TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/09/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4581/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GASPAROTTO ANTONELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con gli Avv.ti VALTER BERALDO E UMBERTO BERALDO
c.f.: CodiceFiscale_2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/05/2018 tra i coniugi
, nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 Parte_2
a AL (LE) il 06/06/1979, matrimonio trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio1, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale sul Sile, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Casale sul Sile (TV), Via del Barcaro n. 81 di proprietà esclusiva della sig.ra rimane anche assegnata a quest'ultima. Pt_1
2) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute) per la figlia, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con la minore.
Per_ 3) La figlia resterà collocata prevalentemente e avrà la residenza presso l'abitazione materna.
Qualora la madre intenda modificare la propria residenza e trasferirsi altrove con la figlia dovrà dare previa comunicazione al padre del nuovo indirizzo di residenza.
4) Stante la distanza tra le abitazioni dei due coniugi, il diritto di visita del padre verrà esercitato nel fine settimana. In particolare, il padre ha il diritto/dovere di tenere con sé la figlia:
2 Per_
- a week-end alternati con la madre con recupero di il venerdì sera nella fascia oraria 17:30-19:00
(con avviso dell'orario esatto da inviare via SMS e/o wapp alla madre entro le ore 13.00 del medesimo giorno in caso di sforamento di detta fascia oraria per ragioni particolari concordate) e rientro alla residenza materna la domenica successiva entro le ore 18,00 durante il periodo scolastico e le ore 20.30 nel restante periodo, curando di riaccompagnare la figlia nel rispetto della sua routine quotidiana
(ovvero lavata e a cena fatta nel periodo non scolastico);
- nella settimana del week-end di spettanza della madre, il padre recupererà la figlia nel pomeriggio- sera del venerdì, nella fascia oraria 17:30-19:00 (con avviso dell'orario esatto da inviare via SMS e/o wApp alla madre entro le ore 13.00 del medesimo giorno in caso di sforamento di detta fascia oraria per ragioni particolari concordate), avendo cura di riportare la bambina alla residenza della madre la mattina seguente entro e non oltre le ore 9:00 nel periodo 15 maggio -15 settembre (salvo che la madre comunichi di non effettuare gite fuori porta) ed entro le ore 10:00 nel restante periodo.
Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con la figlia:
- due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze scolastiche estive della minore nel periodo che verrà concordato con l'altro genitore entro il 15 marzo di ogni anno;
- sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, dal 24 al 31 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- tre giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze pasquali compreso il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
Quanto sopra fatti salvi diversi accordi che i genitori concorderanno di volta in volta, tenendo sempre ed in ogni caso in considerazione le esigenze della minore, unitamente alle esigenze della madre. È comunque fatta salva la facoltà del padre di poter vedere la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo avviso alla madre e compatibilmente con la disponibilità della minore, nel rispetto degli impegni scolastici/ricreativi/sociali della figlia e della sua salute.
Per_ 5) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il sig. continuerà a Parte_2
3 corrispondere alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Parte_1
di Euro 350,00= (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'omologa della separazione da parte del
Tribunale di Treviso e da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima. Le spese straordinarie sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
Per la specifica individuazione e regolamentazione delle stesse le parti si richiamano espressamente al
Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Treviso e che deve intendersi quivi integralmente conosciuto e richiamato con le seguenti precisazioni che - fermo il resto - le spese per la mensa, verranno pagate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (e non saranno quindi comprese nell'assegno di mantenimento); che le spese odontoiatriche verranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra ; che le spese per Pt_2 Pt_1
Per_ l'acquisto delle calzature della figlia verranno integralmente poste a carico del sig. . Le Pt_2
calzature saranno acquistate dal padre, previa indicazione della SI.ra sulla tipologia e sulle Pt_1
caratteristiche di scarpe da acquistare. Tutte le spese straordinarie, previamente concordate nelle forme e nei modi indicati in Protocollo, dovranno essere documentate e la copia del relativo giustificativo di spesa andrà consegnata all'altro genitore, il quale dovrà provvedere al relativo rimborso entro 10 giorni dalla richiesta.
I genitori convengono sin da ora che durante la pausa scolastica estiva la minore frequenterà i centri ricreativi da mattina a pomeriggio con spesa massima mensile già concordata di euro 450,00 (oltre all'importo di iscrizione eventualmente richiesto) -salvo espresso ulteriore accordo in caso di spesa superiore- e che la relativa spesa verrà suddivisa a metà fra i due genitori, come da protocollo).
6) I ricorrenti concordano che in caso di urgenza e necessità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
Per_ causa malattia o vacanze di e qualora sia impossibile e/o inopportuno per ragioni di salute spostare la minore da casa, la bambina potrà essere accudita in via preferenziale dalla nonna materna o dalla zia materna presso la abitazione materna, ed in caso di Persona_2 Controparte_1
4 impedimento di quest'ultima la bambina potrà essere accudita da baby-sitter presso la abitazione materna, con spesa a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno e con diritto del padre di provvedere al pagamento diretto della propria quota parte. Nei casi in cui non vi siano
Per_ controindicazioni allo spostamento di dalla residenza materna, ella potrà essere accudita in via alternativa dalla zia paterna, sig.ra presso la di lei abitazione, con l'accordo che la Controparte_2
trasferta per il rientro della minore dalla abitazione della zia alla residenza materna sarà effettuata a cura della madre.
7) I ricorrenti concordano che l'assegno unico e le detrazioni fiscali per la figlia minore verranno usufruite da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) I coniugi dichiarano di aver compiutamente regolato ogni loro reciproco rapporto patrimoniale e quindi di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, nemmeno a titolo di concorso nel reciproco mantenimento.
9) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di passaporto e documento valido
Per_ per l'espatrio in favore proprio e della figlia
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
5