TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
Volontaria Giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 148/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, parte nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, parte nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Di Sanzo, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 24.01.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data dell'udienza del 05.12.2023, fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., tenutasi nel corso del procedimento di separazione consensuale definito con sentenza di omologa della separazione di questo Tribunale del 27.12.2023 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla data dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altomonte CS il 25.09.2011, iscritto agli Atti di matrimonio del comune di Saracena anno 2011 n. 18 parte II serie C ufficio 1, alle condizioni di seguito indicate:
“Ognuno dei coniugi sarà libero di fissare la residenza dove meglio crede. L'appartamento in locazione di Saracena via S. Maria Maddalena 237 sarà abitato esclusivamente da , il Parte_1 quale provvederà ad intestarsi e a pagare tutte le utenze e il canone di locazione. La sig.ra
[...]
dichiara di avere già prelevato i suoi effetti personali dall'abitazione. I mobili che Parte_2 arredano la casa coniugale saranno venduti dai coniugi e il ricavato sarà ripartito in parti eguali. I ricorrenti reciprocamente rinunciano ad ogni assegno di mantenimento”. All'udienza del 13.03.2025, fissata ex art. 473 bis.51 c.p.c., espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate al ricorso e hanno chiesto la conferma delle condizioni concordate ed ivi indicate.
Orbene, in assenza di figli minori, il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Compensa le spese, attesa la natura della procedura attivata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Altomonte (CS) in data
25.09.2011 - iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Saracena - tra Pt_1
e , come sopra generalizzati (atto n. 18, Parte II, Serie C,
[...] Parte_2
Ufficio 1 Anno 2011 Comune di Saracena) alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
B. Compensa le spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9.5.2025
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò