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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
LL TO, RE
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1844/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagnano Di Roma - Piazza C. Leonelli 15 00063 Campagnano Di Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12561/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 878 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la decisione del primo giudice che ha respinto il proprio ricorso avverso un atto di accertamento per parziale pagamento Imu relativa al 2019 su di un proprio immobile sito in Campagnano Romano, acquistato nel 2016.
I motivi di appello sono i seguenti:
Il contribuente avrebbe diritto alla riduzione del 50% della base imponibile in quanto l'immobile nel 2019, come negli anni precedenti, era inagibile ed inutilizzabile. In quanto i lavori di ristrutturazione, appena iniziati, erano terminati solo nel 2021.
Il Comune non avrebbe mai contestato quanto allo stesso dichiarato dal contribuente né fatto propri accertamenti in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Infatti, il contribuente ha diritto per il 2019 alla riduzione del 50% della base imponibile, in quanto l'inagibilità dell'immobile era stata segnalata al Comune fin dal 2017. in sede di richiesta di autorizzazione ad effettuare incisivi lavori di ristrutturazione alla quale era stata allegata la foto dello stato dei luoghi, prima dei lavori.
Inoltre, ha inviato nel 2019 la comunicazione Imu relativa al 2018 nella quale risultava la richiesta dell'agevolazione in questione. Tali circostanze non sono state smentite dal Comune che peraltro aveva concesso l'agevolazione per altri immobili ubicati nello stesso complesso che si trovavano nelle stesse condizioni di degrado di quello in questione.
Perciò, il gravame va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello del contribuente. Spese a carico del
Comune che si liquidano in € 1.000,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
LL TO, RE
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1844/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagnano Di Roma - Piazza C. Leonelli 15 00063 Campagnano Di Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12561/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 878 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la decisione del primo giudice che ha respinto il proprio ricorso avverso un atto di accertamento per parziale pagamento Imu relativa al 2019 su di un proprio immobile sito in Campagnano Romano, acquistato nel 2016.
I motivi di appello sono i seguenti:
Il contribuente avrebbe diritto alla riduzione del 50% della base imponibile in quanto l'immobile nel 2019, come negli anni precedenti, era inagibile ed inutilizzabile. In quanto i lavori di ristrutturazione, appena iniziati, erano terminati solo nel 2021.
Il Comune non avrebbe mai contestato quanto allo stesso dichiarato dal contribuente né fatto propri accertamenti in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Infatti, il contribuente ha diritto per il 2019 alla riduzione del 50% della base imponibile, in quanto l'inagibilità dell'immobile era stata segnalata al Comune fin dal 2017. in sede di richiesta di autorizzazione ad effettuare incisivi lavori di ristrutturazione alla quale era stata allegata la foto dello stato dei luoghi, prima dei lavori.
Inoltre, ha inviato nel 2019 la comunicazione Imu relativa al 2018 nella quale risultava la richiesta dell'agevolazione in questione. Tali circostanze non sono state smentite dal Comune che peraltro aveva concesso l'agevolazione per altri immobili ubicati nello stesso complesso che si trovavano nelle stesse condizioni di degrado di quello in questione.
Perciò, il gravame va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello del contribuente. Spese a carico del
Comune che si liquidano in € 1.000,00.