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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/11/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 882/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO con domicilio in VIA Parte_1
RAINUSSO 118 MODENA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA con domicilio in VIA DELLA Controparte_1 VEZA N.3 42100 REGGIO NELL'EMILIA
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. cronl. 1522/2025, emessa dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 17 aprile 2025, comunicata in data 23 aprile 2025, non notificata.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
pagina 1 di 10 letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21 dicembre 2023, proponeva domanda di separazione personale dal Controparte_1
marito chiedendo l'addebito della separazione a carico del coniuge, l'affidamento dei Parte_1
tre figli minori (nato il [...], ora maggiorenne), (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]) “come meglio ritenuto nel loro interesse”, il loro collocamento Per_3
prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la percezione dell'intero assegno unico per i figli e un assegno di mantenimento pari a € 1.000,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie.
, costituitosi con comparsa del 2 marzo 2024, aderiva alla domanda di separazione e al Parte_1
collocamento prevalente dei figli presso la madre, chiedendo che l'affidamento fosse condiviso, che il diritto di visita fosse modulato sulla base dei propri turni lavorativi (svolgendo l'attività di Vigile del
Fuoco), che l'assegno fosse fissato in € 500,00 mensili, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico. Proponeva altresì domanda riconvenzionale di addebito a carico della moglie, per condotte di interferenza nella relazione padre-figli, manipolazione emotiva e diffusione di contenuti inappropriati tra i minori.
All'udienza del 4 aprile 2024, il Tribunale disponeva ex art. 473-bis.22 c.p.c. i seguenti provvedimenti temporanei: affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre, assegnazione dell'abitazione familiare a quest'ultima, diritto di visita del padre secondo turni lavorativi e contributo di mantenimento provvisorio pari a € 600,00 mensili.
Tale provvedimento veniva impugnato avanti la Corte d'Appello che rideterminava il contributo al mantenimento dei figli in misura pari ad € 750,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), ferma restando la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 448/2024 in data 8
aprile 2024, definiva il giudizio con la sentenza in questa sede impugnata, con la quale così statuiva:
pagina 2 di 10 “
1. addebita la separazione a;
Parte_1
2. rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
3. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
con collocazione prevalente presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Reggio Emilia, Via Urbano Rattazzi n. 8; Controparte_1
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e , Parte_1 Per_2 Per_3
nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, secondo i seguenti tempi e
modalità: a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica alle ore 21.00; per due pomeriggi
infrasettimanali dalle ore 15.00 alle ore 21.00, da concordare sulla base dei turni lavorativi del padre,
che egli comunicherà all'inizio di ogni mese, nonché delle sue esigenze lavorative eccezionali ed
urgenti; per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i
genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante il periodo natalizio, comprendenti ad
anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante il periodo pasquale,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare l'andamento del nucleo familiare
e di vigilare sulle condizioni di salute dei minori;
7. dispone che l'assegno unico verrà percepito integralmente da;
Controparte_1
8. pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli e , entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza Per_1 Per_2 Per_3
dalla domanda, la somma mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) e di partecipare, in ragione
del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
9. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dalle parti;
10. condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 98,00 per Parte_1 Controparte_1
esborsi ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se
dovuta) come per legge;
pagina 3 di 10 11. pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate come da separato decreto, per metà a
carico di e per metà a carico di .” Controparte_1 Parte_1
*******
proponeva il presente appello per i seguenti motivi: Parte_1
1- Erronea pronuncia di addebito della separazione al marito.
Sarebbe errata la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale sul punto, in quanto le asserite violenze del marito nei confronti della moglie non sarebbero state dimostrate in giudizio e il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria: “la consulente
d'ufficio, Dott.ssa , ha chiaramente rilevato criticità in entrambi i genitori: Persona_4
autoritarismo e rigidità da un lato, ma dall'altro anche comportamenti disfunzionali gravi della
madre, tra cui il coinvolgimento dei figli in dispute economiche”. In altre parole, il Giudice di primo grado avrebbe omesso “di valutare la crisi nella sua dimensione complessiva, come esige la legge. Ha
tradotto un quadro conflittuale – purtroppo frequente nelle separazioni – in una sentenza di
colpevolezza unilaterale”.
2- Assegno di mantenimento – Violazione degli artt. 337-ter e 148 c.c.;
Il Giudice avrebbe omesso la corretta valutazione dei dati reddituali, non operando la doverosa comparazione tra di essi con una motivazione contraddittoria.
3- Assegno unico:
Nel primo grado l'assegno unico sarebbe stato attribuito in modo “arbitrario” ad uno solo dei genitori,
in assenza di accordo sul punto, e, dunque, in violazione dell'art. 4 D.Lgs. 230/2021.
4- Regime di visita – Violazione dell'art. 337-ter c.c.:
Il regime di visita dei figli minori sarebbe stato previsto con modalità che ledono il principio di bigenitorialità, omettendo di considerare i turni lavorativi del padre. Il diritto di visita “è stato regolato
in modo formalmente flessibile ma concretamente inefficace. La sentenza impugnata ha ignorato la
natura turnaria dell'attività lavorativa dell'appellante – Vigile del Fuoco – soggetta a rotazioni
pagina 4 di 10 irregolari, notturne e festive. Il regime stabilito si è ridotto a un generico invito alla cooperazione tra
le parti, privo di un meccanismo esecutivo effettivo, e ciò anche alla luce della circostanza per cui vi
sono mesi in cui l'odierno appellante riceve il calendario dei propri turni lavorativi anche dopo il
giorno 25 di ogni mese”
5- Spese processuali – Violazione dell'art. 92 c.p.c.:
mancata valutazione della soccombenza reciproca;
iniquità della condanna.
6- Valutazione della CTU:
Vizio di motivazione;
lettura selettiva delle risultanze;
travisamento della prova.
L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite
**********
Preliminarmente, devono essere rigettate le istanze di produzione documentale -formulate da entrambe le parti-, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
Passando al merito, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia accuratamente motivata, immune da vizi logici, e supportata dagli elementi probatori raccolti.
In particolare, il primo motivo d'appello (e il sesto che non pare avere una propria autonoma rilevanza riguardando, infatti, la critica sulla valutazione degli esiti della CTU) deve essere rigettato, avendo il
Tribunale ampiamente e condivisibilmente argomentato in relazione ad episodi di violenza perpetrati da ai danni del figlio maggiore e della moglie, di per sé idonei a giustificare la Parte_1
pronuncia di addebito.
Dall'ampia istruttoria svolta (orale e documentale) è emersa conferma di alcuni episodi di violenza che,
seppure non siano stati ritenuti di rilevanza penale (per quanto sia stato comunque Parte_1
sottoposto ad un procedimento amministrativo, nel quale è stato emesso un provvedimento di ammonimento da parte del Questore), devono certamente ritenersi sufficienti ai fini di una pronuncia di addebito della separazione. In particolare, il Giudice di prime cure ha riportato ampi stralci delle pagina 5 di 10 testimonianze rese in giudizio dal figlio maggiore (la cui versione è stata corroborata da Per_1
quanto riferito dal figlio minore nel corso delle operazioni peritali) e dalla madre della Per_3
ricorrente Per altro, negli scritti difensivi ha genericamente Parte_2 Parte_1
contestato che la fotografia dell'ecchimosi, oltre ad essere priva di data e luogo, non consentirebbe l'identificazione del soggetto, ma non ha, invero, mai negato l'accaduto.
Per altro, le argomentazioni svolte nel motivo di appello non paiono circostanziate e puntuali al punto da scalfire lo sviluppo dell'esame delle risultanze istruttorie per come emerge nella motivazione del provvedimento impugnato.
Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda l'assegno di contribuzione al mantenimento dei tre figli, questa Corte non può che condividere l' -approfondito- esame effettuato dal Giudice di primo grado della situazione reddituale,
che, per altro, fa propria la decisione assunta da questa Corte in sede di reclamo dei provvedimenti provvisori: “Il Tribunale ha considerato dapprima i redditi della (23.250,00 euro per l'ultima CP_1
annualità 2022 con una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.937,50); poi i redditi del Pt_1
(34.850,00 euro per l'ultima annualità 2022 con una retribuzione netta mensile pari ad euro 2.904,16).
Il Tribunale ha anche preso in considerazione la riduzione dell'orario lavorativo del che, Pt_3
dall'ottobre 2023, avrebbe anche comportato una conseguente riduzione della retribuzione netta
mensile per circa 400,00 euro. Gli ulteriori elementi, che pare condivisibile considerare anche in
questa sede, attengono ai tempi di permanenza della prole presso i genitori, nonché alla spesa
abitativa (il non sostiene spese abitative, risultando domiciliato in un appartamento di Pt_1
proprietà della moglie), alla contribuzione, per la metà, al pagamento della rata del mutuo gravante
sulla casa familiare assegnata alla e da ultimo all'assegno unico percepito dalla reclamante CP_1
per intero.
Anche considerando i su esposti elementi, e ai soli fini della modifica dell'ordinanza qui reclamata,
pare congruo rideterminare il contributo al mantenimento della prole in euro 750,00 (250,00 per ogni
pagina 6 di 10 figlio). In particolare, nonostante la rilevata riduzione dell'orario lavorativo del (di cui non Pt_1
pare essere ancora dimostrata la conseguente ripercussione sulla retribuzione) non può negarsi che la
mancanza di spese abitative, nonché la minore misura del proprio contributo diretto all'accudimento
della prole, rende iniquo mantenere l'assetto delineatosi all'esito dell'ordinanza del Tribunale, anche
considerato che, sin dalla fase introduttiva, il reddito della è risultato minore rispetto a quello CP_1
del marito. Prendendo a riferimento quanto nella disponibilità di questa Corte - e dunque la più
recente dichiarazione dei redditi del 2022 in atti - pare sussistente uno squilibrio patrimoniale tra le
parti di cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto. La infatti, ha dimostrato redditi annui CP_1
netti pari a 23.250.00; il 34.850,00. Sopportano entrambi metà della rata del mutuo per Pt_1
l'abitazione familiare (974,55 euro mensili) ed il percepisce l'assegno unico che trasmette Pt_1
mensilmente alla A fronte, dunque, di una disparità reddituale e di un uguale impegno di spesa CP_1
(quella legata alla rata del mutuo), in mancanza di spese abitative del (è pacifico che egli vive Pt_1
in un immobile intestato alla moglie senza pagare canone) e visti i più ridotti tempi di permanenza
presso di lui dei figli, pare equa, fino alle ulteriori valutazioni e conseguenti determinazioni del
Giudice di primo grado, la rideterminazione del contributo al mantenimento paterno.”
Rispetto a quanto posto a base della decisione di questa Corte in sede di reclamo -ovvero i redditi percepiti dal nel 2022-, non può ritenersi rilevante la contrazione di circa € 250 mensili (la Pt_1
retribuzione è passata da € 36.091,21 nel 2022 -ossia € 3.007,60 al mese-, ad € 33.103,26 nel 2024 -
ossia € 2.758,60 al mese), apparendo comunque del tutto congrua la somma stabilita in primo grado.
Deve, infatti, considerarsi che:
- , insegnante presso le scuole medie, nel 2024 ha percepito, in media, una retribuzione Controparte_1
di € 1.920,88 al mese;
- entrambe le parti pagano la metà del mutuo, pari ad € 974,55 (dunque la somma di € 487,27 pro quota);
- l'appellata vive della casa coniugale (a cui si riferisce il mutuo), ma l'appellante non sostiene spese pagina 7 di 10 abitative poiché si è trasferito a vivere in un immobile intestato alla moglie;
- i figli hanno attualmente 19, 15 e 13 anni e un contributo mensile di € 250 ciascuno non appare ulteriormente comprimibile, in relazione alle notorie esigenze di mantenimento di ragazzi di tale età.
Il terzo motivo d'appello relativo all'assegnazione alla sola dell'assegno unico (asseritamente CP_1
attribuito in modo “arbitrario” ad uno solo dei genitori, in assenza di accordo sul punto, e, dunque, in violazione dell'art. 4 D.Lgs. 230/2021), deve essere rigettato.
La Suprema Corte (da ultimo, con l'ordinanza n. 4672/2025) ha chiarito che l'interpretazione della normativa in tema di assegno unico universale -art. 6, comma 4 del D.Lgs. 230/2021- elaborata
CP_ direttamente dall' (in base alla la Circolare n. 23/22, “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento
condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale
per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso
di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario
per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”) appare condivisibile, in quanto “conforme alla
ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”.
Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla “una procedura diretta a consentire, senza
lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i
CP_ genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all' . Dall'altro, tale norma non può
essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo, ben potendo il Giudice
attribuire integralmente l'assegno unico al genitore collocatario del minore nell'ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai
bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
Passando ad esaminare il punto di impugnazione relativo al regime di visita, lamenta l'appellante l'omessa considerazione dei suoi turni lavorativi, con previsione di un “diritto di visita del padre
regolato in modo formalmente flessibile ma concretamente inefficace”.
pagina 8 di 10 Tuttavia, osserva la Corte che il Giudice di primo grado ha -sul punto- accolto proprio la richiesta del padre, disattendendo quella della controparte. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “Vi è un
unico punto di contrasto: la madre ha chiesto che i giorni infrasettimanali vengano individuati in modo
fisso nelle giornate di martedì e giovedì, mentre il padre, di professione vigile del fuoco, ha chiesto
maggiore flessibilità e, in particolare, di poter incontrare i figli compatibilmente con i suoi turni
lavorativi, conosciuti all'inizio di ogni mese, e con la necessità di prestare soccorso d'urgenza in
eventuali situazioni emergenziali, oltre che nel rispetto delle esigenze della prole. La richiesta del
padre, già peraltro accolta nei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c., è ragionevole e, d'altronde, era già considerata dalle parti, che, difatti, ne avevano tenuto conto
nelle condizioni della separazione consensuale, laddove avevano previsto che egli trascorresse con i
figli «2 pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore
21.00) da concordarsi, in ogni caso, tenendo conto delle turnazioni di lavoro e delle esigenze dei
figli»”.
Il motivo di impugnazione, pertanto, deve ritenersi, prima che infondato, inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione.
Le spese di lite, per altro, sono state correttamente disciplinate in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza. Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), fasi di studio, introduttiva e decisionale, viene liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in € 3.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. cronl. 1522/2025, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17 aprile 2025,
comunicata in data 23 aprile 2025, non notificata, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata nella misura di € 3.400, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se duvuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 882/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO con domicilio in VIA Parte_1
RAINUSSO 118 MODENA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA con domicilio in VIA DELLA Controparte_1 VEZA N.3 42100 REGGIO NELL'EMILIA
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. cronl. 1522/2025, emessa dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 17 aprile 2025, comunicata in data 23 aprile 2025, non notificata.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
pagina 1 di 10 letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21 dicembre 2023, proponeva domanda di separazione personale dal Controparte_1
marito chiedendo l'addebito della separazione a carico del coniuge, l'affidamento dei Parte_1
tre figli minori (nato il [...], ora maggiorenne), (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]) “come meglio ritenuto nel loro interesse”, il loro collocamento Per_3
prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la percezione dell'intero assegno unico per i figli e un assegno di mantenimento pari a € 1.000,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie.
, costituitosi con comparsa del 2 marzo 2024, aderiva alla domanda di separazione e al Parte_1
collocamento prevalente dei figli presso la madre, chiedendo che l'affidamento fosse condiviso, che il diritto di visita fosse modulato sulla base dei propri turni lavorativi (svolgendo l'attività di Vigile del
Fuoco), che l'assegno fosse fissato in € 500,00 mensili, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico. Proponeva altresì domanda riconvenzionale di addebito a carico della moglie, per condotte di interferenza nella relazione padre-figli, manipolazione emotiva e diffusione di contenuti inappropriati tra i minori.
All'udienza del 4 aprile 2024, il Tribunale disponeva ex art. 473-bis.22 c.p.c. i seguenti provvedimenti temporanei: affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre, assegnazione dell'abitazione familiare a quest'ultima, diritto di visita del padre secondo turni lavorativi e contributo di mantenimento provvisorio pari a € 600,00 mensili.
Tale provvedimento veniva impugnato avanti la Corte d'Appello che rideterminava il contributo al mantenimento dei figli in misura pari ad € 750,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), ferma restando la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 448/2024 in data 8
aprile 2024, definiva il giudizio con la sentenza in questa sede impugnata, con la quale così statuiva:
pagina 2 di 10 “
1. addebita la separazione a;
Parte_1
2. rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
3. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
con collocazione prevalente presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Reggio Emilia, Via Urbano Rattazzi n. 8; Controparte_1
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e , Parte_1 Per_2 Per_3
nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, secondo i seguenti tempi e
modalità: a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica alle ore 21.00; per due pomeriggi
infrasettimanali dalle ore 15.00 alle ore 21.00, da concordare sulla base dei turni lavorativi del padre,
che egli comunicherà all'inizio di ogni mese, nonché delle sue esigenze lavorative eccezionali ed
urgenti; per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i
genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante il periodo natalizio, comprendenti ad
anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante il periodo pasquale,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare l'andamento del nucleo familiare
e di vigilare sulle condizioni di salute dei minori;
7. dispone che l'assegno unico verrà percepito integralmente da;
Controparte_1
8. pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli e , entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza Per_1 Per_2 Per_3
dalla domanda, la somma mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) e di partecipare, in ragione
del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
9. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dalle parti;
10. condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 98,00 per Parte_1 Controparte_1
esborsi ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se
dovuta) come per legge;
pagina 3 di 10 11. pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate come da separato decreto, per metà a
carico di e per metà a carico di .” Controparte_1 Parte_1
*******
proponeva il presente appello per i seguenti motivi: Parte_1
1- Erronea pronuncia di addebito della separazione al marito.
Sarebbe errata la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale sul punto, in quanto le asserite violenze del marito nei confronti della moglie non sarebbero state dimostrate in giudizio e il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria: “la consulente
d'ufficio, Dott.ssa , ha chiaramente rilevato criticità in entrambi i genitori: Persona_4
autoritarismo e rigidità da un lato, ma dall'altro anche comportamenti disfunzionali gravi della
madre, tra cui il coinvolgimento dei figli in dispute economiche”. In altre parole, il Giudice di primo grado avrebbe omesso “di valutare la crisi nella sua dimensione complessiva, come esige la legge. Ha
tradotto un quadro conflittuale – purtroppo frequente nelle separazioni – in una sentenza di
colpevolezza unilaterale”.
2- Assegno di mantenimento – Violazione degli artt. 337-ter e 148 c.c.;
Il Giudice avrebbe omesso la corretta valutazione dei dati reddituali, non operando la doverosa comparazione tra di essi con una motivazione contraddittoria.
3- Assegno unico:
Nel primo grado l'assegno unico sarebbe stato attribuito in modo “arbitrario” ad uno solo dei genitori,
in assenza di accordo sul punto, e, dunque, in violazione dell'art. 4 D.Lgs. 230/2021.
4- Regime di visita – Violazione dell'art. 337-ter c.c.:
Il regime di visita dei figli minori sarebbe stato previsto con modalità che ledono il principio di bigenitorialità, omettendo di considerare i turni lavorativi del padre. Il diritto di visita “è stato regolato
in modo formalmente flessibile ma concretamente inefficace. La sentenza impugnata ha ignorato la
natura turnaria dell'attività lavorativa dell'appellante – Vigile del Fuoco – soggetta a rotazioni
pagina 4 di 10 irregolari, notturne e festive. Il regime stabilito si è ridotto a un generico invito alla cooperazione tra
le parti, privo di un meccanismo esecutivo effettivo, e ciò anche alla luce della circostanza per cui vi
sono mesi in cui l'odierno appellante riceve il calendario dei propri turni lavorativi anche dopo il
giorno 25 di ogni mese”
5- Spese processuali – Violazione dell'art. 92 c.p.c.:
mancata valutazione della soccombenza reciproca;
iniquità della condanna.
6- Valutazione della CTU:
Vizio di motivazione;
lettura selettiva delle risultanze;
travisamento della prova.
L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite
**********
Preliminarmente, devono essere rigettate le istanze di produzione documentale -formulate da entrambe le parti-, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
Passando al merito, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia accuratamente motivata, immune da vizi logici, e supportata dagli elementi probatori raccolti.
In particolare, il primo motivo d'appello (e il sesto che non pare avere una propria autonoma rilevanza riguardando, infatti, la critica sulla valutazione degli esiti della CTU) deve essere rigettato, avendo il
Tribunale ampiamente e condivisibilmente argomentato in relazione ad episodi di violenza perpetrati da ai danni del figlio maggiore e della moglie, di per sé idonei a giustificare la Parte_1
pronuncia di addebito.
Dall'ampia istruttoria svolta (orale e documentale) è emersa conferma di alcuni episodi di violenza che,
seppure non siano stati ritenuti di rilevanza penale (per quanto sia stato comunque Parte_1
sottoposto ad un procedimento amministrativo, nel quale è stato emesso un provvedimento di ammonimento da parte del Questore), devono certamente ritenersi sufficienti ai fini di una pronuncia di addebito della separazione. In particolare, il Giudice di prime cure ha riportato ampi stralci delle pagina 5 di 10 testimonianze rese in giudizio dal figlio maggiore (la cui versione è stata corroborata da Per_1
quanto riferito dal figlio minore nel corso delle operazioni peritali) e dalla madre della Per_3
ricorrente Per altro, negli scritti difensivi ha genericamente Parte_2 Parte_1
contestato che la fotografia dell'ecchimosi, oltre ad essere priva di data e luogo, non consentirebbe l'identificazione del soggetto, ma non ha, invero, mai negato l'accaduto.
Per altro, le argomentazioni svolte nel motivo di appello non paiono circostanziate e puntuali al punto da scalfire lo sviluppo dell'esame delle risultanze istruttorie per come emerge nella motivazione del provvedimento impugnato.
Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda l'assegno di contribuzione al mantenimento dei tre figli, questa Corte non può che condividere l' -approfondito- esame effettuato dal Giudice di primo grado della situazione reddituale,
che, per altro, fa propria la decisione assunta da questa Corte in sede di reclamo dei provvedimenti provvisori: “Il Tribunale ha considerato dapprima i redditi della (23.250,00 euro per l'ultima CP_1
annualità 2022 con una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.937,50); poi i redditi del Pt_1
(34.850,00 euro per l'ultima annualità 2022 con una retribuzione netta mensile pari ad euro 2.904,16).
Il Tribunale ha anche preso in considerazione la riduzione dell'orario lavorativo del che, Pt_3
dall'ottobre 2023, avrebbe anche comportato una conseguente riduzione della retribuzione netta
mensile per circa 400,00 euro. Gli ulteriori elementi, che pare condivisibile considerare anche in
questa sede, attengono ai tempi di permanenza della prole presso i genitori, nonché alla spesa
abitativa (il non sostiene spese abitative, risultando domiciliato in un appartamento di Pt_1
proprietà della moglie), alla contribuzione, per la metà, al pagamento della rata del mutuo gravante
sulla casa familiare assegnata alla e da ultimo all'assegno unico percepito dalla reclamante CP_1
per intero.
Anche considerando i su esposti elementi, e ai soli fini della modifica dell'ordinanza qui reclamata,
pare congruo rideterminare il contributo al mantenimento della prole in euro 750,00 (250,00 per ogni
pagina 6 di 10 figlio). In particolare, nonostante la rilevata riduzione dell'orario lavorativo del (di cui non Pt_1
pare essere ancora dimostrata la conseguente ripercussione sulla retribuzione) non può negarsi che la
mancanza di spese abitative, nonché la minore misura del proprio contributo diretto all'accudimento
della prole, rende iniquo mantenere l'assetto delineatosi all'esito dell'ordinanza del Tribunale, anche
considerato che, sin dalla fase introduttiva, il reddito della è risultato minore rispetto a quello CP_1
del marito. Prendendo a riferimento quanto nella disponibilità di questa Corte - e dunque la più
recente dichiarazione dei redditi del 2022 in atti - pare sussistente uno squilibrio patrimoniale tra le
parti di cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto. La infatti, ha dimostrato redditi annui CP_1
netti pari a 23.250.00; il 34.850,00. Sopportano entrambi metà della rata del mutuo per Pt_1
l'abitazione familiare (974,55 euro mensili) ed il percepisce l'assegno unico che trasmette Pt_1
mensilmente alla A fronte, dunque, di una disparità reddituale e di un uguale impegno di spesa CP_1
(quella legata alla rata del mutuo), in mancanza di spese abitative del (è pacifico che egli vive Pt_1
in un immobile intestato alla moglie senza pagare canone) e visti i più ridotti tempi di permanenza
presso di lui dei figli, pare equa, fino alle ulteriori valutazioni e conseguenti determinazioni del
Giudice di primo grado, la rideterminazione del contributo al mantenimento paterno.”
Rispetto a quanto posto a base della decisione di questa Corte in sede di reclamo -ovvero i redditi percepiti dal nel 2022-, non può ritenersi rilevante la contrazione di circa € 250 mensili (la Pt_1
retribuzione è passata da € 36.091,21 nel 2022 -ossia € 3.007,60 al mese-, ad € 33.103,26 nel 2024 -
ossia € 2.758,60 al mese), apparendo comunque del tutto congrua la somma stabilita in primo grado.
Deve, infatti, considerarsi che:
- , insegnante presso le scuole medie, nel 2024 ha percepito, in media, una retribuzione Controparte_1
di € 1.920,88 al mese;
- entrambe le parti pagano la metà del mutuo, pari ad € 974,55 (dunque la somma di € 487,27 pro quota);
- l'appellata vive della casa coniugale (a cui si riferisce il mutuo), ma l'appellante non sostiene spese pagina 7 di 10 abitative poiché si è trasferito a vivere in un immobile intestato alla moglie;
- i figli hanno attualmente 19, 15 e 13 anni e un contributo mensile di € 250 ciascuno non appare ulteriormente comprimibile, in relazione alle notorie esigenze di mantenimento di ragazzi di tale età.
Il terzo motivo d'appello relativo all'assegnazione alla sola dell'assegno unico (asseritamente CP_1
attribuito in modo “arbitrario” ad uno solo dei genitori, in assenza di accordo sul punto, e, dunque, in violazione dell'art. 4 D.Lgs. 230/2021), deve essere rigettato.
La Suprema Corte (da ultimo, con l'ordinanza n. 4672/2025) ha chiarito che l'interpretazione della normativa in tema di assegno unico universale -art. 6, comma 4 del D.Lgs. 230/2021- elaborata
CP_ direttamente dall' (in base alla la Circolare n. 23/22, “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento
condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale
per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso
di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario
per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”) appare condivisibile, in quanto “conforme alla
ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”.
Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla “una procedura diretta a consentire, senza
lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i
CP_ genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all' . Dall'altro, tale norma non può
essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo, ben potendo il Giudice
attribuire integralmente l'assegno unico al genitore collocatario del minore nell'ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai
bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
Passando ad esaminare il punto di impugnazione relativo al regime di visita, lamenta l'appellante l'omessa considerazione dei suoi turni lavorativi, con previsione di un “diritto di visita del padre
regolato in modo formalmente flessibile ma concretamente inefficace”.
pagina 8 di 10 Tuttavia, osserva la Corte che il Giudice di primo grado ha -sul punto- accolto proprio la richiesta del padre, disattendendo quella della controparte. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “Vi è un
unico punto di contrasto: la madre ha chiesto che i giorni infrasettimanali vengano individuati in modo
fisso nelle giornate di martedì e giovedì, mentre il padre, di professione vigile del fuoco, ha chiesto
maggiore flessibilità e, in particolare, di poter incontrare i figli compatibilmente con i suoi turni
lavorativi, conosciuti all'inizio di ogni mese, e con la necessità di prestare soccorso d'urgenza in
eventuali situazioni emergenziali, oltre che nel rispetto delle esigenze della prole. La richiesta del
padre, già peraltro accolta nei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c., è ragionevole e, d'altronde, era già considerata dalle parti, che, difatti, ne avevano tenuto conto
nelle condizioni della separazione consensuale, laddove avevano previsto che egli trascorresse con i
figli «2 pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore
21.00) da concordarsi, in ogni caso, tenendo conto delle turnazioni di lavoro e delle esigenze dei
figli»”.
Il motivo di impugnazione, pertanto, deve ritenersi, prima che infondato, inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione.
Le spese di lite, per altro, sono state correttamente disciplinate in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza. Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), fasi di studio, introduttiva e decisionale, viene liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in € 3.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. cronl. 1522/2025, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17 aprile 2025,
comunicata in data 23 aprile 2025, non notificata, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata nella misura di € 3.400, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se duvuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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