Art. 1.
Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale , e' prorogato di un anno.
Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale , e' prorogato di un anno.