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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
7/7/2025 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 4859/2024 a.c. promossa
DA
, nato a [...] il [...] a [...], rapp.to e Parte_1
difeso dall'Avv. Daniela Ferraro, con domicilio eletto in Acerra (NA) alla Via Santolo Riemma 4
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano, CP_1
con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 13/8/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l eccependo l'inammissibilità CP_1
della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Ciò detto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Infatti, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di opposizione ad ATP, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte ricorrente, in considerazione delle patologie riscontrate, è inabile con necessità di accompagnamento decorrere dal mese di settembre del 2024
(epoca successiva non solo alla presentazione della domanda amministrativa, ma anche alla proposizione del ricorso per ATPO).
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio, anche per quanto attiene alla decorrenza, il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Al riguardo va evidenziato che, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Conseguentemente, va riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario previsto dalla legge ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° settembre del
2024 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario).
Il ricorrente, inoltre, va dichiarato persona con diritto ai benefici x L. 104/92, art.3, comma 3, a decorrere dal 27/1/2021, come già ritenuto dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
L'accoglimento dell'opposizione ad ATP a partire da epoca successiva al deposito del ricorso giudiziale per ATPO giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso del 13/8/2024 nei confronti dell così provvede: a)accoglie l'opposizione, e per l'effetto CP_1
dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° settembre 2024, con diritto ai benefici ex L.
104/92, art. 3, comma 3, dal 27/1/2021; b)compensa le spese. Torre Annunziata, li 8/7/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
7/7/2025 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 4859/2024 a.c. promossa
DA
, nato a [...] il [...] a [...], rapp.to e Parte_1
difeso dall'Avv. Daniela Ferraro, con domicilio eletto in Acerra (NA) alla Via Santolo Riemma 4
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano, CP_1
con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 13/8/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l eccependo l'inammissibilità CP_1
della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Ciò detto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Infatti, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di opposizione ad ATP, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte ricorrente, in considerazione delle patologie riscontrate, è inabile con necessità di accompagnamento decorrere dal mese di settembre del 2024
(epoca successiva non solo alla presentazione della domanda amministrativa, ma anche alla proposizione del ricorso per ATPO).
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio, anche per quanto attiene alla decorrenza, il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Al riguardo va evidenziato che, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Conseguentemente, va riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario previsto dalla legge ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° settembre del
2024 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario).
Il ricorrente, inoltre, va dichiarato persona con diritto ai benefici x L. 104/92, art.3, comma 3, a decorrere dal 27/1/2021, come già ritenuto dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
L'accoglimento dell'opposizione ad ATP a partire da epoca successiva al deposito del ricorso giudiziale per ATPO giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso del 13/8/2024 nei confronti dell così provvede: a)accoglie l'opposizione, e per l'effetto CP_1
dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° settembre 2024, con diritto ai benefici ex L.
104/92, art. 3, comma 3, dal 27/1/2021; b)compensa le spese. Torre Annunziata, li 8/7/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco