Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2832 /2023 RG
Alla udienza del 29.05.2025 viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate solamente da parte opposta che valgono come presenza in udienza
IL GOP
Dopo camera di consiglio, alle ore 15 e 30 provvede come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1
TRA
Il Sig. nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , avv. Agugliaro Baldassarre C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva – C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati P.IVA_2
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, si revoca il decreto ingiuntivo opposto n 97/2023 emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Considerati i presupposti, la particolarità della vicenda trattata, si provvede ad una compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, necessita soffermarsi sulla eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione, per mancato esperimento
2 della procedura di mediazione, posta a carico di parte opposta all'udienza di prima comparizione, e da quest'ultima non espletata.
Ed invero, questo Decidente, pronunziatasi sulla provvisoria esecutorietà del monitorio, autorizzava l'odierna opposta ad esperire la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, ai sensi 5, co 2, D.Lgs. 28/2010.
Successivamente, il procuratore di parte opponente rappresentava che la La non aveva ottemperato ad Controparte_1
instaurare la procedura di mediazione, cui era stata onerata, e pertanto, chiedeva rinviarsi per conclusioni stante l'improcedibilità
della opposizione.
Sul punto, occorre evidenziare che a seguito di un avvicendarsi di pronunce di segno diverso sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte, enunciando il seguente principio di diritto:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". (cfr
3 Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18
settembre 2020, n. 19596)
Ciò posto, in accoglimento della spiegata opposizione revoca il DI n
97/2023.
Pa, lì 29.05. 2025 IL GOP
Valentina Cimino
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