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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 571/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 571/2020, assunta in decisione con provvedimento emesso il 19/09/2025 in esito all' udienza del 18/09/2025, sostituita ex art
127ter c.p.c., con concessione dei termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], ed ivi residente al Rione Parte_1
Case Popolari n. 25, c.fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Carmelita Alvaro del Foro di Palmi con studio in Palmi alla via Poeta n. 93
- APPELLANTE -
CONTRO
, cui Controparte_1
è stato trasferito il portafoglio della Controparte_2
(con sede in Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino, 4 Irlanda), in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano (20159) alla via Benigno Crespi n. 33, p. iva n. PI , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Roberto Chiodo del Foro di Cosenza, presso il cui studio in Cosenza al Corso Mazzini n. 217
è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
- APPELLATA -
NONCHÉ CONTRO
nato a [...] il [...], e residente in [...]– Controparte_3 fraz. Acquaro - al Rione Case Popolari n. 25, C.F CodiceFiscale_2
- APPELLATO CONTUMACE –
1 OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale – appello alla sentenza n. 88/2020 emessa dal Tribunale di Palmi in data 30.01.2020, resa a definizione del giudizio n.
1403/2016 RG.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo al n. 1403/2016 RG, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Palmi, la società
[...] Controparte_1
nonché il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] Controparte_3 asseritamente subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 08.04.2014, alle ore 9.00 circa, nei pressi del comune di Cosoleto (RC) Loc. Bombolite. Nello specifico, l'appellante riferiva che – impegnato ad accatastare e sistemare del legname –veniva urtato dal trattore agricolo munito di pala meccanica marca Lamborghini tg. AJ210K di sua proprietà ed assicurato con la compagnia – polizza n. 15955349, il quale Controparte_1 Controparte_4 era in quel frangente condotto dal figlio . Controparte_3
Aggiungeva che a causa delle lesioni riportate, veniva trasportato presso il pronto soccorso del vicino Ospedale di Scilla e successivamente trasferito presso l'
[...]
, con la seguente anamnesi: Controparte_5
“frattura scomposta esposta, pluriframmentaria interconiloidea di omero sinistro, con grave esposizione dorsale al III° distale di omero, contusione e sofferenza delle parti molli
(GUSTILO III B), presenza di corpi estranei (terriccio) nell'ambito dell'esposizione, deficit nell'estensione delle dita e del polso con deficit di sensibilità delle dita nel territorio di innervazione del nervo radiale”. A seguito dell'immediato ricovero, veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza per la riduzione della frattura e veniva successivamente dimesso in data 08.05.2014. Riferiva che durante la fase di convalescenza, aveva subito una nuova “rifrattura dia-intercondiloidea” spontanea del braccio già precedentemente incidentato, con conseguente necessità di un nuovo intervento chirurgico, avvenuto in data
08.04.2015.
Riferiva di avere provveduto immediatamente a denunciare il sinistro mediante l'apposito mod. C.I.D., cui erano seguite formali lettere di messa in mora inviate in data 10.07.2014 e del 18.11.2014. Quest'ultime venivano riscontrate dalla compagnia Controparte_1 mediante nota del 12.12.2014, con la quale veniva comunicato che, sulla base degli accertamenti espletati, non si poteva procedere al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore in quanto in sinistro era stato catalogato come incidente sul lavoro. Stante la infruttuosa fase stragiudiziale, tenuto conto del quadro clinico suesposto e delle risultanze della consulenza medico-legale di parte, proponeva domanda di risarcimento del danno innanzi al Tribunale di Palmi, chiedendo la condanna dei convenuti alla somma di €
149.584,39, comprensivo dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la sola compagnia Controparte_1
, eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice adito e insistendo
[...] affinché fosse dichiarata non operante la polizza RCA invocata, in quanto destinata alla copertura esclusivamente dei danni derivanti dalla circolazione ma non quelli cagionati ai
2 terzi durante l'esecuzione di lavori. Inoltre, contestava nel merito la domanda attorea in quanto assolutamente infondata nonché la riferita dinamica del sinistro e la riconducibilità causale delle lesioni al fatto storico lamentato, oltre a dedurre l'assenza di prova sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria.
Il convenuto veniva dichiarato contumace all'udienza del 19.01.2017. Controparte_3
Compiuta l'attività istruttoria – consistente nell'espletamento dell'interrogatorio formale del
, della prova testimoniale e della C.T.U. medico-legale ad opera del Controparte_3 dott. – il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 88/2020 del 30.01.2020, Persona_1 accoglieva la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto contumace
, condannato a risarcire la complessiva somma pari ad € 71.712,00 oltre Controparte_3 che alla rifusione delle spese legali in favore dell'attore ed, in via definitiva quella della
C.T.U., e rigettava la domanda attorea spiegata nei confronti della convenuta
[...]
, con condanna dell'attore a pagare a quest'ultima le spese di lite, ammontanti CP_1 ad € 7.795,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello del 12.11.2020, impugnava la sentenza Parte_1
n. 88/2020 del Tribunale di Palmi, deducendo plurimi vizi in punto di ricostruzione del fatto, valutazione delle prove e accertamento del nesso causale e convenendo in giudizio, quali appellati, il e la compagnia di ON , già Controparte_3 Controparte_1 parti convenute in primo grado.
Con il primo motivo contestava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento del danno nei confronti del , il quale a seguito Controparte_3 di interrogatorio formale ha reso dichiarazione confessoria del sinistro, mentre ha rigettato la stessa nei confronti della compagnia , per non essere stato assolto Controparte_1
l'onere probatorio incombente sull'attore in ordine al medesimo fatto. L'appellante lamentava che la confessione del convenuto contumace, litisconsorte facoltativo, fosse stata ritenuta non avente valore di prova legale nei confronti della compagnia assicurativa ed, altresì, insuscettibile di prevalere sulle risultanze negative della prova testimoniale, oltre che poco credibile in ragione dello stretto vincolo di parentela sussistente tra il convenuto e l'attore. Allo stesso modo, contestava la affermata inopponibilità della c.d. C.A.I. nei confronti della compagnia in quanto ritenute dal giudice di primo grado dichiarazioni confessorie rese dal conducente del veicolo (litisconsorte facoltativo) e non già dal proprietario (litisconsorte necessario). Inoltre, contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva affermato che il C.T.U. si era limitato ad indicare in termini puramente teorici e tautologici la sussistenza di un nesso causale tra l'azione traumatica e la lesione, senza però verificare in concreto la compatibilità tra la tipologia, la natura e l'entità delle lesioni riscontrate e la dinamica del sinistro per come descritta in citazione.
Con il secondo motivo deduceva l'erroneità della sentenza con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., nella parte in cui aveva condannato l'attore al pagamento
3 delle stesse in favore della compagnia convenuta, invece di porle in via solidale a carico di entrambi i convenuti.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 03.02.2021, la compagnia Controparte_1 contestando integralmente le domande ed i motivi di impugnazione articolati nell'atto di appello e chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in base a quanto previsto dall'art. 348bis c.p.c. per insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. Nel merito, insisteva per la conferma della sentenza di primo grado poiché l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine all'esatta dinamica del sinistro ed alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'eventus damni.
Secondo la compagnia appellata nel corso dell'istruttoria espletata non erano emersi i necessari elementi obiettivi che sarebbero stati necessari per corroborare la pretesa vantata dall'attore ai fini della valutazione della confessione resa dal danneggiante con riferimento al rapporto nei confronti dell'assicuratore. Sotto altro profilo, evidenziava l'impossibilità di ricomprendere il sinistro occorso nell'ambito della polizza stipulata, destinata a coprire esclusivamente i danni derivanti dalla circolazione di veicoli, allorquando il mezzo venga utilizzato quale mezzo di trasporto e non in quanto macchina da lavoro. Ancora, contestava la qualificazione fatta dall'attore del fatto oggetto di causa quale sinistro stradale, invece che come infortunio sul lavoro, qualificazione, invece, evincibile dalla dichiarazione resa dall'appellante all'A.O. “ e altresì confortata dalle missive Controparte_5 ricevute dall'INPS aventi ad oggetto la richiesta di rivalsa delle somme corrisposte al a seguito dell'infortunio. Infine, nel caso di riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rilevava che l'evento si era verificato a causa del comportamento colposo del danneggiato, del quale quindi si sarebbe dovuto tenere conto per ridurre l'ammontare del danno da limitare, in ogni caso, entro il massimale previsto nella polizza.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Il , pur regolarmente citato in appello, non si costituiva in giudizio e, Controparte_3 pertanto, il Collegio, in seguito all'udienza del 27.05.2021, con provvedimento del
29.06.2021 ne dichiarava la contumacia, disponendo, altresì, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in ordine alla condanna dell'odierno appellante alle spese di lite nei confronti della convenuta . Controparte_1
Precisate le conclusioni alla udienza del 18.9.2025 – sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note - con ordinanza del 19.09.2025 veniva posta la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
Preliminarmente, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'artt. 348bis c.p.c., sollevata dalla società appellata.
Ritiene la Corte che la stessa sia priva di fondamento, in quanto – a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria – va evidenziato che,
4 per costante interpretazione della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleate le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Collegio è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto – la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Il primo ed il secondo motivo di appello, tra loro strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, non risultano fondati per i seguenti motivi.
Il Tribunale, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità, ha correttamente valutato la scindibilità del valore legale da riconoscere alla dichiarazione confessoria resa dal convenuto contumace . Controparte_3
Infatti, se è vero che è unico il fatto che genera la responsabilità, risulta comunque diversa la valenza probatoria che deve attribuirsi alla confessione. Da un lato, com'è noto, la dichiarazione confessoria assume valore di piena prova nei confronti del confitente, mentre dall'altro lato solo laddove si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario troverà applicazione la regola di cui all'art. 2733 co. 3 c.c.
Dunque, il Tribunale non ha affatto travisato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 maggio 2006 n. 10311, per il quale “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.
2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”, successivamente esteso alla confessione giudiziale del responsabile del danno
5 (cfr. Cass. n. 9520/2007, n. 1680/2008).
Invero, nel caso di specie, la confessione è stata resa dal soggetto conducente non proprietario della vettura assicurata, ipotesi rispetto alla quale la Cassazione ha successivamente avuto proprio modo di precisare che “nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10687/2023 – conforme a quanto già sostenuto da
Cass. Civ., Sez. VI, ord. 3875 del 2014). Di talché, risulta corretta l'attribuzione del valore di prova legale soltanto nei confronti del , con conseguente condanna al Controparte_3 risarcimento a suo esclusivo carico, senza che la pronuncia “manifesti un'insanabile contraddizione interna” (cfr. pag. 18 dell'atto di citazione in appello).
Per quanto attiene alla posizione della compagnia , invece, la Controparte_1 dichiarazione confessoria è liberamente apprezzabile dal giudice ed anzi deve essere supportata da specifici elementi indiziari in grado di avvalorarne l'estrinseca credibilità.
Nel caso di specie, invece, la confessione del non è stata riscontrata Controparte_3 dalle risultanze della prova testimoniale, posto che nessuno dei tre testi escussi all'udienza del 05.12.2018 ha esplicitamente affermato di aver visto che l'attore sia stato “urtato violentemente dal trattore agricolo munito di pala meccanica” né che ciò sia avvenuto per colpa (esclusiva) del convenuto rimasto contumace. Per altro verso, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, alla confessione deve essere riconosciuto un ridotto tasso di credibilità, in virtù dello strettissimo vincolo parentale del convenuto contumace
(figlio) con l'attore (padre) e del suo plausibilmente sussistente interesse “sostanziale” ad un esito della lite a quest'ultimo favorevole nei confronti dell'assicurazione, ancorché a lui processualmente sfavorevole.
Inoltre, appare del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale in ordine alla non rilevanza probatoria da riconoscere alla C.T.U. medico-legale, atteso che la stessa non si è occupata di accertare in concreto l'effettiva dinamica del sinistro, ma si è limitata ad indicare in termini puramente teorici e tautologici la sussistenza di un nesso causale tra l'azione traumatica e le lesioni riportate dal . Del resto, atteneva proprio a tale profilo il quesito Parte_1 specificamente rivolto al consulente tecnico, al quale è stato richiesto di accertare “la tipologia, la natura e l'entità delle lesioni sullo stesso riscontrate, verificando […] se esse siano o no compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta in citazione nonché con quella risultante dagli atti e verbali di causa” (cfr. quesito sub b) posto al C.T.U. con l'ordinanza del 10.12.2018). Dunque, non è possibile affermare che la relazione medico- legale abbia ricostruito incontrovertibilmente la dinamica dell'incidente, ma da essa può solo desumersi la compatibilità dello stesso con le lesioni riportate dal . Parte_1
Pertanto, il quadro probatorio risulta incompleto e non consente al Collegio di ritenere raggiunta la prova in ordine all'effettiva modalità di verificazione del sinistro né tanto più
6 rispetto alla sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni, solo dimostrando l'esistenza dei quali si sarebbe potuta ritenere fondata la richiesta di risarcimento nei confronti della società assicuratrice del veicolo.
La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato e valutato tale aspetto, esprimendo un apparato motivazionale coerente e analitico. In applicazione dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato gravava sull'attore, il quale non ha assolto l'onere di dimostrare il fatto storico nella sua configurazione causalmente rilevante;
ed anche la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. presuppone pur sempre l'accertamento dell'esistenza del sinistro e del nesso causale tra circolazione del veicolo ed evento di danno, che qui difettano.
La causa, dunque, secondo il principio della “ragione più liquida” può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936/2014).
Di conseguenza, risultando in nuce non predicabile la responsabilità della compagnia
[...]
, non assumono rilevanza alcuna i rilievi dalla stessa mossi nella comparsa in CP_1 appello circa l'inoperatività della polizza RCA – la quale copre solo i danni derivanti da circolazione e non quelli verso i prestatori d'opera o di terzi durante l'esecuzione di lavori – né la questione relativa alla qualificazione del fatto in termini di “infortunio sul lavoro” – come desumibile dalla dichiarazione resa dall'appellante all'A.O. “ Controparte_6
e altresì confortata dalle missive ricevute dall'INPS aventi ad oggetto la richiesta di
[...] rivalsa – né, ancora, (profilo non evidenziato da alcuna delle parti) la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno, in base alla polizza RCA, al soggetto che è, oltre che danneggiato, anche proprietario ed assicurato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal Parte_1 deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 88/2020 del Tribunale di
Palmi.
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese del presente grado seguono la soccombenza, per cui parte appellante deve rifondere all'unica appellata costituita – la – Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/2022, e in ragione del valore della causa (pari ad € 71.712,00).
Stante la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, possono liquidarsi i valori minimi, pari ad € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre alle spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Nulla va liquidato in favore dell'appellato , rimasto contumace. Controparte_3
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 – l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1
7 legale rappresentante pro tempore, e di – contumace - disattesa ogni Controparte_3 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge;
3. Nulla sulle spese di lite nei confronti di Controparte_3
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. Spese di Giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
11/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
Si dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il MOT dott.
LA RD.
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 571/2020, assunta in decisione con provvedimento emesso il 19/09/2025 in esito all' udienza del 18/09/2025, sostituita ex art
127ter c.p.c., con concessione dei termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], ed ivi residente al Rione Parte_1
Case Popolari n. 25, c.fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Carmelita Alvaro del Foro di Palmi con studio in Palmi alla via Poeta n. 93
- APPELLANTE -
CONTRO
, cui Controparte_1
è stato trasferito il portafoglio della Controparte_2
(con sede in Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino, 4 Irlanda), in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano (20159) alla via Benigno Crespi n. 33, p. iva n. PI , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Roberto Chiodo del Foro di Cosenza, presso il cui studio in Cosenza al Corso Mazzini n. 217
è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
- APPELLATA -
NONCHÉ CONTRO
nato a [...] il [...], e residente in [...]– Controparte_3 fraz. Acquaro - al Rione Case Popolari n. 25, C.F CodiceFiscale_2
- APPELLATO CONTUMACE –
1 OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale – appello alla sentenza n. 88/2020 emessa dal Tribunale di Palmi in data 30.01.2020, resa a definizione del giudizio n.
1403/2016 RG.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo al n. 1403/2016 RG, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Palmi, la società
[...] Controparte_1
nonché il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] Controparte_3 asseritamente subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 08.04.2014, alle ore 9.00 circa, nei pressi del comune di Cosoleto (RC) Loc. Bombolite. Nello specifico, l'appellante riferiva che – impegnato ad accatastare e sistemare del legname –veniva urtato dal trattore agricolo munito di pala meccanica marca Lamborghini tg. AJ210K di sua proprietà ed assicurato con la compagnia – polizza n. 15955349, il quale Controparte_1 Controparte_4 era in quel frangente condotto dal figlio . Controparte_3
Aggiungeva che a causa delle lesioni riportate, veniva trasportato presso il pronto soccorso del vicino Ospedale di Scilla e successivamente trasferito presso l'
[...]
, con la seguente anamnesi: Controparte_5
“frattura scomposta esposta, pluriframmentaria interconiloidea di omero sinistro, con grave esposizione dorsale al III° distale di omero, contusione e sofferenza delle parti molli
(GUSTILO III B), presenza di corpi estranei (terriccio) nell'ambito dell'esposizione, deficit nell'estensione delle dita e del polso con deficit di sensibilità delle dita nel territorio di innervazione del nervo radiale”. A seguito dell'immediato ricovero, veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza per la riduzione della frattura e veniva successivamente dimesso in data 08.05.2014. Riferiva che durante la fase di convalescenza, aveva subito una nuova “rifrattura dia-intercondiloidea” spontanea del braccio già precedentemente incidentato, con conseguente necessità di un nuovo intervento chirurgico, avvenuto in data
08.04.2015.
Riferiva di avere provveduto immediatamente a denunciare il sinistro mediante l'apposito mod. C.I.D., cui erano seguite formali lettere di messa in mora inviate in data 10.07.2014 e del 18.11.2014. Quest'ultime venivano riscontrate dalla compagnia Controparte_1 mediante nota del 12.12.2014, con la quale veniva comunicato che, sulla base degli accertamenti espletati, non si poteva procedere al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore in quanto in sinistro era stato catalogato come incidente sul lavoro. Stante la infruttuosa fase stragiudiziale, tenuto conto del quadro clinico suesposto e delle risultanze della consulenza medico-legale di parte, proponeva domanda di risarcimento del danno innanzi al Tribunale di Palmi, chiedendo la condanna dei convenuti alla somma di €
149.584,39, comprensivo dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la sola compagnia Controparte_1
, eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice adito e insistendo
[...] affinché fosse dichiarata non operante la polizza RCA invocata, in quanto destinata alla copertura esclusivamente dei danni derivanti dalla circolazione ma non quelli cagionati ai
2 terzi durante l'esecuzione di lavori. Inoltre, contestava nel merito la domanda attorea in quanto assolutamente infondata nonché la riferita dinamica del sinistro e la riconducibilità causale delle lesioni al fatto storico lamentato, oltre a dedurre l'assenza di prova sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria.
Il convenuto veniva dichiarato contumace all'udienza del 19.01.2017. Controparte_3
Compiuta l'attività istruttoria – consistente nell'espletamento dell'interrogatorio formale del
, della prova testimoniale e della C.T.U. medico-legale ad opera del Controparte_3 dott. – il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 88/2020 del 30.01.2020, Persona_1 accoglieva la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto contumace
, condannato a risarcire la complessiva somma pari ad € 71.712,00 oltre Controparte_3 che alla rifusione delle spese legali in favore dell'attore ed, in via definitiva quella della
C.T.U., e rigettava la domanda attorea spiegata nei confronti della convenuta
[...]
, con condanna dell'attore a pagare a quest'ultima le spese di lite, ammontanti CP_1 ad € 7.795,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello del 12.11.2020, impugnava la sentenza Parte_1
n. 88/2020 del Tribunale di Palmi, deducendo plurimi vizi in punto di ricostruzione del fatto, valutazione delle prove e accertamento del nesso causale e convenendo in giudizio, quali appellati, il e la compagnia di ON , già Controparte_3 Controparte_1 parti convenute in primo grado.
Con il primo motivo contestava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento del danno nei confronti del , il quale a seguito Controparte_3 di interrogatorio formale ha reso dichiarazione confessoria del sinistro, mentre ha rigettato la stessa nei confronti della compagnia , per non essere stato assolto Controparte_1
l'onere probatorio incombente sull'attore in ordine al medesimo fatto. L'appellante lamentava che la confessione del convenuto contumace, litisconsorte facoltativo, fosse stata ritenuta non avente valore di prova legale nei confronti della compagnia assicurativa ed, altresì, insuscettibile di prevalere sulle risultanze negative della prova testimoniale, oltre che poco credibile in ragione dello stretto vincolo di parentela sussistente tra il convenuto e l'attore. Allo stesso modo, contestava la affermata inopponibilità della c.d. C.A.I. nei confronti della compagnia in quanto ritenute dal giudice di primo grado dichiarazioni confessorie rese dal conducente del veicolo (litisconsorte facoltativo) e non già dal proprietario (litisconsorte necessario). Inoltre, contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva affermato che il C.T.U. si era limitato ad indicare in termini puramente teorici e tautologici la sussistenza di un nesso causale tra l'azione traumatica e la lesione, senza però verificare in concreto la compatibilità tra la tipologia, la natura e l'entità delle lesioni riscontrate e la dinamica del sinistro per come descritta in citazione.
Con il secondo motivo deduceva l'erroneità della sentenza con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., nella parte in cui aveva condannato l'attore al pagamento
3 delle stesse in favore della compagnia convenuta, invece di porle in via solidale a carico di entrambi i convenuti.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 03.02.2021, la compagnia Controparte_1 contestando integralmente le domande ed i motivi di impugnazione articolati nell'atto di appello e chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in base a quanto previsto dall'art. 348bis c.p.c. per insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. Nel merito, insisteva per la conferma della sentenza di primo grado poiché l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine all'esatta dinamica del sinistro ed alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'eventus damni.
Secondo la compagnia appellata nel corso dell'istruttoria espletata non erano emersi i necessari elementi obiettivi che sarebbero stati necessari per corroborare la pretesa vantata dall'attore ai fini della valutazione della confessione resa dal danneggiante con riferimento al rapporto nei confronti dell'assicuratore. Sotto altro profilo, evidenziava l'impossibilità di ricomprendere il sinistro occorso nell'ambito della polizza stipulata, destinata a coprire esclusivamente i danni derivanti dalla circolazione di veicoli, allorquando il mezzo venga utilizzato quale mezzo di trasporto e non in quanto macchina da lavoro. Ancora, contestava la qualificazione fatta dall'attore del fatto oggetto di causa quale sinistro stradale, invece che come infortunio sul lavoro, qualificazione, invece, evincibile dalla dichiarazione resa dall'appellante all'A.O. “ e altresì confortata dalle missive Controparte_5 ricevute dall'INPS aventi ad oggetto la richiesta di rivalsa delle somme corrisposte al a seguito dell'infortunio. Infine, nel caso di riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rilevava che l'evento si era verificato a causa del comportamento colposo del danneggiato, del quale quindi si sarebbe dovuto tenere conto per ridurre l'ammontare del danno da limitare, in ogni caso, entro il massimale previsto nella polizza.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Il , pur regolarmente citato in appello, non si costituiva in giudizio e, Controparte_3 pertanto, il Collegio, in seguito all'udienza del 27.05.2021, con provvedimento del
29.06.2021 ne dichiarava la contumacia, disponendo, altresì, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in ordine alla condanna dell'odierno appellante alle spese di lite nei confronti della convenuta . Controparte_1
Precisate le conclusioni alla udienza del 18.9.2025 – sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note - con ordinanza del 19.09.2025 veniva posta la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
Preliminarmente, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'artt. 348bis c.p.c., sollevata dalla società appellata.
Ritiene la Corte che la stessa sia priva di fondamento, in quanto – a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria – va evidenziato che,
4 per costante interpretazione della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleate le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Collegio è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto – la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Il primo ed il secondo motivo di appello, tra loro strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, non risultano fondati per i seguenti motivi.
Il Tribunale, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità, ha correttamente valutato la scindibilità del valore legale da riconoscere alla dichiarazione confessoria resa dal convenuto contumace . Controparte_3
Infatti, se è vero che è unico il fatto che genera la responsabilità, risulta comunque diversa la valenza probatoria che deve attribuirsi alla confessione. Da un lato, com'è noto, la dichiarazione confessoria assume valore di piena prova nei confronti del confitente, mentre dall'altro lato solo laddove si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario troverà applicazione la regola di cui all'art. 2733 co. 3 c.c.
Dunque, il Tribunale non ha affatto travisato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 maggio 2006 n. 10311, per il quale “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.
2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”, successivamente esteso alla confessione giudiziale del responsabile del danno
5 (cfr. Cass. n. 9520/2007, n. 1680/2008).
Invero, nel caso di specie, la confessione è stata resa dal soggetto conducente non proprietario della vettura assicurata, ipotesi rispetto alla quale la Cassazione ha successivamente avuto proprio modo di precisare che “nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10687/2023 – conforme a quanto già sostenuto da
Cass. Civ., Sez. VI, ord. 3875 del 2014). Di talché, risulta corretta l'attribuzione del valore di prova legale soltanto nei confronti del , con conseguente condanna al Controparte_3 risarcimento a suo esclusivo carico, senza che la pronuncia “manifesti un'insanabile contraddizione interna” (cfr. pag. 18 dell'atto di citazione in appello).
Per quanto attiene alla posizione della compagnia , invece, la Controparte_1 dichiarazione confessoria è liberamente apprezzabile dal giudice ed anzi deve essere supportata da specifici elementi indiziari in grado di avvalorarne l'estrinseca credibilità.
Nel caso di specie, invece, la confessione del non è stata riscontrata Controparte_3 dalle risultanze della prova testimoniale, posto che nessuno dei tre testi escussi all'udienza del 05.12.2018 ha esplicitamente affermato di aver visto che l'attore sia stato “urtato violentemente dal trattore agricolo munito di pala meccanica” né che ciò sia avvenuto per colpa (esclusiva) del convenuto rimasto contumace. Per altro verso, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, alla confessione deve essere riconosciuto un ridotto tasso di credibilità, in virtù dello strettissimo vincolo parentale del convenuto contumace
(figlio) con l'attore (padre) e del suo plausibilmente sussistente interesse “sostanziale” ad un esito della lite a quest'ultimo favorevole nei confronti dell'assicurazione, ancorché a lui processualmente sfavorevole.
Inoltre, appare del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale in ordine alla non rilevanza probatoria da riconoscere alla C.T.U. medico-legale, atteso che la stessa non si è occupata di accertare in concreto l'effettiva dinamica del sinistro, ma si è limitata ad indicare in termini puramente teorici e tautologici la sussistenza di un nesso causale tra l'azione traumatica e le lesioni riportate dal . Del resto, atteneva proprio a tale profilo il quesito Parte_1 specificamente rivolto al consulente tecnico, al quale è stato richiesto di accertare “la tipologia, la natura e l'entità delle lesioni sullo stesso riscontrate, verificando […] se esse siano o no compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta in citazione nonché con quella risultante dagli atti e verbali di causa” (cfr. quesito sub b) posto al C.T.U. con l'ordinanza del 10.12.2018). Dunque, non è possibile affermare che la relazione medico- legale abbia ricostruito incontrovertibilmente la dinamica dell'incidente, ma da essa può solo desumersi la compatibilità dello stesso con le lesioni riportate dal . Parte_1
Pertanto, il quadro probatorio risulta incompleto e non consente al Collegio di ritenere raggiunta la prova in ordine all'effettiva modalità di verificazione del sinistro né tanto più
6 rispetto alla sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni, solo dimostrando l'esistenza dei quali si sarebbe potuta ritenere fondata la richiesta di risarcimento nei confronti della società assicuratrice del veicolo.
La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato e valutato tale aspetto, esprimendo un apparato motivazionale coerente e analitico. In applicazione dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato gravava sull'attore, il quale non ha assolto l'onere di dimostrare il fatto storico nella sua configurazione causalmente rilevante;
ed anche la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. presuppone pur sempre l'accertamento dell'esistenza del sinistro e del nesso causale tra circolazione del veicolo ed evento di danno, che qui difettano.
La causa, dunque, secondo il principio della “ragione più liquida” può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936/2014).
Di conseguenza, risultando in nuce non predicabile la responsabilità della compagnia
[...]
, non assumono rilevanza alcuna i rilievi dalla stessa mossi nella comparsa in CP_1 appello circa l'inoperatività della polizza RCA – la quale copre solo i danni derivanti da circolazione e non quelli verso i prestatori d'opera o di terzi durante l'esecuzione di lavori – né la questione relativa alla qualificazione del fatto in termini di “infortunio sul lavoro” – come desumibile dalla dichiarazione resa dall'appellante all'A.O. “ Controparte_6
e altresì confortata dalle missive ricevute dall'INPS aventi ad oggetto la richiesta di
[...] rivalsa – né, ancora, (profilo non evidenziato da alcuna delle parti) la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno, in base alla polizza RCA, al soggetto che è, oltre che danneggiato, anche proprietario ed assicurato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal Parte_1 deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 88/2020 del Tribunale di
Palmi.
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese del presente grado seguono la soccombenza, per cui parte appellante deve rifondere all'unica appellata costituita – la – Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/2022, e in ragione del valore della causa (pari ad € 71.712,00).
Stante la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, possono liquidarsi i valori minimi, pari ad € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre alle spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Nulla va liquidato in favore dell'appellato , rimasto contumace. Controparte_3
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 – l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1
7 legale rappresentante pro tempore, e di – contumace - disattesa ogni Controparte_3 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge;
3. Nulla sulle spese di lite nei confronti di Controparte_3
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. Spese di Giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
11/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
Si dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il MOT dott.
LA RD.
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