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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1946/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 20 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24 febbraio 2024 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1946/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. F. Rettura Parte_1 ricorrente
CONTRO
e , n. q. di eredi di – Avv. D. Vicari Controparte_1 CP_2 Persona_1 resistenti
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_3 litisconsorte necessario
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha convenuto in giudizio i resistenti in epigrafe affinché, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra ella ricorrente e l'Avv. Persona_1 da gennaio 2010 al 23.9.2020, e dichiarata la responsabilità del datore di lavoro per inquadramento contrattuale non corretto e comunque inferiore alle mansioni ed agli orari di lavoro effettivamente assegnati e svolti, nonché per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione ad essi e per omesso pagamento del TFR, vengano condannati in solido, quali eredi dell'Avv. Persona_1 al pagamento della somma indicata in ricorso per i titoli predetti, nonché alla regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese.
Si sono costituiti i resistenti contestando la fondatezza della domanda della quale hanno chiesto il rigetto.
Si è costituito altresì l' chiedendo la condanna dei resistenti al versamento CP_3 dei contributi eventualmente dovuti all'esito dell'istruttoria.
La causa, espletata la prova orale mediante l'escussione dei testimoni comuni alle parti e colleghe della ricorrente all'epoca dei Testimone_1 Testimone_2 fatti, emessa ordinanza di pagamento della somma di euro diecimila ai sensi dell'art. 423 c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
I testimoni escussi hanno testualmente dichiarato, la : “Sono stata Tes_1 segretaria dello studio al 1997 al 2020. Non ho cause in corso né ne ho mai Per_1 avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha lavorato dai primi mesi del 2010 al settembre 2020 presso lo studio dove lavoravo anch'io. Il mese esatto iniziale del rapporto di Per_1 lavoro non me lo ricordo, ma credo gennaio o febbraio. Le feci io il colloquio. Mi venne segnalata da una segretaria di un altro studio come persona che cercava lavoro nell'ambito degli studi legali avendo già una sua zia in questo settore, che però non so chi sia. Una volta superato il colloquio, cominciò subito a lavorare ma all'inizio la affiancai in quanto io ero la responsabile della segretaria e dovevo spiegarle il lavoro.
Dopo un paio di mesi cominciò a fare i cd. “giri” di cancelleria da sola. Il primo mese li faceva con me, il secondo con tal che era l'altra segretaria dello Testimone_2 studio oltre me. Dopo i primi due mesi cominciò a fare i giri da sola. Il suo orario di lavoro era 9-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si lavorava.
Il pomeriggio il suo lavoro consisteva nella preparazione del lavoro della mattina dopo, ossia preparare le relate di notifica per la notifica dei ricorsi, le richieste di copie degli atti giudiziari e quant'altro utile per i giri. Per quanto riguarda la preparazione degli atti legali dello studio, lo studio aveva un programma informatico in cui si inseriscono i testi base su cui inserire i dati che, una volta creata la scheda del cliente, generano in automatico gli atti, compresi i ricorsi. L'inserimento dell'anagrafica del cliente lo facevamo solo io e la mentre la ricorrente si Tes_2 limitava a preparare gli atti dei giri del giorno successivo, come ho già detto. Fino al
2018 il rapporto di lavoro tra le parti si è svolto come sopra ho riferito, dopodiché la ricorrente è stata assente per maternità da aprile 2018 a novembre 2019. Al suo rientro ella cambiò gli orari di lavoro perché aveva una figlia piccola e quindi lavorava i giorni dispari dalle 9 alle 13 e i giorni pari dalle 14 alle 18. Al suo rientro non fece più i giri perché nel frattempo era stata assunta un'altra persona, Persona_2
Tale persona lavorava solo la mattina e rientrava dai giri intorno alle 9,30-
[...]
10,00 in quanto iniziava alle 8,45 perché veniva da Santa RI e arrivava presto col treno. Tornata in studio preparava i giri del giorno dopo oltre a caricare il lavoro del giorno stesso, e alle 13 se ne andava in quanto terminava il suo orario di lavoro.
Preciso che la ricorrente, quando li faceva lei prima della maternità, tornava dai giri verso le 12,30. Da novembre 2019 a marzo 2020, quando ci fu il lockdown, la Per_2
e la ricorrente si aiutavano a vicenda nella gestione dei giri che continuava a fare la e la ricorrente continuava a fare a studio le mansioni che faceva prima della Per_2 maternità. Lo studio riaprì all'inizio di luglio 2020, ma io anche nei giorni di lockdown andavo a studio in motorino due volte a settimana per fare qualcosa di utile e di urgente, mentre la ricorrente e la restarono a casa perché sarebbero dovute Per_2 venire a studio con i mezzi pubblici in quel periodo era molto pericoloso. La in Tes_2 quel periodo lavorava da casa. Io e la BA rientrammo a studio verso il 6 o 7 luglio
2020, e dopo una decina di giorni sono rientrate anche la ricorrente e la Si Per_2 lavorò fino alla prima settimana di agosto, e in quel periodo c'era molto arretrato da smaltire, e quindi la ricorrente e la ci aiutarono nella preparazione degli atti Per_2 con il sistema informatico da me prima descritto, anche se l'anagrafica la inserivamo solo io o la Dall'11 al 31 agosto abbiamo fatto dei turni tranne i dieci giorni Per_3 centrali in cui lo studio è stato chiuso, dopodiché dai primi di settembre eravamo tutte presenti a svolgere le stesse mansioni di luglio. Il 28 settembre 2020 è deceduta l'Avv. e da allora subentrò l'Avv. e andammo tutte nello Persona_1 Controparte_4 studio di tale avvocato, dove restammo fino a dicembre 2020 per smaltire il lavoro che era rimasto nello studio A dicembre 2020 sono state licenziate la ricorrente Per_1
e la mentre io sono rimasta fino al 31 luglio 2021 con un contratto part-time; Per_2 non ricordo la fino a quando lavorò, ma credo dopo di me, se mal non ricordo. Tes_2
Io continuo a lavorare nell'ambito degli studi legali e in altri ambiti lavorativi. Le mansioni da me sopra riferite la ricorrente le svolgeva da sola, dopo i due mesi di tirocinio. La ricorrente non chiamava i clienti per chiarimenti sulle patologie o sui certificati medici, in quanto nello studio c'era un medico legale che faceva questo, che
è il resistente marito dell'Avv. Egli si è ammalato dopo la Controparte_1 Per_1 morte della moglie. La ricorrente usava il software gestionale di studio, che era un
DOS molto intuitivo e semplice nell'utilizzo, e c'era anche il programma del processo telematico dal 2019, che usavamo poco con timore di sbagliare perché era del tutto nuovo. Peraltro, il deposito cartaceo all'inizio era alternativo a quello telematico, motivo per cui noi facevamo solo il deposito cartaceo finché è stato possibile. La ricorrente aveva accesso alla PEC di studio come tutte noi segretarie e non serviva neanche la password. La ricorrente è stata sempre presente, tranne le ferie da contratto, dal 2010 alla maternità da me sopra riferita. A studio c'era un registro in cui venivano segnate assenze e presenze. Preciso che io e la preparavamo Tes_2 un foglio in cui segnavamo presenze, assenze, ritardi e permessi di ciascun dipendente, che veniva inviato al commercialista per le buste paga, ciò per l'intero periodo del rapporto di lavoro. Al momento del colloquio con me la ricorrente mi mostrò un certificato di iscrizione alle liste del collocamento con anzianità 2006. Ricordo che l'Avv. si attivò sin da subito ad effettuare le pratiche necessarie per la Per_1 regolarizzazione della ricorrente, che durarono fino a novembre 2010. Preciso che in quell'anno l'Avv. si sottopose a diverse sedute chemioterapiche. Nello studio Per_1 dell'Avv. collaboravano con costanza gli avvocati De Rossi, Cassanese e Per_1
Ferrelli, ma la De Rossi ha cominciato a venire saltuariamente dal 2017 perché era cambiato il rito della previdenza.”; la “Sono stata segretaria dello studio Tes_2 al 2009 al settembre 2020. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le Per_1 parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha lavorato dal 2010 al settembre 2020 presso lo studio dove Per_1 lavoravo anch'io. Il mese esatto iniziale del rapporto di lavoro non me lo ricordo proprio, ma l'anno era certamente il 2010. Credo che il colloquio glielo fece la segretaria , che lo aveva fatto anche a me. Cominciò subito a lavorare perché Tes_1 aveva esperienza pregressa, e non ricordo se qualcuno la affiancò all'inizio, certamente non io. Fin dall'inizio faceva i cd. “giri” di cancelleria da sola. A volte io andavo a fare le iscrizioni a ruolo, ma raramente, prima che arrivasse a studio la ricorrente. Il suo orario di lavoro era 9-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si lavorava. Il pomeriggio il suo lavoro consisteva nella preparazione del lavoro della mattina dopo, ossia preparare le relate di notifica per la notifica dei ricorsi, le richieste di copie degli atti giudiziari e quant'altro utile per i giri. Per quanto riguarda la preparazione degli atti legali dello studio, lo studio aveva un programma informatico in cui si inseriscono i testi base su cui inserire i dati che, una volta creata la scheda del cliente, generano in automatico gli atti, compresi i ricorsi. L'inserimento dell'anagrafica del cliente lo facevamo tutte e tre, cioè io, la ricorrente la . Tes_1
Fino al 2018 il rapporto di lavoro tra le parti si è svolto come sopra ho riferito, dopodiché la ricorrente è stata assente per maternità da aprile 2018 a novembre
2019. Al suo rientro ella cambiò gli orari di lavoro perché aveva una figlia piccola e quindi lavorava tre giorni dalle 9 alle 13 e due giorni quattro ore di pomeriggio. Al suo rientro fece meno giri perché nel frattempo era stata assunta un'altra persona,
che faceva i giri. Tale persona lavorava solo la mattina e Persona_2 rientrava dai giri intorno alle 10,30 in quanto iniziava alle 9,00. Preciso che i giri dal
2019 erano cambiati perché era stato introdotto il processo telematico. La Per_2 tornata in studio, preparava i giri del giorno dopo oltre a caricare il lavoro del giorno stesso, e alle 13 se ne andava in quanto terminava il suo orario di lavoro. Preciso che la ricorrente, quando li faceva lei prima della maternità, tornava dai giri verso le
12,30. Da novembre 2019 a marzo 2020, quando ci fu il lockdown, la e la Per_2 ricorrente si aiutavano a vicenda nella gestione dei giri e, quando serviva, uscivano entrambe. La ricorrente continuava a fare a studio le mansioni che faceva prima della maternità. Lo studio riaprì all'inizio di luglio 2020, ma la anche nei giorni di Tes_1 lockdown andava a studio in motorino due volte a settimana per fare qualcosa di utile e di urgente, mentre la ricorrente e la restarono a casa. Io lavoravo da Per_2 casa in quel periodo ma quando serviva mi recavo a studio per urgenze solo di mattina e solo se non c'era la . Io e la rientrammo a studio verso i Tes_1 Tes_1 primi di luglio 2020, mentre la ricorrente e la presero congedo familiare fino Per_2
a fine agosto. Da allora, essendoci molto arretrato da smaltire, la ricorrente e la hanno provveduto a fare le notifiche delle omologhe e dei ricorsi e ci hanno Per_2 aiutato anche nella preparazione degli atti con il sistema informatico da me prima descritto, soprattutto la Il 29 settembre 2020 è deceduta l'Avv. Per_2 Persona_1
e da allora la andò immediatamente nello studio dell'Avv. Tes_1 Controparte_4 che prese in gestione le pratiche dell'Avv. dopodiché ci andai anch'io dopo Per_1 qualche settimana. In quel periodo io, la , la e la ricorrente Tes_1 Per_2 contattavamo i clienti per spiegare cosa sarebbe successo dato ildecesso della Per_1
La ricorrente e la sono andate dalla saltuariamente fino a fine 2020, e Per_2 CP_4 dopo io sono stata assunta dallo studio mentre la ricorrente e la sono CP_4 Per_2 state licenziate per decesso del datore di lavoro e non sono state assunte dalla CP_4
La ha lavorato qualche altro mese ma poi ha cambiato lavoro. I giri la Tes_1 ricorrente li svolgeva da sola;
l'attività informatica di semplice inserimento dati la faceva da sola, mentre la preparazione dei ricorsi per ATP li facevamo io, la Tes_1
e la e la ricorrente solo talvolta li preparava se c'era esigenza per troppo Per_2 lavoro ma in tal caso io gli davo sempre l'ultima occhiata. Mediamente la ricorrente avrà redatto un ATP al mese. La ricorrente chiamava i clienti per esigenze documentali, ma lo facevamo di più io e la . Nello studio c'era una volta a Tes_1 settimana un medico legale che riceveva i clienti, che era il resistente CP_1
marito dell'Avv. che si è ammalato dopo la morte della moglie, mentre
[...] Per_1 prima di lui un altro medico legale, di nome , accompagnava i clienti Persona_4 alle visite peritali. La ricorrente usava il software gestionale di studio, che era un
DOS molto intuitivo e semplice nell'utilizzo, e c'era anche il programma del processo telematico dal 2019, che usavamo poco con timore di sbagliare perché era del tutto nuovo. Peraltro, il deposito cartaceo all'inizio era alternativo a quello telematico, motivo per cui noi facevamo solo il deposito cartaceo finché è stato possibile. La ricorrente aveva accesso alla PEC e alla MAIL di studio come tutte noi segretarie e non serviva neanche la password. Delle PEC istituzionali ci occupavamo la Tes_1
e io. La ricorrente è stata sempre presente, tranne le ferie da contratto, dal 2010 alla maternità da me sopra riferita. A studio c'era un registro in cui venivano segnate assenze e presenze. Preciso che io e la preparavamo un foglio in cui Tes_1 segnavamo presenze, assenze, ritardi e permessi di ciascun dipendente, che veniva inviato al commercialista per le buste paga. Tale foglio presenze è stato abolito quando cambiò il commercialista nel senso col nuovo commercialista io redigevo mensilmente una mail in cui rappresentavo le eventuali assenze che avevo segnato sul mio calendario personale ogni giorno del mese. Ricordo che l'Avv. i attivò Per_1 sin da subito ad effettuare le pratiche necessarie per la regolarizzazione della ricorrente ma ci sono voluti dei mesi forse a causa del commercialista, cosa che capitò anche a me. Preciso che nel 2010 l'Avv. si sottopose a diverse sedute Per_1 chemioterapiche. Nello studio dell'Avv. ollaboravano con costanza gli avvocati Per_1
