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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10454/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEYLA Parte_1 C.F._1 SA ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO e dell'avv. , CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P. D. POPOLO N. 5 87027 PAOLApresso il difensore avv. FEDELE VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, , in qualità di Parte_1 Controparte_1 procuratrice speciale della d'ora innanzi per brevità anche solo Controparte_3
“cessionaria” o “opposta”, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <a. preliminarmente: - dichiarare l'inefficacia del ricorso per decreto ingiuntivo opposto con contestuale revoca della provvisoria esecuzione concessa;
la carenza di legittimazione e titolarità credito in capo alla qualità controparte_1 procuratrice speciale, come già specificato supra, persona controparte_3 legale rapp.te; b. nel merito: accertare non dovute le somme intimate;
rideterminazione quantiche il mutuo de quo è usurario ragione fatto che al momento pattuizione corso durata dello stesso stato convenuto applicato un tasso mora ha determinato travalicamento soglia riferimento;
c. condannare l'opposta pagamento delle spese competenze presente giudizio favore procuratore antistatario>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che:
a) parte oppostab) che Intesa san Paolo s.p.a., in data 20/04/18 cedeva i crediti in sofferenza individuabili in CP_ blocco a norma della Legge 30.04.1999, n. 130 alla PENELOPE SPVs. >.
L'opponente eccepisce:
1)- Inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 644 c.p.c. Segnatamente lamenta inefficacia del decreto per asserita tardività della notifica che (genericamente) allega essere stata effettuata oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c..
2)- carenza di legittimazione passiva della in merito alla prova della Controparte_3 titolarità del credito per mancata allegazione del contratto di cessione che vede cedente Intesa San Paolo. Allega, inoltre, che l'immobile a cui il mutuo attiene sarebbe già stato oggetto di ben due procedure immobiliari. Segnatamente asserisce che <beneficiaria di suddetta procedura è stata intesa san paolo s.p.a., inoltre non fornita alcuna prova da parte dell'odierna ricorrente che il debito del sig. a oggi vada concorrere con le cifre già soddisfatte pt_1 all'esito suddette procedure e tale circostanza duplichi quanto versato al creditore istituto bancario. in virtù esposto supra opportuno necessario verificare preliminarmente se ad sopravviva un credito favore banca sia effettivamente titolare delle ragioni creditorie vantante nei controparte_3 confronti degli opponenti, allo stato dato sapere>>.
3) mancata prova del credito richiesto. In particolare, lamenta che <allo stato la creditrice non ha fornito alcuna prova sulla quantificazione e soprattutto sulle modalità di determinazione del credito... risulta assente qualsiasi documentazione dalla quale si possa evincere il tasso interesse realmente applicato singole rate né quando sia maturato l'inadempimento quindi successiva applicazione mora previsto in contratto, quanto agli atti nessuna comunicazione costituzione o risoluzione posta pagina 2 di 6 in essere dalla banca erogatrice. Tanto meno, viene prodotta documentazione relativa alle procedure di pignoramento indicate supra che avrebbero originato le pretese creditizie dell'odierna ricorrente. Tale assoluta carenza di documentazione …crea a questa difesa in una notevole difficoltà a svolgere compiute ed analitiche contestazioni dovendosi basare solo sulla produzione allegata al fascicolo monitorio. Si rileva ulteriormente che, le rate del mutuo in questione e le relative erogazioni delle somme mutuate, venivano addebitate e accreditate sul conto corrente del sig. , affidato di corrispondenza. L'addebito delle rate già comprensive Pt_1 di interessi sul conto corrente determinavano, nel momento in cui il conto risultava scoperto (c.d. in rosso) un ulteriore addebito di spese ed interessi calcolati sulla esposizione passiva comprensiva delle rate di mutuo già esse stesse inclusive di interessi addebitati con la conseguenza di un ricalcolo di interessi su interessi…>>.
3. Si è costituita la asserita cessionaria opposta rassegnando le seguenti conclusioni: <piaccia all'ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte: - in via preliminare, concedere termine poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
sempre atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né pronta soluzione, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. nel merito, accertare dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza della spiegata opposizione tutti i motivi dedotti narrativa rigettare a confermando condannare l'opponente ex art. 96 comma iii cpc nella misura ritenuta giustizia, cui si richiede liquidazione anche equitativa>>.
4. La causa è stata istruita documentalmente e le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.10.25
5. L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, il primo motivo di doglianza relativo alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo deve essere ritenuto infondato, in quanto, il titolo, emesso il 20.05.2024, è stato notificato a mezzo pec (circostanza incontestata da parte della difesa dell'opponente nelle difese successive alla comparsa) in data 29.05.2024.
Le parti hanno, inoltre, provato la verificazione della condizione di procedibilità.
6. In relazione al secondo motivo di opposizione, parte opposta contro eccepisce che pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. che la recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ha statuito che “… in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi …” (cfr. Cass. Civ. n. 21891 del 20.07.2023). A sua volta la nominava quale Controparte_3 sua procuratrice speciale la (già giusta atto di variazione di Controparte_1 CP_5 denominazione sociale a rogito Notaio rep. 14763 e racc. 7869), in persona Persona_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, bastioni di Porta Nuova n. 19, giusta procura speciale del 30.11.2018 a rogito del Notaio , notaio in Persona_2 Pordenone, affidando a quest'ultima l'incarico di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento nonché di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione (cfr. ns doc. 2 sub 4 fasc. monitorio). Ora, per quel che riguarda la cessione di crediti del 20.04.2018 (pubblicato nella G.U. parte seconda n. 52 del 05.05.2018) mediante la quale Intesa Sanpaolo s.p.a. cedeva crediti in sofferenza individuabili in blocco a norma della Legge 30.04.1999, n. 130 alla quest'ultima - mediante la produzione della certificazione Controparte_3 rilasciata dalla Intesa Sanpaolo con la quale viene attestato che il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente rientra tra i crediti oggetto di cessione - ha inequivocabilmente assolto l'onere probatorio, sulla medesima gravante, di comprovare di essere l'attuale titolare del credito nei confronti del sig. , ma soprattutto di essere pienamente legittimata ad agire in Pt_1 giudizio per il recupero coatto del credito in questione>>. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, parte opposta richiama la giurisprudenza, anche di merito, <<...secondo cui: “La cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti: in questo caso la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.” (Corte appello Firenze, Sez. spec. Impresa, 15/04/2024, n. 720)>> Sostiene quindi che: <dunque, la giurisprudenza ritiene che produzione dell'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale sia strumento idoneo e sufficiente a fornire prova della titolarità del credito capo al cessionario, senza occorra una specifica enumerazione dei rapporti ceduti. ad ogni modo, nel caso ci occupa, si osserva l'avviso di cui alla individua banca cedente cessionaria, nonché le categorie crediti oggetto cessione, attraverso criteri positivi indici negativi, dai quali emerge incertezze il azionato dall'odierna convenuta via monitoria è stato cessione “in blocco”, favore ribadire controparte_6 intesa sanpaolo s.p.a. (già ), con contratto controparte_7 20.04.2018 (pubblicato nella g.u. parte seconda n. 52 05.05.2018) cedeva sofferenza individuabili blocco norma legge 30.04.1999, 130
[...]
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede CP_3 P.IVA_2 legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale €. 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e all'Elenco delle SPV al n. 35449.8 e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, dalla data di pagina 4 di 6 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione, si intende precisare anche quanto segue: Il credito oggi in contestazione rientra nell'ambito dei crediti oggetto della menzionata cessione. Lo stesso è quindi comprovato, ed emerge per tabulas dalla documentazione depositata. Infatti nella dichiarazione di cessione della cedente (doc. 2), dalla presente difesa depositata, sono stati indicati, quali rapporti ceduti: (i) il rapporto n. 600052808731 (ii) l rapporto n. 600052805223 entrambi i rapporti sono espressamente riportati nella lista dei crediti ceduti dalla cedente – alla pag.
6 - estraibile dal sito internet: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html (doc. 3) come espressamente indicato nella Gazzetta Ufficiale (che pure si è allegata). I numeri di rapporto di cui sopra, sono indicati rispettivamente a pag. 1 e 6 della certificazione notarile prodotta sub. doc. 4 fasc. monitorio. - Pertanto, la acquistava la piena ed esclusiva Controparte_3 titolarità del credito vantato nei confronti dell'intestata L.C.A. in virtù della summenzionata cessione di crediti, ai sensi della l. 130/1999 “Legge sulla cartolarizzazione”... Chiaro ed incontrovertibile risulta, pertanto, il rapporto ceduto e pienamente comprovato è il credito per cui si è ricorso con il decreto ingiuntivo opposto, anche in considerazione delle quietanze di pagamento del mutuatario rilasciate in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo stesso ed erogazione del credito.>>.
Nel caso in esame, parte opposta ha allegato già in sede monitoria, tra l'altro, i contratti di finanziamento, con relativo piano di ammortamento, nonché la certificazione ex art. 50 TUB e l'avviso in Gazzetta Ufficiale della cartolarizzazione de qua, indizi gravi, precisi e concordanti a comprova dell'avvenuta cessione (v. Cass. 17944/23 secondo cui <in tema di cessione crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella notificazione detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale sensi dell'art. citato d.lgs., dovendo giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze fatto, nell'ambito quale la citata può rivestire, peraltro, valore indiziario, specialmente allorquando su iniziativa parte cedente>>; conf. Cass. 21279/25).
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta pertanto infondata alla luce della documentazione in atti succitata e della giurisprudenza sopra richiamata.
7. La S.C. ha, altresì, chiarito che <notificava in data 25 05 2024 (all.1) al sig. decreto ingiuntivo di pt_1 pagamento per la complessiva somma ad €. 68.075,56 (...) a fronte rapporti bancari intrattenuti da con l'istituto credito e precisamente: - contratto parte_1 mutuo del 4.03.2003, rep. 97821 racc. 5957 (doc. n. 5 parte avversa)... originari 129.000,00 concesso;
• 9.04.2004, rep 101370 6343 6 avversa) ..di 190.000,00
> (v., ex multis, Cass.826/15): nel caso in esame, parte opposta, producendo in atti i contratti di finanziamento, con il piano di ammortamento contenente le scadenze delle varie rate, nonché la ulteriore suddetta documentazione in atti ed allegando il mancato pagamento per cui è causa ha ottemperato all'onere di prova ed allegazione specifica su di esso incombente, mentre parte opponente non ha fornito idonea prova contraria.
Le doglianze in punto di violazione della normativa antiusura e sull'anatocismo sono formulate in maniera estremamente generica e pertanto sono inammissibili.
Anche il terzo motivo di doglianza, pertanto, non può essere accolto. pagina 5 di 6 8. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere in toto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm. secondo compensi medi per le prime tre fasi di giudizio (ritenendosi, vista l'attività effettivamente svolta, la quarta assorbita nella terza a tali fini).
9. Assorbita ogni altra questione, compresa la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in toto il decreto ingiuntivo opposto n.1813/24 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a rimborsare a , in qualità di procuratrice speciale della Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per compensi, Controparte_3 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10454/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEYLA Parte_1 C.F._1 SA ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO e dell'avv. , CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P. D. POPOLO N. 5 87027 PAOLApresso il difensore avv. FEDELE VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, , in qualità di Parte_1 Controparte_1 procuratrice speciale della d'ora innanzi per brevità anche solo Controparte_3
“cessionaria” o “opposta”, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <a. preliminarmente: - dichiarare l'inefficacia del ricorso per decreto ingiuntivo opposto con contestuale revoca della provvisoria esecuzione concessa;
la carenza di legittimazione e titolarità credito in capo alla qualità controparte_1 procuratrice speciale, come già specificato supra, persona controparte_3 legale rapp.te; b. nel merito: accertare non dovute le somme intimate;
rideterminazione quantiche il mutuo de quo è usurario ragione fatto che al momento pattuizione corso durata dello stesso stato convenuto applicato un tasso mora ha determinato travalicamento soglia riferimento;
c. condannare l'opposta pagamento delle spese competenze presente giudizio favore procuratore antistatario>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che:
a) parte opposta
L'opponente eccepisce:
1)- Inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 644 c.p.c. Segnatamente lamenta inefficacia del decreto per asserita tardività della notifica che (genericamente) allega essere stata effettuata oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c..
2)- carenza di legittimazione passiva della in merito alla prova della Controparte_3 titolarità del credito per mancata allegazione del contratto di cessione che vede cedente Intesa San Paolo. Allega, inoltre, che l'immobile a cui il mutuo attiene sarebbe già stato oggetto di ben due procedure immobiliari. Segnatamente asserisce che <beneficiaria di suddetta procedura è stata intesa san paolo s.p.a., inoltre non fornita alcuna prova da parte dell'odierna ricorrente che il debito del sig. a oggi vada concorrere con le cifre già soddisfatte pt_1 all'esito suddette procedure e tale circostanza duplichi quanto versato al creditore istituto bancario. in virtù esposto supra opportuno necessario verificare preliminarmente se ad sopravviva un credito favore banca sia effettivamente titolare delle ragioni creditorie vantante nei controparte_3 confronti degli opponenti, allo stato dato sapere>>.
3) mancata prova del credito richiesto. In particolare, lamenta che <allo stato la creditrice non ha fornito alcuna prova sulla quantificazione e soprattutto sulle modalità di determinazione del credito... risulta assente qualsiasi documentazione dalla quale si possa evincere il tasso interesse realmente applicato singole rate né quando sia maturato l'inadempimento quindi successiva applicazione mora previsto in contratto, quanto agli atti nessuna comunicazione costituzione o risoluzione posta pagina 2 di 6 in essere dalla banca erogatrice. Tanto meno, viene prodotta documentazione relativa alle procedure di pignoramento indicate supra che avrebbero originato le pretese creditizie dell'odierna ricorrente. Tale assoluta carenza di documentazione …crea a questa difesa in una notevole difficoltà a svolgere compiute ed analitiche contestazioni dovendosi basare solo sulla produzione allegata al fascicolo monitorio. Si rileva ulteriormente che, le rate del mutuo in questione e le relative erogazioni delle somme mutuate, venivano addebitate e accreditate sul conto corrente del sig. , affidato di corrispondenza. L'addebito delle rate già comprensive Pt_1 di interessi sul conto corrente determinavano, nel momento in cui il conto risultava scoperto (c.d. in rosso) un ulteriore addebito di spese ed interessi calcolati sulla esposizione passiva comprensiva delle rate di mutuo già esse stesse inclusive di interessi addebitati con la conseguenza di un ricalcolo di interessi su interessi…>>.
3. Si è costituita la asserita cessionaria opposta rassegnando le seguenti conclusioni: <piaccia all'ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte: - in via preliminare, concedere termine poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
sempre atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né pronta soluzione, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. nel merito, accertare dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza della spiegata opposizione tutti i motivi dedotti narrativa rigettare a confermando condannare l'opponente ex art. 96 comma iii cpc nella misura ritenuta giustizia, cui si richiede liquidazione anche equitativa>>.
4. La causa è stata istruita documentalmente e le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.10.25
5. L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, il primo motivo di doglianza relativo alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo deve essere ritenuto infondato, in quanto, il titolo, emesso il 20.05.2024, è stato notificato a mezzo pec (circostanza incontestata da parte della difesa dell'opponente nelle difese successive alla comparsa) in data 29.05.2024.
Le parti hanno, inoltre, provato la verificazione della condizione di procedibilità.
6. In relazione al secondo motivo di opposizione, parte opposta contro eccepisce che
[...]
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede CP_3 P.IVA_2 legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale €. 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e all'Elenco delle SPV al n. 35449.8 e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, dalla data di pagina 4 di 6 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione, si intende precisare anche quanto segue: Il credito oggi in contestazione rientra nell'ambito dei crediti oggetto della menzionata cessione. Lo stesso è quindi comprovato, ed emerge per tabulas dalla documentazione depositata. Infatti nella dichiarazione di cessione della cedente (doc. 2), dalla presente difesa depositata, sono stati indicati, quali rapporti ceduti: (i) il rapporto n. 600052808731 (ii) l rapporto n. 600052805223 entrambi i rapporti sono espressamente riportati nella lista dei crediti ceduti dalla cedente – alla pag.
6 - estraibile dal sito internet: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html (doc. 3) come espressamente indicato nella Gazzetta Ufficiale (che pure si è allegata). I numeri di rapporto di cui sopra, sono indicati rispettivamente a pag. 1 e 6 della certificazione notarile prodotta sub. doc. 4 fasc. monitorio. - Pertanto, la acquistava la piena ed esclusiva Controparte_3 titolarità del credito vantato nei confronti dell'intestata L.C.A. in virtù della summenzionata cessione di crediti, ai sensi della l. 130/1999 “Legge sulla cartolarizzazione”... Chiaro ed incontrovertibile risulta, pertanto, il rapporto ceduto e pienamente comprovato è il credito per cui si è ricorso con il decreto ingiuntivo opposto, anche in considerazione delle quietanze di pagamento del mutuatario rilasciate in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo stesso ed erogazione del credito.>>.
Nel caso in esame, parte opposta ha allegato già in sede monitoria, tra l'altro, i contratti di finanziamento, con relativo piano di ammortamento, nonché la certificazione ex art. 50 TUB e l'avviso in Gazzetta Ufficiale della cartolarizzazione de qua, indizi gravi, precisi e concordanti a comprova dell'avvenuta cessione (v. Cass. 17944/23 secondo cui <in tema di cessione crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella notificazione detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale sensi dell'art. citato d.lgs., dovendo giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze fatto, nell'ambito quale la citata può rivestire, peraltro, valore indiziario, specialmente allorquando su iniziativa parte cedente>>; conf. Cass. 21279/25).
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta pertanto infondata alla luce della documentazione in atti succitata e della giurisprudenza sopra richiamata.
7. La S.C. ha, altresì, chiarito che <notificava in data 25 05 2024 (all.1) al sig. decreto ingiuntivo di pt_1 pagamento per la complessiva somma ad €. 68.075,56 (...) a fronte rapporti bancari intrattenuti da con l'istituto credito e precisamente: - contratto parte_1 mutuo del 4.03.2003, rep. 97821 racc. 5957 (doc. n. 5 parte avversa)... originari 129.000,00 concesso;
• 9.04.2004, rep 101370 6343 6 avversa) ..di 190.000,00
> (v., ex multis, Cass.826/15): nel caso in esame, parte opposta, producendo in atti i contratti di finanziamento, con il piano di ammortamento contenente le scadenze delle varie rate, nonché la ulteriore suddetta documentazione in atti ed allegando il mancato pagamento per cui è causa ha ottemperato all'onere di prova ed allegazione specifica su di esso incombente, mentre parte opponente non ha fornito idonea prova contraria.
Le doglianze in punto di violazione della normativa antiusura e sull'anatocismo sono formulate in maniera estremamente generica e pertanto sono inammissibili.
Anche il terzo motivo di doglianza, pertanto, non può essere accolto. pagina 5 di 6 8. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere in toto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm. secondo compensi medi per le prime tre fasi di giudizio (ritenendosi, vista l'attività effettivamente svolta, la quarta assorbita nella terza a tali fini).
9. Assorbita ogni altra questione, compresa la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in toto il decreto ingiuntivo opposto n.1813/24 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a rimborsare a , in qualità di procuratrice speciale della Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per compensi, Controparte_3 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6