Ordinanza collegiale 9 giugno 2022
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2023
Sentenza breve 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 18/12/2023, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 03752/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2022, proposto da ND NC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Gaetano Curcio”, in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di AP NT e GU LA, non costituite in giudizio;
per l'accertamento:
del diritto al riconoscimento dei servizi prestati nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana per l’assolvimento dell’obbligo scolastico ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a. intimata;
Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 3603/2023;
Visto l'art. 72 bis cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 e nella camera di consiglio riconvocata del 15 dicembre 2023, il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;
Nessuno presente alla camera di consiglio del 4 dicembre 2023;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede il riconoscimento del servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana per l’assolvimento dell’obbligo scolastico ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024, valide per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.
Lamenta:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 51 e 97 Cost., dell’art. 470 d.lgs. n. 297/1994, dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 – eccesso di potere – violazione dei principi di uguaglianza, di accesso agli uffici pubblici e meritocratico, atteso che gli enti di formazione accreditati sono un canale parallelo agli istituti scolastici statali e non statali ai fini dell’assolvimento degli obblighi di istruzione.
E’ quindi irrazionale e contraddittorio il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato dalla ricorrente.
Conclude per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 4/12/2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 3603/2023 è stata rilevata la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; la parte ricorrente ha depositato memoria difensiva senza contestare la questione, mentre la parte resistente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, a seguito della riconvocazione della camera di consiglio, il ricorso è stato definitivamente deciso.
Il ricorso è inammissibile.
Come di recente affermato dalla Cassazione a SU: “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass., SU, 4/4/2023, n. 9330).
Nella specie parte ricorrente non contesta gli atti indizione della procedura, ma l’applicazione in concreto di tali atti quanto alla determinazione del punteggio spettante per i servizi svolti, così radicando la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2023 e 15 dicembre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO