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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1172/2020 R.G. avente ad oggetto: Appalto, altre ipotesi di cui all'art. 1655 c.c. e ss e vertente
TRA
Il (p.iva ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Puccio, (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Botricello (CZ) alla C.F._1
Via Ilaria Alpi, 2/A.
Attore-opponente
CONTRO
(C.F. ), nella sua qualità di titolare della CP_1 CodiceFiscale_2
“impresa Edile ID UG (P.I. , rappresentato e difeso congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Viscomi (C.F. )e Bruno Tindaro CodiceFiscale_3
IO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito CodiceFiscale_4 in Catanzaro alla via L. Pascali n. 6
Convenuto-opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 24.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 05.03.2020 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 56/2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro su ricorso di , in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, nel procedimento R.G.N. CP_1
6013/2019 per il complessivo importo di euro 7.638,43, oltre interessi di mora al tasso di cui al D.
Lgs n° 231/2002, spese e compensi della procedura monitoria.
1 A fondamento del ricorso monitorio parte opposta rivendicava il residuo credito relativo al contratto di appalto siglato dalle parti il 10.05.2012 ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione effettuati presso il condominio, saldato per il minori importo di euro 101.482,15 comprensivo di Iva al 10%.
Il già menzionato accordo, al punto 4, stabiliva in euro 100.000,00 l'importo complessivo del corrispettivo dei lavori, suscettibile di aumenti o diminuzioni in base all'andamento degli stessi, successivamente documentalmente contabilizzato in euro 99,200,53, da maggiorarsi di IVA al 10% ed in tale misura integralmente erogato dall'opponente.
Il contratto di appalto ha stabilito che all'elenco dei prezzi sarebbe stato applicato un ribasso del 7%, puntualizzando all'art. 5 che all'appaltatore dovesse essere corrisposto il pagamento a saldo e collaudo delle opere al netto del ribasso contrattuale.
La somma residua a debito dell'opponente, in mancanza della clausola contrattuale di ribasso, era dunque pari ad euro euro 6.944,03, maggiorata di IVA pari ad euro 7.638,43 ovvero l'importo ingiunto nel decreto oggi opposto.
La richiesta a base della istanza monitoria, relativa al riconosciuto ribasso, era arbitraria e pretestuosa, come rilevavasi dalla comunicazione a mezzo pec dell'amministratore di Condominio del 31.03.2017 che, di fatto, aveva contestato la richiesta avanzata da . CP_1
L'applicazione del ribasso trovava, al contrario, giustificazione nell'accordo siglato dalle parti, senza eccezione alcuna, contemplando espressamente al punto 5) che in ipotesi di ritardo nella corresponsione del saldo sarebbe maturato in favore dell'appaltatore un interesse pari al tasso legale commisurato ai giorni di ritardo e non già l'esclusione del riconosciuto ribasso.
Vieppiù la pretesa di interessi moratori connessi alla ritardata corresponsione del saldo da parte del era illegittima, trovando la stessa ingresso solo nelle transazioni commerciali Parte_1 tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, categoria dalla quale esulava il Parte_1
Per tutte le già indicate considerazioni, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alla refusione delle spese di lite.
In data 16.09.2020 si costituiva titolare dell'omonima ditta edile, CP_1 contestando la tesi attorea ed evidenziando lo squilibrio del sinallagma contrattuale laddove nella previsione di cui al punto 5) del contratto di appalto ebbe a prevedersi come conseguenza del ritardato saldo da parte del committente il pagamento di interessi legali da parametrarsi ai giorni del posticipo, mentre nell'ipotesi di ritardata esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore una penale giornaliera di euro 25,00.
In particolare, con l'amministratore del condominio tale a fronte del Pt_1 Per_1
2 ritardo nel pagamento del saldo da parte dell'odierna ingiunta, si concordava di non applicare più il ribasso alla somma da erogarsi.
Difformemente da quanto sostenuto da parte opponente, il pagamento degli interessi era conseguente all'applicazione della disciplina di cui alla L. n. 231/2002, art. 3, laddove si disciplina il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sul dovuto nel caso di ritardato pagamento, ad eccezione dell'ipotesi in cui parte debitrice provi la non imputabilità a personale responsabilità di tale dilazione.
Inoltre, l'amministratore del agendo in rappresentanza dello stesso, Parte_1 non ebbe mai a contestare l'esclusione del ribasso, a più riprese richiamato da parte opponente nel carteggio tra le parti.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi inefficace la clausola del ribasso, contraria alla buona fede e all'equilibrio sinallagmatico, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, condannarsi parte opponente al pagamento degli interessi come da contratto dalla data della prestazione ad oggi.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta e dell'escussione testi, all'udienza del 24.09.2025 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti ebbero a concludere un contratto di appalto in data 10.5.2012 per la realizzazione di opere di ristrutturazione il cui importo venne corrisposto per euro 100.000,00 oltre IVA;
la somma ingiunta di euro 7.638,43, era corrispondente al ribasso contrattualmente pattuito, oltre alla richiesta di interessi moratori.
La clausola di cui al punto 4), laddove ebbe a prevedersi il ribasso sul corrispettivo concordato, rappresenta in realtà previsione che ebbe a determinare l'effettivo importo dovuto per i lavori a svolgersi.
In quanto clausola accessoria, essa deve essere prevista in modo chiaro e per iscritto e, in mancanza di previsioni contrattuali che ne subordino il venire meno a particolari condizioni, non può essere revocata unilateralmente.
Il contratto di appalto, poi, contempla altrove le conseguenze del ritardo nel pagamento del corrispettivo dei lavori, circostanza pacifica tra le parti, ma riconduce espressamente a tale eventualità, precisamente al punto 5) dell'accordo, il diritto dell'appaltatore di chiedere gli interessi legali da parametrarsi al numero di giorni intercorsi tra la consegna ed il collaudo dei lavori ed il
3 pagamento.
Non ci sono dubbi sulla chiarezza della clausola in esame che al punto 4) laddove si prevede l'applicazione del ribasso del 7% sull'elenco prezzi di cui all'allegato A) facente parte integrante del contratto stesso, somma da contabilizzarsi nel contradditorio delle parti e documentalmente allegata dal con la produzione delle scritture contabili firmate bilateralmente. Parte_1
Non c'è quindi alcuna previsione contrattuale che preveda che il ritardo nel saldo dei lavori comporti la perdita del ribasso nell'importo della somma che oggetto della domanda monitoria.
Né una diversa pattuizione può essere provata con prova testimoniale, non potendo essa sconfessare il contenuto negoziale, ai sensi dell'art. 2723 c.c., quale patto aggiuntivo modificativo di quanto concordato.
La prova testimoniale non può quindi superare il contenuto di tali documenti a meno che non si alleghi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2723 c.c., che nel caso in esame difetta persino nella sua allegazione da parte dell'opposto.
Infondata risulta anche la richiesta monitoria di pagamento degli interessi moratori di cui al
D.lgs. 231/2002 che si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali, cioè ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Nel caso di specie il è assimilabile alla figura del consumatore. Parte_1
Presupposti perché si applichi il codice del consumo di cui al D.lgs 206/2005 sono, infatti, quelli che il condominio sia composto da persone fisiche che agiscano per scopi non professionali, che il contratto sia stipulato con un professionista, in questo caso l'impresa edile e che CP_1
l'oggetto sia relativo a lavori di ristrutturazione e posa in opera.
Il condominio, infatti, può essere considerato consumatore ai fini dell'applicazione del foro del consumatore previsto dal Codice del Consumo, in quanto l'amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, che sono persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale” (Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 14410 del 23/05/2024).
Al riguardo dirimente l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha statuito che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della Direttiva 93/13/CEE che ha previsto una tutela del consumatore contro le clausole vessatorie debbano essere interpretati nel senso che non ostino ad una giurisprudenza nazionale che estenda le tutele previste per i consumatori anche a soggetti giuridici come il condominio, pur non rientrando formalmente nella definizione di
"consumatore" secondo la direttiva stessa (CGUE, Sentenza 2 aprile 2020, C-329/19).
4 Venendo al merito della domanda spiegata, in via subordinata, dall'opposto di corresponsione degli interessi legali dal dovuto al soddisfo sulla scorta della previsione contrattuale, in caso di ritardato pagamento.
Nel contratto di appalto stipulato tra il condominio e l'impresa edile, le parti hanno convenuto che il pagamento del corrispettivo dovesse avvenire alla data di consegna dei lavori, con previsione di interessi legali per ogni giorno di ritardo.
L'importo complessivo dovuto, comprensivo di IVA, ammonta a euro101.482,15 e, sebbene non sia stata formalmente indicata la data in cui sia avvenuta la consegna dei lavori, le parti sono concordi nel riconoscere il ritardo nel pagamento, mentre nessuna censura è invece mossa alla tempistica di consegna dei lavori che, dunque, deve ritenersi siano stati conformemente alle previsioni contrattuali, consegnato il 20.6.2012.
Il punto 15) del contratto di appalto ha stabilito, infatti, che il termine di consegna dovesse essere essenziale ed, inoltre, con missiva del 24.10.2013 (all 4 atto di citazione), l'impresa edile ebbe a sollecitare il pagamento del residuo del prezzo da parte dell'opponente che aveva già CP_1 versato l'importo di euro 36.000, comprensive di Iva, a fronte del maggior importo dovuto di euro
92.256,50 oltre IVA , specificando che il saldo non fosse stato corrisposto da circa un anno.
Solo alla data del 31.12.2018, come documentato dalla fattura dell'importo di euro
43.220,58 ( all. 1 comparsa di risposta), incontestata tra le parti, avveniva il saldo dei lavori.
Alla luce delle già indicate argomentazioni, essendo stato contrattualmente previsto che il pagamento del corrispettivo dovesse avvenire alla data della consegna, che non si ha ragione di dubitare sia avvenuta nei termini pattuiti, ovvero il 20.6.2012, data alla quale veniva versata la sola somma di euro 36.000,00 comprensiva di IVA, è sulla residua somma poi versata tardivamente, pari ad euro 43.220,58, giusta fattura del 31.12.2018, che andranno calcolati gli interessi.
Deve dunque essere accolta la domanda posta in via subordinata dalla Impresa Edile ID di corresponsione degli interessi legali sulla somma di euro 43.220,58 con decorrenza dalla data della messa in mora del 24.10.2013 e sino alla data della emessa fattura a saldo, il 31.12.2018.
Al riguardo le parti hanno fatto richiamo agli interessi al tasso legale.
Alla luce della parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 56/20- R.G.N. 6013/19 del Tribunale di Catanzaro;
5 - Accoglie la domanda spiegata in via subordinata e condanna l'opponente al pagamento in favore di degli interessi legali da calcolarsi sull'importo di euro 43.220,58 con CP_1 decorrenza dal 24.10.2013 e sino al saldo del 31.12.2018;
- Condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, al Parte_1 pagamento degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al soddisfo da calcolarsi sull'importo di euro 101.482,15.
Compensate le spese.
Catanzaro 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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