Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2025
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FATTO 1. Il sig. Angelo Vito M. è proprietario di un immobile in Positano, via Monsignor Saverio Cinque n. 53 realizzato con regolare concessione edilizia. 2. In data 30 settembre 1986, questi depositava istanza di condono, avendo realizzato talune opere in difformità dalla concessione edilizia n. 173 del 24 marzo 1982. 3. A distanza di 16 anni, con provvedimento prot. n. 2596 del 17 febbraio 2022 il Responsabile dell'Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano respingeva l'istanza di condono in base al rilievo per cui il fabbricato non sarebbe stato completato a rustico nei tempi previsti dall'art. 31, comma 1, l. 47/1985, ossia entro il 1° ottobre 1983, come risultante dai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2025REG.PROV.COLL.
N. 05891/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5891 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 1946/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte appellante l’avv. Marcello Fortunato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Comune di Eboli in data 18.3.2020, gli odierni appellanti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 5739 del 04.02.2020, con il quale il Comune di Eboli ha respinto l’istanza da loro depositata in data 01.03.1995, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724/1994, ai fini del condono di alcune opere da loro realizzate nell’ambito di un immobile di proprietà.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Eboli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1946/2020 il TAR Salerno ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione degli artt. 31 co. 4 l. n. 724/94 in relazione all’art. 35 co. 17 l. n. 47/85; violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/90; eccesso di potere.
Hanno chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado.
Il Comune di Eboli non si è costituito in appello.
All’udienza del 15.1.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano l’impugnata sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure ha statuito che, sull’istanza di condono ritualmente depositata, non si sarebbe formato un provvedimento di accoglimento per IU .
Il motivo è fondato.
2.1. Ai sensi ai sensi dell’art. 39 – comma 4 della L. n. 724/1994: “ la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all’art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l’obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia
giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art.35. Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la
denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell’anno ”.
2.2. Così individuata la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, è ben vero che, per giurisprudenza amministrativa, anche di questo Consiglio di Stato: “ La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista ” (C.d.S, IV, 3.2.2023, n. 1177).
2.3. Nondimeno, reputa il Collegio di aderire all’orientamento, del pari espresso da questo Consiglio di Stato, secondo cui: “ laddove si consentisse all’amministrazione – al di fuori dell’esercizio del diverso potere di autotutela - di rimettere in discussione ogni elemento anche di merito, ulteriore rispetto alla verifica della presentazione di quanto necessario, sarebbe in radice esclusa l’operatività del silenzio-assenso, invece espressamente previsto dalla norma di legge ” (C.d.S, III, 5.11.2024, n. 8822).
2.4. Pertanto, alla luce di tale ultimo – e condiviso – orientamento, laddove alla presentazione della domanda si accompagni il deposito di tutta la documentazione prescritta, incombe sull’Amministrazione il dovere di provvedere con provvedimento espresso (a contenuto positivo o negativo) nel termine legalmente previsto, con la conseguenza che, in difetto, si forma il titolo autorizzatorio per IU .
3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che gli appellanti hanno presentato istanza di condono in data 1.3.1995, e in data 12.12.1995 hanno provveduto al deposito della relativa documentazione, ivi inclusa la prova del pagamento dell’oblazione.
Tali circostanze sono implicitamente confermate dall’Amministrazione, la quale, a seguito del predetto deposito del 12.12.1995, non ha contestato agli appellanti alcuna carenza documentale, chiedendo piuttosto – e ottenendo – il pagamento del saldo dovuto a titolo di oneri e oblazione.
Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto emanare il provvedimento espresso entro un anno decorrente dal 12.12.1995, e pertanto entro il 12.12.1996.
4. Senonché, l’Amministrazione ha adottato il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/90 soltanto in data 30.4.2019, emanando il provvedimento definitivo di diniego il successivo 4.2.2020, ampiamente oltre il suddetto termine del 12.12.1996.
5. Per tali ragioni, l’atto impugnato deve ritenersi illegittimo, in quanto emesso ad onta dell’intervenuta formazione del titolo per IU , e senza far ricorso ai poteri di intervento in autotutela di cui l’Amministrazione ordinariamente dispone (art. 21-nonies l. n. 241/90).
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame (assorbimento giuridico necessario – C.d.S, AP n. 5/15).
7. Sussistono giusti motivi, legati alla sussistenza di orientamenti contrastanti sul motivo di gravame oggetto del presente scrutinio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’atto impugnato dagli appellanti in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO