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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6545/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.06.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo PORTA presso il cui studio, sito in Bellinzago Lombardo (MI), Via Roma n. 96, ha eletto domicilio e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo PORTA presso il cui studio, sito in Bellinzago Lombardo (MI), Via Roma n. 96, ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano d'Adda il 19.04.1997 (atto trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 1997)
Separati con decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 29.10.2010.
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1
Pagina 1 di 3 FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.06.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni del verbale di separazione consensuale del 12.10.2020, omologato dal Tribunale di Milano in data 29.10.2010, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica da parte della figlia , nata il [...] (maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente). Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Revocare il provvedimento di affidamento della figlia , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nulla statuendo sul punto. 2) Revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sita in Cassano d'Adda (MI), viale Europa 250/A in favore della sig.ra , non sussistendone più i presupposti. Parte_1
3) Revocare ogni provvedimento in tema di diritto di vista dei genitori con la figlia, nulla statuendo sul punto.
4) Revocare il provvedimento di attribuzione, a carico del sig. dell'obbligazione Controparte_1 di versamento in favore della sig.ra , del contributo al mantenimento per la figlia Parte_1
, oggi economicamente autosufficiente, dell'importo di €.200,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 ulteriori spese straordinarie, nulla statuendo sul punto.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 5) le parti, con riferimento all'immobile costituito dalla casa coniugale, di proprietà per l'intero del sig. e sita in Cassano d'Adda (MI), viale Europa n. 250/A, così catastalmente Controparte_1 censita foglio 21, mapp. 481, sub. 29, scala C, lotto B, cat. A/2, cl. 4 vani 6, s.c. 129 mq, rendita
€.619,75, oltre box al foglio 21, mapp. 481, sub. 51, lotto B, cat. C/6, cl. 6, mq. 28, dando seguito all'accordo di suddivisione del ricavato dell'eventuale vendita dell'immobile recepito nelle condizioni di separazione, hanno altresì raggiunto un'intesa a completa regolamentazione e definizione di ogni proprio rapporto economico, nel contesto complessivo della presente modifica delle condizioni di separazione, e quale condizione ed elemento decisivo ai fini della natura consensuale e del perfezionamento della medesima;
intesa che verrà formalizzata in atto notarile in data da definirsi. 6) le parti si riservano altresì di disciplinare con separato accordo privato l'utilizzo della casa coniugale da parte della sig.ra sino al rilascio in data da definirsi. Parte_1
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 03.06.2025
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Pagina 2 di 3 Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 29.10.2010, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.06.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo PORTA presso il cui studio, sito in Bellinzago Lombardo (MI), Via Roma n. 96, ha eletto domicilio e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo PORTA presso il cui studio, sito in Bellinzago Lombardo (MI), Via Roma n. 96, ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano d'Adda il 19.04.1997 (atto trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 1997)
Separati con decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 29.10.2010.
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1
Pagina 1 di 3 FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.06.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni del verbale di separazione consensuale del 12.10.2020, omologato dal Tribunale di Milano in data 29.10.2010, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica da parte della figlia , nata il [...] (maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente). Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Revocare il provvedimento di affidamento della figlia , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nulla statuendo sul punto. 2) Revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sita in Cassano d'Adda (MI), viale Europa 250/A in favore della sig.ra , non sussistendone più i presupposti. Parte_1
3) Revocare ogni provvedimento in tema di diritto di vista dei genitori con la figlia, nulla statuendo sul punto.
4) Revocare il provvedimento di attribuzione, a carico del sig. dell'obbligazione Controparte_1 di versamento in favore della sig.ra , del contributo al mantenimento per la figlia Parte_1
, oggi economicamente autosufficiente, dell'importo di €.200,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 ulteriori spese straordinarie, nulla statuendo sul punto.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 5) le parti, con riferimento all'immobile costituito dalla casa coniugale, di proprietà per l'intero del sig. e sita in Cassano d'Adda (MI), viale Europa n. 250/A, così catastalmente Controparte_1 censita foglio 21, mapp. 481, sub. 29, scala C, lotto B, cat. A/2, cl. 4 vani 6, s.c. 129 mq, rendita
€.619,75, oltre box al foglio 21, mapp. 481, sub. 51, lotto B, cat. C/6, cl. 6, mq. 28, dando seguito all'accordo di suddivisione del ricavato dell'eventuale vendita dell'immobile recepito nelle condizioni di separazione, hanno altresì raggiunto un'intesa a completa regolamentazione e definizione di ogni proprio rapporto economico, nel contesto complessivo della presente modifica delle condizioni di separazione, e quale condizione ed elemento decisivo ai fini della natura consensuale e del perfezionamento della medesima;
intesa che verrà formalizzata in atto notarile in data da definirsi. 6) le parti si riservano altresì di disciplinare con separato accordo privato l'utilizzo della casa coniugale da parte della sig.ra sino al rilascio in data da definirsi. Parte_1
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 03.06.2025
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Pagina 2 di 3 Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 29.10.2010, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3 di 3