De Rossi, Cassanese e Ferrelli. Non ricordo l'anno in cui cambiò il commercialista.
Nelle mie buste paga col nuovo commercialista apparivano voci fittizie per ragioni di comodo, in quanto il netto era sempre lo stesso, e ciò è andato avanti fino al decesso della . Per_1
Da tali dichiarazioni si evince che l'orario di lavoro prestato dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro sia stato quello dedotto in ricorso, ma, per quanto riguarda il livello di inquadramento, si ritengono corretti sia il contratto di apprendistato sia il livello 4s C.C.N.L. Studi Professionali attribuito alla ricorrente dalla dante causa dei resistenti, vista la declaratoria contrattuale, in base alla quale
“Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei contributi, predisposizione e invio della relativa modulistica;
Addetto a scritture contabili in partita doppia;
Segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela.”.
Ne discende, con riferimento al quantum debeatur, che i resistenti debbano essere condannati in solido al pagamento della somma di euro 81.316,14, di cui euro 16.619,17 a titolo di TFR, detratti euro 10.000,00 già liquidati con provvisionale, condividendosi a tal fine i conteggi allegati al ricorso per l'ipotesi subordinata del riconoscimento dell'apprendistato e del livello 4s, conteggi redatti in modo chiaro e aritmeticamente condivisibile, e non potendo trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, vista l'assenza di cd. stabilità reale nel rapporto intercorso tra le parti, terminato in data 23.9.2020, con la prescrizione quinquennale, pertanto, mai decorsa, essendo stato notificato ai resistenti il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 11.3.2024.
Con riferimento alla contribuzione omessa, viste le irregolarità emerse dall'esame delle buste paga, dedotte in ricorso ed ammesse in memoria, i resistenti devono essere condannati in solido a regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente relativamente ai contributi non prescritti e, relativamente ai contributi prescritti, a risarcire il danno commisurato alla riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita vitalizia presso l' da liquidarsi in separata sede. CP_3
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente devono essere poste a carico dei resistenti in solido mentre devono essere compensate tra l' litisconsorte CP_3 necessario, e tutte le altre parti.
DISPOSITIVO condanna i resistenti in solido al pagamento della somma di euro 81.316,14 in favore di parte ricorrente, di cui euro 16.619,17 a titolo di TFR, detratta da tale importo la somma di euro 10.000,00 già liquidata con provvisionale, per un totale dovuto di euro 71.316,14, oltre accessori di legge;
condanna i resistenti in solido alla regolarizzazione contributiva della ricorrente per il periodo non prescritto;
condanna i resistenti in solido al pagamento in favore dell' delle somme CP_3 indicate quale riserva matematica costituita dall'Istituto stesso come stabilito dall'articolo 13 della legge 1338/1962 per la costituzione della rendita vitalizia in favore della ricorrente per il periodo prescritto, somme da liquidarsi in separata sede;
condanna i resistenti in solido a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente, da liquidarsi complessivamente in euro 6.698,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi;
compensa tra l' e le altre parti le spese di lite. CP_3
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 20 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24 febbraio 2024 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1946/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. F. Rettura Parte_1 ricorrente
CONTRO
e , n. q. di eredi di – Avv. D. Vicari Controparte_1 CP_2 Persona_1 resistenti
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_3 litisconsorte necessario
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha convenuto in giudizio i resistenti in epigrafe affinché, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra ella ricorrente e l'Avv. Persona_1 da gennaio 2010 al 23.9.2020, e dichiarata la responsabilità del datore di lavoro per inquadramento contrattuale non corretto e comunque inferiore alle mansioni ed agli orari di lavoro effettivamente assegnati e svolti, nonché per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione ad essi e per omesso pagamento del TFR, vengano condannati in solido, quali eredi dell'Avv. Persona_1 al pagamento della somma indicata in ricorso per i titoli predetti, nonché alla regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese.
Si sono costituiti i resistenti contestando la fondatezza della domanda della quale hanno chiesto il rigetto.
Si è costituito altresì l' chiedendo la condanna dei resistenti al versamento CP_3 dei contributi eventualmente dovuti all'esito dell'istruttoria.
La causa, espletata la prova orale mediante l'escussione dei testimoni comuni alle parti e colleghe della ricorrente all'epoca dei Testimone_1 Testimone_2 fatti, emessa ordinanza di pagamento della somma di euro diecimila ai sensi dell'art. 423 c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
I testimoni escussi hanno testualmente dichiarato, la : “Sono stata Tes_1 segretaria dello studio al 1997 al 2020. Non ho cause in corso né ne ho mai Per_1 avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha lavorato dai primi mesi del 2010 al settembre 2020 presso lo studio dove lavoravo anch'io. Il mese esatto iniziale del rapporto di Per_1 lavoro non me lo ricordo, ma credo gennaio o febbraio. Le feci io il colloquio. Mi venne segnalata da una segretaria di un altro studio come persona che cercava lavoro nell'ambito degli studi legali avendo già una sua zia in questo settore, che però non so chi sia. Una volta superato il colloquio, cominciò subito a lavorare ma all'inizio la affiancai in quanto io ero la responsabile della segretaria e dovevo spiegarle il lavoro.
Dopo un paio di mesi cominciò a fare i cd. “giri” di cancelleria da sola. Il primo mese li faceva con me, il secondo con tal che era l'altra segretaria dello Testimone_2 studio oltre me. Dopo i primi due mesi cominciò a fare i giri da sola. Il suo orario di lavoro era 9-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si lavorava.
Il pomeriggio il suo lavoro consisteva nella preparazione del lavoro della mattina dopo, ossia preparare le relate di notifica per la notifica dei ricorsi, le richieste di copie degli atti giudiziari e quant'altro utile per i giri. Per quanto riguarda la preparazione degli atti legali dello studio, lo studio aveva un programma informatico in cui si inseriscono i testi base su cui inserire i dati che, una volta creata la scheda del cliente, generano in automatico gli atti, compresi i ricorsi. L'inserimento dell'anagrafica del cliente lo facevamo solo io e la mentre la ricorrente si Tes_2 limitava a preparare gli atti dei giri del giorno successivo, come ho già detto. Fino al
2018 il rapporto di lavoro tra le parti si è svolto come sopra ho riferito, dopodiché la ricorrente è stata assente per maternità da aprile 2018 a novembre 2019. Al suo rientro ella cambiò gli orari di lavoro perché aveva una figlia piccola e quindi lavorava i giorni dispari dalle 9 alle 13 e i giorni pari dalle 14 alle 18. Al suo rientro non fece più i giri perché nel frattempo era stata assunta un'altra persona, Persona_2
Tale persona lavorava solo la mattina e rientrava dai giri intorno alle 9,30-
[...]
10,00 in quanto iniziava alle 8,45 perché veniva da Santa RI e arrivava presto col treno. Tornata in studio preparava i giri del giorno dopo oltre a caricare il lavoro del giorno stesso, e alle 13 se ne andava in quanto terminava il suo orario di lavoro.
Preciso che la ricorrente, quando li faceva lei prima della maternità, tornava dai giri verso le 12,30. Da novembre 2019 a marzo 2020, quando ci fu il lockdown, la Per_2
e la ricorrente si aiutavano a vicenda nella gestione dei giri che continuava a fare la e la ricorrente continuava a fare a studio le mansioni che faceva prima della Per_2 maternità. Lo studio riaprì all'inizio di luglio 2020, ma io anche nei giorni di lockdown andavo a studio in motorino due volte a settimana per fare qualcosa di utile e di urgente, mentre la ricorrente e la restarono a casa perché sarebbero dovute Per_2 venire a studio con i mezzi pubblici in quel periodo era molto pericoloso. La in Tes_2 quel periodo lavorava da casa. Io e la BA rientrammo a studio verso il 6 o 7 luglio
2020, e dopo una decina di giorni sono rientrate anche la ricorrente e la Si Per_2 lavorò fino alla prima settimana di agosto, e in quel periodo c'era molto arretrato da smaltire, e quindi la ricorrente e la ci aiutarono nella preparazione degli atti Per_2 con il sistema informatico da me prima descritto, anche se l'anagrafica la inserivamo solo io o la Dall'11 al 31 agosto abbiamo fatto dei turni tranne i dieci giorni Per_3 centrali in cui lo studio è stato chiuso, dopodiché dai primi di settembre eravamo tutte presenti a svolgere le stesse mansioni di luglio. Il 28 settembre 2020 è deceduta l'Avv. e da allora subentrò l'Avv. e andammo tutte nello Persona_1 Controparte_4 studio di tale avvocato, dove restammo fino a dicembre 2020 per smaltire il lavoro che era rimasto nello studio A dicembre 2020 sono state licenziate la ricorrente Per_1
e la mentre io sono rimasta fino al 31 luglio 2021 con un contratto part-time; Per_2 non ricordo la fino a quando lavorò, ma credo dopo di me, se mal non ricordo. Tes_2
Io continuo a lavorare nell'ambito degli studi legali e in altri ambiti lavorativi. Le mansioni da me sopra riferite la ricorrente le svolgeva da sola, dopo i due mesi di tirocinio. La ricorrente non chiamava i clienti per chiarimenti sulle patologie o sui certificati medici, in quanto nello studio c'era un medico legale che faceva questo, che
è il resistente marito dell'Avv. Egli si è ammalato dopo la Controparte_1 Per_1 morte della moglie. La ricorrente usava il software gestionale di studio, che era un
DOS molto intuitivo e semplice nell'utilizzo, e c'era anche il programma del processo telematico dal 2019, che usavamo poco con timore di sbagliare perché era del tutto nuovo. Peraltro, il deposito cartaceo all'inizio era alternativo a quello telematico, motivo per cui noi facevamo solo il deposito cartaceo finché è stato possibile. La ricorrente aveva accesso alla PEC di studio come tutte noi segretarie e non serviva neanche la password. La ricorrente è stata sempre presente, tranne le ferie da contratto, dal 2010 alla maternità da me sopra riferita. A studio c'era un registro in cui venivano segnate assenze e presenze. Preciso che io e la preparavamo Tes_2 un foglio in cui segnavamo presenze, assenze, ritardi e permessi di ciascun dipendente, che veniva inviato al commercialista per le buste paga, ciò per l'intero periodo del rapporto di lavoro. Al momento del colloquio con me la ricorrente mi mostrò un certificato di iscrizione alle liste del collocamento con anzianità 2006. Ricordo che l'Avv. si attivò sin da subito ad effettuare le pratiche necessarie per la Per_1 regolarizzazione della ricorrente, che durarono fino a novembre 2010. Preciso che in quell'anno l'Avv. si sottopose a diverse sedute chemioterapiche. Nello studio Per_1 dell'Avv. collaboravano con costanza gli avvocati De Rossi, Cassanese e Per_1
Ferrelli, ma la De Rossi ha cominciato a venire saltuariamente dal 2017 perché era cambiato il rito della previdenza.”; la “Sono stata segretaria dello studio Tes_2 al 2009 al settembre 2020. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le Per_1 parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha lavorato dal 2010 al settembre 2020 presso lo studio dove Per_1 lavoravo anch'io. Il mese esatto iniziale del rapporto di lavoro non me lo ricordo proprio, ma l'anno era certamente il 2010. Credo che il colloquio glielo fece la segretaria , che lo aveva fatto anche a me. Cominciò subito a lavorare perché Tes_1 aveva esperienza pregressa, e non ricordo se qualcuno la affiancò all'inizio, certamente non io. Fin dall'inizio faceva i cd. “giri” di cancelleria da sola. A volte io andavo a fare le iscrizioni a ruolo, ma raramente, prima che arrivasse a studio la ricorrente. Il suo orario di lavoro era 9-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si lavorava. Il pomeriggio il suo lavoro consisteva nella preparazione del lavoro della mattina dopo, ossia preparare le relate di notifica per la notifica dei ricorsi, le richieste di copie degli atti giudiziari e quant'altro utile per i giri. Per quanto riguarda la preparazione degli atti legali dello studio, lo studio aveva un programma informatico in cui si inseriscono i testi base su cui inserire i dati che, una volta creata la scheda del cliente, generano in automatico gli atti, compresi i ricorsi. L'inserimento dell'anagrafica del cliente lo facevamo tutte e tre, cioè io, la ricorrente la . Tes_1
Fino al 2018 il rapporto di lavoro tra le parti si è svolto come sopra ho riferito, dopodiché la ricorrente è stata assente per maternità da aprile 2018 a novembre
2019. Al suo rientro ella cambiò gli orari di lavoro perché aveva una figlia piccola e quindi lavorava tre giorni dalle 9 alle 13 e due giorni quattro ore di pomeriggio. Al suo rientro fece meno giri perché nel frattempo era stata assunta un'altra persona,
che faceva i giri. Tale persona lavorava solo la mattina e Persona_2 rientrava dai giri intorno alle 10,30 in quanto iniziava alle 9,00. Preciso che i giri dal
2019 erano cambiati perché era stato introdotto il processo telematico. La Per_2 tornata in studio, preparava i giri del giorno dopo oltre a caricare il lavoro del giorno stesso, e alle 13 se ne andava in quanto terminava il suo orario di lavoro. Preciso che la ricorrente, quando li faceva lei prima della maternità, tornava dai giri verso le
12,30. Da novembre 2019 a marzo 2020, quando ci fu il lockdown, la e la Per_2 ricorrente si aiutavano a vicenda nella gestione dei giri e, quando serviva, uscivano entrambe. La ricorrente continuava a fare a studio le mansioni che faceva prima della maternità. Lo studio riaprì all'inizio di luglio 2020, ma la anche nei giorni di Tes_1 lockdown andava a studio in motorino due volte a settimana per fare qualcosa di utile e di urgente, mentre la ricorrente e la restarono a casa. Io lavoravo da Per_2 casa in quel periodo ma quando serviva mi recavo a studio per urgenze solo di mattina e solo se non c'era la . Io e la rientrammo a studio verso i Tes_1 Tes_1 primi di luglio 2020, mentre la ricorrente e la presero congedo familiare fino Per_2
a fine agosto. Da allora, essendoci molto arretrato da smaltire, la ricorrente e la hanno provveduto a fare le notifiche delle omologhe e dei ricorsi e ci hanno Per_2 aiutato anche nella preparazione degli atti con il sistema informatico da me prima descritto, soprattutto la Il 29 settembre 2020 è deceduta l'Avv. Per_2 Persona_1
e da allora la andò immediatamente nello studio dell'Avv. Tes_1 Controparte_4 che prese in gestione le pratiche dell'Avv. dopodiché ci andai anch'io dopo Per_1 qualche settimana. In quel periodo io, la , la e la ricorrente Tes_1 Per_2 contattavamo i clienti per spiegare cosa sarebbe successo dato ildecesso della Per_1
La ricorrente e la sono andate dalla saltuariamente fino a fine 2020, e Per_2 CP_4 dopo io sono stata assunta dallo studio mentre la ricorrente e la sono CP_4 Per_2 state licenziate per decesso del datore di lavoro e non sono state assunte dalla CP_4
La ha lavorato qualche altro mese ma poi ha cambiato lavoro. I giri la Tes_1 ricorrente li svolgeva da sola;
l'attività informatica di semplice inserimento dati la faceva da sola, mentre la preparazione dei ricorsi per ATP li facevamo io, la Tes_1
e la e la ricorrente solo talvolta li preparava se c'era esigenza per troppo Per_2 lavoro ma in tal caso io gli davo sempre l'ultima occhiata. Mediamente la ricorrente avrà redatto un ATP al mese. La ricorrente chiamava i clienti per esigenze documentali, ma lo facevamo di più io e la . Nello studio c'era una volta a Tes_1 settimana un medico legale che riceveva i clienti, che era il resistente CP_1
marito dell'Avv. che si è ammalato dopo la morte della moglie, mentre
[...] Per_1 prima di lui un altro medico legale, di nome , accompagnava i clienti Persona_4 alle visite peritali. La ricorrente usava il software gestionale di studio, che era un
DOS molto intuitivo e semplice nell'utilizzo, e c'era anche il programma del processo telematico dal 2019, che usavamo poco con timore di sbagliare perché era del tutto nuovo. Peraltro, il deposito cartaceo all'inizio era alternativo a quello telematico, motivo per cui noi facevamo solo il deposito cartaceo finché è stato possibile. La ricorrente aveva accesso alla PEC e alla MAIL di studio come tutte noi segretarie e non serviva neanche la password. Delle PEC istituzionali ci occupavamo la Tes_1
e io. La ricorrente è stata sempre presente, tranne le ferie da contratto, dal 2010 alla maternità da me sopra riferita. A studio c'era un registro in cui venivano segnate assenze e presenze. Preciso che io e la preparavamo un foglio in cui Tes_1 segnavamo presenze, assenze, ritardi e permessi di ciascun dipendente, che veniva inviato al commercialista per le buste paga. Tale foglio presenze è stato abolito quando cambiò il commercialista nel senso col nuovo commercialista io redigevo mensilmente una mail in cui rappresentavo le eventuali assenze che avevo segnato sul mio calendario personale ogni giorno del mese. Ricordo che l'Avv. i attivò Per_1 sin da subito ad effettuare le pratiche necessarie per la regolarizzazione della ricorrente ma ci sono voluti dei mesi forse a causa del commercialista, cosa che capitò anche a me. Preciso che nel 2010 l'Avv. si sottopose a diverse sedute Per_1 chemioterapiche. Nello studio dell'Avv. ollaboravano con costanza gli avvocati Per_1
De Rossi, Cassanese e Ferrelli. Non ricordo l'anno in cui cambiò il commercialista.
Nelle mie buste paga col nuovo commercialista apparivano voci fittizie per ragioni di comodo, in quanto il netto era sempre lo stesso, e ciò è andato avanti fino al decesso della . Per_1
Da tali dichiarazioni si evince che l'orario di lavoro prestato dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro sia stato quello dedotto in ricorso, ma, per quanto riguarda il livello di inquadramento, si ritengono corretti sia il contratto di apprendistato sia il livello 4s C.C.N.L. Studi Professionali attribuito alla ricorrente dalla dante causa dei resistenti, vista la declaratoria contrattuale, in base alla quale
“Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei contributi, predisposizione e invio della relativa modulistica;
Addetto a scritture contabili in partita doppia;
Segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela.”.
Ne discende, con riferimento al quantum debeatur, che i resistenti debbano essere condannati in solido al pagamento della somma di euro 81.316,14, di cui euro 16.619,17 a titolo di TFR, detratti euro 10.000,00 già liquidati con provvisionale, condividendosi a tal fine i conteggi allegati al ricorso per l'ipotesi subordinata del riconoscimento dell'apprendistato e del livello 4s, conteggi redatti in modo chiaro e aritmeticamente condivisibile, e non potendo trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, vista l'assenza di cd. stabilità reale nel rapporto intercorso tra le parti, terminato in data 23.9.2020, con la prescrizione quinquennale, pertanto, mai decorsa, essendo stato notificato ai resistenti il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 11.3.2024.
Con riferimento alla contribuzione omessa, viste le irregolarità emerse dall'esame delle buste paga, dedotte in ricorso ed ammesse in memoria, i resistenti devono essere condannati in solido a regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente relativamente ai contributi non prescritti e, relativamente ai contributi prescritti, a risarcire il danno commisurato alla riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita vitalizia presso l' da liquidarsi in separata sede. CP_3
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente devono essere poste a carico dei resistenti in solido mentre devono essere compensate tra l' litisconsorte CP_3 necessario, e tutte le altre parti.
DISPOSITIVO condanna i resistenti in solido al pagamento della somma di euro 81.316,14 in favore di parte ricorrente, di cui euro 16.619,17 a titolo di TFR, detratta da tale importo la somma di euro 10.000,00 già liquidata con provvisionale, per un totale dovuto di euro 71.316,14, oltre accessori di legge;
condanna i resistenti in solido alla regolarizzazione contributiva della ricorrente per il periodo non prescritto;
condanna i resistenti in solido al pagamento in favore dell' delle somme CP_3 indicate quale riserva matematica costituita dall'Istituto stesso come stabilito dall'articolo 13 della legge 1338/1962 per la costituzione della rendita vitalizia in favore della ricorrente per il periodo prescritto, somme da liquidarsi in separata sede;
condanna i resistenti in solido a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente, da liquidarsi complessivamente in euro 6.698,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi;
compensa tra l' e le altre parti le spese di lite. CP_3
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE