Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5633/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
PIETRO GUAZZELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via
Dalmazia n. 6, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MONICA Parte_2 C.F._2
ORSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), corso G. Garibaldi n.
74, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Bono (SS) il 5.08.2006 tra il sig. e la SI.ra , ordinando all'ufficio di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Sassari a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
B- Confermare sostanzialmente le condizioni di cui al verbale di separazione del 13.09.2023, condizioni che comunque di seguito si indicano, tenuto conto dei necessari aggiornamenti da apportare in virtù del tempo trascorso dalla sentenza di separazione ad oggi:
1
1- i figli, tutti minorenni, restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso gli stessi e residenza anagrafica presso il padre. Ex art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
2- la casa coniugale, ubicata nel Comune di Capannori (LU), Fraz. Massa Macinaia, Via di
Sottomonte 250, già assegnata al padre in sede di separazione dei coniugi, resta al medesimo assegnata con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti e vi continuerà ad abitare assieme ai figli nei tempi in cui saranno collocati presso lo stesso. La SI.ra nel frattempo, ha acquistato ed abita Pt_2 in un immobile di proprietà posto in S. Marco (LU) Via Giovannetti 165 dove accoglierà i figli nei tempi di permanenza ad ella spettanti;
3- quanto ai tempi di frequentazione della prole con i genitori, i figli passeranno un ugual periodo di tempo con il padre e con la madre presso le rispettive abitazioni, alternandosi di settimana in settimana con l'uno e con l'altro, con la precisazione che, salvo diverso accordo tra le parti, il cambio di abitazione da un genitore all'altro dovrà avvenire nel giorno del venerdì alle ore 21.00.
Per le principali festività (Vigilia di Natale/Natale, 31 dicembre/1 gennaio, Pasqua/Lunedì dell'Angelo) verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori o comunque verrà gestito di anno in anno in accordo tra le parti, mentre per le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive nel periodo che gli odierni ricorrenti si comunicheranno entro il 28 febbraio di ogni anno. La precedenza nella scelta del suddetto periodo verrà data alternativamente, di anno in anno, a ciascuno dei due genitori, stabilendo che per l'anno 2025 sarà la SI.ra a scegliere Pt_2 per prima.
Nel periodo invernale ciascun genitore potrà tenere i figli per una settimana continuativa, da comunicare entro fine settembre di ogni anno. Anche la scelta di tale settimana spetterà alternativamente, di anno in anno, all'uno e all'altro genitore con la medesima turnazione prevista per la scelta del periodo estivo;
4- i ricorrenti concordano che, qualora uno o più di uno dei figli dimentichi dall'altro genitore il materiale scolastico o altri effetti personali di cui necessiti, il genitore che ha con sé in quel momento i figli si impegna a recarsi presso l'altro genitore per far prendere detti oggetti di cui il figlio/figli necessitino;
5- in forza delle condizioni economiche di ciascuno dei ricorrenti e tenuto altresì conto del regime di affidamento condiviso e collocamento paritario dei figli, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario degli stessi durante i periodi di permanenza della prole presso di sé, rimanendo esclusa la corresponsione reciproca di qualsiasi assegno perequativo;
6- i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, riportandosi per l'individuazione delle stesse, anche in relazione alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo e spese rimborsabili sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori, al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, fatta eccezione per il vestiario, ricarica del cellulare e parrucchiere/estetista che per esplicito accordo tra le parti vengono ricomprese tra le spese straordinarie da dividere al 50%;
2 7- l'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre eventuali detrazioni e deduzioni fiscali saranno suddivise equamente al 50%, essendo i ricorrenti affidatari congiunti dei figli minori ed essendo entrambi titolari di redditi propri;
8- i ricorrenti, per quanto occorrer possa, prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti. Così pure i coniugi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e il rinnovo dei necessari documenti per i figli
, , e al fine di poter espatriare esclusivamente ai fini turistici;
Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
9- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
10- in considerazione del contributo che la SI.ra durante gli anni di matrimonio, ha dato Pt_2 alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, il SI. si Parte_1 obbliga a corrispondere la somma di € 72.400,00 (settantaduemilaquattrocento/00) a titolo di assegno divorzile una tantum alla SI.ra che si obbliga ad accettare la posta attiva a tale titolo, Parte_2 per veder regolamentato in via definitiva ogni loro rapporto economico/patrimoniale ai sensi di legge come più specificatamente descritto di seguito: il SI. corrisponderà a titolo di assegno Parte_1 divorzile una tantum alla SI.ra che a tale titolo accetterà con gli effetti definitivi di cui all'art. Pt_2
5 VIII comma della L. 01.12.1970 n. 898 come novellata dalla L. 06.03.1987 n. 74, la somma complessiva di € 72.400,00 (settantaduemilaquattrocento/00). Tale importo sarà corrisposto in forma rateizzata, non produttiva di interessi mediante n° 181 rate mensili di € 400,00 cadauna, entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico bancario a favore della SI.ra il tutto a partire dal Pt_2 mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza di divorzio.
11- quanto alla casa coniugale, posta in Comune di Capannori (LU), Fraz. Massa Macinaia, Via di
Sottomonte 250, come già detto, viene assegnata al padre, che nel frattempo ne è divenuto proprietario come già specificato in premessa;
12- con l'esatta e puntuale attuazione degli accordi tutti sopra indicati i ricorrenti dichiarano che non avranno più nulla a pretendere reciprocamente;
13- le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Bono (SS) il 5/8/2006, dal quale sono nati i quattro figli (nata il Persona_1
4/10/2007), (nata il [...]), (nato l'[...]) e (nato il [...]), Per_2 Per_3 Per_4 tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
3 matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Bono (SS) in data 5/8/2006, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bono (SS) all'Atto Numero 10, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bono (SS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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