Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 493 /2025
Tribunale di Prato sezione civile
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA premesso che la società in persona del Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 671 c.p.c. al fine di ottenere il sequestro conservativo dei beni appartenenti a;
CP_1 che a sostegno del ricorso la società ricorrente ha dedotto: (1) che è CP_1 dipendente della società ricorrente dal 2019 con mansioni amministrativo-contabili, mansioni svolte in autonomia e con la consolidata fiducia dell'azienda; (2) che a seguito di segnalazione della Banca Intesa San Paolo, filiale di Prato, avvenuta in data
10.2.2025 la società è venuta a conoscenza che controparte, nel periodo compreso tra il
31.1.2025 e il 10.2.2025, ha disposto materialmente plurime operazioni di bonifico dal conto corrente aziendale in favore di un conto corrente intestato alla stessa per euro
49.335,00; (3) che in data 11.2.2025 il fatto è stato contestato alla dipendente e contestualmente le è stata applicata la sospensione cautelare dal lavoro con decorrenza immediata;
(4) che, pertanto, la stessa ha restituito gli strumenti di lavoro e le veniva bloccato ogni account aziendale con conseguente restituzione del pc aziendale a lei assegnato;
(5) che in risposta a quanto contestato l'odierna resistente ha ammesso l'addebito, impegnandosi a restituire l'importo sottratto, ricorrendo ad un prestito bancario, come si legge dalla documentazione in atti;
(6) che, effettuate ulteriori verifiche contabili, la società si è accorta che gli illeciti commessi dalla controparte sono iniziati nel gennaio 2022; (7) che in questo periodo temporale l' ha effettuato CP_1 diverse operazioni dispositive, versando a sé stessa, a mezzo di bonifici provenienti dai tre conti aziendali, la somma di euro 343.094,00 dal conto corrente aziendale acceso presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Prato e la somma di euro 15.275,00 dal conto corrente aziendale acceso presso la banca Credit Agricole filiale di Campi Bisenzio;
(8) che, inoltre, dai controlli svolti è emerso che l a decorrere dal gennaio 2022 ha CP_1 effettuato prelievi in contanti mediante diverse carte bancomat e carte di credito
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che con decreto emesso in data 12.3.2025 questo giudice ha accolto il ricorso inaudita altera parte fissando l'udienza di comparizione per il giorno 27.3.2025; che, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del provvedimento cautelare, la resistente non si è costituita in giudizio;
tanto premesso in fatto, in diritto il decreto deve trovare conferma in questa sede.
Il sequestro conservativo mira a cautelare non solo il generico diritto ad una prestazione pecuniaria ma ogni diritto comunque suscettibile di essere convertito in una somma di denaro. Ai fini della concessione della misura cautelare devono ricorrere cumulativamente i presupposti del fumus boni iuris, ovvero della probabile sussistenza del diritto che si intende far valere, quanto del periculum in mora, ossia il timore di perdere la garanzia del credito vantato.
Ebbene, nel caso in esame devono ritenersi sussistenti entrambi i requisiti richiesti dal legislatore.
In relazione al fumus boni iuris si evidenzia che dalla documentazione prodotta emergono effettivamente i vari bonifici effettuati dalla resistente con indicazione della medesima quale beneficiaria nonché vengono indicati vari prelievi, verosimilmente riconducibili alla medesima, anche tenuto conto che la maggior parte degli stessi è stata effettuata a Montemurlo, luogo di residenza della stessa e non luogo in cui la società ricorrente ha la propria sede. Emerge anche che, sebbene fino al 2024 venivano effettuati prevalentemente prelievi di contanti, successivamente la resistente ha iniziato a dare ordini di bonifico, anche di ingenti somme, con cadenza quasi quotidiana (doc. 8 in atti).
Peraltro, si evidenzia che dalla comunicazione mail in atti (doc 5) emerge che la resistente abbia ammesso l'illecito comportamento a seguito della contestazione disciplinare ricevuta. In detta missiva, dell'11.2.2025, proveniente dall'indirizzo mail
(indirizzo riconducibile alla resistente) l' si è scusata Email_1 CP_1
2 per quanto accaduto impegnandosi a restituire l'importo sottratto mediante prestito bancario.
Deve, pertanto, affermarsi la probabile sussistenza del diritto di credito che la società ricorrente intende far valere con il presente procedimento, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale circa la nozione da attribuire a tale requisito (cfr., ex multis, Cass. 2248/1998; Cass. 8729/1997).
Deve, inoltre, confermarsi la sussistenza del c.d. periculum in mora sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
Al riguardo si osserva che la ricorrente ha prodotto un documento dal quale si evince che l ha prenotato un volo internazionale, per la precisione per la Corea del CP_1
Sud, con partenza in data 16.2.2025, elemento questo che, valutato unitamente agli importi introitati negli ultimi tempi, lascia presumere, con altissima probabilità, che la stessa fosse prossima a sottrarre quante più risorse economiche possibili prima della propria partenza. I bonifici effettuati nei primi giorni di febbraio 2025 sono, infatti, di ingenti importi e quotidiani o, addirittura, effettuati più volte al giorno.
Ciò non trova smentita dal fatto che il decreto emesso da questo giudice sia stato ricevuto dalla stessa a mani proprie, come emerge dalla relazione di notificazione svolta dall'ufficiale giudiziario incaricato. Il fatto che la stessa, al momento della notifica, fosse presente sul territorio italiano non fa venire meno il presupposto soggettivo del c.d. periculum anche tenuto conto di quanto riferito da parte ricorrente in sede di udienza circa il sostanziale esito negativo dell'esecuzione del provvedimento cautelare di cui oggi si discute.
Inoltre, occorre evidenziare che la resistente ha comunicato, nella mail in atti, di aver compiuto tali atti perché si è trovata di fronte ad una situazione familiare ingestibile, facendo, pertanto, presumere che la stessa non abbia le risorse economiche necessarie per garantire patrimonialmente il credito di parte ricorrente, circostanza questa che parrebbe confermata dagli esiti dell'esecuzione del provvedimento.
Si evidenzia, infine, che non risulta che la resistente sia proprietaria di beni immobili e alla luce della volatilità del denaro liquido il requisito in esame deve certamente ritenersi sussistente, sia nella sua concretezza che nell'attualità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 octies e 671 c.p.c.;
3 conferma il decreto emesso in data 12.3.2025 e, per l'effetto, autorizza il sequestro conservativo di beni mobili o immobili di o delle somme e cose a CP_1 quest'ultima dovute fino alla concorrenza della somma di euro 499.284,00.
Assegna il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Si comunichi.
Prato, 28/03/2025 Il giudice Dr. Costanza Comunale
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