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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Ponzanibbio, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Ponzanibbio, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in procura al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Podenzano
PC) in data 13.6.2009 in regime di comunione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 23.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1)i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ognuno di scegliersi una propria residenza;
2)le figlie minori e vengono affidate congiuntamente Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori con collocazione residenziale presso la madre, la quale a breve condurrà in locazione un appartamento nelle vicinanze della casa coniugale, mentre invece la casa coniugale verrà assegnata al signor
CP_1
2 3)di conseguenza, la potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse, mentre per quelle di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente;
4)le modalità di frequentazione vengono stabilite dai genitori nel modo seguente: il padre potrà vedere le figlie ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse. Le minori trascorreranno con il padre almeno un giorno infrasettimanale da concordarsi, dall'uscita da scuola al mattino successivo. Le ragazze trascorreranno i week end in via alternata con ciascun genitore e così anche le ricorrenze importanti (compleanni,
cerimonie ecc…), salvo diverso accordo;
5)durante il periodo estivo (dal termine della scuola alla ripresa del successivo anno scolastico) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie un periodo di due settimane consecutive, previo accordo. Le
festività verranno suddivise tra i gen itori ed alternate di anno in anno:
Vigilia di Natale e Natale, vacanze natalizie suddivise dal 27 al 31
dicembre e dal 1° al 6 gennaio;
vacanze Pasquali suddivise dal Giovedì
santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
6)sono salve le diverse soluzioni che i genitori vorranno, di volta in volta,
adottare concordemente, fermo restando che, per quanto possibile, verrà
considerata e rispettata la volontà delle figlie in considerazione degli
3 impegni scolastici, extra scolastici, religiosi, sportivi e ricreativi delle stesse;
7)le parti si impegnano reciprocamente a comunicare indirizzi e recapiti telefonici ogniqualvolta intendano intraprendere viaggi e/o spostamenti portando con sé le minori e, salvo, in ogni caso, diversi e migliori accordi tra gli stessi;
8)il signor corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di
€ 300,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN: [...]) entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso. Detto importo verrà rivalutato in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal mese corrispondente dell'anno successivo a quello di deposito del ricorso;
9)i genitori si accolleranno nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie occorrenti per le figlie come definite dalle “Linee
Guida per la Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense
il 14.7.2017, che i coniugi dichiarano di aver visionato e che si richiamano integralmente. Il genitore che sosterrà le spese in via anticipata consegnerà
all'altro genitore la documentazione dell'avvenuta spesa in ossequio al principio di condivisione delle spese straordinarie;
10)le parti concordano che l'Assegno Unico per i figli a carico verrà
richiesto e percepito per intero dalla madre. Il signor si impegna CP_1
4 sin d'ora alla sottoscrizione di ogni richiesta e/o autorizzazione amministrativa necessaria ad ottenere tale prestazione economica;
11)i coniugi svolgono entrambi attività lavorativa e producono redditi propri: essi dichiarano pertanto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi prestazione di carattere alimentare e di contributo al mantenimento;
12)la casa coniugale sita in Podenzano (PC) Via Faggi n.13, di proprietà
dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con gli arredi e gli elettrodomestici ivi contenuti - ad eccezione di alcuni che, su accordo,
verranno prelevati dalla moglie - viene assegnata al signor Controparte_1
che vi manterrà la residenza;
13)la signora trasferirà altrove la residenza, mantenendola Pt_1
comunque nel Comune di Podenzano;
14)la signora si impegna a cedere e trasferire, ad ogni Parte_1
effetto di legge, al signor che accetta, la piena proprietà Controparte_1
della propria quota indivisa di 1/2 della casa coniugale, ovvero:
DESCRIZIONE: bene immobile facente parte del complesso immobiliare sito in Comune di Podenzano (PC) lottizzazione “Vanina”, eretto su area censita, unitamente a quella scoperta di pertinenza, al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 37 mappali 1490, 14 91 e 1492 di complessivi mq.
2.220 e precisamente:
- porzione di fabbricato da cielo a terra del tipo “a schiera”, avente accesso dal civico n.13 di Via Faggi, composta da piano seminterrato comprendente cantina, lavanderia, ripostiglio ed autorimessa;
piano terra comprendente portico, soggiorno, cucina, b agno, disimpegno e balcone;
5 piano primo comprendente tre vani , bagno, disimpegno e balcone;
piano secondo (sottotetto) comprendente un deposito occasionale, il tutto collegato da vano scala interno, con annessa porzione di area scoperta pertinenziale in proprietà esclusiva.
Detta porzione di fabbricato risulta eretta unitamente all'area scoperta di pertinenza su parte non frazionata del mappale 1492 fg.37 C.T. , ente urbano di mq.650 (seicentocinquanta);
CONFINI: la porzione di fabbricato sopra descritta e l'area scoperta di pertinenza confinano in un unico corpo con area di cui al mappale 1492
sub 9, mappali 937, 1080, 1081 e 165 del foglio 37, via Faggi, unità di cui ai mappali 1497 subb.10, 11 e 12, sal vo altri o derivati.
DATI CATASTALI: i predetti beni risultano censiti al Catasto Fabbricati
del Comune di Podenzano (PC) come segue:
- abitazione: foglio 37 mapp. 1492 sub 8 cat. A/7, classe 2, vani 9, mq.179
– escluse aree scoperte mq.174 r.c. 766,94
- autorimessa : fg. 37 mapp. 1492 sub 3 cat. C/6, classe 4, mq.22 sup.cat.
mq. 23 r.c. 78,40
PROVENIENZA: I beni immobili sopra descritti sono pervenuti ai coniugi attraverso atto di compravendita a ministero notaio dott. Persona_3
di Carpaneto P.no del 16.09.2016, rep. n. 4352 fascicolo n.2405
[...]
registrato a Piacenza il 27.09.2016 al n. 86000;
15)per il trasferimento dei beni sopra descritti il signor Parte_2
verserà alla moglie a titolo di conguaglio la somma di € 50.000,00, che verranno corrisposti entro la data di stipula dell'atto notarile. Di tale pagamento la signora con la sottoscrizione dell'atto Parte_1 Pt_3
6 notarile, rilascerà ampia e liberatoria quietanza dando atto di non avere più nulla a pretendere dal signor a qualsiasi titolo in Controparte_1
relazione al trasferimento immobiliare di cui sopra;
16)Il contenuto del presente accordo verrà formalizzato mediante atto notarile entro e non oltre mesi 6 dalla sentenza di separazione in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto,
finalizzati alla sistemazione e risoluzione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e quindi strettamente indispensabili e funzionalmente collegati alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tutte le spese relative all'atto notarile saranno a carico del signor Controparte_1
17)la signora quale parte cedente, per quanto Parte_1
occorrer possa, rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c.,
con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità a riguardo;
18)ai fini fiscali le parti chiederanno, al momento dell'atto notarile di trasferimento, l'applicazione delle esenzioni previste dall'art.19
L.06.03.1987 n.74, in conformità anche alla circolare ministeriale
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Ent rate – del 16.03.2000
n.49, in quanto l'atto in questione è finalizzato all'esecuzione degli obblighi assunti nel presente procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tesi alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi atteso che le disposizioni patrimoniali qui assunte sono funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale (Agenzia Entrate
Risoluzione n. 65/E del 16.07.2015);
7 19)il mutuo ipotecario acceso presso Credit Agricole Italia Spa con atto a rogito notaio dott. del 16.09.2016 rep. n. 4353 fasc. n. 2406 Per_4
(registrato a Piacenza il 27.09.2016 al n. 8603) per l'acquisto delle suddette unità immobiliari verrà accol lato interamente dal signor
[...]
con liberazione della signora da tutte le CP_1 Parte_1
obbligazioni ad esso relative;
20)tutte le spese relative all'abitazione, quali utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, tributi e qualsiasi altro costo inerente la gestione domestica, rimarranno a carico del signor quale coniuge Controparte_1
assegnatario;
21)i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni di carattere patrimoniale e, di non aver quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale ad accezione di quanto sopra specificato;
22)i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra eventuale autorizzazione amministrativa, nonché per i documenti dei figli minori;
23)le parti concordano che le spese e competenze del presente procedimento siano compensate tra di loro.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
8 Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al le figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e Controparte_1
9 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Podenzano (Pc) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 8, anno 2009, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Ponzanibbio, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Ponzanibbio, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in procura al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Podenzano
PC) in data 13.6.2009 in regime di comunione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 23.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1)i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ognuno di scegliersi una propria residenza;
2)le figlie minori e vengono affidate congiuntamente Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori con collocazione residenziale presso la madre, la quale a breve condurrà in locazione un appartamento nelle vicinanze della casa coniugale, mentre invece la casa coniugale verrà assegnata al signor
CP_1
2 3)di conseguenza, la potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse, mentre per quelle di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente;
4)le modalità di frequentazione vengono stabilite dai genitori nel modo seguente: il padre potrà vedere le figlie ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse. Le minori trascorreranno con il padre almeno un giorno infrasettimanale da concordarsi, dall'uscita da scuola al mattino successivo. Le ragazze trascorreranno i week end in via alternata con ciascun genitore e così anche le ricorrenze importanti (compleanni,
cerimonie ecc…), salvo diverso accordo;
5)durante il periodo estivo (dal termine della scuola alla ripresa del successivo anno scolastico) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie un periodo di due settimane consecutive, previo accordo. Le
festività verranno suddivise tra i gen itori ed alternate di anno in anno:
Vigilia di Natale e Natale, vacanze natalizie suddivise dal 27 al 31
dicembre e dal 1° al 6 gennaio;
vacanze Pasquali suddivise dal Giovedì
santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
6)sono salve le diverse soluzioni che i genitori vorranno, di volta in volta,
adottare concordemente, fermo restando che, per quanto possibile, verrà
considerata e rispettata la volontà delle figlie in considerazione degli
3 impegni scolastici, extra scolastici, religiosi, sportivi e ricreativi delle stesse;
7)le parti si impegnano reciprocamente a comunicare indirizzi e recapiti telefonici ogniqualvolta intendano intraprendere viaggi e/o spostamenti portando con sé le minori e, salvo, in ogni caso, diversi e migliori accordi tra gli stessi;
8)il signor corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di
€ 300,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN: [...]) entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso. Detto importo verrà rivalutato in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal mese corrispondente dell'anno successivo a quello di deposito del ricorso;
9)i genitori si accolleranno nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie occorrenti per le figlie come definite dalle “Linee
Guida per la Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense
il 14.7.2017, che i coniugi dichiarano di aver visionato e che si richiamano integralmente. Il genitore che sosterrà le spese in via anticipata consegnerà
all'altro genitore la documentazione dell'avvenuta spesa in ossequio al principio di condivisione delle spese straordinarie;
10)le parti concordano che l'Assegno Unico per i figli a carico verrà
richiesto e percepito per intero dalla madre. Il signor si impegna CP_1
4 sin d'ora alla sottoscrizione di ogni richiesta e/o autorizzazione amministrativa necessaria ad ottenere tale prestazione economica;
11)i coniugi svolgono entrambi attività lavorativa e producono redditi propri: essi dichiarano pertanto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi prestazione di carattere alimentare e di contributo al mantenimento;
12)la casa coniugale sita in Podenzano (PC) Via Faggi n.13, di proprietà
dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con gli arredi e gli elettrodomestici ivi contenuti - ad eccezione di alcuni che, su accordo,
verranno prelevati dalla moglie - viene assegnata al signor Controparte_1
che vi manterrà la residenza;
13)la signora trasferirà altrove la residenza, mantenendola Pt_1
comunque nel Comune di Podenzano;
14)la signora si impegna a cedere e trasferire, ad ogni Parte_1
effetto di legge, al signor che accetta, la piena proprietà Controparte_1
della propria quota indivisa di 1/2 della casa coniugale, ovvero:
DESCRIZIONE: bene immobile facente parte del complesso immobiliare sito in Comune di Podenzano (PC) lottizzazione “Vanina”, eretto su area censita, unitamente a quella scoperta di pertinenza, al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 37 mappali 1490, 14 91 e 1492 di complessivi mq.
2.220 e precisamente:
- porzione di fabbricato da cielo a terra del tipo “a schiera”, avente accesso dal civico n.13 di Via Faggi, composta da piano seminterrato comprendente cantina, lavanderia, ripostiglio ed autorimessa;
piano terra comprendente portico, soggiorno, cucina, b agno, disimpegno e balcone;
5 piano primo comprendente tre vani , bagno, disimpegno e balcone;
piano secondo (sottotetto) comprendente un deposito occasionale, il tutto collegato da vano scala interno, con annessa porzione di area scoperta pertinenziale in proprietà esclusiva.
Detta porzione di fabbricato risulta eretta unitamente all'area scoperta di pertinenza su parte non frazionata del mappale 1492 fg.37 C.T. , ente urbano di mq.650 (seicentocinquanta);
CONFINI: la porzione di fabbricato sopra descritta e l'area scoperta di pertinenza confinano in un unico corpo con area di cui al mappale 1492
sub 9, mappali 937, 1080, 1081 e 165 del foglio 37, via Faggi, unità di cui ai mappali 1497 subb.10, 11 e 12, sal vo altri o derivati.
DATI CATASTALI: i predetti beni risultano censiti al Catasto Fabbricati
del Comune di Podenzano (PC) come segue:
- abitazione: foglio 37 mapp. 1492 sub 8 cat. A/7, classe 2, vani 9, mq.179
– escluse aree scoperte mq.174 r.c. 766,94
- autorimessa : fg. 37 mapp. 1492 sub 3 cat. C/6, classe 4, mq.22 sup.cat.
mq. 23 r.c. 78,40
PROVENIENZA: I beni immobili sopra descritti sono pervenuti ai coniugi attraverso atto di compravendita a ministero notaio dott. Persona_3
di Carpaneto P.no del 16.09.2016, rep. n. 4352 fascicolo n.2405
[...]
registrato a Piacenza il 27.09.2016 al n. 86000;
15)per il trasferimento dei beni sopra descritti il signor Parte_2
verserà alla moglie a titolo di conguaglio la somma di € 50.000,00, che verranno corrisposti entro la data di stipula dell'atto notarile. Di tale pagamento la signora con la sottoscrizione dell'atto Parte_1 Pt_3
6 notarile, rilascerà ampia e liberatoria quietanza dando atto di non avere più nulla a pretendere dal signor a qualsiasi titolo in Controparte_1
relazione al trasferimento immobiliare di cui sopra;
16)Il contenuto del presente accordo verrà formalizzato mediante atto notarile entro e non oltre mesi 6 dalla sentenza di separazione in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto,
finalizzati alla sistemazione e risoluzione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e quindi strettamente indispensabili e funzionalmente collegati alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tutte le spese relative all'atto notarile saranno a carico del signor Controparte_1
17)la signora quale parte cedente, per quanto Parte_1
occorrer possa, rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c.,
con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità a riguardo;
18)ai fini fiscali le parti chiederanno, al momento dell'atto notarile di trasferimento, l'applicazione delle esenzioni previste dall'art.19
L.06.03.1987 n.74, in conformità anche alla circolare ministeriale
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Ent rate – del 16.03.2000
n.49, in quanto l'atto in questione è finalizzato all'esecuzione degli obblighi assunti nel presente procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tesi alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi atteso che le disposizioni patrimoniali qui assunte sono funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale (Agenzia Entrate
Risoluzione n. 65/E del 16.07.2015);
7 19)il mutuo ipotecario acceso presso Credit Agricole Italia Spa con atto a rogito notaio dott. del 16.09.2016 rep. n. 4353 fasc. n. 2406 Per_4
(registrato a Piacenza il 27.09.2016 al n. 8603) per l'acquisto delle suddette unità immobiliari verrà accol lato interamente dal signor
[...]
con liberazione della signora da tutte le CP_1 Parte_1
obbligazioni ad esso relative;
20)tutte le spese relative all'abitazione, quali utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, tributi e qualsiasi altro costo inerente la gestione domestica, rimarranno a carico del signor quale coniuge Controparte_1
assegnatario;
21)i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni di carattere patrimoniale e, di non aver quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale ad accezione di quanto sopra specificato;
22)i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra eventuale autorizzazione amministrativa, nonché per i documenti dei figli minori;
23)le parti concordano che le spese e competenze del presente procedimento siano compensate tra di loro.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
8 Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al le figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e Controparte_1
9 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Podenzano (Pc) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 8, anno 2009, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10