Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00805/2025REG.PROV.COLL.
N. 05563/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5563 del 2024, proposto da
Condominio Palazzo Gelcam di IP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Avagliano, Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Benny via Mazzini s.r.l. Semplificata, non costituito in giudizio;
AU MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Condoluci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di AL (Sezione Terza) n. 1397/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di IP e di AU MI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro ;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Avagliano Giorgio, Avagliano Francesco e Criscuolo e De Vita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda l’occupazione di suolo pubblico e contestuale realizzazione di un manufatto metallico di tipo dehors per somministrazione di alimenti e bevande, a servizio della propria attività di rivendita di tabacchi, confinante con le rispettive unità immobiliari.
2. Il Condominio Palazzo Gelcam di IP (di seguito: “Condominio”) ha impugnato:
- la concessione 21 luglio 2023 n. 30/C, rilasciata dal Comune di IP in favore del signor AU MI, nella qualità di titolare dell’omonima ricevitoria di tabacchi e scommesse, per l’installazione di un dehors sul marciapiede pubblico di via Mazzini di IP (civico n. 26).
- il P.R.G., il regolamento edilizio del Comune di IP e il “ Disciplinare per la occupazione temporanea di suolo pubblico in favore delle imprese di pubblico esercizio ” approvato con delibera consiliare 21 giugno 2023 n. 57, se e in quanto legittimanti l''installazione e l''autorizzazione de qua in favore del controinteressato;
- il regolamento per l'installazione dei chioschi nel Comune di IP (approvato con delibera di C.C. n. 46/2004) e quello per la disciplina del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (approvato con delibera di C.C. n. 12 del 19.02.2018), ove interpretati nel senso di consentire siffatta installazione;
- la nota 27 ottobre 2023 n. 89146, con cui il Comune di IP, nel riscontrare la precedente diffida di alcuni condomini a non autorizzare l'installazione de quo e un''istanza di accesso agli atti degli stessi ha affermato che il controinteressato “ è titolare di concessione di suolo pubblico n. 30°/C del 21.07.2023 ” (non trasmessa ai richiedenti).
3. Con motivi aggiunti (di seguito: “primi motivi aggiunti”), ha dedotto ulteriori profili di illegittimità degli atti adottati dal Comune lamentando che, a seguito del deposito in data 09.11.2023 da parte del Comune di IP, della relazione con allegato il provvedimento concessorio, la visura camerale della ricevitoria MI e una SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, sarebbero emersi ulteriori profili di illegittimità degli atti adottati dal Comune.
4. Con ulteriori motivi aggiunti (di seguito: “secondi motivi aggiunti”) il Condominio ha gravato:
- la concessione n. 3/C prot. 7180 del 25 gennaio 2024 in favore del sig. MI AU per l'occupazione di suolo pubblico e l'installazione di un manufatto al servizio della ricevitoria di tabacchi dell'attività Tabacchi MI AU per il periodo che va dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (atto pubblicato sull'Albo Pretorio online del Comune di IP il successivo 05.02.2024 e conosciuto soltanto in tale data);
- la nota di riscontro – non conosciuta e di estremi ignoti – trasmessa in data 11 gennaio 2024 dal Comune di IP al Genio Civile di AL ove si afferma che l'installazione in questione “ non rientra neppure nell'elenco degli interventi soggetti denuncia dei lavori in quanto a causa della temporaneità delle installazioni trattasi di opere che non incidono in maniera significativa e permanente sull'assetto del territorio ”;
- la nota prot. 3957 del 16 gennaio 2024 con cui il Comune di IP ha comunicato che “ Il sig. MI con istanza inoltrata a mezzo pec in data 30.12.2023 ed acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n. 161 del 03.01.2024, ha riproposto l'occupazione prevista dalla Concessione 30/C del 21.07.2023. Allo stato attuale l'istanza è in corso di istruttoria ”;
- la nota del Settore Tecnico del Comune di IP, non conosciuta, prot. 2706 dell'11 gennaio 2024 richiamata nel provvedimento sub a);
- la nota prot. 102412 del 12 dicembre 2023 con cui il Comune di IP ha “ archiviato ” il procedimento di annullamento e contestualmente “ novato ” l'originaria concessione n. 30/C in favore del sig. MI AU sulla scorta di una nuova planimetria e di nuovi lavori nel frattempo già realizzati dallo stesso; Ove occorrer possa e per quanto di ragione anche:
- il verbale prot. 100660 del 6 dicembre 2023 dell'Ufficio Tecnico del Comune di IP con cui in sede di verifica dell'adempimento all'ordine di ripristino urgente impartito con nota prot. 97901 del 27 novembre 2023 si è omesso di rappresentare che i luoghi erano stati alterati mediante nuovi lavori eseguiti – senza titolo – in data primo gennaio 2023 e 4 dicembre 2023;
- la scia presentata in data 25 gennaio 2023 e successiva integrazione del 13 febbraio 2023 dal signor AU MI al Comune di IP per “ l'aggiornamento della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 – modifica tipologia di attività ” nonché “ presentazione della SCIA sanitaria ” ai sensi del predetto regolamento in virtù della quali è stata conseguita l'autorizzazione alla “ ristorazione pubblica - bar ed esercizi similari in zone non tutelate ”;
- ogni altro atto connesso, precedente e successivo, cognito e non cognito.
Con i medesimi motivi aggiunti il ricorrente ha proposto istanza di accertamento a fini risarcitori dell’illegittimità degli atti il cui annullamento non risulta più utile.
5. Il Tar Campania – AL ha, con sentenza 26 giugno 2024 n. 1397:
- dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto d’interesse, le domande impugnatorie proposte col ricorso principale e con i primi motivi aggiunti;
- in parte dichiarato improcedibile e in parte rigettato, nei sensi di cui in motivazione, i secondi motivi aggiunti;
- accertato l’illegittimità degli atti gravati col ricorso principale e col primo ricorso per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
6. Il Condominio ha appellato la sentenza con ricorso n. 5563 del 2024.
7. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti il Comune di IP e il signor AU MI.
8. All’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L’appello è infondato.
10. Si premette che il giudice di primo grado:
- ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto gli altri atti con gli stessi gravati e in particolare la concessione 21 luglio 2023 n. 30/C, sulla quale si appunta l’interesse dell’allora ricorrente, “ risultano essere stati superati dal nuovo titolo concessorio, impugnato con i secondi motivi aggiunti ” (punto 12);
- ha scrutinato ai sensi dell'art. 34 comma 3 c.p.a. la domanda di accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti “ a fini risarcitori e ai fini della soccombenza virtuale ” (punti 14 e seguenti della sentenza), accertando l’illegittimità degli atti impugnati “ nei limiti di cui in motivazione ” (avendo ritenuto fondate alcune delle censure dedotte);
- ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha respinto i secondi motivi aggiunti (punto 13 e seguenti).
L’appellante ha impugnato detta ultima statuizione, sicché l’effetto devolutivo dell’appello delimita il thema decidendum di questo Giudice in tal senso-
11. Con il primo e il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondata la censura relativa alla carenza di autorizzazione condominiale per l’installazione di una struttura sulla facciata dello stabile e alla violazione delle regole procedimentali.
11.1. I motivi sono infondati.
11.2. In un procedimento di occupazione di suolo pubblico l’Amministrazione valuta la sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento, il cui oggetto è appunto la concessione di un uso (eccezionale) del bene di proprietà pubblica.
Il tema che l’Amministrazione deve affrontar è quindi quello della compatibilità di detto uso con l’interesse della generalità dei consociati e della proprietà pubblica.
Il disciplinare comunale conferma l’impostazione pubblicistica della concessione di suolo pubblico. Infatti, con riferimento all’oggetto, sono indicati gli spazi pubblici che possono essere oggetto di concessione, suddivise per tipologia (marciapiedi, aree pedonali e zone a traffico limitato), le possibili interferenze rispetto ad altre esigenze pubblicistiche (il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei mezzi delle forze dell’ordine, intersezioni stradali, passi carrai, accessi pedonali di abitazioni, ingressi di attività commerciali, strade, occupare scivoli e aree pedonali) e gli ulteriori interessi pubblici che devono essere salvaguardati, cioè la tutela della salute pubblica e dell’ambiente (artt. 5 e 6).
Rispetto a detti aspetti si misura quindi l’istruttoria che deve essere compiuta nel procedimento e la motivazione del provvedimento.
L’Amministrazione non svolge invece nell’ambito del procedimento amministrativo in esame la funzione di tutela della posizione civilistica di altri soggetti o entità, neppure in termini di presupposto del provvedimento concessorio.
La concessione di suolo pubblico ha infatti ad oggetto il bene di proprietà pubblica, e in tal senso si differenzia anche dalle fattispecie abilitative alle attività edilizie, che hanno riguardo al bene privato, così richiedendosi, rispetto a queste ultime, una valutazione del presupposto della disponibilità del bene (e infatti la giurisprudenza richiamata sul punto dall’appellante riguarda i titoli edilizi, così Tar Catania n. 9274 del 2011, nei termini ivi riferiti), che non è invece richiesta in caso di concessione di bene pubblico, di cui non è evidentemente necessario indagare la titolarità (pubblica).
Le stesse prescrizioni contenute nella concessione impugnata sono volte a salvaguardare gli interessi pubblici laddove dispongono di non intralciare il traffico pedonale, non disturbare la quiete pubblica, non danneggiare le pedane e le strutture pubbliche sottostanti e di ripristinare lo stato del bene pubblico al termine della concessione.
Laddove nella concessione n. 3 del 2024 si legge che “ gli elementi di arredo consentiti sono PEDANA, PARAPETTI, SEDIE, TAVOLINI E PERGOTENDA ” significa che l’Amministrazione ha valutato che tali elementi di arredo sono compatibili con l’interesse pubblico.
Detta affermazione non esprime invece la compatibilità di detti elementi con gli interessi privatistici coinvolti e neppure comprende la valutazione di altri aspetti del progetto che non rientrano nell’ambito di valutazione dell’Amministrazione.
Quanto a detto ultimo profilo il Comune valuta il progetto alla luce del disciplinare, che individua specificamente quali sono gli elementi di arredo che possono essere assentiti dall’Amministrazione (“ Gli elementi di arredo consentiti sono pedane, sedie, tavolini, ombrelloni e balaustre di delimitazione, fioriere pergotende (tenda retrattile sorretta da una struttura autonoma, non fissata ai muri perimetrali dell'edificio ma solo sulla pedana) con parapetti in vetro infrangibile o plexiglass non più alti di 1,20 mt. posti sul perimetro ”, così l’art. 5.8), che coincidono con quelli richiamati nel testo del provvedimento.
Il Comune non si è invece occupato di altri elementi, che non rientrano nella valutazione allo stesso demandata, come l’apparecchio di filodiffusione stereo, l’impianto di quattro luci a led della lunghezza di circa quattro metri ciascuna disposte parallelamente, coperture e insegne metalliche pubblicitarie disposte lungo tutto il perimetro della stessa.
Detti elementi, che sono rappresentati nel progetto (allegato alla concessione) solo in parte, e comunque privi di indicazioni specifiche, non sono assentiti nel provvedimento concessorio, che non ne fa alcun cenno, al contrario degli elementi di arredo quali pedana, parapetti, sedie, tavolini e pergotenda, che sono invece espressamente contemplati nello stesso, non potendovi appunto fare riferimento in quanto non rientrano nei parametri di valutazione previsti nel disciplinare comunale.
Né l’Amministrazione ha valutato la compatibilità degli elementi di arredo dalla stessa considerati (pedana, parapetti, sedie, tavolini e pergotenda) con gli interessi privatistici coinvolti.
Il Comune, nel rispetto del divieto di aggravamento del procedimento, è infatti tenuto a occuparsi dell’aspetto pubblicistico e in tale prospettiva valuta il progetto presentato.
L’Amministrazione non è infatti titolare di una competenza più ampia. La competenza sui profili privatistici è piuttosto intestata ai titolari dei diritti reali interessati, al condominio e ai condomini, che dispongono, in ogni senso, del relativo regolamento e che decidono attraverso deliberazioni. Del resto, altrimenti, si potrebbero creare un conflitto fra entità, che non assicura una tutela degli interessi privatistici migliore e più efficace rispetto a quella che può conseguire il titolare di questi ultimi.
D’altro canto la concessione di suolo pubblico è espressamente rilasciata “ senza pregiudizio per i diritti dei terzi ”.
Ciò vuol dire che i diritti dei terzi, e quindi anche del condominio, non sono coinvolti nella decisione amministrativa, né possono essere pregiudicati dalla stessa (e infatti la giurisprudenza richiamata sul punto dall’appellante è per lo più del giudice ordinario).
L’aspetto pubblicistico e quello privatistico attengono quindi a profili diversi.
Sicché, da un lato, gli eventuali atti di assenso del condominio non costituiscono presupposto della concessione di suolo pubblico, dall’altro lato la concessione di suolo pubblico non produce l’effetto di consentire al concessionario di compiere atti in pregiudizio dei terzi.
I rapporti con il condominio debbono quindi svolgersi nel rispetto della relativa regolamentazione, pur non rilevando in sede amministrativa, così come il rilascio del titolo amministrativo non impedisce di far valere la posizione privatistica nelle sedi competenti.
Quanto sopra si riverbera anche sulle garanzie procedimentali: se la posizione dei soggetti terzi non rientra nella valutazione dell’Amministrazione, questa non è tenuta a coinvolgerli nel procedimento.
Del resto, perfino rispetto ai titoli edilizi, “ il vicino confinante, controinteressato rispetto al soggetto che ha richiesto il titolo edilizio, può intervenire nel procedimento inteso al rilascio del titolo abilitativo ed eventualmente impugnare il provvedimento finale, ma non ha titolo a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990 ” (Cons. St., sez. VI, 7 aprile 2023 n. 3608).
11.3. Tanto basta per ritenere i motivi infondati, con assorbimento degli ulteriori profili di censura, riguardanti, fra l’altro, il disposto dell’art. 1117 c.c., le delibere condominiali, i rapporti con il condominio, in relazione al decoro e all’appoggio, o meno, sul muro perimetrale e a tutti gli aspetti afferenti al rapporto condominiale, e in genere i rapporti di diritto privato (violazione delle norme sulle distanze e sulle vedute), che non rilevano, neppure con riferimento al difetto istruttorio e motivazionale, come visto, sulla legittimità della concessione di suolo pubblico.
Risultano altresì non rilevanti i riferimenti
12. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha “ respinto (e comunque dichiarato improcedibile) il ricorso per motivi aggiunti del 07.02.2024 ” in ordine all’acquisizione dell’autorizzazione sismica, adducendo che lo stesso Tar, al punto 14.6 della sentenza, ne avrebbe dichiarato fondata la doglianza.
L’appellante ha altresì argomentato la carenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità, richiamando le note del Genio civile 27 dicembre 2023 n. 620485, 29 gennaio 2024 n. 47443 e 6 febbraio 2024 n. 10958, e in particolare l’ultima, con la quale il Genio civile avrebbe “ preteso l’adeguamento sismico, tant’è vero che “invita il MI ad effettuare, a mezzo del tecnico incaricato/direttore dei lavori, I DOVUTI ADEMPIMENTI come sopra richiamati” [adeguamento sismico, ndr] ”.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. In base alla sentenza impugnata “le doglianze avanzate con riferimento all’autorizzazione sismica devono essere dichiarate improcedibili ”: il riferimento, contenuto nel punto 13.3, è rivolto alla decisione sui secondi motivi aggiunti.
Al contrario la statuizione di fondatezza è compreso nello scrutinio riguardante la legittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, non oggetto del thema decidendum di questo grado d’appello e sui quali pertanto questo Giudice non può pronunciarsi (come sopra precisato).
Invece, la statuizione di improcedibilità riguarda la censura dedotta con i secondi motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata la concessione n. 3 del 2024.
Nel dispositivo il Tar conferma la decisione (in parte di infondatezza e in parte) di improcedibilità dei secondi motivi aggiunti già anticipata nel punto 13 (“ il secondo ricorso per motivi aggiunti del 7.02.2024 in parte deve essere dichiarato improcedibile e in parte deve essere rigettato, alla luce delle osservazioni che seguono”).
La declaratoria di improcedibilità deve essere confermata in quanto il Genio civile ha adottato l’atto di conclusione del procedimento i cui atti endoprocedimentali sono stati richiamati dall’appellante al fine di supportare il motivo d’appello.
In particolare:
- a seguito dell’avvio del procedimento sollecitato dal Condominio con nota 27 dicembre 2023 n. 620485 (così dalla nota 19 aprile 2024), il Genio civile ha chiesto chiarimenti al Comune con nota 29 gennaio 2024 n. 47443, riscontrati con nota 11 gennaio 2024 n. 2706;
- con detta nota il Comune ha affermato che quanto autorizzato “non rientra nemmeno nell’elenco degli interventi soggetti a Denuncia dei lavori” per i caratteri di “temporaneità” e di “facile amovibilità”,
- il Comune, con nota 6 febbraio 2024 n. 10958, richiamando la normativa di cui al citato allegato B del decreto dirigenziale n. 359/2020 ha invitato il signor MI ad effettuare, “ a mezzo del tecnico incaricato/direttore dei lavori, i dovuti adempimenti come sopra richiamati ” (così dalla nota 19 aprile 2024);
- in data 15 febbraio 2024 è pervenuta tramite pec del sig. MI (prot. regione n. 84722/24) “ relazione tecnico illustrativa di riscontro alle note del Genio Civile di salerno del 20/01/2024 n. prot. 47443 e del comune di IP del 06/02/2024 n. 10958”, con la quale si conferma che la struttura “non rientra in nessuno degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità in Campania, ai sensi dell'allegato B del decreto n. 359/23 ” e che “ non necessita di nessun titolo edilizio ” in ragione della natura di “ pergotenda completamente retrattile” e del “carattere di temporaneità ”:
In riscontro a tale relazione il Genio civile, con nota 28 febbraio 2024 n. 104374, ritenendo la relazione non esaustiva, ha invitato, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa:
- “ l’ufficio tecnico di IP, in applicazione citati articoli n. 2 e 2 quater, nonché dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 4/2010, ad accertare la violazione alla normativa sismica per la realizzazione delle opere descritte nella nota n. prot. comunale 2706 dell’11/01/2024 a carico del sig. MI AU;
O in alternativa ”
- “ il sig. MI AU a produrre asseverazione del tecnico incaricato che dichiari che l’opera realizzata “rientra nel novero delle opere temporanee con durata inferiore a due anni e quindi non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della LR 9/83, degli artt. 2 e seguenti del R.R. 4/2010 e dell’art. 93 del DPR 380/2001, in quanto non regolata dalle norme tecniche ai sensi dell’art. 83 del DPR 380/2001, perché non ricadente negli obblighi di progettazione con regole antisismiche secondo 2.4.1 NTC 2018. Inoltre per tale opera non è previsto l’uso continuativo mediante smontaggio e rimontaggio relativo a più installazioni e/o l’uso stagionale ” (così dalla nota 19 aprile 2024).
In riscontro alla suddetta nota “ non è pervenuta alcuna comunicazione di accertamento di violazione alla normativa sismica da parte dell’Ufficio tecnico di IP per le opere descritte nella nota n. prot. comunale 2706 dell’11/01/2024 ” e invece “è pervenuta pec del 11/03/2024 del sig. MI AU con allegata asseverazione del tecnico ing. Michelangelo D’Aniello (prot. regione 127720/2024) di attestazione che l’opera realizzata rientra nel novero delle “ opere temporanee con durata inferiore a due anni ” (così dalla nota 19 aprile 2024).
Il Genio civile, con nota 19 aprile 2024, ha disposto la “ conclusione del procedimento avviato con nota n. prot. 620485 del 27/12/2023 ”, invitando il Comune a esercitare la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia come disposto dall’art. 27 del D.P.R. 380/01 e il rispetto dei requisiti asseverati con particolare riferimento alla durata dell’opera, adottando, se del caso, ogni provvedimento necessario a tutela della pubblica e privata incolumità, oltre che “ a notiziare il Genio Civile circa qualsiasi mutamento della situazione giuridica o di fatto, rispetto a quanto contenuto nella presente nota o a quanto precedentemente trasmesso ”.
Pertanto il Genio civile ha ritenuto di non dover adottare altro provvedimento di assenso rispetto alla concessione di suolo pubblico, invitando il Comune alla vigilanza ed eventualmente a riferire sulle successive attività svolte nell’esercizio della concessione.
12.3. Il procedimento, di cui l’appellante ha richiamato gli atti per giustificare l’asserita erroneità della decisione del Tar, è stato quindi concluso dal Genio civile, con conseguente infondatezza del motivo d’appello.
13. Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha accolto, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. , il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e non anche i secondi motivi aggiunti, oltre ad avere “ escluso la ripetizione del contributo unificato per tale ultimo atto ”.
Deve in particolare “ essere stata ritenuta fondata, per quanto visto, la censura inerente il difetto di autorizzazione sismica ” e quella inerente alla “ mancanza di SCIA Sanitaria e delle condizioni minime di igiene ”.
Con ulteriore profilo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha deciso la compensazione delle spese di giudizio.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Il primo profilo, relativo all’autorizzazione sismica è infondato, nei termini già sopra esposti.
Con riferimento al secondo profilo, riguardante la scia sanitaria e le condizioni di igiene, si rileva che l’appellante ha dichiarato che “ in data 14.02.2024 il MI provvedeva all’ennesima sanatoria ”, con la precisazione che “ ad essere sanato era il vizio inerente l’assenza di Scia sanitaria e del rispetto delle condizioni igieniche minime ”.
Controparte ha infatti presentato la scia sanitaria il 14 febbraio 2024.
In seguito l’Asl ha eseguito sopralluogo rilevando che “ le azioni risolutive messe in atto risultano adeguate ed efficaci […] tanto da non riscontrare ulteriori difformità e definire il procedimento senza l’elevazione di ulteriori contravvenzioni o altre sanzioni ” (verbale 16 febbraio 2024).
L’Amministrazione sanitaria ha quindi ritenuto di concludere il procedimento senza ulteriori conseguenze, così superando la questione sanitaria.
Pertanto non si pone un tema di rispetto della disciplina di settore, potendosi al più porre una questione di tempistica di detto adeguamento rispetto al rilascio della concessione 25 gennaio 2024 n. 3.
Nondimeno la censura sulla tempistica non è stata dedotta in modo adeguato, dal momento che risulta accennata, in modo generico e implicito, potendosi desumere soltanto dal fatto che l’appellante ha fatto riferimento a una “ sanatoria ”.
L’appellante ha piuttosto sottolineato la presunta contraddittorietà fra quanto deciso rispetto al ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e quanto deciso in relazione ai secondi motivi aggiunti.
13.3. Pertanto la deduzione, nei termini in cui è formulata, è infondata, atteso che la scia è stata presentata il 14 febbraio 2024, dopo l’adozione della concessione 25 gennaio 2024 n. 3 (impugnata con i secondi motivi aggiunti).
13.4. Né coglie nel segno la censura di (asserita) omessa pronuncia sui secondi motivi aggiunti ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. in quanto comunque sussiste l’interesse dell’appellante, già ricorrente in primo grado, alla pronuncia sulla domanda di annullamento della concessione n. 3 del 2024: pertanto la doglianza è infondata, oltre che nel merito inconferente, atteso che i profili di illegittimità dedotti sono analizzati in entrambi i casi e l’esito dello scrutinio, in punto di illegittimità, non varia nei due casi, cambiando esclusivamente la conseguenza caducatoria.
13.5. Infine risulta infondato il rilievo riguardante il contributo unificato per i secondi motivi aggiunti (“ a carico della parte Ricorrente ” dal Tar, in quanto la pronuncia impugnata, come visto, merita di essere confermata rispetto ai secondi motivi aggiunti (dichiarati in parte improcedibili e in parte infondati).
13.6. E’ infondato anche il profilo di censura riguardante la compensazione delle spese di giudizio.
Si premette che la decisione del giudice di compensare le spese costituisce una valutazione altamente discrezionale, sindacabile in sede di appello nei casi in cui le statuizioni di primo grado siano manifestamente irragionevoli, abnormi, illogiche ovvero le condanne a somme palesemente inadeguate (Cons. St., sez. IV, 30 marzo 2020 n. 2167).
Detto ciò, è l’art. 26 c.p.a. a indicare il regime delle spese processuali attraverso un esplicito rinvio alle disposizioni del codice di rito, e segnatamente agli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c.
Il sistema è incentrato sul principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa.
Tale principio, a mente dell’articolo 92 del c.p.c., patisce alcune eccezioni e può, dunque, essere derogato con la diversa regola della cd. compensazione, evenienza questa però sottoposta a progressive restrizioni da parte del legislatore che hanno via via eroso i margini di discrezionalità spettanti al giudice procedente, attualmente nei soli casi di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tale disposizione, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, considerato che la sentenza di primo grado merita conferma, e che la soccombenza virtuale è attestata proprio dal fatto che l’appellante ha impugnato parzialmente la sentenza, così risultando evidente la soccombenza reciproca, non si ravvisano i presupposti per riformare la sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese.
14. In conclusione l’appello va respinto.
15. La peculiarità e la novità della vicenda nel suo insieme giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO