TRIB
Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30 gennaio 2024, da
1) Parte_1
nato a [...], il [...]
cittadino: italiano Cod. fiscale: C.F._1
residente a [...],
con gli avv.ti Cinzia Massaini e Simone F. Bonetti
e
2) ; parte contumace CP_1
nata a [...], il [...]
Cod. fiscale: C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 30/11/2011, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di CA (CO), Anno 2011 al Numero 4, Parte I, Serie Ufficio 1, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
pagina 1 di 4 SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 176/2022 del Tribunale di Como del 17/12/2021 passata in giudicato;
con il seguente figlio minorenne: nato il [...] a [...] Parte_2
Fatto
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2024 ha chiesto la pronuncia divorzile alle Parte_1
condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 18/02/2025 è comparso il solo ricorrente, mentre la resistente, non è comparsa malgrado la rituale notifica ed è stata pertanto dichiarata CP_1
contumace.
Il ricorrente ha confermato in udienza la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di seguito riportate:
Pt_ 1) L'affidamento del figlio sarà condiviso con collocazione prevalente del figlio presso il padre.
2) La regolamentazione del diritto di visita materno da adottarsi in sede di divorzio rispecchierà
quanto ad oggi praticato e quindi il bambino starà con la madre per due giorni la settimana, da
individuarsi mediante accordo tra le parti in base alla situazione lavorativa della madre i cui
impegni sono variabili.
Pt_ 3) Per quanto riguarda le vacanze Natalizie starà una settimana con ciascun genitore da
alternarsi di anno in anno e tre giorni nel periodo pasquale. In caso di disaccordo, negli anni pari
deciderà il padre e in quelli dispari la madre. Gli ulteriori ponti nel periodo scolastico verranno
equamente divisi tra i genitori che ne concorderanno il periodo entro il 30 ottobre di ogni anno.
Pt_ 4) Il periodo di vacanze estive sarà concordato entro il 30 aprile di ogni anno ed starà con
ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi.
5) Il sig. provvederà al mantenimento diretto del minore, oltre al pagamento del 100% delle Pt_1
spese straordinarie necessarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
6) La casa familiare verrà assegnata al sig. . Parte_1
7) Gli assegni familiari percepiti dal padre resteranno di competenza dello stesso.
8) Nessun assegno divorzile sarà corrisposto alla sig.ra . CP_1
pagina 2 di 4 9) L'Ill.mo Tribunale di Como ordinerà all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CA di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto delle richieste del ricorrente.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CA (CO) il 30/11/2011 con rito civile tra (C.F. ) nato a [...], il 12 dicembre Parte_1 C.F._1
1960 e (C.F. nata a [...] CP_1 C.F._2
Russa), in data 5 marzo 1984 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CA
(Anno 2011 al Numero 4, Parte I, Serie Ufficio 1);
2) conferma l'affidamento del figlio minore in via condivisa, con collocamento prevalente presso il padre;
pagina 3 di 4 3) assegna la casa familiare al signor Parte_1
4) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni richieste dal signor come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pt_1
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 4 di 4
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30 gennaio 2024, da
1) Parte_1
nato a [...], il [...]
cittadino: italiano Cod. fiscale: C.F._1
residente a [...],
con gli avv.ti Cinzia Massaini e Simone F. Bonetti
e
2) ; parte contumace CP_1
nata a [...], il [...]
Cod. fiscale: C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 30/11/2011, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di CA (CO), Anno 2011 al Numero 4, Parte I, Serie Ufficio 1, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
pagina 1 di 4 SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 176/2022 del Tribunale di Como del 17/12/2021 passata in giudicato;
con il seguente figlio minorenne: nato il [...] a [...] Parte_2
Fatto
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2024 ha chiesto la pronuncia divorzile alle Parte_1
condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 18/02/2025 è comparso il solo ricorrente, mentre la resistente, non è comparsa malgrado la rituale notifica ed è stata pertanto dichiarata CP_1
contumace.
Il ricorrente ha confermato in udienza la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di seguito riportate:
Pt_ 1) L'affidamento del figlio sarà condiviso con collocazione prevalente del figlio presso il padre.
2) La regolamentazione del diritto di visita materno da adottarsi in sede di divorzio rispecchierà
quanto ad oggi praticato e quindi il bambino starà con la madre per due giorni la settimana, da
individuarsi mediante accordo tra le parti in base alla situazione lavorativa della madre i cui
impegni sono variabili.
Pt_ 3) Per quanto riguarda le vacanze Natalizie starà una settimana con ciascun genitore da
alternarsi di anno in anno e tre giorni nel periodo pasquale. In caso di disaccordo, negli anni pari
deciderà il padre e in quelli dispari la madre. Gli ulteriori ponti nel periodo scolastico verranno
equamente divisi tra i genitori che ne concorderanno il periodo entro il 30 ottobre di ogni anno.
Pt_ 4) Il periodo di vacanze estive sarà concordato entro il 30 aprile di ogni anno ed starà con
ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi.
5) Il sig. provvederà al mantenimento diretto del minore, oltre al pagamento del 100% delle Pt_1
spese straordinarie necessarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
6) La casa familiare verrà assegnata al sig. . Parte_1
7) Gli assegni familiari percepiti dal padre resteranno di competenza dello stesso.
8) Nessun assegno divorzile sarà corrisposto alla sig.ra . CP_1
pagina 2 di 4 9) L'Ill.mo Tribunale di Como ordinerà all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CA di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto delle richieste del ricorrente.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CA (CO) il 30/11/2011 con rito civile tra (C.F. ) nato a [...], il 12 dicembre Parte_1 C.F._1
1960 e (C.F. nata a [...] CP_1 C.F._2
Russa), in data 5 marzo 1984 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CA
(Anno 2011 al Numero 4, Parte I, Serie Ufficio 1);
2) conferma l'affidamento del figlio minore in via condivisa, con collocamento prevalente presso il padre;
pagina 3 di 4 3) assegna la casa familiare al signor Parte_1
4) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni richieste dal signor come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pt_1
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 4 di 4