Art. 2.
La 1ª Giunta del Casas, entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale approvate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato Unrra-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, puo' avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici.
La 1ª Giunta del Casas puo' ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell' art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .
La 1ª Giunta del Casas, entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale approvate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato Unrra-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, puo' avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici.
La 1ª Giunta del Casas puo' ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell' art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .