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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 2 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1722/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO CARMELA, nonché Parte_1 dall'avv. Stefano Russo presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De CP_2
Gasperi, n.55 in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di
CP_ addebito n. 37120230014807332000, notificato il 11.01.2024, con il quale l' ha chiesto il pagamento della somma di euro 2.264,58 per il periodo 01/2018 – 12/2018, eccependo la prescrizione quinquennale del credito.
CP_ L' si è costituito ritualmente, contestando l'eccezione di prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte
1 contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte della parte ricorrente, aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La parte ricorrente non ha contestato il merito della pretesa ma ha eccepito la CP_ prescrizione del credito dell'
Tale eccezione è infondata, in quanto, il termine di scadenza per il versamento dei contributi eccedenti il minimale per l'anno 2018 cadeva il 1° luglio 2019, senza maggiorazione.
Si rileva, inoltre, che i termini di prescrizione sono stati sospesi dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L.
24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L.
31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21 n.21.
La parte ricorrente non ha contestato con le note di TS depositate per l'udienza fissata CP_ per la discussione del 2 luglio 2025, quanto dedotto dall in merito alla disciplina della sospensione covid, da applicarsi alla specie.
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata, in quanto il decorso della prescrizione è stato interrotto con la notifica dell'atto impugnato.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, nei confronti dell' liquidate in € 4000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
2 Si comunichi. Napoli, il 2/7/2025 - 31/07/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 1/08/2025 in Cancelleria
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 2 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1722/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO CARMELA, nonché Parte_1 dall'avv. Stefano Russo presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De CP_2
Gasperi, n.55 in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di
CP_ addebito n. 37120230014807332000, notificato il 11.01.2024, con il quale l' ha chiesto il pagamento della somma di euro 2.264,58 per il periodo 01/2018 – 12/2018, eccependo la prescrizione quinquennale del credito.
CP_ L' si è costituito ritualmente, contestando l'eccezione di prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte
1 contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte della parte ricorrente, aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La parte ricorrente non ha contestato il merito della pretesa ma ha eccepito la CP_ prescrizione del credito dell'
Tale eccezione è infondata, in quanto, il termine di scadenza per il versamento dei contributi eccedenti il minimale per l'anno 2018 cadeva il 1° luglio 2019, senza maggiorazione.
Si rileva, inoltre, che i termini di prescrizione sono stati sospesi dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L.
24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L.
31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21 n.21.
La parte ricorrente non ha contestato con le note di TS depositate per l'udienza fissata CP_ per la discussione del 2 luglio 2025, quanto dedotto dall in merito alla disciplina della sospensione covid, da applicarsi alla specie.
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata, in quanto il decorso della prescrizione è stato interrotto con la notifica dell'atto impugnato.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, nei confronti dell' liquidate in € 4000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
2 Si comunichi. Napoli, il 2/7/2025 - 31/07/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 1/08/2025 in Cancelleria
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