TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9265/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9265/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. MORONI GIUSEPPINA e dell'avv. MANCINO GIROLAMO ( C.F._4 VIA SANTO STEFANO N. 14 40125 BOLOGNA, elettivamente domiciliate in VIA ISOLANI N. 16 40061 MINERBIO presso il difensore avv. MORONI GIUSEPPINA
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTOSI PIER PAOLO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLERIA CAVOUR N. 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTOSI PIER PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le attrici hanno concluso come da foglio di p.c. depositato il 2 luglio 2025:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, premessa ogni e più opportuna declaratoria da assumere occorrendo anche d'ufficio
- rigettare ogni avversa asserzione, deduzione, eccezione, istanza e domanda, sia in via pregiudiziale, che preliminare che principale, perché infondate in Fatto e in diritto, nonché irrituali;
- accertare e dichiarare che l'Ing. aveva (ha) eseguito gli incarichi e le attività CP_2 professionali di cui alle NOTE PROFORMA emesse nei confronti della Controparte_3
, con sede in Minerbio (Bo), Via Garibaldi n. 12/A, Codice Fiscale-Partita Iva: e
[...] P.IVA_1 aveva (ha) il diritto a ricevere il pagamento dei relativi compensi professionali dalla predetta Società (cfr. Docc.ti nn. 7, da 10 a 19 e da 28 a 101), così come accertato anche dal CTU, Ing.
[...]
Per_1
- accertare e dichiarare che le Ricorrenti (Codice Fiscale: ), Parte_1 C.F._1 pagina 1 di 13 (Codice Fiscale: ) e (Codice Fiscale: Parte_2 C.F._2 Parte_3
, uniche eredi legittime della compianta sorella , hanno il C.F._3 Controparte_4 diritto di percepire i compensi professionali spettanti alla de cuius per gli incarichi e le attività professionali svolte in favore della , con sede in Minerbio (Bo), Via Controparte_3 Garibaldi n. 12/A, Codice Fiscale-Partita Iva: P.IVA_1
- condannare, conseguentemente, per tutto quanto dedotto << IN FATTO >> e << IN DIRITTO >> la
, in persona dell'Amministratore Unico MARTIN STEFANO Controparte_3 (nonché Unico socio), con sede in Minerbio (Bo), Via Garibaldi n. 12/A, Codice Fiscale-Partita Iva:
, al pagamento in favore delle Ricorrenti-attrici (Codice Fiscale: P.IVA_1 Parte_1
), (Codice Fiscale: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(Codice Fiscale: , uniche eredi legittime della compianta sorella
[...] C.F._3 [...]
, la somma di € 142.829,82 (€centoquarantaduemilaottocentoventinocevirgolaottantadue), CP_4 oltre oneri di legge, ossia Ritenuta di Acconto pari ad € 28.565,96 (€ventottomilacinquecentosessantacinquevirgolanovantasei), che dovrà essere corrisposta direttamente dalla predetta , quale sostituto di imposta e IVA 22% Controparte_3 pari ad € 31.422,56 (€trentunomilaquattrocentoventiduevirgolacinquantasei), oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
- condannare, altresì, la , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_3
(nonché Unico socio), con sede in Minerbio (Bo), Via Garibaldi n. 12/A, Codice CP_5 Fiscale - Partita Iva: , a corrispondere alle Ricorrenti-attrici (Codice P.IVA_1 Parte_1 Fiscale: ), (Codice Fiscale: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2
(Codice Fiscale: , uniche eredi legittime della compianta Parte_3 C.F._3 sorella , tutte le spese giudiziali e i compensi professionali ex D.M. n. 147/2022 del Controparte_4 presente Procedimento, comprese le spese non imponibili, oltre il rimborso delle spese generali di studio. di IVA e CPA previsti per Legge sulle somme imponibili e a corrispondere quanto anticipato e versato al CTU, Ing. pari ad € 3.425,76 e a corrispondere le spese per il CTP Ing. Persona_1
pari ad € 2.537,60. Persona_2
- condannare, inoltre, ex art. 96, comma III, c.p.c.. la , in persona Controparte_3 dell'Amministratore Unico , con sede in Minerbio (Bo), Via Garibaldi n. 12/A, CP_5 Codice Fiscale -Partita Iva: , valutata la condotta processuale nel caso di rifiuto P.IVA_1 ingiustificato della proposta conciliativa di cui alla udienza del 04.02.2025 e/o nel caso di mancata valutazione di detta proposta conciliativa con serietà e attenzione, al pagamento a favore delle Ricorrenti-attrici (Codice Fiscale: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (Codice Fiscale: ) e (Codice Fiscale: C.F._2 Parte_3
, di una somma equitativamente determinata, pari al valore delle spese C.F._3 processuali maturate dopo la proposta conciliativa relative alla fase decisionale».
La società convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 27 giugno 2025:
«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le motivazioni di cui in narrativa:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Espungere le frasi diffamatorie ad ingiuriose di cui alle pagine 5-6 del ricorso avverso punto IX).
IN VIA PRELIMINARE
In caso di mancata prova della riconducibilità degli avvisi di nota prodotti dalle ricorrenti alla defunta ing. respingere la domanda attorea con condanna di parte attrice per lite temeraria ex CP_2 pagina 2 di 13 art. 96 primo e terzo comma c.p.c.
Disporre il mutamento di rito da cognizione sommaria a cognizione ordinaria per consentire alle parti di integrare gli atti.
IN VIA PRINCIPALE
Per le ragioni sopra esposte, dichiarare che nulla è dovuto dalla relativamente alle Controparte_6 10 notule oggetto della presente causa in quanto ogni competenza relativa all'Ing. è CP_4 stata a suo tempo pagata e, comunque ogni diritto è prescritto ai sensi dell'art. 2956 comma 2 cod. civ.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si indicano sin d'ora a teste, di cui si richiede ammettersi prova su quanto ex adverso dedotto e sulle circostanze di causa tutte a riprova della documentazione prodotta in atti, sulle deduzioni di cui alla narrativa di causa precedute dalla locuzione “vero che” e sui capitoli che verranno formulati in sede di merito con le memorie ex art. 183 c.p.c., i Sigg.ri:
1) Arch. 2) Arch. 3) 4) 5) Persona_3 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
6) 7) 8) ; 9) ; 10) Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 11) 12) Arch. Controparte_16 Controparte_17
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e onorari di causa da liquidarsi sulla base dei parametri ministeriali attualmente in vigore».
OGGETTO: inadempimento dell'obbligazione di pagamento del compenso scaturente da contratto d'opera professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.– Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 1° agosto 2022, , e Pt_1 Pt_2 Pt_3
, spendendo la qualità di uniche eredi universali della sorella , deceduta il 2
[...] CP_4 maggio 2019, hanno convenuto in giudizio la , chiedendone la condanna per Controparte_6 non aver la medesima corrisposto i compensi dovuti per prestazioni d'opera professionale eseguite su suo incarico.
Per quanto qui rileva, le eredi hanno in particolare esposto: Pt_1
a) che la società convenuta, costituita nel gennaio 2013, faceva capo per pari quota alla sorella defunta (avente la qualifica di ingegnere) e a (avente la qualifica di geometra), quest'ultimo CP_5 altresì con il ruolo di amministratore unico;
b) che l'oggetto sociale della convenuta è così specificato nell'atto costitutivo: «attività di costruzione e ristrutturazione di opere edilizie in genere, loro progettazione, consulenza, direzione tecnica;
compravendita, permuta, gestione, locazione (non finanziaria) e sublocazione di beni immobili di qualsiasi natura e genere, con eccezione dell'attività di intermediazione immobiliare;
assunzione in appalto di qualunque lavoro per la realizzazione o ristrutturazione di costruzioni e la prestazione di forniture e di ogni altro servizio connesso all'attività d'impresa; realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione, valutazione di congruità tecnico-economica e studi per impatto ambientale nel campo dell'ingegneria edile ed impiantistica»;
c) che la : Controparte_6
– aveva acquistato, con rogito notarile del 29 ottobre 2013, porzioni di terreno censite al Catasto pagina 3 di 13 Terreni del Comune di Minerbio (BO) al Foglio n 16, per una superficie rilevata di 15.359 mq con diritti edificatori e, in relazione a tali fondi, in data 21 novembre 2013 aveva stipulato con il Comune di Minerbio (BO) la convenzione urbanistica (allegata all'atto introduttivo sub n. 7);
– risultava proprietaria di terreni edificabili siti all'interno del “comparto 8” del Piano Operativo Comunale denominato “POC3” del Comune di Minerbio, il cui Piano Urbanistico Attuativo era stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 luglio 2013, identificati al Catasto del Comune di Minerbio (BO) al Foglio 16 con i mappali 1554, 1641, 1538, 1539, 1540, 1647, 1654, 1655, 1545, 1648,1649,1650, 1543, 1646, 1640, 1639, 1642 (con la precisazione che il mappale 1546 corrisponde all'area di sedime delle opere di urbanizzazione primaria);
– alla data del decesso di (2 maggio 2019), rimaneva proprietaria dei mappali 1554, CP_4 1538, 1539, 1540, 1545, 1650, 1543, 1639 e 1546;
d) di aver rinvenuto tra i documenti della defunta sorella dieci note proforma non pagate (cfr. gli allegati all'atto introduttivo sub nn. 10-19) ed emesse da quest'ultima nei confronti della convenuta per l'opera professionale dalla medesima svolta nell'ambito della realizzazione del già citato comparto 8 del piano operativo comunale denominato “POC3” del Comune di Minerbio (BO); attività concretatasi, fra l'altro, nella redazione degli strumenti urbanistici necessari, nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, marciapiedi, ecc.), nell'assumere la direzione dei lavori.
e) che, in particolare, è stata progettista architettonica e strutturale degli edifici CP_4 realizzati nel comparto 8 con riferimento ai lotti 7, 10, 11b, 12, nonché sul lotto 15 extra comparto;
f) di aver pertanto richiesto alla convenuta a mezzo PEC, in data 25 maggio 2021, il pagamento delle competenze professionali spettanti alla defunta sorella, specificate nelle già citate note proforma, ottenendo però il rifiuto dell'amministratore unico della società (rifiuto non superato nemmeno a seguito della procedura obbligatoria di mediazione, di cui v'è prova in atti e alla quale CP_5
ha preso attivamente parte).
[...]
In fase introduttiva, le eredi quantificavano la richiesta di pagamento in complessivi € Pt_1 266.220,00, «oltre alla ritenuta di acconto pari ad € 52.200,00 […], che dovrà essere corrisposta direttamente dalla predetta , quale sostituto di imposta, oltre Controparte_3 interessi legali dal giorno del dovuto al saldo».
2.– Con comparsa depositata il 21 novembre 2022 si è costituita in giudizio la CP_6
, lamentando la totale infondatezza in fatto e in diritto delle pretese formulate nell'atto
[...] introduttivo e rilevando la inesistenza di un credito riconducibile all'Ing. , oltre a CP_4 quello di € 38.611,46, riconosciuto a bilancio della società sotto la voce “fornitori per fatture da ricevere” ed il cui pagamento era stato offerto più volte alle eredi , previo ricevimento di Pt_1 regolare fattura.
In particolare, per quanto qui rileva:
a) ha contestato – offrendo spunti giurisprudenziali – l'affermazione di controparte, secondo cui al geometra (a differenza dell'ingegnere) sarebbe preclusa la progettazione di strumenti urbanistici e il collaudo delle opere, formulata per offrire un ulteriore elemento indiziario comprovante la riferibilità alla defunta sorella delle attività professionali indicate nelle note proforma;
b) ha sostenuto che l'iniziativa processuale assunta dalle attrici costituisse, in buona sostanza, una porzione di una più ampia condotta persecutoria – integrante gli estremi dell'abuso del diritto – tenuta dalle attrici nei suoi confronti sulla scorta della complessa vicenda relativa alla liquidazione della quota pagina 4 di 13 societaria loro spettante iure hereditatis;
c) ha sostenuto la “falsità” delle note proforma, supponendo che le medesime fossero state confezionate «ad arte» post mortem, e ciò in quanto:
▪ «le attività e prestazioni professionali cui si riferiscono sono già state precedentemente saldate» (così a pag. 14 della memoria di costituzione e risposta);
▪ era solita richiedere il pagamento del compenso subito dopo il completamento CP_4 di ciascun incarico «vuoi progettuale, vuoi di direzione lavori o per la sicurezza», risultando conseguentemente poco credibile la circostanza per cui la medesima non avesse mai richiesto il pagamento delle notule de quibus, peraltro risalenti al 2018 e 2019 e per attività effettuate negli anni 2013-2018;
d) ha osservato come le note proforma prodotte dalle eredi fossero «fogli di carta privi Pt_1 della benché minima efficacia probatoria», e che, correlativamente, le medesime non avessero prodotto alcun preventivo di spesa, alcun contratto scritto di incarico professionale o qualunque carteggio a riprova dell'esistenza dei crediti azionati;
e) ha ribadito come «gli avvisi di nota si riferiscono ad attività svolte nel periodo 2013-2018, relativamente alle quali […] la ha pagato ogni collaboratore, ivi compresa l'ing. , CP_3 CP_4 pertanto nulla è dovuto»;
f) ha eccepito, rispetto ai crediti eventualmente accertati da questo Tribunale (ma comunque negati), l'operare della prescrizione presuntiva triennale ex 2956 c.c.
Seppure “a latere”, la convenuta ha altresì stigmatizzato le affermazioni contenute alle pag. 5 e 6 dell'atto introduttivo (paragrafo IX), a mente delle quali:
▪ «il geom. ha attribuito a sé medesimo gli importi, che, al contrario, la CP_5
doveva corrispondere alla compianta Ing. , Controparte_3 CP_2 che ha eseguito tutte le prestazioni professionali necessarie e finalizzate a conseguire l'Oggetto sociale, per lo svolgimento dell'attività della predetta Società»;
▪ lo stesso «quale Amministratore della , NON poteva Controparte_3 emettere Fatture, il cui cospicuo ammontare ingenera il sospetto che possa trattarsi di compensi quale Amministratore Unico, “mascherati” da prestazioni di servizi, sui quali non sono stati pagati i contributi INPS ed INAIL e le ritenute IRPEF come per Legge».
A giudizio della convenuta, in particolare, siffatte affermazioni avrebbero contenuto diffamatorio e pertanto ha chiesto a questo Tribunale – anche in sede di p.c. – di ordinarne l'espunzione.
2.– In sede di prima udienza, tenutasi l'8 febbraio 2023, questa Giudice, fra l'altro, ha ritenuto opportuno, in ragione della complessità dei temi e della conseguente istruttoria, convertire il rito da sommario di cognizione a ordinario, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c; alla successiva udienza del 26 settembre 2023, ha effettuato l'interrogatorio formale dell'Amministratore unico della società convenuta;
alle udienze del 17 gennaio e del 28 febbraio 2024 sono state assunte (dal Giudice onorario dott.ssa Cecile Comandini) le prove testimoniali richieste dalle eredi . Pt_1
Con ordinanza del 29 febbraio 2024 è stata disposta CTU e nominato l'Ing. Persona_1 finalizzata:
a) a verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita dalla Giudice, le attività svolte dall'Ing. con riferimento alle opere indicate nelle note proforma CP_4 pagina 5 di 13 prodotte dalle sue eredi in questo giudizio;
b) a valutare la congruità dei compensi indicati nelle suddette notule con riferimento alle tariffe vigenti all'epoca del conferimento dell'incarico;
c) ad accertare, di conseguenza, l'importo dovuto all'Ing. , tenuto conto di quanto già CP_4 pagato al fine di escludere eventuali duplicazioni di importi.
In data 4 novembre 2024 è stata depositata la relazione peritale e, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della difesa delle attrici, il consulente, in data 30-31 gennaio 2025, ha precisato, fra l'altro, che «i compensi spettanti all'ing. per l'attività da lei svolta, secondo quanto richiesto dal quesito, CP_4 sono stati quantificati in € 142.829,82 oltre oneri di legge, e che tale cifra ricomprende i 38.611,46 € già riconosciuti dalla convenuta».
All'udienza del 4 febbraio 2025, la difesa delle attrici ha dichiarato di accettare, a titolo conciliativo, l'importo determinato dal CTU, oltre alle spese legali, al compenso del CTU e del proprio CTP. Questa Giudice ha peraltro fatto propria tale proposta ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. e ha liquidando le spese di lite da rimborsare in € 10.000,00, oltre alle spese del CTP da liquidarsi in € 2.000,00. Detta proposta, tuttavia, non è stata accettata dalla società convenuta.
Infine, all'udienza del 3 luglio 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e sono state autorizzate al deposito delle memorie di cui agli artt. 189-190 c.p.c.
3.– La domande formulate dalle attrici in sede di p.c. sono fondate e, nei limiti di quanto di seguito precisato, meritano di essere accolte.
Sotto il profilo dell'an debeatur, l'esistenza del credito in capo alla defunta (e ora, CP_4 iure hereditatis, in capo alle sue sorelle) avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali per le attività dalla medesima eseguite risulta provata (non dalle note proforma che non hanno di per sé efficacia probatoria, ma, al più, indiziaria), bensì:
a) per € 38.611,46 in virtù di quanto più volte confessato nei propri atti difensivi dalla società convenuta, con la precisazione che la mancata accettazione da parte delle attrici del pagamento di tale importo risulta legittima in virtù di quanto stabilito dall'art. 1181 c.c., a mente del quale «Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile» anche considerando che tale importo non è stato imputato ad alcuna specifica attività e/o rapporto contrattuale;
b) dalle testimonianze raccolte in giudizio (in particolare, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17 gennaio 2024 da e da quelle rese all'udienza del 28 febbraio 2024 da Persona_3 [...] da e da , le quali corroborano la tesi di parte attrice Tes_1 Testimone_2 CP_7 secondo la quale l'Ing. ha effettuato in prima persona (o mediante collaboratori dei CP_4 quali era comunque responsabile) le attività indicate nelle note proforma prodotte unitamente all'atto introduttivo e commissionate dalla società convenuta;
segnatamente, il teste a dichiarato Tes_1 di ricordare la nota proforma impostata dalla defunta e di aver compiuto personalmente l'inserimento delle varie attività svolte di volta in volta su richiesta della , con ciò smentendo la tesi secondo CP_4 la quale detto note non avessero alcuna caratteristica di verosimiglianza;
c) dagli accertamenti documentali svolti dal CTU (sul punto v. anche quanto specificato infra con riferimento alle attività indicate in ciascuna nota proforma).
Peraltro, non vale ad escludere l'esistenza del credito per i compensi professionali dovuti alla defunta la circostanza – più volte evidenziata dalla convenuta, sia negli atti difensivi sia in CP_4 sede di interrogatorio del suo Amministratore unico, ma mai specificamente provata – per la quale la pagina 6 di 13 regolazione dei pagamenti avveniva «tra di noi» (cioè tra i due soci mediante accordi informali), giacché le regole processuali in materia di onere probatorio pongono, com'è noto, a carico di chi eccepisce il fatto estintivo/modificativo la relativa dimostrazione (cui può attendersi anche mediante presunzioni, purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 2729 c.c.). Vieppiù: la convenuta è sul punto caduta più volte in contraddizione nella misura in cui ha, per un verso, argomentato nel senso poc'anzi richiamato e, per altro verso, ha asserito di aver pagato i compensi dovuti di volta in volta a
[...]
(sollevando inoltre l'eccezione di prescrizione presuntiva). CP_4
Sotto il profilo del quantum debeatur, va ricordato che non osta all'accoglimento della domanda attorea la mancata produzione di un contratto scritto tra e la società convenuta, né la mancata CP_4 prova della pattuizione in altra forma di un compenso specifico nel suo ammontare: l'art. 2233 c.c., invero, consente al Giudice, anche in assenza di un accordo sul c.d. onorario, di accertare il valore delle attività prestate e, così, l'importo del credito, facendo riferimento alle tariffe professionali vigenti (criterio in effetti utilizzato dal CTU nella relazione da lui depositata, adattandolo alle particolarità del caso concreto).
A questo punto, sulla scorta della relazione redatta dal CTU – che qui s'intende integralmente richiamata –, giova specificare, nota per nota, le attività effettivamente svolte da e CP_4 procedere al calcolo del compenso dovuto:
1) Nota proforma n. 1 (doc. 10, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle competenze professionali per la costruzione di nuovo fabbricato residenziale sul lotto 11b del comparto 8 del POC 2, via Matteotti - Comune di Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al permesso di costruire n. 4/2015 (prot. n. 3422/2015), avente ad oggetto la “costruzione di edificio residenziale da eseguirsi in Minerbio, via Matteotti, sul lotto 11/b del comparto 8 del poc2”, e alla successiva SCIA in variante di cui al prot. n. 9377/2016;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative, risulta che CP_4 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione e deposito della segnalazione certificata di conformità e agibilità (SCEA);
▪ dalla documentazione in atti risulta che i lavori iniziarono in data 4 giugno 2015 e vennero ultimati in data 16 maggio 2017 (si veda, quanto alla data di fine lavori, quanto condivisibilmente argomentato dal CTU a pag. 18 della relazione);
▪ il compenso dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del metodo di CP_4 calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 29, 34 e 35 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 18.805,00;
2) Nota proforma n. 2 (doc. 11, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle Competenze professionali per la costruzione di nuovo fabbricato residenziale sul lotto 10 del comparto 8 del POC 2, via Matteotti - Comune di Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al permesso di costruire n. 10/2014 (prot. n. 7970/2014), avente ad oggetto la “costruzione di edificio residenziale monofamiliare da eseguirsi in Minerbio lotto 10 comparto 8”;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative, risulta che CP_4
pagina 7 di 13 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale (compreso il deposito di VNS, di cui al PG n. 7260/2016), coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e redazione e deposito della segnalazione certificata di conformità e agibilità ); CP_18
▪ dalla documentazione in atti, risulta che i lavori iniziarono in data 22 settembre 2014 e vennero ultimati in data 26 luglio 2017;
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 29, 35, 36 e 37 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 19.987,97;
3) Nota proforma n. 3 (doc. 12, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota riguarda le prestazioni professionali relative alla realizzazione di progetti di massima per lotti all'interno del comparto 8 del POC2, via Matteotti - Comune di Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al documento 44 prodotto da parte attrice, consistenti in alcuni (otto in totale) esempi di soluzioni architettoniche complete di arredo;
▪ l'attività svolta da relativa a questa nota è, tuttavia, limitata ad una CP_4 supervisione dell'attività delegata alla sua collaboratrice Persona_3
▪ il compenso dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del metodo di CP_4 calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 30, 37 e 38 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 1.840,97;
4) Nota proforma n. 4 (doc. 13, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alla redazione del Piano Operativo Comunale (POC2 del Comune di Minerbio) con valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per il comparto 8 di via Matteotti;
▪ le attività svolte da , in particolare, sono quelle elencate nelle delibera di CP_4
Consiglio comunale n. 48 del 29 dicembre 2012 e n. 43 del 22 luglio 2013 (di cui al doc. 46 del fascicolo di parte attrice);
▪ come chiarito dal CTU, non è noto quando siano iniziate dette attività, ma è indubbio che le stesse fossero state ultimate alla data di approvazione della delibera, ovvero il 22 luglio 2013;
▪ il compenso dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del metodo di CP_4 calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 30, 31 e 38 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 8.606,56;
5) Nota proforma n. 5 (doc. 14, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle Competenze professionali per la costruzione di nuovo fabbricato residenziale sul lotto 12 del comparto 8 del POC 2- Comune di Minerbio;
▪ le attività sono quelle di cui al permesso di costruire n. 12/2016 (prot. n. 9294 del 06 settembre 2016), avente ad oggetto la “costruzione di edificio residenziale da eseguirsi in Minerbio lotto 12 comparto 8”, e varianti PG n. 2623 del 3 marzo 2017 e PG n. 1972 del 12 febbraio 2018;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative, risulta che CP_4 pagina 8 di 13 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale (comprensivo di variante strutturale in data 17 febbraio 2017) e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
▪ dalla documentazione in atti risulta che i lavori iniziarono in data 2 dicembre 2016 e vennero ultimati in data 4 dicembre 2020, con la precisazione che le strutture vennero ultimate in data 13 aprile 2018, depositò relazione a strutture ultimate in CP_4 data 16 aprile 2018 e, non essendo ancora ultimati i lavori, a seguito della prematura scomparsa di (avvenuta il 2 maggio 2019), il geom. CP_4 CP_5 subentrò nella direzione lavori e successivamente depositò la;
CP_18
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 31, 38 e 39 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 13.750,00;
6) Nota proforma n. 6 (doc. 15, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle competenze per nuova viabilità di attraversamento del territorio di Minerbio conforme al PSC di Terre di Pianura e dell'accordo territoriale comune-provincia tratto funzionale 2 - da Via Canaletto a Via della Solidarietà - opere previste dall'accordo urbanistico (art. 18 LR. 20/2000) recepito nel POC2 - PROGETTO allargamento della strada Via Marconi a Minerbio;
▪ le attività sono quelle approvate con delibera n. 105 del 30 novembre 2016 del Consiglio comunale di Minerbio, relative al progetto definitivo di "allargamento Via Marconi - tratto 2" (cfr. doc. n. 59 di parte ricorrente). Come specificato dal CTU, si tratta di un'opera che ha consentito, per via dell'accordo di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 23.05.2012, la edificabilità per complessivi 3.450 mq del comparto C8 ANS _CS sui cui la società convenuta ha sviluppato i lotti residenziali;
▪ gli elaborati riferibili a sono quelli indicati a pag. 21 e 22 della relazione CP_4 peritale;
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 32, 39 e 40 della relazione), che questa giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 27.700,00;
7) Nota proforma n. 7 (doc. 16, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle Competenze professionali per la costruzione di nuovo fabbricato sul lotto 7 del comparto 8 del POC 2 – Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al permesso di costruire n. 3/2014 (prot. n. 609 del 15 gennaio 2014), avente ad oggetto la “nuova costruzione di edificio residenziale da eseguirsi in Minerbio capoluogo comparto 8 lotto 7”;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative risulta che CP_4 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale;
di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
▪ dalla documentazione in atti risulta che i lavori iniziarono in data 5 maggio 2014 e vennero ultimati in data 27 marzo 2017, con la precisazione che, a seguito della prematura scomparsa di , la variante finale SCEA venne depositata dalla sorella CP_4
pagina 9 di 13 geom. ed inviata al SUE a mezzo PEC in data 1° luglio 2019; Parte_3
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 32, 40 e 41 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 18.191,71;
8) Nota proforma n. 8 (doc. 17, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alla richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria del comparto 8 di via Matteotti, Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al permesso di costruire n. 2/2014 (prot. n. 15857 del 14 dicembre 2013), avente ad oggetto la “realizzazione opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi in Minerbio al foglio 16 mapp. 1331-16”;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative risulta che CP_4 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico;
▪ dalla documentazione in atti risulta che i lavori iniziarono in data 26 marzo 2014 con la precisazione che venne nominata anche direttore lavori, ma le opere non CP_4 erano ultimate alla data del suo decesso;
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 32 e 41 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 24.400,50;
9) Nota proforma n. 9 (doc. 18, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alla realizzazione di nuovo fabbricato residenziale sul lotto 15 (nel comparto di espansione residenziale C2.3 posto in prossimità della caserma dei Carabinieri di Minerbio) di proprietà Controparte_16
▪ le attività sono quelle di cui al permesso di costruire n. 6/2016 (prot. n. 7086 del 7 luglio 2016), avente ad oggetto la “realizzazione di nuovo fabbricato residenziale e monofamigliare”, e variante SCIA PG n. 5855 del 18 maggio 2017 (si tratta quindi di un lotto di proprietà di esterno alla lottizzazione del comparto 8 del Controparte_16 POC2 di proprietà della società convenuta);
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative risulta che CP_4 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
▪ dalla documentazione in atti, risulta che i lavori iniziarono in data 27 settembre 2016 e vennero ultimati in data 16 settembre 2020, con la precisazione che, non essendo ancora ultimati i lavori, a seguito della prematura scomparsa di , il geom. CP_4 CP_5
in data 26 settembre 2019 subentrò nella direzione lavori;
[...]
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 33, 41 e 42 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 27.250,46;
10) Nota proforma n. 10 (doc. 19, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle opere di completamento di immobile ad uso residenziale sito in via F.lli Ferrari 15, Anzola dell'Emilia; pagina 10 di 13 ▪ le attività, in particolare, sono quelle relative alle opere di completamento del permesso di costruire n. 9/2012 (prot. n. 15004 del 11 luglio 2015);
▪ risulta essere stata incaricata come progettista e direttore lavori in seguito CP_4 alle dimissioni dell'Arch. In particolare, l'Ing. ha depositato: CP_19 Pt_1 segnalazione Certificata di inizio Attività (S.C.I.A.) per il completamento delle opere di cui al p.g. n. 15004 del 11 luglio 2015; variante finale al PdC n. 9 del 2012 rilasciato dal Comune di Anzola dell'Emilia; segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (C.E.A.);
▪ dalla documentazione in atti risulta che l'attività dell'Ing. iniziò a seguito del Pt_1 subentro al precedente direttore lavori e che i lavori vennero ultimati in data 21 giugno 2018, come dichiarato nella SCEA;
▪ il compenso dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del metodo di CP_4 calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 33 e 42 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 8.866,65.
Va a questo punto precisato che non merita accoglimento l'eccezione ex 2956 c.c. sollevata dalla convenuta, secondo la quale, rispetto ai crediti eventualmente accertati da questo Tribunale (ulteriori rispetto all'importo riconosciuto di € 38.611,46), opererebbe la prescrizione presuntiva triennale.
Invero, l'applicazione dell'istituto della prescrizione presuntiva – che comporta una deroga alla regola generale secondo la quale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, senza doverlo anche provare – è esclusa quando, come nel caso di specie, il debitore alleghi il mancato pagamento del compenso professionale nella misura richiesta da controparte, bensì nella minor misura offerta di € 38.611,46; circostanza che è pacifica nel caso de quo, essa costituendo il presupposto logico di tutta l'attività difensiva approntata dalla . Controparte_6
L'art. 2959 c.c., infatti, stabilisce che l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata quando chi la oppone «ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta».
Va infine disattesa l'argomentazione della convenuta (cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale), secondo la quale sarebbe «di tutta evidenza che l'Ing. , quando in vita, non ha mai CP_2 manifestato alcuna volontà di riscossione di crediti, ulteriori a quelli presenti nel bilancio dalla stessa sottoscritto, nei confronti della ». CP_3
E invero, come condivisibilmente argomentato da parte attrice nella memoria conclusionale di replica (pag. 4 s.), il verbale di approvazione del bilancio evocato dalla convenuta risulta tutt'altro che veritiero, come accertato nel procedimento penale n. 5817/2021 R.G.N.R., nell'ambito del quale il GIP del Tribunale di Bologna ha emesso decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p. (prodotto in giudizio dalle eredi ) nei confronti dell'Amministratore unico della , Pt_1 Controparte_6 ovverosia , giacché «in qualità di rappresentante legale della con CP_5 Controparte_20 artifizi e raggiri consistiti nell'aver simulato lo svolgimento in data 29.04.2019 della assemblea della predetta società alla presenza dell'altro socio, (in realtà in quella data ricoverata a CP_4 Milano per cure oncologiche), redigendo un falso verbale di assemblea in cui si dava atto dell'unanimità dei consensi dei soci, procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in quanto in tal modo veniva deliberata la destinazione a riserva statuaria dell'utile di esercizio che non veniva distribuito ai soci».
Per tutte queste ragioni, la società deve essere condannata al pagamento a Controparte_6 favore delle eredi di € 142.829,82, oltre a interessi al tasso legale – come da domanda di Pt_1 pagina 11 di 13 parte attrice – dal giorno della richiesta di pagamento (25 maggio 2021) al saldo effettivo, e oltre accessori di legge (I.V.A. e ritenuta d'acconto), se dovuti.
4.– La domanda, formulata dalla convenuta, volta ad ottenere da questo Tribunale l'ordine di espunzione delle affermazioni contenute alle pag. 5 e 6 dell'atto introduttivo (paragrafo IX) è inammissibile per carenza di legittimazione attiva nonché di interesse ad agire in capo alla società convenuta.
Invero, anche laddove fosse accertata l'effettiva portata offensiva o diffamatoria di tali allegazioni, legittimato a chiederne l'obliterazione sarebbe esclusivamente inteso come persona CP_5 fisica, essendone egli soltanto l'autentico destinatario. Egli, invece, non è parte sostanziale del presente giudizio e la società di cui il medesimo è amministratore unico non è legittimata ad agire a tutela degli interessi di lui, a nulla rilevando la coincidenza “di fatto” tra l'ente giuridico ed il suo unico socio e amministratore.
Nemmeno le predette frasi possono essere espunte d'ufficio ai sensi dell'art. 89 c.p.c. perché non sono intrinsecamente sconvenienti od offensive, come invece richiesto dalla disposizione citata: l'eventuale portata offensiva, cioè, potrebbe essere disvelata soltanto a seguito degli accertamenti dei fatti in essi espressamente contemplati, però, per le ragioni già illustrate (mancanza di legittimazione attiva in capo alla convenuta), a siffatto accertamento non può in questa sede procedersi.
5.– La condanna alle spese segue la soccombenza della convenuta, la quale non solo non ha accettato la proposta della scrivente nella misura poi effettivamente riconosciuta, con le implicazioni di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., ma anche in quanto l'offerta non formale del pagamento di € 38.611, 46 è stata legittimamente rifiutata dalle attrici – come sopra già precisato–, trattandosi comunque di importo del tutto avulso da qualsivoglia documentazione attendibile, vista la falsità del bilancio.
La somma liquidata in dispositivo per compensi d'avvocato (€ 14.103,00) è calcolata sulla base delle vigenti tariffe di legge (d.m. 55/2014 ss. modif.) e prendendo come riferimento lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale secondo il valore medio per tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale); nulla per la mediazione in quanto non richiesta nella nota spese né nelle conclusioni precisate.
Siffatta scelta tiene conto della difficoltà media delle questioni di fatto e di diritto sottese al presente giudizio, del numero e dell'articolazione delle memorie depositate dalla difesa di parte attrice, del numero delle udienze e della media difficoltà dell'attività svolta nelle medesime.
Stante l'assoluta identità di posizione processuale delle tre attrici – che non ha perciò comportato alcuna necessità di compiere atti difensivi e/o di redigere memorie differenziati/e – non può farsi luogo all'aumento percentuale del compenso previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
La società deve essere anche condannata al rimborso di € 674,60 per c.u., Controparte_6 marca da bollo e spese di notifica ed € 2.537,60 per spese di CTP (compenso che appare congruo, tenuto conto che ammonta a meno della metà di quello riconosciuto al CTU).
I compensi del CTU, come liquidati con decreto del 25 novembre 2024, devono essere posti definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice dott.ssa Carolina GENTILI, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in pagina 12 di 13 epigrafe indicata,
1) condanna la società al pagamento a favore delle eredi di Controparte_6 Pt_1
€ 142.829,82, oltre a interessi al tasso legale dal giorno della richiesta di pagamento (25 maggio 2021) al saldo effettivo, e oltre accessori di legge (I.V.A. e ritenuta d'acconto), se dovuti;
2) condanna la società al pagamento delle spese processuali a favore Controparte_6 delle attrici pari a € 674,60 per c.u., marca da bollo e spese di notifica, € 2.537,60 per spese di CTP, e liquidando in complessivi € 14.103,00 il compenso per la difesa legale delle attrici nel presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
3) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con decreto depositato in data 25 novembre 2024, a carico della società convenuta.
Bologna, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9265/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. MORONI GIUSEPPINA e dell'avv. MANCINO GIROLAMO ( C.F._4 VIA SANTO STEFANO N. 14 40125 BOLOGNA, elettivamente domiciliate in VIA ISOLANI N. 16 40061 MINERBIO presso il difensore avv. MORONI GIUSEPPINA
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTOSI PIER PAOLO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLERIA CAVOUR N. 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTOSI PIER PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le attrici hanno concluso come da foglio di p.c. depositato il 2 luglio 2025:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, premessa ogni e più opportuna declaratoria da assumere occorrendo anche d'ufficio
- rigettare ogni avversa asserzione, deduzione, eccezione, istanza e domanda, sia in via pregiudiziale, che preliminare che principale, perché infondate in Fatto e in diritto, nonché irrituali;
- accertare e dichiarare che l'Ing. aveva (ha) eseguito gli incarichi e le attività CP_2 professionali di cui alle NOTE PROFORMA emesse nei confronti della Controparte_3
, con sede in Minerbio (Bo), Via Garibaldi n. 12/A, Codice Fiscale-Partita Iva: e
[...] P.IVA_1 aveva (ha) il diritto a ricevere il pagamento dei relativi compensi professionali dalla predetta Società (cfr. Docc.ti nn. 7, da 10 a 19 e da 28 a 101), così come accertato anche dal CTU, Ing.
[...]
Per_1
- accertare e dichiarare che le Ricorrenti (Codice Fiscale: ), Parte_1 C.F._1 pagina 1 di 13 (Codice Fiscale: ) e (Codice Fiscale: Parte_2 C.F._2 Parte_3
, uniche eredi legittime della compianta sorella , hanno il C.F._3 Controparte_4 diritto di percepire i compensi professionali spettanti alla de cuius per gli incarichi e le attività professionali svolte in favore della , con sede in Minerbio (Bo), Via Controparte_3 Garibaldi n. 12/A, Codice Fiscale-Partita Iva: P.IVA_1
- condannare, conseguentemente, per tutto quanto dedotto << IN FATTO >> e << IN DIRITTO >> la
, in persona dell'Amministratore Unico MARTIN STEFANO Controparte_3 (nonché Unico socio), con sede in Minerbio (Bo), Via Garibaldi n. 12/A, Codice Fiscale-Partita Iva:
, al pagamento in favore delle Ricorrenti-attrici (Codice Fiscale: P.IVA_1 Parte_1
), (Codice Fiscale: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(Codice Fiscale: , uniche eredi legittime della compianta sorella
[...] C.F._3 [...]
, la somma di € 142.829,82 (€centoquarantaduemilaottocentoventinocevirgolaottantadue), CP_4 oltre oneri di legge, ossia Ritenuta di Acconto pari ad € 28.565,96 (€ventottomilacinquecentosessantacinquevirgolanovantasei), che dovrà essere corrisposta direttamente dalla predetta , quale sostituto di imposta e IVA 22% Controparte_3 pari ad € 31.422,56 (€trentunomilaquattrocentoventiduevirgolacinquantasei), oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
- condannare, altresì, la , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_3
(nonché Unico socio), con sede in Minerbio (Bo), Via Garibaldi n. 12/A, Codice CP_5 Fiscale - Partita Iva: , a corrispondere alle Ricorrenti-attrici (Codice P.IVA_1 Parte_1 Fiscale: ), (Codice Fiscale: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2
(Codice Fiscale: , uniche eredi legittime della compianta Parte_3 C.F._3 sorella , tutte le spese giudiziali e i compensi professionali ex D.M. n. 147/2022 del Controparte_4 presente Procedimento, comprese le spese non imponibili, oltre il rimborso delle spese generali di studio. di IVA e CPA previsti per Legge sulle somme imponibili e a corrispondere quanto anticipato e versato al CTU, Ing. pari ad € 3.425,76 e a corrispondere le spese per il CTP Ing. Persona_1
pari ad € 2.537,60. Persona_2
- condannare, inoltre, ex art. 96, comma III, c.p.c.. la , in persona Controparte_3 dell'Amministratore Unico , con sede in Minerbio (Bo), Via Garibaldi n. 12/A, CP_5 Codice Fiscale -Partita Iva: , valutata la condotta processuale nel caso di rifiuto P.IVA_1 ingiustificato della proposta conciliativa di cui alla udienza del 04.02.2025 e/o nel caso di mancata valutazione di detta proposta conciliativa con serietà e attenzione, al pagamento a favore delle Ricorrenti-attrici (Codice Fiscale: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (Codice Fiscale: ) e (Codice Fiscale: C.F._2 Parte_3
, di una somma equitativamente determinata, pari al valore delle spese C.F._3 processuali maturate dopo la proposta conciliativa relative alla fase decisionale».
La società convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 27 giugno 2025:
«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le motivazioni di cui in narrativa:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Espungere le frasi diffamatorie ad ingiuriose di cui alle pagine 5-6 del ricorso avverso punto IX).
IN VIA PRELIMINARE
In caso di mancata prova della riconducibilità degli avvisi di nota prodotti dalle ricorrenti alla defunta ing. respingere la domanda attorea con condanna di parte attrice per lite temeraria ex CP_2 pagina 2 di 13 art. 96 primo e terzo comma c.p.c.
Disporre il mutamento di rito da cognizione sommaria a cognizione ordinaria per consentire alle parti di integrare gli atti.
IN VIA PRINCIPALE
Per le ragioni sopra esposte, dichiarare che nulla è dovuto dalla relativamente alle Controparte_6 10 notule oggetto della presente causa in quanto ogni competenza relativa all'Ing. è CP_4 stata a suo tempo pagata e, comunque ogni diritto è prescritto ai sensi dell'art. 2956 comma 2 cod. civ.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si indicano sin d'ora a teste, di cui si richiede ammettersi prova su quanto ex adverso dedotto e sulle circostanze di causa tutte a riprova della documentazione prodotta in atti, sulle deduzioni di cui alla narrativa di causa precedute dalla locuzione “vero che” e sui capitoli che verranno formulati in sede di merito con le memorie ex art. 183 c.p.c., i Sigg.ri:
1) Arch. 2) Arch. 3) 4) 5) Persona_3 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
6) 7) 8) ; 9) ; 10) Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 11) 12) Arch. Controparte_16 Controparte_17
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e onorari di causa da liquidarsi sulla base dei parametri ministeriali attualmente in vigore».
OGGETTO: inadempimento dell'obbligazione di pagamento del compenso scaturente da contratto d'opera professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.– Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 1° agosto 2022, , e Pt_1 Pt_2 Pt_3
, spendendo la qualità di uniche eredi universali della sorella , deceduta il 2
[...] CP_4 maggio 2019, hanno convenuto in giudizio la , chiedendone la condanna per Controparte_6 non aver la medesima corrisposto i compensi dovuti per prestazioni d'opera professionale eseguite su suo incarico.
Per quanto qui rileva, le eredi hanno in particolare esposto: Pt_1
a) che la società convenuta, costituita nel gennaio 2013, faceva capo per pari quota alla sorella defunta (avente la qualifica di ingegnere) e a (avente la qualifica di geometra), quest'ultimo CP_5 altresì con il ruolo di amministratore unico;
b) che l'oggetto sociale della convenuta è così specificato nell'atto costitutivo: «attività di costruzione e ristrutturazione di opere edilizie in genere, loro progettazione, consulenza, direzione tecnica;
compravendita, permuta, gestione, locazione (non finanziaria) e sublocazione di beni immobili di qualsiasi natura e genere, con eccezione dell'attività di intermediazione immobiliare;
assunzione in appalto di qualunque lavoro per la realizzazione o ristrutturazione di costruzioni e la prestazione di forniture e di ogni altro servizio connesso all'attività d'impresa; realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione, valutazione di congruità tecnico-economica e studi per impatto ambientale nel campo dell'ingegneria edile ed impiantistica»;
c) che la : Controparte_6
– aveva acquistato, con rogito notarile del 29 ottobre 2013, porzioni di terreno censite al Catasto pagina 3 di 13 Terreni del Comune di Minerbio (BO) al Foglio n 16, per una superficie rilevata di 15.359 mq con diritti edificatori e, in relazione a tali fondi, in data 21 novembre 2013 aveva stipulato con il Comune di Minerbio (BO) la convenzione urbanistica (allegata all'atto introduttivo sub n. 7);
– risultava proprietaria di terreni edificabili siti all'interno del “comparto 8” del Piano Operativo Comunale denominato “POC3” del Comune di Minerbio, il cui Piano Urbanistico Attuativo era stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 luglio 2013, identificati al Catasto del Comune di Minerbio (BO) al Foglio 16 con i mappali 1554, 1641, 1538, 1539, 1540, 1647, 1654, 1655, 1545, 1648,1649,1650, 1543, 1646, 1640, 1639, 1642 (con la precisazione che il mappale 1546 corrisponde all'area di sedime delle opere di urbanizzazione primaria);
– alla data del decesso di (2 maggio 2019), rimaneva proprietaria dei mappali 1554, CP_4 1538, 1539, 1540, 1545, 1650, 1543, 1639 e 1546;
d) di aver rinvenuto tra i documenti della defunta sorella dieci note proforma non pagate (cfr. gli allegati all'atto introduttivo sub nn. 10-19) ed emesse da quest'ultima nei confronti della convenuta per l'opera professionale dalla medesima svolta nell'ambito della realizzazione del già citato comparto 8 del piano operativo comunale denominato “POC3” del Comune di Minerbio (BO); attività concretatasi, fra l'altro, nella redazione degli strumenti urbanistici necessari, nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, marciapiedi, ecc.), nell'assumere la direzione dei lavori.
e) che, in particolare, è stata progettista architettonica e strutturale degli edifici CP_4 realizzati nel comparto 8 con riferimento ai lotti 7, 10, 11b, 12, nonché sul lotto 15 extra comparto;
f) di aver pertanto richiesto alla convenuta a mezzo PEC, in data 25 maggio 2021, il pagamento delle competenze professionali spettanti alla defunta sorella, specificate nelle già citate note proforma, ottenendo però il rifiuto dell'amministratore unico della società (rifiuto non superato nemmeno a seguito della procedura obbligatoria di mediazione, di cui v'è prova in atti e alla quale CP_5
ha preso attivamente parte).
[...]
In fase introduttiva, le eredi quantificavano la richiesta di pagamento in complessivi € Pt_1 266.220,00, «oltre alla ritenuta di acconto pari ad € 52.200,00 […], che dovrà essere corrisposta direttamente dalla predetta , quale sostituto di imposta, oltre Controparte_3 interessi legali dal giorno del dovuto al saldo».
2.– Con comparsa depositata il 21 novembre 2022 si è costituita in giudizio la CP_6
, lamentando la totale infondatezza in fatto e in diritto delle pretese formulate nell'atto
[...] introduttivo e rilevando la inesistenza di un credito riconducibile all'Ing. , oltre a CP_4 quello di € 38.611,46, riconosciuto a bilancio della società sotto la voce “fornitori per fatture da ricevere” ed il cui pagamento era stato offerto più volte alle eredi , previo ricevimento di Pt_1 regolare fattura.
In particolare, per quanto qui rileva:
a) ha contestato – offrendo spunti giurisprudenziali – l'affermazione di controparte, secondo cui al geometra (a differenza dell'ingegnere) sarebbe preclusa la progettazione di strumenti urbanistici e il collaudo delle opere, formulata per offrire un ulteriore elemento indiziario comprovante la riferibilità alla defunta sorella delle attività professionali indicate nelle note proforma;
b) ha sostenuto che l'iniziativa processuale assunta dalle attrici costituisse, in buona sostanza, una porzione di una più ampia condotta persecutoria – integrante gli estremi dell'abuso del diritto – tenuta dalle attrici nei suoi confronti sulla scorta della complessa vicenda relativa alla liquidazione della quota pagina 4 di 13 societaria loro spettante iure hereditatis;
c) ha sostenuto la “falsità” delle note proforma, supponendo che le medesime fossero state confezionate «ad arte» post mortem, e ciò in quanto:
▪ «le attività e prestazioni professionali cui si riferiscono sono già state precedentemente saldate» (così a pag. 14 della memoria di costituzione e risposta);
▪ era solita richiedere il pagamento del compenso subito dopo il completamento CP_4 di ciascun incarico «vuoi progettuale, vuoi di direzione lavori o per la sicurezza», risultando conseguentemente poco credibile la circostanza per cui la medesima non avesse mai richiesto il pagamento delle notule de quibus, peraltro risalenti al 2018 e 2019 e per attività effettuate negli anni 2013-2018;
d) ha osservato come le note proforma prodotte dalle eredi fossero «fogli di carta privi Pt_1 della benché minima efficacia probatoria», e che, correlativamente, le medesime non avessero prodotto alcun preventivo di spesa, alcun contratto scritto di incarico professionale o qualunque carteggio a riprova dell'esistenza dei crediti azionati;
e) ha ribadito come «gli avvisi di nota si riferiscono ad attività svolte nel periodo 2013-2018, relativamente alle quali […] la ha pagato ogni collaboratore, ivi compresa l'ing. , CP_3 CP_4 pertanto nulla è dovuto»;
f) ha eccepito, rispetto ai crediti eventualmente accertati da questo Tribunale (ma comunque negati), l'operare della prescrizione presuntiva triennale ex 2956 c.c.
Seppure “a latere”, la convenuta ha altresì stigmatizzato le affermazioni contenute alle pag. 5 e 6 dell'atto introduttivo (paragrafo IX), a mente delle quali:
▪ «il geom. ha attribuito a sé medesimo gli importi, che, al contrario, la CP_5
doveva corrispondere alla compianta Ing. , Controparte_3 CP_2 che ha eseguito tutte le prestazioni professionali necessarie e finalizzate a conseguire l'Oggetto sociale, per lo svolgimento dell'attività della predetta Società»;
▪ lo stesso «quale Amministratore della , NON poteva Controparte_3 emettere Fatture, il cui cospicuo ammontare ingenera il sospetto che possa trattarsi di compensi quale Amministratore Unico, “mascherati” da prestazioni di servizi, sui quali non sono stati pagati i contributi INPS ed INAIL e le ritenute IRPEF come per Legge».
A giudizio della convenuta, in particolare, siffatte affermazioni avrebbero contenuto diffamatorio e pertanto ha chiesto a questo Tribunale – anche in sede di p.c. – di ordinarne l'espunzione.
2.– In sede di prima udienza, tenutasi l'8 febbraio 2023, questa Giudice, fra l'altro, ha ritenuto opportuno, in ragione della complessità dei temi e della conseguente istruttoria, convertire il rito da sommario di cognizione a ordinario, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c; alla successiva udienza del 26 settembre 2023, ha effettuato l'interrogatorio formale dell'Amministratore unico della società convenuta;
alle udienze del 17 gennaio e del 28 febbraio 2024 sono state assunte (dal Giudice onorario dott.ssa Cecile Comandini) le prove testimoniali richieste dalle eredi . Pt_1
Con ordinanza del 29 febbraio 2024 è stata disposta CTU e nominato l'Ing. Persona_1 finalizzata:
a) a verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita dalla Giudice, le attività svolte dall'Ing. con riferimento alle opere indicate nelle note proforma CP_4 pagina 5 di 13 prodotte dalle sue eredi in questo giudizio;
b) a valutare la congruità dei compensi indicati nelle suddette notule con riferimento alle tariffe vigenti all'epoca del conferimento dell'incarico;
c) ad accertare, di conseguenza, l'importo dovuto all'Ing. , tenuto conto di quanto già CP_4 pagato al fine di escludere eventuali duplicazioni di importi.
In data 4 novembre 2024 è stata depositata la relazione peritale e, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della difesa delle attrici, il consulente, in data 30-31 gennaio 2025, ha precisato, fra l'altro, che «i compensi spettanti all'ing. per l'attività da lei svolta, secondo quanto richiesto dal quesito, CP_4 sono stati quantificati in € 142.829,82 oltre oneri di legge, e che tale cifra ricomprende i 38.611,46 € già riconosciuti dalla convenuta».
All'udienza del 4 febbraio 2025, la difesa delle attrici ha dichiarato di accettare, a titolo conciliativo, l'importo determinato dal CTU, oltre alle spese legali, al compenso del CTU e del proprio CTP. Questa Giudice ha peraltro fatto propria tale proposta ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. e ha liquidando le spese di lite da rimborsare in € 10.000,00, oltre alle spese del CTP da liquidarsi in € 2.000,00. Detta proposta, tuttavia, non è stata accettata dalla società convenuta.
Infine, all'udienza del 3 luglio 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e sono state autorizzate al deposito delle memorie di cui agli artt. 189-190 c.p.c.
3.– La domande formulate dalle attrici in sede di p.c. sono fondate e, nei limiti di quanto di seguito precisato, meritano di essere accolte.
Sotto il profilo dell'an debeatur, l'esistenza del credito in capo alla defunta (e ora, CP_4 iure hereditatis, in capo alle sue sorelle) avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali per le attività dalla medesima eseguite risulta provata (non dalle note proforma che non hanno di per sé efficacia probatoria, ma, al più, indiziaria), bensì:
a) per € 38.611,46 in virtù di quanto più volte confessato nei propri atti difensivi dalla società convenuta, con la precisazione che la mancata accettazione da parte delle attrici del pagamento di tale importo risulta legittima in virtù di quanto stabilito dall'art. 1181 c.c., a mente del quale «Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile» anche considerando che tale importo non è stato imputato ad alcuna specifica attività e/o rapporto contrattuale;
b) dalle testimonianze raccolte in giudizio (in particolare, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17 gennaio 2024 da e da quelle rese all'udienza del 28 febbraio 2024 da Persona_3 [...] da e da , le quali corroborano la tesi di parte attrice Tes_1 Testimone_2 CP_7 secondo la quale l'Ing. ha effettuato in prima persona (o mediante collaboratori dei CP_4 quali era comunque responsabile) le attività indicate nelle note proforma prodotte unitamente all'atto introduttivo e commissionate dalla società convenuta;
segnatamente, il teste a dichiarato Tes_1 di ricordare la nota proforma impostata dalla defunta e di aver compiuto personalmente l'inserimento delle varie attività svolte di volta in volta su richiesta della , con ciò smentendo la tesi secondo CP_4 la quale detto note non avessero alcuna caratteristica di verosimiglianza;
c) dagli accertamenti documentali svolti dal CTU (sul punto v. anche quanto specificato infra con riferimento alle attività indicate in ciascuna nota proforma).
Peraltro, non vale ad escludere l'esistenza del credito per i compensi professionali dovuti alla defunta la circostanza – più volte evidenziata dalla convenuta, sia negli atti difensivi sia in CP_4 sede di interrogatorio del suo Amministratore unico, ma mai specificamente provata – per la quale la pagina 6 di 13 regolazione dei pagamenti avveniva «tra di noi» (cioè tra i due soci mediante accordi informali), giacché le regole processuali in materia di onere probatorio pongono, com'è noto, a carico di chi eccepisce il fatto estintivo/modificativo la relativa dimostrazione (cui può attendersi anche mediante presunzioni, purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 2729 c.c.). Vieppiù: la convenuta è sul punto caduta più volte in contraddizione nella misura in cui ha, per un verso, argomentato nel senso poc'anzi richiamato e, per altro verso, ha asserito di aver pagato i compensi dovuti di volta in volta a
[...]
(sollevando inoltre l'eccezione di prescrizione presuntiva). CP_4
Sotto il profilo del quantum debeatur, va ricordato che non osta all'accoglimento della domanda attorea la mancata produzione di un contratto scritto tra e la società convenuta, né la mancata CP_4 prova della pattuizione in altra forma di un compenso specifico nel suo ammontare: l'art. 2233 c.c., invero, consente al Giudice, anche in assenza di un accordo sul c.d. onorario, di accertare il valore delle attività prestate e, così, l'importo del credito, facendo riferimento alle tariffe professionali vigenti (criterio in effetti utilizzato dal CTU nella relazione da lui depositata, adattandolo alle particolarità del caso concreto).
A questo punto, sulla scorta della relazione redatta dal CTU – che qui s'intende integralmente richiamata –, giova specificare, nota per nota, le attività effettivamente svolte da e CP_4 procedere al calcolo del compenso dovuto:
1) Nota proforma n. 1 (doc. 10, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle competenze professionali per la costruzione di nuovo fabbricato residenziale sul lotto 11b del comparto 8 del POC 2, via Matteotti - Comune di Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al permesso di costruire n. 4/2015 (prot. n. 3422/2015), avente ad oggetto la “costruzione di edificio residenziale da eseguirsi in Minerbio, via Matteotti, sul lotto 11/b del comparto 8 del poc2”, e alla successiva SCIA in variante di cui al prot. n. 9377/2016;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative, risulta che CP_4 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione e deposito della segnalazione certificata di conformità e agibilità (SCEA);
▪ dalla documentazione in atti risulta che i lavori iniziarono in data 4 giugno 2015 e vennero ultimati in data 16 maggio 2017 (si veda, quanto alla data di fine lavori, quanto condivisibilmente argomentato dal CTU a pag. 18 della relazione);
▪ il compenso dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del metodo di CP_4 calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 29, 34 e 35 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 18.805,00;
2) Nota proforma n. 2 (doc. 11, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle Competenze professionali per la costruzione di nuovo fabbricato residenziale sul lotto 10 del comparto 8 del POC 2, via Matteotti - Comune di Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al permesso di costruire n. 10/2014 (prot. n. 7970/2014), avente ad oggetto la “costruzione di edificio residenziale monofamiliare da eseguirsi in Minerbio lotto 10 comparto 8”;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative, risulta che CP_4
pagina 7 di 13 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale (compreso il deposito di VNS, di cui al PG n. 7260/2016), coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e redazione e deposito della segnalazione certificata di conformità e agibilità ); CP_18
▪ dalla documentazione in atti, risulta che i lavori iniziarono in data 22 settembre 2014 e vennero ultimati in data 26 luglio 2017;
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 29, 35, 36 e 37 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 19.987,97;
3) Nota proforma n. 3 (doc. 12, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota riguarda le prestazioni professionali relative alla realizzazione di progetti di massima per lotti all'interno del comparto 8 del POC2, via Matteotti - Comune di Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al documento 44 prodotto da parte attrice, consistenti in alcuni (otto in totale) esempi di soluzioni architettoniche complete di arredo;
▪ l'attività svolta da relativa a questa nota è, tuttavia, limitata ad una CP_4 supervisione dell'attività delegata alla sua collaboratrice Persona_3
▪ il compenso dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del metodo di CP_4 calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 30, 37 e 38 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 1.840,97;
4) Nota proforma n. 4 (doc. 13, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alla redazione del Piano Operativo Comunale (POC2 del Comune di Minerbio) con valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per il comparto 8 di via Matteotti;
▪ le attività svolte da , in particolare, sono quelle elencate nelle delibera di CP_4
Consiglio comunale n. 48 del 29 dicembre 2012 e n. 43 del 22 luglio 2013 (di cui al doc. 46 del fascicolo di parte attrice);
▪ come chiarito dal CTU, non è noto quando siano iniziate dette attività, ma è indubbio che le stesse fossero state ultimate alla data di approvazione della delibera, ovvero il 22 luglio 2013;
▪ il compenso dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del metodo di CP_4 calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 30, 31 e 38 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 8.606,56;
5) Nota proforma n. 5 (doc. 14, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle Competenze professionali per la costruzione di nuovo fabbricato residenziale sul lotto 12 del comparto 8 del POC 2- Comune di Minerbio;
▪ le attività sono quelle di cui al permesso di costruire n. 12/2016 (prot. n. 9294 del 06 settembre 2016), avente ad oggetto la “costruzione di edificio residenziale da eseguirsi in Minerbio lotto 12 comparto 8”, e varianti PG n. 2623 del 3 marzo 2017 e PG n. 1972 del 12 febbraio 2018;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative, risulta che CP_4 pagina 8 di 13 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale (comprensivo di variante strutturale in data 17 febbraio 2017) e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
▪ dalla documentazione in atti risulta che i lavori iniziarono in data 2 dicembre 2016 e vennero ultimati in data 4 dicembre 2020, con la precisazione che le strutture vennero ultimate in data 13 aprile 2018, depositò relazione a strutture ultimate in CP_4 data 16 aprile 2018 e, non essendo ancora ultimati i lavori, a seguito della prematura scomparsa di (avvenuta il 2 maggio 2019), il geom. CP_4 CP_5 subentrò nella direzione lavori e successivamente depositò la;
CP_18
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 31, 38 e 39 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 13.750,00;
6) Nota proforma n. 6 (doc. 15, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle competenze per nuova viabilità di attraversamento del territorio di Minerbio conforme al PSC di Terre di Pianura e dell'accordo territoriale comune-provincia tratto funzionale 2 - da Via Canaletto a Via della Solidarietà - opere previste dall'accordo urbanistico (art. 18 LR. 20/2000) recepito nel POC2 - PROGETTO allargamento della strada Via Marconi a Minerbio;
▪ le attività sono quelle approvate con delibera n. 105 del 30 novembre 2016 del Consiglio comunale di Minerbio, relative al progetto definitivo di "allargamento Via Marconi - tratto 2" (cfr. doc. n. 59 di parte ricorrente). Come specificato dal CTU, si tratta di un'opera che ha consentito, per via dell'accordo di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 23.05.2012, la edificabilità per complessivi 3.450 mq del comparto C8 ANS _CS sui cui la società convenuta ha sviluppato i lotti residenziali;
▪ gli elaborati riferibili a sono quelli indicati a pag. 21 e 22 della relazione CP_4 peritale;
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 32, 39 e 40 della relazione), che questa giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 27.700,00;
7) Nota proforma n. 7 (doc. 16, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle Competenze professionali per la costruzione di nuovo fabbricato sul lotto 7 del comparto 8 del POC 2 – Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al permesso di costruire n. 3/2014 (prot. n. 609 del 15 gennaio 2014), avente ad oggetto la “nuova costruzione di edificio residenziale da eseguirsi in Minerbio capoluogo comparto 8 lotto 7”;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative risulta che CP_4 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale;
di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
▪ dalla documentazione in atti risulta che i lavori iniziarono in data 5 maggio 2014 e vennero ultimati in data 27 marzo 2017, con la precisazione che, a seguito della prematura scomparsa di , la variante finale SCEA venne depositata dalla sorella CP_4
pagina 9 di 13 geom. ed inviata al SUE a mezzo PEC in data 1° luglio 2019; Parte_3
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 32, 40 e 41 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 18.191,71;
8) Nota proforma n. 8 (doc. 17, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alla richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria del comparto 8 di via Matteotti, Minerbio;
▪ le attività, in particolare, sono quelle di cui al permesso di costruire n. 2/2014 (prot. n. 15857 del 14 dicembre 2013), avente ad oggetto la “realizzazione opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi in Minerbio al foglio 16 mapp. 1331-16”;
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative risulta che CP_4 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico;
▪ dalla documentazione in atti risulta che i lavori iniziarono in data 26 marzo 2014 con la precisazione che venne nominata anche direttore lavori, ma le opere non CP_4 erano ultimate alla data del suo decesso;
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 32 e 41 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 24.400,50;
9) Nota proforma n. 9 (doc. 18, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alla realizzazione di nuovo fabbricato residenziale sul lotto 15 (nel comparto di espansione residenziale C2.3 posto in prossimità della caserma dei Carabinieri di Minerbio) di proprietà Controparte_16
▪ le attività sono quelle di cui al permesso di costruire n. 6/2016 (prot. n. 7086 del 7 luglio 2016), avente ad oggetto la “realizzazione di nuovo fabbricato residenziale e monofamigliare”, e variante SCIA PG n. 5855 del 18 maggio 2017 (si tratta quindi di un lotto di proprietà di esterno alla lottizzazione del comparto 8 del Controparte_16 POC2 di proprietà della società convenuta);
▪ dalle informazioni desumibili dalle pratiche amministrative risulta che CP_4 abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore lavori architettonico e strutturale e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
▪ dalla documentazione in atti, risulta che i lavori iniziarono in data 27 settembre 2016 e vennero ultimati in data 16 settembre 2020, con la precisazione che, non essendo ancora ultimati i lavori, a seguito della prematura scomparsa di , il geom. CP_4 CP_5
in data 26 settembre 2019 subentrò nella direzione lavori;
[...]
▪ il compenso (residuo) dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del CP_4 metodo di calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 33, 41 e 42 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 27.250,46;
10) Nota proforma n. 10 (doc. 19, fascicolo di parte attrice):
▪ la nota è relativa alle opere di completamento di immobile ad uso residenziale sito in via F.lli Ferrari 15, Anzola dell'Emilia; pagina 10 di 13 ▪ le attività, in particolare, sono quelle relative alle opere di completamento del permesso di costruire n. 9/2012 (prot. n. 15004 del 11 luglio 2015);
▪ risulta essere stata incaricata come progettista e direttore lavori in seguito CP_4 alle dimissioni dell'Arch. In particolare, l'Ing. ha depositato: CP_19 Pt_1 segnalazione Certificata di inizio Attività (S.C.I.A.) per il completamento delle opere di cui al p.g. n. 15004 del 11 luglio 2015; variante finale al PdC n. 9 del 2012 rilasciato dal Comune di Anzola dell'Emilia; segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (C.E.A.);
▪ dalla documentazione in atti risulta che l'attività dell'Ing. iniziò a seguito del Pt_1 subentro al precedente direttore lavori e che i lavori vennero ultimati in data 21 giugno 2018, come dichiarato nella SCEA;
▪ il compenso dovuto per l'attività svolta da – tenuto conto del metodo di CP_4 calcolo utilizzato dal CTU (pagg. 33 e 42 della relazione), che questa Giudice condivide e richiama integralmente – ammonta a € 8.866,65.
Va a questo punto precisato che non merita accoglimento l'eccezione ex 2956 c.c. sollevata dalla convenuta, secondo la quale, rispetto ai crediti eventualmente accertati da questo Tribunale (ulteriori rispetto all'importo riconosciuto di € 38.611,46), opererebbe la prescrizione presuntiva triennale.
Invero, l'applicazione dell'istituto della prescrizione presuntiva – che comporta una deroga alla regola generale secondo la quale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, senza doverlo anche provare – è esclusa quando, come nel caso di specie, il debitore alleghi il mancato pagamento del compenso professionale nella misura richiesta da controparte, bensì nella minor misura offerta di € 38.611,46; circostanza che è pacifica nel caso de quo, essa costituendo il presupposto logico di tutta l'attività difensiva approntata dalla . Controparte_6
L'art. 2959 c.c., infatti, stabilisce che l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata quando chi la oppone «ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta».
Va infine disattesa l'argomentazione della convenuta (cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale), secondo la quale sarebbe «di tutta evidenza che l'Ing. , quando in vita, non ha mai CP_2 manifestato alcuna volontà di riscossione di crediti, ulteriori a quelli presenti nel bilancio dalla stessa sottoscritto, nei confronti della ». CP_3
E invero, come condivisibilmente argomentato da parte attrice nella memoria conclusionale di replica (pag. 4 s.), il verbale di approvazione del bilancio evocato dalla convenuta risulta tutt'altro che veritiero, come accertato nel procedimento penale n. 5817/2021 R.G.N.R., nell'ambito del quale il GIP del Tribunale di Bologna ha emesso decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p. (prodotto in giudizio dalle eredi ) nei confronti dell'Amministratore unico della , Pt_1 Controparte_6 ovverosia , giacché «in qualità di rappresentante legale della con CP_5 Controparte_20 artifizi e raggiri consistiti nell'aver simulato lo svolgimento in data 29.04.2019 della assemblea della predetta società alla presenza dell'altro socio, (in realtà in quella data ricoverata a CP_4 Milano per cure oncologiche), redigendo un falso verbale di assemblea in cui si dava atto dell'unanimità dei consensi dei soci, procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in quanto in tal modo veniva deliberata la destinazione a riserva statuaria dell'utile di esercizio che non veniva distribuito ai soci».
Per tutte queste ragioni, la società deve essere condannata al pagamento a Controparte_6 favore delle eredi di € 142.829,82, oltre a interessi al tasso legale – come da domanda di Pt_1 pagina 11 di 13 parte attrice – dal giorno della richiesta di pagamento (25 maggio 2021) al saldo effettivo, e oltre accessori di legge (I.V.A. e ritenuta d'acconto), se dovuti.
4.– La domanda, formulata dalla convenuta, volta ad ottenere da questo Tribunale l'ordine di espunzione delle affermazioni contenute alle pag. 5 e 6 dell'atto introduttivo (paragrafo IX) è inammissibile per carenza di legittimazione attiva nonché di interesse ad agire in capo alla società convenuta.
Invero, anche laddove fosse accertata l'effettiva portata offensiva o diffamatoria di tali allegazioni, legittimato a chiederne l'obliterazione sarebbe esclusivamente inteso come persona CP_5 fisica, essendone egli soltanto l'autentico destinatario. Egli, invece, non è parte sostanziale del presente giudizio e la società di cui il medesimo è amministratore unico non è legittimata ad agire a tutela degli interessi di lui, a nulla rilevando la coincidenza “di fatto” tra l'ente giuridico ed il suo unico socio e amministratore.
Nemmeno le predette frasi possono essere espunte d'ufficio ai sensi dell'art. 89 c.p.c. perché non sono intrinsecamente sconvenienti od offensive, come invece richiesto dalla disposizione citata: l'eventuale portata offensiva, cioè, potrebbe essere disvelata soltanto a seguito degli accertamenti dei fatti in essi espressamente contemplati, però, per le ragioni già illustrate (mancanza di legittimazione attiva in capo alla convenuta), a siffatto accertamento non può in questa sede procedersi.
5.– La condanna alle spese segue la soccombenza della convenuta, la quale non solo non ha accettato la proposta della scrivente nella misura poi effettivamente riconosciuta, con le implicazioni di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., ma anche in quanto l'offerta non formale del pagamento di € 38.611, 46 è stata legittimamente rifiutata dalle attrici – come sopra già precisato–, trattandosi comunque di importo del tutto avulso da qualsivoglia documentazione attendibile, vista la falsità del bilancio.
La somma liquidata in dispositivo per compensi d'avvocato (€ 14.103,00) è calcolata sulla base delle vigenti tariffe di legge (d.m. 55/2014 ss. modif.) e prendendo come riferimento lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale secondo il valore medio per tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale); nulla per la mediazione in quanto non richiesta nella nota spese né nelle conclusioni precisate.
Siffatta scelta tiene conto della difficoltà media delle questioni di fatto e di diritto sottese al presente giudizio, del numero e dell'articolazione delle memorie depositate dalla difesa di parte attrice, del numero delle udienze e della media difficoltà dell'attività svolta nelle medesime.
Stante l'assoluta identità di posizione processuale delle tre attrici – che non ha perciò comportato alcuna necessità di compiere atti difensivi e/o di redigere memorie differenziati/e – non può farsi luogo all'aumento percentuale del compenso previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
La società deve essere anche condannata al rimborso di € 674,60 per c.u., Controparte_6 marca da bollo e spese di notifica ed € 2.537,60 per spese di CTP (compenso che appare congruo, tenuto conto che ammonta a meno della metà di quello riconosciuto al CTU).
I compensi del CTU, come liquidati con decreto del 25 novembre 2024, devono essere posti definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice dott.ssa Carolina GENTILI, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in pagina 12 di 13 epigrafe indicata,
1) condanna la società al pagamento a favore delle eredi di Controparte_6 Pt_1
€ 142.829,82, oltre a interessi al tasso legale dal giorno della richiesta di pagamento (25 maggio 2021) al saldo effettivo, e oltre accessori di legge (I.V.A. e ritenuta d'acconto), se dovuti;
2) condanna la società al pagamento delle spese processuali a favore Controparte_6 delle attrici pari a € 674,60 per c.u., marca da bollo e spese di notifica, € 2.537,60 per spese di CTP, e liquidando in complessivi € 14.103,00 il compenso per la difesa legale delle attrici nel presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
3) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con decreto depositato in data 25 novembre 2024, a carico della società convenuta.
Bologna, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 13 di 13