, n. 6070, e Cass. civ. Sez. Unite, 12.03.2013, n. 6072), i quali hanno intrapreso e proseguito le azioni giudiziarie finalizzate alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e, conseguentemente, non sussiste alcun diritto di credito da inadempimento contrattuale in capo agli odierni appellati, attori in revocatoria.
Parimenti insussistente è il requisito dell' eventus damni, in relazione al quale, nella sentenza impugnata, se ne ravvisa la presenza sulla scorta della seguente testuale motivazione: “Per
quanto riguarda il primo presupposto, il cosiddetto eventus damni, un pregiudizio obiettivo
ed effettivo è stato arrecato alle ragioni degli odierni attori, dovendosi ritenere che, con l'atto
di cessione del credito, l'eventus damni è ravvisabile non soltanto perché il creditore ha
perduto la garanzia, ma anche perché si è verificata una condizione di maggiore difficoltà,
incertezza o dispendio nell'esecuzione dell'atto e ciò in virtù delle considerazioni innanzi
esposte” (pag. 5 della decisione appellata).
Anche tale motivazione si palesa erronea.
Anzi tutto, con l'atto di cessione del credito il creditore non ha perduto alcuna garanzia e non solo perché gli odierni appellati, per quanto in precedenza illustrato, non sono titolari di alcun credito (anzi è paradossale che la cessione del credito vantato nei confronti dei debitori ceduti,
cioè degli appellati, costituisca per essi debitori una sorta di diminuzione della garanzia patrimoniale generica, che ai sensi dell'art. 2740 c.c. spetta al creditore sui beni del debitore e non viceversa), ma anche perchè il meccanismo del pagamento del prezzo della compravendita immobiliare previsto nei relativi contratti è tale da escludere a priori, per come
è concepito, che agli acquirenti possano derivare danni, essendo essi legittimati a non versare il saldo del prezzo (pari a circa la metà), qualora non vengano cancellate le iscrizioni ipotecarie.
In buona sostanza, il Tribunale non si è reso conto che, seppure in ipotesi la cessione di un credito potrebbe diminuire la garanzia patrimoniale generica del cedente, l'eventuale danno
(da diminuzione della garanzia) potrebbe al più riguardare creditori del cedente, che però
siano terzi rispetto al rapporto cedente/ceduto, ma giammai potrebbe riguardare lo stesso debitore ceduto, odierni appellati. Né tanto meno “l'eventus damni è ravvisabile … perché si è verificata una condizione di
maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esecuzione dell'atto e ciò in virtù delle
considerazioni innanzi esposte” (cfr. ultimi righi di pag. 5 sentenza appellata).
Invero, il riferimento alla “esecuzione dell'atto” è piuttosto criptico: infatti, sia che per
“l'atto” debba intendersi l'atto di cessione del credito, sia che, invece, debba intendersi quello di compravendita immobiliare, non si comprende come la cessione del credito relativo al residuo prezzo, che gli appellati dovranno versare, possa avere determinato una difficoltà
“nell'esecuzione”.
Ciò in quanto per i debitori (del saldo del prezzo da loro dovuto), ovvero Parte_6
, e , la cessione del credito ha comportato Parte_4 Parte_5 Parte_7
unicamente la sostituzione del precedente creditore con altro soggetto e pertanto detti debitori ceduti giammai potranno essere pregiudicati dalle cessioni poste in essere, in quanto potranno far valere, nei confronti del cessionario, tutte le eccezioni eventualmente opponibili al cedente
(Cass. civ. [ord.], sez. trib., 20.04.2018, n. 9842 ha ribadito il consolidato principio per il quale
”La cessione dei crediti ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il fisco, il
quale, in detta qualità, può pertanto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative
ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al
trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua
conoscenza di fatto”).
L'assenza di qualsivoglia pregiudizio, risultando assorbente, implica ovviamente anche la mancanza del requisito soggettivo della consapevolezza in colui che compie l'atto dispositivo
(non anche nel terzo, trattandosi nella specie di atto a titolo oneroso) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, che il Tribunale alla pag. 6 della sentenza ha invece ravvisato, così
motivando: “Dall'esame della documentazione in atti è palese che la Controparte_4
si liberava del proprio diritto del credito verso gli attori quanto meno per rendere più
[...] difficile agli stessi la cancellazione delle ipoteche sugli immobili il cui obbligo erta stato
assunto dalla . Non si può non pensare che la cedente Controparte_6
non avesse conoscenza di quanto andavano a compiere, in mancanza di ogni altro elemento,
che ci porta a ritenere il contrario”.
A prescindere da tutte le precedenti argomentazioni sopra illustrate – si ribadisce – comunque assorbenti, l'erroneità del riportato passaggio motivazionale è evidente: perché mai la cessione del credito da residuo prezzo della compravendita avrebbe reso “più difficile… la
cancellazione delle ipoteche sugli immobili”?
Ma, soprattutto, perché mai la parte cedente avrebbe dovuto/voluto “ostacolare” la cancellazione dei gravami, pur essendo consapevole che la mancata cancellazione avrebbe impedito il percepimento del suddetto residuo prezzo.
Anche il secondo motivo di appello, “Difetto di interesse ad agire da parte degli odierni
appellati”, è meritevole di accoglimento.
In primo grado parte convenuta, oggi appellante, aveva eccepito la carenza di interesse ad agire da parte degli attori, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per il quale: “Per proporre una domanda
o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Tale eccezione è stata espressamente riproposta nel presente grado di giudizio.
Come più volte ripetuto, gli attori, attuali appellati, sono infatti debitori della venditrice per il pagamento di circa la metà del prezzo stabilito negli atti di Controparte_2
vendita.
Orbene, se il saldo del prezzo sarà dovuto alla , che ha acquistato il Controparte_1
credito dalla piuttosto che a quest'ultima, l'obbligazione di Controparte_2
pagamento posta a carico dei debitori non muta, determinandosi esclusivamente la sostituzione del creditore con altro soggetto.
Anzi, poiché il debitore ceduto non è soggetto del negozio di cessione, quest'ultimo è efficace nei suoi confronti anche contro la sua volontà (cfr. Cass. civ., sez. I, 2.12.2016, n. 24657; Cass. civ., sez. III, 8.02.2007, n. 2746; Cass. civ., sez. III, 2.02.2001, n. 1510 pronunciate in materia di factoring).
Per tali ragioni l'appello va accolto.
Attesa la soluzione adottata, le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza degli appellati, e si liquidano, come in dispositivo, per il giudizio di primo grado, in base al
D.M. n. 55/2014 e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva
(non risulta svolta attività istruttoria) e decisionale;
e per il presente giudizio, in base al D.M.
n. 147/2022 parametri minimi, stante la contumacia delle controparti, per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità
bassa.
P.Q.M
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 284/2022 R.G. sull'appello proposto con citazione notificata il 26.08.2022 da Parte_1
, in proprio, nonché nella qualità di procuratore di e , e
[...] Parte_2 Parte_3
nella qualità di rappresentante legale della nei confronti di Controparte_1 Parte_4
, , e , avverso la sentenza n. 30/2022 del Tribunale
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata in data 31/01/2022 a conclusione del giudizio n. 603/2013 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza appellata, rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta in primo grado dagli attuali appellati;
2) Condanna gli appellati, tra loro in solido, a rimborsare, in favore dell'avv. Giovanni
Serafino, dichiaratosi antistatario, le spese processuali del doppio grado del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 4.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
e che si liquidano, per il giudizio di gravame, in € 804,00 per esborsi, ed in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 29.05.2025.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
Il PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico