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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AZZOLINI CHIARA
e
CA MB (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COGLIATI C.F._2
FRANCESCO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“chiedono che il Tribunale di Lecco voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio tra le parti, indicate nella sentenza n. 645/2018 e già modificate con il decreto 910/2022 e così decidere:
1) in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte di e Parte_2 dell'attuale situazione economica di quest'ultima, darsi atto del venire meno dei punti: b) (diritto di visita), c) (contributo di mantenimento a favore della LI (salvo quanto meglio specificato al Pt_2
punto 2) che segue)), e) (obbligo al contributo dei coniugi per le spese straordinarie (salvo quanto meglio specificato al punto 2 che segue)), della sentenza di divorzio di cui in premessa con le conseguenti pronunce di modifica. La LI, oggi maggiorenne, rimarrà in ogni caso collocata presso la madre.
2) Le Parti convengono che, qualora alla LI non venisse rinnovato l'attuale Parte_2
contratto di lavoro in essere e la stessa non trovasse diversa occupazione lavorativa, il signor per un periodo pari ad anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso, sarà tenuto al versamento del contributo al mantenimento stabilito nel decreto n.
910/2022 (euro 375,00 mensili) (punto c) sentenza di divorzio, come modificata), con pagamento diretto a favore dalla LI , oggi maggiorenne, per tutte le mensilità in cui non dovesse Pt_2 Pt_2
lavorare, impegnandosi altresì ad inviare alla signora LO ON le relative ricevute contabili.
I genitori, in questo caso, saranno poi tenuti al versamento delle spese straordinarie nell'interesse della LI , nella misura del 50% ciascuno, sempre con pagamento diretto a favore della LI Pt_2 nel caso in cui la spesa sarà da quest'ultima sostenuta. A tal fine di avrà comunque riguardo al protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Lecco.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e CA MB hanno contratto matrimonio Parte_1
concordatario a Valgreghentino il 18.09.1998 e dalla loro unione sono nate due figlie, (nata il Per_1
21.02.2001) e (nata il [...]). Pt_2
Le parti hanno dato atto di essere pervenute ad un accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Lecco in data 15/06/2016 e che in seguito, il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 645/2018, pubblicata il
03/10/2018, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse. Successivamente il Tribunale di
Lecco ha emesso decreto n. cron. 910/2022, pubblicato il 01.02.2022, a modifica delle condizioni di divorzio.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28/02/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della LI , e l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Pt_2
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) A modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 645/2018, pubblicata il
03/10/2018, già modificate con il decreto cron. cron. 910/2022, pubblicato il 01.02.2022 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 10/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AZZOLINI CHIARA
e
CA MB (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COGLIATI C.F._2
FRANCESCO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“chiedono che il Tribunale di Lecco voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio tra le parti, indicate nella sentenza n. 645/2018 e già modificate con il decreto 910/2022 e così decidere:
1) in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte di e Parte_2 dell'attuale situazione economica di quest'ultima, darsi atto del venire meno dei punti: b) (diritto di visita), c) (contributo di mantenimento a favore della LI (salvo quanto meglio specificato al Pt_2
punto 2) che segue)), e) (obbligo al contributo dei coniugi per le spese straordinarie (salvo quanto meglio specificato al punto 2 che segue)), della sentenza di divorzio di cui in premessa con le conseguenti pronunce di modifica. La LI, oggi maggiorenne, rimarrà in ogni caso collocata presso la madre.
2) Le Parti convengono che, qualora alla LI non venisse rinnovato l'attuale Parte_2
contratto di lavoro in essere e la stessa non trovasse diversa occupazione lavorativa, il signor per un periodo pari ad anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso, sarà tenuto al versamento del contributo al mantenimento stabilito nel decreto n.
910/2022 (euro 375,00 mensili) (punto c) sentenza di divorzio, come modificata), con pagamento diretto a favore dalla LI , oggi maggiorenne, per tutte le mensilità in cui non dovesse Pt_2 Pt_2
lavorare, impegnandosi altresì ad inviare alla signora LO ON le relative ricevute contabili.
I genitori, in questo caso, saranno poi tenuti al versamento delle spese straordinarie nell'interesse della LI , nella misura del 50% ciascuno, sempre con pagamento diretto a favore della LI Pt_2 nel caso in cui la spesa sarà da quest'ultima sostenuta. A tal fine di avrà comunque riguardo al protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Lecco.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e CA MB hanno contratto matrimonio Parte_1
concordatario a Valgreghentino il 18.09.1998 e dalla loro unione sono nate due figlie, (nata il Per_1
21.02.2001) e (nata il [...]). Pt_2
Le parti hanno dato atto di essere pervenute ad un accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Lecco in data 15/06/2016 e che in seguito, il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 645/2018, pubblicata il
03/10/2018, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse. Successivamente il Tribunale di
Lecco ha emesso decreto n. cron. 910/2022, pubblicato il 01.02.2022, a modifica delle condizioni di divorzio.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28/02/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della LI , e l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Pt_2
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) A modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 645/2018, pubblicata il
03/10/2018, già modificate con il decreto cron. cron. 910/2022, pubblicato il 01.02.2022 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 10/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada