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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1269/2019 R.G. tra: in persona del curatore dott. Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Gela, v. Ruggero Settimo n. 13, presso lo studio dell'avv. Angelo Fasulo (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._1 depositata telematicamente in data 5/4/2023, a seguito della dichiarazione di fallimento della società opponente in bonis, Parte_1
Opponente ed attore in riconvenzione
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Gela, v. Mallia n. 32, presso lo studio dell'avv. Nicola Nicoletti, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pieretti (C.F. ), per procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta depositata telematicamente
Opposta e convenuta in riconvenzione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 291/2019, con domande riconvenzionali
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 291/2019, emesso a domanda della società per la somma di € Parte_3
362.712,39, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
La società opponente in particolare affermava che, a seguito delle contestazioni mosse ad altra società del
Cont gruppo - RS s.p.a. - per il mancato pagamento di parte dei corrispettivi asseritamente dovuti da quest'ultima, in qualità di committente, sin dal 2011 e per svariati milioni di euro, , Controparte_1 Cont appartenente al medesimo gruppo sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società madre, cogliendo il pretesto di una semplice notizia di stampa le aveva comunicato dapprima la sospensione dall'albo dei fornitori, come pure avevano fatto altre società del gruppo, e, successivamente, l'immotivato recesso dai contratti in essere.
1 Contestava quindi la legittimità e la fondatezza della risoluzione dei contratti d'appalto comunicata dall'opposta con missive del 22/6/2018, evidenziando che nelle lettere di risoluzione non vi era alcun cenno all'inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi relativi al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri dipendenti per prestazioni rese in esecuzione dei suddetti contratti e all'inadempimento degli obblighi fiscali, ma solo un generico richiamo al paragrafo 14.1 delle condizioni generali di contratto e alla sospensione Cont dall'albo dei fornitori disposta dall' Affermava quindi che detta sospensione era stata strumentalmente giustificata con il riferimento a generiche notizie di stampa per fatti che avevano visto coinvolto il legale rappresentante della società opponente. Indi sosteneva che proprio l'atteggiamento assunto nei suoi confronti Cont dal gruppo i pagamenti solo parziali degli importi dovuti da società del gruppo e l'abuso del rapporto monomandatario intrattenuto con le committenti avevano causato alla società una crisi finanziaria che le aveva reso sempre più gravoso ottemperare agli obblighi fiscali e previdenziali, portandola al collasso.
Pertanto, contestava il credito oggetto di ingiunzione, rappresentando di essere ancora creditrice di ingenti somme nei confronti dell'opposta per l'esecuzione di forniture di servizi nell'ambito di vari contratti, sostenendo che avesse volutamente impedito l'emissione dei S.A.L. pretendendo abusivamente la Pt_3 produzione del ed infine lamentando che l'opposta avesse unilateralmente determinato e, poi, portato Pt_4
a deconto somme a credito dell'appaltatrice senza dare prova dell'esatto ammontare dei crediti di questa e senza indicare specificamente gli importi dei crediti vantati dai lavoratori eccedenti i crediti dell'appaltatrice nei confronti della committente, ed infine contestando la certezza ed esigibilità del credito azionato.
Deduceva pertanto di avere subito, a causa della condotta abusiva dell'opposta, danni dei quali chiedeva il risarcimento, consistiti nel mancato guadagno, desumibile dai volumi di fatturato degli ultimi cinque anni, nella perdita dell'avviamento commerciale e nel discredito che ne era conseguito per la società.
Chiedeva pertanto:
- in via principale, a) revocare e/o dichiarare privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
291/2019 per difetto dei requisiti ex art. 633 ss. c.p.c.;
- in ogni caso, b) accertare e dichiarare insussistente il credito vantato dalla nei confronti Controparte_1 di c) accertare e dichiarare la condotta colposa dell'opposta per le ragioni esposte nei Parte_1 rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
In via riconvenzionale, chiedeva:
d) accertare e quantificare i lavori eseguiti dalla nel 2017-2018 e non contabilizzati, Parte_1 aventi ad oggetto i contratti riferiti nn. 5740007747, 5790001640, 5740007817, 5790001644, 5740007952 e
5740007911, e per l'effetto condannare la al pagamento delle risultanti somme, oltre Controparte_1 interessi di mora dall'esecuzione dei lavori sino all'effettivo soddisfo, anche mediante CTU;
e) accertare e dichiarare l'illegittima risoluzione di diritto dei contratti di appalto con la Parte_1 nn. 5740007747, 5790001640, 5740007817, 5790001644, 5740007952 e 5740007911, nonché per l'abuso di dipendenza economica patito per le ragioni esposte e documentate in giudizio e, per l'effetto, condannare la società opposta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Controparte_1 Parte_5
[...
[...] quantificabili nella misura di almeno € 10 milioni, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo
[...] soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma da accertare in corso di causa.
In subordine:
f) dichiarare la giudiziale compensazione, fino a reciproca concorrenza dei rispettivi crediti, come accertati in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
La società costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data Controparte_1
3/1/2020, premesso che la domanda proposta in sede monitoria tendeva all'esercizio del diritto di regresso nei confronti della per gli esborsi sostenuti dalla committente con mezzi propri ai fini del Parte_1 pagamento delle somme versate a 59 lavoratori dell'opponente, ai rispettivi legali dichiaratisi antistatari e all'Erario per l'adempimento degli obblighi di sostituto d'imposta, ai sensi degli artt. 29 co. 2 D.L.vo 276/2003
e 1299 c.c., deduceva che la società opponente sin dal 2016 aveva manifestato segni di sofferenza sul piano economico-finanziario per ingenti debiti tributari iscritti in bilancio (pari, nell'esercizio 2015, ad €
10.997.080,00), e che tale situazione si era significativamente aggravata nel 2017, con la notifica sia all'impresa appaltatrice che alla committente di verbali di accertamento dell'INPS per omissioni contributive per oltre € 240.000,00, con conseguente revoca delle agevolazioni precedentemente riconosciute alla società opponente, e con il mancato pagamento sin dal luglio 2017 delle retribuzioni dovute dall'opponente ai propri dipendenti, dei contributi e delle ritenute fiscali, fino al diniego da parte dell'INPS del rilascio del Pt_4 ottenuto solo temporaneamente in virtù di una richiesta di rateizzazione, poi rimasta del tutto disattesa.
Aggiungeva inoltre: che dal febbraio 2018 essa, in qualità di committente ed obbligata in solido ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 D.L.vo 276/2003, aveva iniziato a ricevere plurime diffide legali per il pagamento di emolumenti non corrisposti ai lavoratori dipendenti della che da tale società era stata quindi Parte_1 autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei lavoratori impegnati negli appalti utilizzando le somme ancora dovute all'appaltatrice, trattenute a seguito della disposta sospensione;
che, scaduto il DURC in data
9/6/2018, il Prefetto di Caltanissetta aveva invitato la a comunicare con la massima urgenza Parte_1
i tempi del rilascio di un nuovo ed un piano di pagamento dei lavoratori dipendenti;
che, nel medesimo Pt_4 periodo, era stata diffusa dalla stampa locale notizia di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito dei partiti. Esponeva quindi che in tale contesto aveva disposto per la società Parte_6 opponente la sospensione dall'albo dei fornitori, unico per tutte le società del gruppo, in attesa che venisse chiarita la posizione dell'amministratore unico nel procedimento d'indagine pendente presso la Procura
Distrettuale Antimafia di Caltanissetta;
che in data 22/6/2018 era stata comunicata all'appaltatrice la risoluzione dei contratti nn. 5740007911, 5790001640, 5790001644, nell'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14.1 delle condizioni generali di contratto, mentre nessuna determinazione era stata adottata per i contratti nn. 5740007747, 5740007817 e 5740007952, poiché già cessati alla loro naturale scadenza;
che come terzo pignorato essa aveva altresì ricevuto la notifica di atti di pignoramento delle somme ancora dovute all'appaltatrice, promossi da lavoratori e fornitori;
che in seguito la committente, esaurite le
3 somme corrispondenti al residuo credito maturato dall'appaltatrice in esecuzione dei contratti di appalto, aveva dovuto far fronte con mezzi propri alle azioni promosse per debiti di quest'ultima verso i lavoratori utilizzati nell'appalto, fino alla concorrenza della somma di € 362.712,39 pretesa in regresso nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.L.vo 276/2003.
Indi deduceva:
- l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dei motivi di opposizione addotti con riferimento ai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato nei confronti dell'opponente;
- la nullità della domanda di adempimento per genericità dei pretesi crediti opposti in compensazione per presunti lavori non contabilizzati nell'ambito dei contratti elencati nel ricorso monitorio;
- il difetto di legittimazione attiva della società in ordine alle domande ed eccezioni proposte Parte_1 in relazione ai contratti n. 5740007747, 5740007817, 5740007952, trattandosi di contratti stipulati dall'ATI costituita dalla società opponente con in cui a quest'ultima, in quanto mandataria, erano Controparte_3 stati conferiti poteri di rappresentanza anche della mandante nei confronti della committente;
- l'infondatezza della domanda di riconoscimento di presunti crediti residui dell'impresa appaltatrice verso la committente, anche in ragione del diritto della committente di ritenzione di qualsivoglia somma eventualmente ancora dovuta all'appaltatrice in mancanza di prova da parte di quest'ultima del pagamento delle retribuzioni e del versamento delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi relativi al personale impiegato negli appalti;
- l'insussistenza dei requisiti della chiesta compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.;
- l'inammissibilità ed infondatezza delle censure proposte dall'opponente in ordine alla certezza ed esigibilità del credito vantato nei suoi confronti dall'opposta, avendo l'appaltatrice dichiarato – con dichiarazione prot.
n. 79 del 26/7/2018 – di rinunciare ad ogni “contestazione e riserva” sull'operato di in Controparte_1 merito ai pagamenti effettuati in favore dei lavoratori addetti allo stabilimento dell'opposta, e, in ogni caso, essendo stata fornita documentazione in ordine all'effettività e all'entità dei pagamenti effettuati dalla committente;
- l'inammissibilità ed infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente nei confronti dell'opposta, anche in ragione della insussistenza di un presunto abuso di posizione dominante, indicato come causa del dissesto dell'impresa appaltatrice;
- la manifesta infondatezza della domanda di illegittima risoluzione dei contratti n. 5740007747, 5740007817,
5740007952 e di risarcimento del danno, poiché non risolti, ma già cessati alla naturale scadenza alla data del
22/6/2018 delle lettere di risoluzione della committente;
- la nullità della domanda di illegittimità della risoluzione dei contratti per abuso di dipendenza economica del Con gruppo poiché generica;
- la improponibilità o inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione dei contratti di appalto, poiché, anche in caso di insussistenza dei motivi di risoluzione addotti, la manifestazione di volontà della committente integrerebbe comunque un valido recesso ad nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 14.2 delle condizioni generali di contratto;
4 - la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di appalto ancora vigenti alla data del 22/6/2018 ai sensi Con dell'art. 1456 c.c. e della sospensione della società dall'albo dei fornitori del gruppo Parte_1 alla stregua degli artt. 14.1, 22.2, 29.5, 30.2, 31, 33 delle condizioni generali di contratto, dell'art. 4 del protocollo di legalità e degli artt. 22 e 23 dei contratti di appalto in questione;
- la legittimità della sospensione della società opponente dall'albo dei fornitori, alla stregua dell'art.
6.2. delle condizioni generali di contratto, del codice etico e del modello 231 dell'opposta, avuto riguardo alle notizie di stampa riguardanti il coinvolgimento del legale rappresentante dell'opponente in una indagine per la commissione di gravi delitti e l'emissione nei suoi confronti di un avviso di garanzia (per associazione a delinquere costituita per commettere delitti di corruzione, di abuso d'ufficio e di finanziamento illecito ai partiti).
Chiedeva pertanto nel merito:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
d.i. Trib. Gela n. 291 del 17.07.2019, e pertanto confermare il medesimo d.i., condannando controparte al pagamento di € 362.712,39= oltre interessi, nonché € 634,00= a titolo di spese anticipate ed € 4.185,00= a titolo di compensi, spese generali, C.A. e IVA;
- in ogni caso, accertare dovute le somme oggetto di ingiunzione e condannare al Parte_1 pagamento dell'importo di € 362.712,39= oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo;
- dichiarare il difetto di legittimazione di a proporre le domande riguardanti i contratti Parte_1 di appalto nn. 5740007747, 5740007817, 5740007952, avendo controparte unicamente veste di mandante dell'ATI con Controparte_4
- dichiarare nulla, inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale proposta da
[...] con la quale è stato richiesto di accertare e qualificare i lavori eseguiti nel 2017-2018 e non Parte_1 contabilizzati, aventi ad oggetto i contratti riferiti nn. 5740007747; 5790001640; 5740007817; 5790001644;
5740007952 e 5740007911, e di condannare al pagamento delle risultanti somme;
Controparte_1
- dichiarare nulla, inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale proposta da
[...] con la quale è stato richiesto di accertare e dichiarare la illegittima risoluzione di diritto dei Parte_1 contratti di appalto con la nn. 5740007747; 5790001640; 5740007817; 5790001644; Parte_1
5740007952 e 5740007911 nonché per l'abuso di dipendenza economica patito, con condanna di CP_1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella misura di almeno € 10 milioni,
[...] oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
- dichiarare risolti di diritto i contratti di appalto nn. 5790001640, 5790001644 e 5740007911, a decorrere dal
31.08.2018, in conseguenza delle dichiarazioni di del 22.06.2018 di volersi avvalere della Controparte_1 clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14.1. delle Condizioni Generali di Contratto;
- in subordine, in via riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale di
[...]
come illustrato in narrativa, dichiarare risolti ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. i contratti Parte_1 di appalto nn. 5790001640, 5790001644 e 5740007911, e - qualora non fossero ritenuti già cessati per scadenza naturale del termine - i contratti nn. 5740007747, 5740007817, 5740007952;
5 - in ulteriore subordine, dichiarare compensate eventuali somme dovute a con ogni Parte_1 importo dovuto a a titolo di regresso per i pagamenti ai lavoratori, ai legali degli stessi Controparte_1
e all'Agenzia delle Entrate già documentati nel fascicolo del decreto ingiuntivo opposto (fino al 2018), nonché per i pagamenti successivamente effettuati, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, e con ogni altro importo dovuto a qualsiasi altro titolo che dovesse risultare dimostrato in corso di giudizio;
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni altra domanda formulata da Parte_1
- in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e compensi di lite, nonché ai Parte_1 sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'esponente per lite temeraria, in misura da liquidare in via equitativa.
Con ordinanza del 28/1/2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Con ordinanza del 12/1/2021 veniva disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ed assegnato a tal fine il termine di legge.
Con comparsa depositata telematicamente in data 5/4/2023, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento, che si Parte_1 riportava alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo, insistendo nella proposta opposizione a decreto ingiuntivo e nella domanda riconvenzionale già formulata dalla società in bonis.
La causa, con l'ammissione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/11/2023, previa ammissione degli ulteriori documenti prodotti dalla società opposta poiché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, sulle conclusioni precisate dalle parti – per la parte opponente ed attrice in riconvenzione, con richiamo delle conclusioni già rassegnate in atti, per la società opposta, convenuta in riconvenzione, con richiamo delle conclusioni rassegnate con atto di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 20/11/2023 - la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Opposizione a decreto ingiuntivo ed intervenuto fallimento della parte debitrice.
Va preliminarmente rilevato che l'intervenuto fallimento della società opponente, Parte_1 rende in questa sede improcedibile la domanda monitoria della società Controparte_1
In proposito si osserva che, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi dichiarato fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e segg. L.Fall., vigente ratione temporis, presentando domanda di ammissione al passivo in concorso con gli altri creditori, nel rispetto del principio della par condicio creditorum (così Cass. Sez. I sent. n. 6196 del 5/3/2020). Infatti, il decreto ingiuntivo non ancora definitivo non è opponibile al fallimento, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non essendo
6 equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'eventuale ipoteca giudiziaria che sia stata iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività (Cass. Sez. 6 - 1, ord. n.
23474 del 27/10/2020).
Sul punto è stato invero osservato che “qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi,
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito
(Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606)”
(così Cass. sez. I, 13/08/2008 n.21565). Tale improcedibilità va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, "discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (Cass. sez. 1^, 15 maggio 2001, n. 6659).
Alla luce dei principi sin qui richiamati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, la domanda monitoria proposta da nei confronti della società a seguito del fallimento di quest'ultima Controparte_1 Parte_1 va dichiarata improcedibile, essendo priva di effetti, sotto tale profilo, la costituzione in giudizio della curatela del fallimento della società opponente, a seguito della riassunzione del processo, attesa la vis attractiva del foro fallimentare.
D'altra parte, la stessa ha allegato l'avvenuta ammissione al passivo del fallimento Controparte_1 della società vantato in sede monitoria. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Domande riconvenzionali proposte dalla società opponente Parte_1
La società unitamente all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 291/2019 emesso a Parte_1 domanda della società ha anche proposto domanda riconvenzionale chiedendo di Controparte_1 accertare e quantificare i lavori eseguiti dalla società negli anni 2017-2018 e non Parte_1 contabilizzati, in esecuzione dei contratti nn. 5740007747, 5790001640, 5740007817, 5790001644,
5740007952 e 5740007911, di condannare al pagamento delle somme dovute, oltre Controparte_1 interessi di mora dall'esecuzione dei lavori sino al soddisfo, di dichiarare l'illegittima risoluzione di diritto degli indicati contratti di appalto per il perpetrato abuso di dipendenza economica della committente, di condannare la società opposta al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 10.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o nella somma maggiore o minore accertata in giudizio. In subordine, ha chiesto di dichiarare la compensazione giudiziale fino a concorrenza dei rispettivi crediti.
La società opponente ha quindi proposto una duplice domanda riconvenzionale, reiterata dalla Curatela all'atto della sua costituzione in riassunzione.
Con la prima domanda riconvenzionale essa ha rivendicato il pagamento di crediti per lavori eseguiti nel periodo 2017-2018, asseritamente non contabilizzati, indicando i contratti di riferimento e chiedendo il pagamento del corrispettivo, da quantificare esattamente mediante C.T.U., oltre interessi di mora.
7 Con la seconda, l'opponente ha dedotto di aver subito una illegittima risoluzione di diritto dei contratti da parte della che avrebbe abusato della dipendenza economica della società appaltatrice, ed Controparte_1 ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, oltre che di quelli “subendi”, quantificati nella misura di almeno 10 Con milioni di euro, rappresentando una correlazione tra le condotte delle società del gruppo e la crisi a cui essa ha fatto fronte presentando ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 L.Fall.
Per entrambe l'opponente lamenta di aver subito, a seguito di una serie di contestazioni mosse sin dal 2016 ad Con altra società del gruppo – RS s.p.a. – per pagamenti non corrispondenti al corrispettivo stabilito in contratto, un irrigidimento da parte di tutte le altre società del medesimo gruppo nell'ambito dei rapporti di appalto con queste instaurati, sostenendo che proprio il contenzioso intrapreso con RS costituisca il motivo reale, di natura ritorsiva, della sospensione della società dall'albo dei fornitori, ancorché diversamente giustificata.
a) Domanda di adempimento contrattuale per crediti insoluti.
Con riferimento alla prima delle domande formulate, la società opponente afferma di essere creditrice nei confronti della società di “centinaia di migliaia di euro” per l'esecuzione di forniture Controparte_1 di servizi resi nell'ambito dei vari contratti: crediti volutamente non quantificati dalla società opposta, che, sebbene sollecitata, non ha consentito l'emissione dei SAL pretendendo il quale condizione per la Pt_4 misurazione e la contabilizzazione dei lavori eseguiti. La committente avrebbe, dunque, unilateralmente provveduto a quantificare quanto dovuto all'appaltatrice, determinando “a sua discrezione” le somme da portare a deconto sul credito complessivamente vantato nei confronti dell'opponente.
Tale domanda, che integra una richiesta di adempimento del credito che si assume maturato dall'opponente per l'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di appalto elencati nel ricorso monitorio, appare tuttavia generica poiché non indica i lavori non ancora contabilizzati, né specifica il contratto di riferimento, i tempi di lavorazione e le maestranze impiegate per l'esecuzione dei lavori. Neppure con la memoria ex art. 183 co. 1
c.p.c. l'opponente ha precisato la propria domanda, essendosi limitata a richiamare una ulteriore produzione documentale effettuata telematicamente in data 27/1/2020, immediatamente prima dell'udienza di comparizione del 28/1/2020 trattata ai fini della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, affermando che le schede di lavoro, riferite ai contratti in vigore, corrisponderebbero ai lavori che CP_1
non ha ancora provveduto a contabilizzare non essendo l'appaltatrice in possesso del
[...] Pt_4
La stessa quantificazione del presunto residuo credito opposto in compensazione, determinato in misura pari
“quantomeno alla identica somma invocata nel riferito decreto” (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., pag.
5), ovvero nella misura di € 362.712,39 o nella maggiore somma da accertare a mezzo di C.T.U., non dà conto dei criteri di quantificazione adottati, né indica i documenti specificamente addotti a dimostrazione del presunto credito maturato ma non contabilizzato dall'opposta.
In tal modo, però, la società opponente, attrice in riconvenzione, non ha assolto l'onere di puntuale allegazione del credito vantato, avendo omesso di precisare l'ammontare complessivo dei corrispettivi non saldati a fronte delle lavorazioni completate, dei pagamenti già eseguiti dalla committente e delle somme comunque versate
8 da per retribuzioni ed oneri fiscali, assicurativi, contributivi relativi al personale impiegato nell'ambito Pt_3 dei contratti d'appalto intercorsi con l'opponente, ma da questa non corrisposte, portate in compensazione con le somme ancora dovute all'appaltatrice.
In altri termini, la produzione documentale effettuata dalla società opponente, relativa ai permessi di lavoro emessi per lavori eseguiti dalla non offre prova di presunti ulteriori crediti – per lavori mai Parte_1 remunerati – a fronte della somma di € 145.545,37, corrispondente ai compensi maturati dalla
[...] nei confronti di sottoposta a pignoramento presso terzi da parte dei creditori della società Parte_1 Pt_3 appaltatrice e mai da questa specificamente contestata. Sul punto si osserva che l'appaltatore, sostenendo che residui un credito per lavori non contabilizzati, ha innanzitutto l'onere di una puntuale allegazione dei lavori rimasti, in tutto o in parte, non remunerati, e non è esonerato da tale onere a suo carico anche nel caso in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo sulla base della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, come emergente dal certificato sullo stato di avanzamento dei lavori, poiché tale certificato non sostituisce la verifica dell'opera che il committente ha diritto di eseguire quando questa sia stata completata, né costituisce prova legale in favore dell'appaltatore dell'avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure indicate e per i prezzi liquidati nemmeno quando sia formato dal committente o da persona da lui incaricata (così Cass.
Sez. III sent. 4955 del 21/5/1999; conf. Cass. Sez. 2, sent. n. 106 del 04/01/2011). Ne consegue che, in caso di contestazione da parte del committente delle risultanze degli stati di avanzamento, l'appaltatore deve dare prova del fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura richiesta, potendo la prova del credito considerarsi acquisita solo per la parte di lavori per i quali la contestazione sia mancata.
Tali principi trovano piena applicazione nel caso di specie, posto che l'art. 18 delle condizioni generali di contratto, al punto 18.1 rubricato “Accettazione tecnica dei lavori”, prevede l'accettazione del committente solo se questi siano risultati conformi alle prescrizioni contenute nel contratto. Il collaudo finale dei lavori, previsto dal successivo punto 18.2, consta di una verifica della rispondenza dei lavori alle caratteristiche indicate nella documentazione tecnica e nella verifica amministrativa finale (controllo qualitativo, quantitativo e amministrativo della totalità dei lavori), atta a determinare “l'esatta entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore” e, quindi, il “totale suo credito” nei confronti del committente.
Inoltre al punto 22, “Pagamenti”, si dispone che, qualora il contratto preveda pagamenti a stato di avanzamento lavori, le relative fatture verranno emesse “previa contabilizzazione dei lavori”; è altresì prevista la determinazione a cadenza mensile dell'avanzamento dei lavori in contraddittorio sulla base delle previsioni contrattuali, del programma o con verifiche e controlli.
Non è, però, superfluo osservare che il medesimo punto 22 delle condizioni contrattuali prevede per il committente la facoltà di subordinare il pagamento dei corrispettivi alla previa dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'avvenuto versamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e dell'esecuzione e del versamento delle ritenute fiscali.
Ne consegue, alla luce della disciplina contrattuale dei rapporti tra le parti e dei principi enunciati dalla giurisprudenza, che la mancata emissione dei SAL, che la imputa ad una condotta abusiva Parte_1 della committente, di per sé non viola un diritto dell'appaltatrice a percepire il prezzo per i lavori non
9 contabilizzati, quando questi siano contestati dalla committente e non sia stata data prova da parte dell'appaltatrice del credito vantato e della realizzazione delle condizioni necessarie per il conseguimento delle somme.
A ciò si aggiunga che, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, l'esistenza, a fronte dei pagamenti effettuati dalla parte debitrice, di ulteriori crediti non saldati, come in caso di onere di imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore al creditore in caso di debiti della stessa specie, va provata dall'attore che rivendica un ulteriore credito.
Stante la carenza di allegazioni in ordine all'esatto credito residuo ancora vantato dalla società appaltatrice ed asseritamente non contabilizzato dalla committente e agli specifici documenti, tra quelli prodotti, che comprovino tale presunto credito, una eventuale C.T.U. avrebbe carattere meramente esplorativo.
Pertanto, la domanda proposta in punto di inadempimento della committente all'obbligo di remunerare per l'intero i lavori svolti dall'appaltatrice, essendo rimasta sfornita di sufficiente allegazione e, quindi, di prova adeguata del credito vantato, non può trovare accoglimento.
b) Domanda di risarcimento dei danni per illegittimità della risoluzione di diritto dei contratti di appalto.
La società opponente deduce l'illegittimità della risoluzione dei contratti d'appalto con missive del 22/6/2018, sostenendo che la motivazione addotta da in sede monitoria, riferita all'inadempimento Pt_3 dell'appaltatrice agli obblighi di pagamento degli emolumenti maturati dai propri dipendenti per prestazioni rese in esecuzione di detti contratti e agli obblighi fiscali e contributivi, non corrisponda al contenuto delle lettere di risoluzione provenienti dalla società, che recano invece un generico richiamo al paragrafo 14.1 delle Cont condizioni generali di contratto e alla nota dell' i sospensione dall'albo dei fornitori. L'appaltatrice non sarebbe stata posta quindi in condizione di conoscere preventivamente gli inadempimenti contrattuali ad essa contestati;
ed in ogni caso, anche ammettendo che le ragioni della risoluzione vertano sull'inadempimento da parte della stessa dei propri obblighi retributivi, contributivi e fiscali, la condotta della committente – che avrebbe omesso il pagamento del corrispettivo dovuto per lavori eseguiti dall'appaltatrice negandole anche, al verificarsi delle condizioni di difficoltà che hanno cagionato tali inadempimenti, l'autorizzazione alla concessione in affitto del ramo di azienda ad altra società, soluzione che avrebbe ridotto il danno - avrebbe contribuito a determinare le condizioni della verificata incapacità di assolvere i suddetti obblighi.
Orbene, con lettere di risoluzione del 22/6/2018 – riferite ai contratti n. 5790001644, 5790001640, 5740007911
- la società ha comunicato alla la risoluzione dei contratti in essere, a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal 31/8/2018, richiamando la lettera APR/VEMA/1091/2018/P del 20/6/2018, relativa alla Con sospensione dell'appaltatrice dall'albo dei fornitori di e l'art. 14.1 delle condizioni generali di contratto.
La sospensione dall'albo dei fornitori, comunicata da con nota prot. APR/VEMA/1091/2018/P del Pt_6
20/6/2018, fa riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società, ed in particolare il suo amministratore unico , apprese da notizie di stampa, “in accordo a quanto previsto dalle CP_5 procedure vigenti e restando ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici”.
Si legge nella medesima nota che un successivo riesame del provvedimento sarebbe avvenuto non prima del
10 decorso di sei mesi dalla data di decorrenza degli effetti della sospensione, o eventualmente in anticipo “a fronte di novità sostanziali”.
Esaminando ora l'art. 14.1 delle condizioni generali di contratto, questo prevede il diritto della committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di una serie di ipotesi, tra cui quella in cui l'appaltatore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico, fiscale, contributivo e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica
(punto 1.6) e quella della perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti indicati nella disposizione ad essi riservata (punto 1.8).
Tra i requisiti di ordine generale prescritti per l'appaltatore al paragrafo 29, relativi alla “moralità professionale”, al punto 5 lett. c), si richiede anche che nei confronti del titolare, del socio, dell'amministratore o del direttore tecnico dell'appaltatore non sia stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Articolo 444 c.p.p., che non penda “procedimento, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale”, e che non sia stata emessa “sentenza passata in giudicato” o che non sia “pendente alcun procedimento per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18”.
Al verificarsi di tali ipotesi alla parte committente è, dunque, riconosciuto il diritto di avvalersi di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., norma che al comma 2 recita: “In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Ebbene, tra le condotte che legittimano il ricorso alla clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali di contratto, ed accettata da entrambi i contraenti ai sensi dell'art. 1 (in base al quale “L'accettazione del contratto implica l'integrale accettazione ed osservanza di quanto previsto nei documenti costituenti il contratto stesso”, tra cui sono previste le condizioni generali, come si evince dai singoli contratti, art. 3) vi è anche la mera pendenza di un procedimento “per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio”. Il verificarsi di tale ipotesi risulta nel caso di specie, per il legale rappresentante della società, da notizie di stampa (v. in particolare l'articolo del quotidiano “La Sicilia” del
17/5/2018) in merito al diretto coinvolgimento dell'amministratore unico della società - Parte_1 raggiunto da notifica di un invito a comparire della Procura di Caltanissetta in quanto indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, di abuso d'ufficio, di finanziamento illecito ai partiti - che avrebbe ottenuto illecitamente da altri personaggi coinvolti Con nell'indagine appalti presso gli stabilimenti Né in questa sede la notizia relativa alla pendenza del suddetto procedimento penale nei confronti dell'amministratore unico della società ha trovato smentita, essendo di contro confermata dagli atti penali prodotti nel presente procedimento, provenienti dal procedimento penale n.
1699/14 R.G.
In proposito è opportuno osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, la stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi
11 espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio secondo il quale ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto con l'unica differenza che, per i casi previsti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice (così Cass.
Sez. II ord. n. 23879 del 3/9/2021; conf. Cass. Sez.
6-3 ord. 29301 del 12/11/2019; nella giurisprudenza di merito v. Corte d'appello Firenze Sez. II 19/7/2021 n. 1490, secondo la quale il giudice è esonerato dal valutare in tale ipotesi la gravità dell'inadempimento, poiché “si configura una preventiva valutazione della gravità dell'inadempimento rimessa direttamente alle parti”; Corte d'appello di Milano Sez. III 13/5/2021 n. 1439;
Trib. Milano Sez. XI 7/7/2020 n. 4016, secondo la quale “la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo e ciò in quanto la valutazione della gravità dell'inadempimento rispetto all'interesse delle parti a mantenere in essere il rapporto contrattuale e, dunque, della sua idoneità a far fallire il programma negoziale, è stata già effettuata dai contraenti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, al momento della pattuizione della clausola stessa”; Corte d'appello Napoli Sez.
VII 15/5/2020 n. 1712; Trib. Catania Sez. IV 14/2/2022 n. 714).
In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno sia per danno emergente che per lucro cessante risente di una insufficiente allegazione in ordine al concreto pregiudizio attribuito dalla parte opponente, ed attrice in riconvenzione, alla condotta della società Raffineria di Gela s.p.a., per avere questa illegittimamente risolto i contratti in essere tra le parti.
Invero, se la condotta ritenuta illegittima è chiaramente individuata dall'attrice nella repentina risoluzione da parte della committente dei contratti stipulati con la società in bonis, non è Parte_1 adeguatamente individuato e dimostrato il nesso di causalità tra l'asserito pregiudizio e la condotta posta in essere dalla società opposta, convenuta in riconvenzione.
Sostiene in proposito l'attrice che la condotta dell'appaltante abbia influito negativamente sulla propria Con capacità patrimoniale e finanziaria, già minata dalla condotta di altra società del gruppo (RS), concorrendo a determinare la sopravvenuta incapacità della stessa di far fronte agli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nella esecuzione dei contratti di appalto con l'opposta; ciò sarebbe evidenziato anche dalla dichiarata disponibilità di RAGE, dopo la risoluzione dei contratti, a provvedere a corrispondere direttamente il salario ai dipendenti della fino a totale concorrenza delle Parte_1 somme a credito della società appaltatrice per SAL approvati o da approvare, trattenute dalla committente. Con L'attrice inoltre rinviene proprio nella condotta delle società del gruppo tra cui la causa del Pt_3 collasso dell'azienda, sostenendo che prima delle operate risoluzioni la vantava un Parte_1 fatturato annuo di decine di milioni di euro attestato nel corso degli anni, in seguito completamente azzerato Con dalla perdita delle commesse
Sotto il profilo del quantum, l'attrice, nel quantificare complessivamente il danno subito nella misura di €
10.000.000,00 – o nella maggiore o minor somma da determinarsi in giudizio - afferma che tale danno può essere rapportato a varie voci, tra cui: a) il mancato guadagno sulla base dei volumi di fatturato degli ultimi
12 cinque anni e negli anni precedenti;
b) la perdita di avviamento commerciale;
c) il discredito derivato dalla condotta della committente.
Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, che si concreta nell'accrescimento patrimoniale pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contratta, ascrivibile alla controparte,
l'accertamento di tale voce di danno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, e richiede un rigoroso giudizio di probabilità - e non di mera possibilità -, che può essere equitativamente svolto, in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali si possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. Sez. III ord. n.
29486 del 15/11/2024). Incombe altresì sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra l'altrui condotta asseritamente inadempiente e l'evento di danno, atteso che l'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione rimasta inadempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, restando tuttavia lo stesso onerato della prova del nesso di causalità tra la condotta inadempiente ed il danno di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. sez. III, 09/05/2024, n.12760).
Sotto il profilo del danno da lucro cessante, allegato dall'attrice in riconvenzione, si è anche osservato che “il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (così Cass. Sez. III sent. n. 24632 del 3/12/2015; conf. Cass. Sez. III ord. n. 29486 del 15/11/2024; Cass. Sez. VI – 2 ord. n. 5613 dell'8/3/2018).
Poste tali premesse in diritto, nel caso in esame si osserva che non è stata offerta dalla società attrice in riconvenzione prova dei volumi di fatturato conseguiti negli ultimi anni, né, tanto meno, è stata offerta prova della progressiva diminuzione di tali volumi quale conseguenza di una condotta illegittima ascrivibile alla committente opposta. Invero, il doc. di cui all'allegato 13, citato dall'attrice in riconvenzione, è costituito da un mero prospetto di provenienza della stessa attrice, che riporta dati relativi al presunto fatturato derivante Con dai rapporti con le varie società del gruppo privi di adeguato riscontro documentale. Del pari le schede relative agli anni 2015, 2016 e 2017 (all.ti 22, 23 e 24 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente ed attrice in riconvenzione), unilateralmente formate dalla parte attrice, non rappresentano prova documentale dei dati contabili ivi riportati.
Non offre poi elementi di prova ulteriori la relazione contabile del dott. , allegata alla memoria ex Per_1 art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. – alla quale può, al più, riconoscersi valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (v. Cass. S.U. 13902/2013; di recente v. Cass. sez. II, 30/11/2020
n.27297) - tendendo questa alla ricostruzione di un presunto danno subito dalla società sia Parte_1 per danno emergente che a titolo di lucro cessante per il periodo successivo alla risoluzione dei contratti
13 d'appalto con la società , mediante mera proiezione dei dati di bilancio relativi agli esercizi Controparte_1
2016-2019 riguardanti l'intera attività aziendale, a partire dal dato dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ottenuto dall'insieme dei rapporti commerciali della società con una pluralità di soggetti, che, dunque, non costituisce prova degli specifici flussi economici che la avrebbe verosimilmente ricavato Parte_1 dai soli rapporti contrattuali con l'opposta, da questa risolti. Del pari il danno emergente, determinato in rapporto ai debiti contratti dalla società per il normale funzionamento della propria attività economica, asseritamente non pagati a causa della improvvisa interruzione dei flussi economici derivanti dai contratti risolti, riguardano il complesso dell'attività aziendale e non possono quindi essere riferiti, tout court, ai soli contratti con la La mera elaborazione contabile dei dati di bilancio, riguardanti l'intera attività Pt_3 aziendale, non consente dunque di individuare lo specifico pregiudizio da imputare all'improvvisa cessazione dei rapporti con la sola . Controparte_1
Né, infine, si ravvisa un danno da lucro cessante correlato alla mancata percezione dei corrispettivi residui nell'ambito dei contratti risolti da non avendo la società adeguatamente e specificamente allegato il Pt_3 lamentato pregiudizio, né offerto prova di presumibili futuri guadagni, preclusi dalla anticipata cessazione dei contratti ancora in corso di esecuzione. Sotto tale profilo va evidenziato che i contratti stipulati dalla
[...] con RAGE sono contratti quadro nei quali, per espressa previsione contrattuale (v. art. 1, oggetto Parte_1 del contratto), non è prevista da parte della committenza alcuna garanzia di continuità ed esclusività, né garanzia di esecuzione di un minimo di lavori.
In ogni caso, in relazione ai contratti nn. 5740007747, 5740007817, 5740007952, è incontestata, oltre che provata in via documentale, la chiusura del contratto per esecuzione delle prestazioni. La ipotizzata prorogabilità dei contratti - comprovata, a dire dell'attrice in riconvenzione, dal doc. sub 17, avente ad oggetto voltura del contratto n. 5740007747 alla società per “perdita requisiti mandante” – rappresenta una CP_3 possibile futura evoluzione del rapporto contrattuale, nell'ambito della quale l'aspettativa dell'appaltatrice ad una prosecuzione dei rapporti già cessati per chiusura lavori in virtù di una prassi (rimasta peraltro concretamente indimostrata) non integra una posizione di diritto tutelabile anche per equivalente, ai fini del ristoro per la perdita del correlato guadagno. Con Viene infine prospettata l'incidenza della sospensione della dall'albo dei fornitori Parte_1 della risoluzione dei rapporti contrattuali con le società del gruppo sulla situazione economica e patrimoniale dell'impresa appaltatrice, quale causa della progressiva incapacità della società di far fronte agli obblighi nei confronti del lavoratori, degli enti previdenziali e dell'Erario.
Del nesso causale tra la condotta di e lo stato di progressiva incapacità della di far Pt_3 Parte_1 fronte alle proprie obbligazioni non vi è, però, la prova necessaria, posto che i bilanci della società versati in atti – dal 2015 al 2017 – rivelano una evoluzione in senso negativo della situazione patrimoniale della società appaltatrice, che, invero, registra un progressivo incremento dei debiti sin dal 2015 - da € 16.616.500,00 al
31/12/2014 ad € 18.264.038,00 al 31/12/2015, ad € 22.556.783,00 al 31/12/2016, ad € 26.451.190,00 al Cont 31/12/2017 – ovvero ben prima che l' omunicasse la sospensione della dal proprio Parte_1 albo dei fornitori. Nell'ambito di tale rilevante esposizione debitoria si segnalano poi i debiti verso l'Erario -
14 € 10.739.327,00 al 31/12/2015, € 14.999.330,00 al 31/12/2016, € 16.168.044,00 al 31/12/2017 – e quelli verso gli enti previdenziali - € 1.913.883,00 al 31/12/2015, € 2.262.749,00 al 31/12/2016, € 3.777.813,00 al
31/12/2017 – , che, complessivamente considerati, avvalorano l'assunto della preesistenza di uno stato di insolvenza della società che dà ragione del mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e della prescritta contribuzione previdenziale ben prima della risoluzione dei contratti da parte di CP_1
Né sotto tale profilo è sufficiente affermare che la crisi finanziaria della e
[...] Parte_1
l'impossibilità della società di far fronte al pagamento degli stipendi dei lavoratori siano stati causati dai Cont mancati pagamenti da parte dell' di altre società del gruppo sin dal 2015, sia perché dette società non sono parte del processo - nel quale si discute della responsabilità di per la presunta illegittima Pt_3 risoluzione dei contratti in essere con l'opponente – sia perché, in ogni caso, l'allegazione sul punto – in merito ad imprecisati crediti della rimasti insoluti e alla concreta incidenza dei presunti crediti non Parte_1 saldati sulla incapacità della società di far fronte al pagamento dei debiti verso l'erario, verso gli enti previdenziali e verso i dipendenti della società – è del tutto generica.
D'altra parte, lo stesso amministratore unico della società, nella nota del 22/7/2016 in risposta alla richiesta di chiarimenti inoltrata da funzionario di manager di Vendor Qualification & Parte_6 Persona_2
Development Service - Area Downstream), con la e-mail del 18/7/2016, per il riscontro nel bilancio 2015 di debiti tributari elevati (v. all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta di ), nel rendere Controparte_1
i chiesti chiarimenti in ordine alla esatta consistenza dei debiti con l'Erario e con l'INPS, indicati in bilancio, afferma: “... tale situazione si è venuta a verificare a causa della crisi economica che ha investito il paese e soprattutto a causa di mancati pagamenti di lavori eseguiti in subappalto per circa € 600.000,00, nonché a causa di nostro mancato fatturato all'interno di un ATI al 50% con altro appaltatore per circa € 6.000.000,00, pur mantenendo lo stesso numero di unità lavorative della nostra associata con una differenza complessiva di fatturato di € 12.000.000,00 e quindi con evidente comportamento non corretto del nostro associato stesso...”.
Quanto al danno da perdita di avviamento commerciale e da discredito della società, non è stata offerta alcuna prova che tale presunto danno sia causalmente riconducibile alla risoluzione dei contratti da parte di CP_1
piuttosto che alle notizie di stampa relative all'indagine che ha coinvolto anche l'amministratore
[...] della società . In ogni caso, nessun elemento la società opponente ha offerto in punto di CP_5 allegazione ai fini della quantificazione del valore di avviamento e, conseguentemente, della determinazione del presunto danno.
Conclusioni.
Per i motivi esposti, la domanda monitoria proposta da nei confronti della società Controparte_1 Pt_1
a seguito della dichiarazione di fallimento di detta società nel corso del giudizio di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, va dichiarata improcedibile.
Le domande proposte in via riconvenzionale dalla società - alla quale, a seguito Parte_1 dell'intervenuto fallimento, è subentrata la Curatela - devono essere rigettate.
15 La domanda proposta da di risoluzione giudiziale dei contratti di appalto stipulati da Controparte_1 con la società a seguito dell'accertata risoluzione di diritto degli stessi, Pt_3 Parte_1 deve considerarsi assorbita. Del pari vanno considerate assorbite le domande, proposte in subordine da di dichiarare compensate eventuali somme ancora dovute alla società Controparte_1 [...] con quanto dovuto alla società opposta a titolo di regresso per i pagamenti ai lavoratori, ai rispettivi Parte_1 legali antistatari e all'Agenzia delle Entrate o per gli ulteriori pagamenti effettuati.
Ex art. 91 c.p.c., il in persona del Curatore pro tempore, Controparte_6 secondo il principio della soccombenza va condannato al pagamento in favore della società Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex
[...] art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 28.661,44 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con aumento previsto per il valore della causa, pari al risarcimento domandato, ai sensi dell'art. 6 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1269/2019 R.G. promossa da
[...]
cui è subentrato, in prosecuzione del giudizio, il Parte_1 Controparte_6
in persona del Curatore, nei confronti della società in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, con domande riconvenzionali della società opponente e dell'opposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da nei confronti della società Controparte_1
dichiarata fallita e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Pt_1 Parte_1 rigetta le domande, proposte in via riconvenzionale dalla società opponente, di condanna di Controparte_1 al pagamento di residui crediti e di risarcimento del danno;
[...] condanna il Fallimento in persona del Curatore pro tempore, al Controparte_6 pagamento in favore della società opposta delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €
28.661,44 per compensi professionali, oltre IVA e CPA rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Gela, il 10/2/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1269/2019 R.G. tra: in persona del curatore dott. Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Gela, v. Ruggero Settimo n. 13, presso lo studio dell'avv. Angelo Fasulo (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._1 depositata telematicamente in data 5/4/2023, a seguito della dichiarazione di fallimento della società opponente in bonis, Parte_1
Opponente ed attore in riconvenzione
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Gela, v. Mallia n. 32, presso lo studio dell'avv. Nicola Nicoletti, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pieretti (C.F. ), per procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta depositata telematicamente
Opposta e convenuta in riconvenzione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 291/2019, con domande riconvenzionali
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 291/2019, emesso a domanda della società per la somma di € Parte_3
362.712,39, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
La società opponente in particolare affermava che, a seguito delle contestazioni mosse ad altra società del
Cont gruppo - RS s.p.a. - per il mancato pagamento di parte dei corrispettivi asseritamente dovuti da quest'ultima, in qualità di committente, sin dal 2011 e per svariati milioni di euro, , Controparte_1 Cont appartenente al medesimo gruppo sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società madre, cogliendo il pretesto di una semplice notizia di stampa le aveva comunicato dapprima la sospensione dall'albo dei fornitori, come pure avevano fatto altre società del gruppo, e, successivamente, l'immotivato recesso dai contratti in essere.
1 Contestava quindi la legittimità e la fondatezza della risoluzione dei contratti d'appalto comunicata dall'opposta con missive del 22/6/2018, evidenziando che nelle lettere di risoluzione non vi era alcun cenno all'inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi relativi al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri dipendenti per prestazioni rese in esecuzione dei suddetti contratti e all'inadempimento degli obblighi fiscali, ma solo un generico richiamo al paragrafo 14.1 delle condizioni generali di contratto e alla sospensione Cont dall'albo dei fornitori disposta dall' Affermava quindi che detta sospensione era stata strumentalmente giustificata con il riferimento a generiche notizie di stampa per fatti che avevano visto coinvolto il legale rappresentante della società opponente. Indi sosteneva che proprio l'atteggiamento assunto nei suoi confronti Cont dal gruppo i pagamenti solo parziali degli importi dovuti da società del gruppo e l'abuso del rapporto monomandatario intrattenuto con le committenti avevano causato alla società una crisi finanziaria che le aveva reso sempre più gravoso ottemperare agli obblighi fiscali e previdenziali, portandola al collasso.
Pertanto, contestava il credito oggetto di ingiunzione, rappresentando di essere ancora creditrice di ingenti somme nei confronti dell'opposta per l'esecuzione di forniture di servizi nell'ambito di vari contratti, sostenendo che avesse volutamente impedito l'emissione dei S.A.L. pretendendo abusivamente la Pt_3 produzione del ed infine lamentando che l'opposta avesse unilateralmente determinato e, poi, portato Pt_4
a deconto somme a credito dell'appaltatrice senza dare prova dell'esatto ammontare dei crediti di questa e senza indicare specificamente gli importi dei crediti vantati dai lavoratori eccedenti i crediti dell'appaltatrice nei confronti della committente, ed infine contestando la certezza ed esigibilità del credito azionato.
Deduceva pertanto di avere subito, a causa della condotta abusiva dell'opposta, danni dei quali chiedeva il risarcimento, consistiti nel mancato guadagno, desumibile dai volumi di fatturato degli ultimi cinque anni, nella perdita dell'avviamento commerciale e nel discredito che ne era conseguito per la società.
Chiedeva pertanto:
- in via principale, a) revocare e/o dichiarare privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
291/2019 per difetto dei requisiti ex art. 633 ss. c.p.c.;
- in ogni caso, b) accertare e dichiarare insussistente il credito vantato dalla nei confronti Controparte_1 di c) accertare e dichiarare la condotta colposa dell'opposta per le ragioni esposte nei Parte_1 rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
In via riconvenzionale, chiedeva:
d) accertare e quantificare i lavori eseguiti dalla nel 2017-2018 e non contabilizzati, Parte_1 aventi ad oggetto i contratti riferiti nn. 5740007747, 5790001640, 5740007817, 5790001644, 5740007952 e
5740007911, e per l'effetto condannare la al pagamento delle risultanti somme, oltre Controparte_1 interessi di mora dall'esecuzione dei lavori sino all'effettivo soddisfo, anche mediante CTU;
e) accertare e dichiarare l'illegittima risoluzione di diritto dei contratti di appalto con la Parte_1 nn. 5740007747, 5790001640, 5740007817, 5790001644, 5740007952 e 5740007911, nonché per l'abuso di dipendenza economica patito per le ragioni esposte e documentate in giudizio e, per l'effetto, condannare la società opposta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Controparte_1 Parte_5
[...
[...] quantificabili nella misura di almeno € 10 milioni, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo
[...] soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma da accertare in corso di causa.
In subordine:
f) dichiarare la giudiziale compensazione, fino a reciproca concorrenza dei rispettivi crediti, come accertati in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
La società costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data Controparte_1
3/1/2020, premesso che la domanda proposta in sede monitoria tendeva all'esercizio del diritto di regresso nei confronti della per gli esborsi sostenuti dalla committente con mezzi propri ai fini del Parte_1 pagamento delle somme versate a 59 lavoratori dell'opponente, ai rispettivi legali dichiaratisi antistatari e all'Erario per l'adempimento degli obblighi di sostituto d'imposta, ai sensi degli artt. 29 co. 2 D.L.vo 276/2003
e 1299 c.c., deduceva che la società opponente sin dal 2016 aveva manifestato segni di sofferenza sul piano economico-finanziario per ingenti debiti tributari iscritti in bilancio (pari, nell'esercizio 2015, ad €
10.997.080,00), e che tale situazione si era significativamente aggravata nel 2017, con la notifica sia all'impresa appaltatrice che alla committente di verbali di accertamento dell'INPS per omissioni contributive per oltre € 240.000,00, con conseguente revoca delle agevolazioni precedentemente riconosciute alla società opponente, e con il mancato pagamento sin dal luglio 2017 delle retribuzioni dovute dall'opponente ai propri dipendenti, dei contributi e delle ritenute fiscali, fino al diniego da parte dell'INPS del rilascio del Pt_4 ottenuto solo temporaneamente in virtù di una richiesta di rateizzazione, poi rimasta del tutto disattesa.
Aggiungeva inoltre: che dal febbraio 2018 essa, in qualità di committente ed obbligata in solido ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 D.L.vo 276/2003, aveva iniziato a ricevere plurime diffide legali per il pagamento di emolumenti non corrisposti ai lavoratori dipendenti della che da tale società era stata quindi Parte_1 autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei lavoratori impegnati negli appalti utilizzando le somme ancora dovute all'appaltatrice, trattenute a seguito della disposta sospensione;
che, scaduto il DURC in data
9/6/2018, il Prefetto di Caltanissetta aveva invitato la a comunicare con la massima urgenza Parte_1
i tempi del rilascio di un nuovo ed un piano di pagamento dei lavoratori dipendenti;
che, nel medesimo Pt_4 periodo, era stata diffusa dalla stampa locale notizia di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito dei partiti. Esponeva quindi che in tale contesto aveva disposto per la società Parte_6 opponente la sospensione dall'albo dei fornitori, unico per tutte le società del gruppo, in attesa che venisse chiarita la posizione dell'amministratore unico nel procedimento d'indagine pendente presso la Procura
Distrettuale Antimafia di Caltanissetta;
che in data 22/6/2018 era stata comunicata all'appaltatrice la risoluzione dei contratti nn. 5740007911, 5790001640, 5790001644, nell'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14.1 delle condizioni generali di contratto, mentre nessuna determinazione era stata adottata per i contratti nn. 5740007747, 5740007817 e 5740007952, poiché già cessati alla loro naturale scadenza;
che come terzo pignorato essa aveva altresì ricevuto la notifica di atti di pignoramento delle somme ancora dovute all'appaltatrice, promossi da lavoratori e fornitori;
che in seguito la committente, esaurite le
3 somme corrispondenti al residuo credito maturato dall'appaltatrice in esecuzione dei contratti di appalto, aveva dovuto far fronte con mezzi propri alle azioni promosse per debiti di quest'ultima verso i lavoratori utilizzati nell'appalto, fino alla concorrenza della somma di € 362.712,39 pretesa in regresso nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.L.vo 276/2003.
Indi deduceva:
- l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dei motivi di opposizione addotti con riferimento ai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato nei confronti dell'opponente;
- la nullità della domanda di adempimento per genericità dei pretesi crediti opposti in compensazione per presunti lavori non contabilizzati nell'ambito dei contratti elencati nel ricorso monitorio;
- il difetto di legittimazione attiva della società in ordine alle domande ed eccezioni proposte Parte_1 in relazione ai contratti n. 5740007747, 5740007817, 5740007952, trattandosi di contratti stipulati dall'ATI costituita dalla società opponente con in cui a quest'ultima, in quanto mandataria, erano Controparte_3 stati conferiti poteri di rappresentanza anche della mandante nei confronti della committente;
- l'infondatezza della domanda di riconoscimento di presunti crediti residui dell'impresa appaltatrice verso la committente, anche in ragione del diritto della committente di ritenzione di qualsivoglia somma eventualmente ancora dovuta all'appaltatrice in mancanza di prova da parte di quest'ultima del pagamento delle retribuzioni e del versamento delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi relativi al personale impiegato negli appalti;
- l'insussistenza dei requisiti della chiesta compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.;
- l'inammissibilità ed infondatezza delle censure proposte dall'opponente in ordine alla certezza ed esigibilità del credito vantato nei suoi confronti dall'opposta, avendo l'appaltatrice dichiarato – con dichiarazione prot.
n. 79 del 26/7/2018 – di rinunciare ad ogni “contestazione e riserva” sull'operato di in Controparte_1 merito ai pagamenti effettuati in favore dei lavoratori addetti allo stabilimento dell'opposta, e, in ogni caso, essendo stata fornita documentazione in ordine all'effettività e all'entità dei pagamenti effettuati dalla committente;
- l'inammissibilità ed infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente nei confronti dell'opposta, anche in ragione della insussistenza di un presunto abuso di posizione dominante, indicato come causa del dissesto dell'impresa appaltatrice;
- la manifesta infondatezza della domanda di illegittima risoluzione dei contratti n. 5740007747, 5740007817,
5740007952 e di risarcimento del danno, poiché non risolti, ma già cessati alla naturale scadenza alla data del
22/6/2018 delle lettere di risoluzione della committente;
- la nullità della domanda di illegittimità della risoluzione dei contratti per abuso di dipendenza economica del Con gruppo poiché generica;
- la improponibilità o inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione dei contratti di appalto, poiché, anche in caso di insussistenza dei motivi di risoluzione addotti, la manifestazione di volontà della committente integrerebbe comunque un valido recesso ad nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 14.2 delle condizioni generali di contratto;
4 - la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di appalto ancora vigenti alla data del 22/6/2018 ai sensi Con dell'art. 1456 c.c. e della sospensione della società dall'albo dei fornitori del gruppo Parte_1 alla stregua degli artt. 14.1, 22.2, 29.5, 30.2, 31, 33 delle condizioni generali di contratto, dell'art. 4 del protocollo di legalità e degli artt. 22 e 23 dei contratti di appalto in questione;
- la legittimità della sospensione della società opponente dall'albo dei fornitori, alla stregua dell'art.
6.2. delle condizioni generali di contratto, del codice etico e del modello 231 dell'opposta, avuto riguardo alle notizie di stampa riguardanti il coinvolgimento del legale rappresentante dell'opponente in una indagine per la commissione di gravi delitti e l'emissione nei suoi confronti di un avviso di garanzia (per associazione a delinquere costituita per commettere delitti di corruzione, di abuso d'ufficio e di finanziamento illecito ai partiti).
Chiedeva pertanto nel merito:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
d.i. Trib. Gela n. 291 del 17.07.2019, e pertanto confermare il medesimo d.i., condannando controparte al pagamento di € 362.712,39= oltre interessi, nonché € 634,00= a titolo di spese anticipate ed € 4.185,00= a titolo di compensi, spese generali, C.A. e IVA;
- in ogni caso, accertare dovute le somme oggetto di ingiunzione e condannare al Parte_1 pagamento dell'importo di € 362.712,39= oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo;
- dichiarare il difetto di legittimazione di a proporre le domande riguardanti i contratti Parte_1 di appalto nn. 5740007747, 5740007817, 5740007952, avendo controparte unicamente veste di mandante dell'ATI con Controparte_4
- dichiarare nulla, inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale proposta da
[...] con la quale è stato richiesto di accertare e qualificare i lavori eseguiti nel 2017-2018 e non Parte_1 contabilizzati, aventi ad oggetto i contratti riferiti nn. 5740007747; 5790001640; 5740007817; 5790001644;
5740007952 e 5740007911, e di condannare al pagamento delle risultanti somme;
Controparte_1
- dichiarare nulla, inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale proposta da
[...] con la quale è stato richiesto di accertare e dichiarare la illegittima risoluzione di diritto dei Parte_1 contratti di appalto con la nn. 5740007747; 5790001640; 5740007817; 5790001644; Parte_1
5740007952 e 5740007911 nonché per l'abuso di dipendenza economica patito, con condanna di CP_1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella misura di almeno € 10 milioni,
[...] oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
- dichiarare risolti di diritto i contratti di appalto nn. 5790001640, 5790001644 e 5740007911, a decorrere dal
31.08.2018, in conseguenza delle dichiarazioni di del 22.06.2018 di volersi avvalere della Controparte_1 clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14.1. delle Condizioni Generali di Contratto;
- in subordine, in via riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale di
[...]
come illustrato in narrativa, dichiarare risolti ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. i contratti Parte_1 di appalto nn. 5790001640, 5790001644 e 5740007911, e - qualora non fossero ritenuti già cessati per scadenza naturale del termine - i contratti nn. 5740007747, 5740007817, 5740007952;
5 - in ulteriore subordine, dichiarare compensate eventuali somme dovute a con ogni Parte_1 importo dovuto a a titolo di regresso per i pagamenti ai lavoratori, ai legali degli stessi Controparte_1
e all'Agenzia delle Entrate già documentati nel fascicolo del decreto ingiuntivo opposto (fino al 2018), nonché per i pagamenti successivamente effettuati, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, e con ogni altro importo dovuto a qualsiasi altro titolo che dovesse risultare dimostrato in corso di giudizio;
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni altra domanda formulata da Parte_1
- in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e compensi di lite, nonché ai Parte_1 sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'esponente per lite temeraria, in misura da liquidare in via equitativa.
Con ordinanza del 28/1/2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Con ordinanza del 12/1/2021 veniva disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ed assegnato a tal fine il termine di legge.
Con comparsa depositata telematicamente in data 5/4/2023, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento, che si Parte_1 riportava alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo, insistendo nella proposta opposizione a decreto ingiuntivo e nella domanda riconvenzionale già formulata dalla società in bonis.
La causa, con l'ammissione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/11/2023, previa ammissione degli ulteriori documenti prodotti dalla società opposta poiché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, sulle conclusioni precisate dalle parti – per la parte opponente ed attrice in riconvenzione, con richiamo delle conclusioni già rassegnate in atti, per la società opposta, convenuta in riconvenzione, con richiamo delle conclusioni rassegnate con atto di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 20/11/2023 - la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Opposizione a decreto ingiuntivo ed intervenuto fallimento della parte debitrice.
Va preliminarmente rilevato che l'intervenuto fallimento della società opponente, Parte_1 rende in questa sede improcedibile la domanda monitoria della società Controparte_1
In proposito si osserva che, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi dichiarato fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e segg. L.Fall., vigente ratione temporis, presentando domanda di ammissione al passivo in concorso con gli altri creditori, nel rispetto del principio della par condicio creditorum (così Cass. Sez. I sent. n. 6196 del 5/3/2020). Infatti, il decreto ingiuntivo non ancora definitivo non è opponibile al fallimento, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non essendo
6 equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'eventuale ipoteca giudiziaria che sia stata iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività (Cass. Sez. 6 - 1, ord. n.
23474 del 27/10/2020).
Sul punto è stato invero osservato che “qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi,
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito
(Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606)”
(così Cass. sez. I, 13/08/2008 n.21565). Tale improcedibilità va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, "discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (Cass. sez. 1^, 15 maggio 2001, n. 6659).
Alla luce dei principi sin qui richiamati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, la domanda monitoria proposta da nei confronti della società a seguito del fallimento di quest'ultima Controparte_1 Parte_1 va dichiarata improcedibile, essendo priva di effetti, sotto tale profilo, la costituzione in giudizio della curatela del fallimento della società opponente, a seguito della riassunzione del processo, attesa la vis attractiva del foro fallimentare.
D'altra parte, la stessa ha allegato l'avvenuta ammissione al passivo del fallimento Controparte_1 della società vantato in sede monitoria. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Domande riconvenzionali proposte dalla società opponente Parte_1
La società unitamente all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 291/2019 emesso a Parte_1 domanda della società ha anche proposto domanda riconvenzionale chiedendo di Controparte_1 accertare e quantificare i lavori eseguiti dalla società negli anni 2017-2018 e non Parte_1 contabilizzati, in esecuzione dei contratti nn. 5740007747, 5790001640, 5740007817, 5790001644,
5740007952 e 5740007911, di condannare al pagamento delle somme dovute, oltre Controparte_1 interessi di mora dall'esecuzione dei lavori sino al soddisfo, di dichiarare l'illegittima risoluzione di diritto degli indicati contratti di appalto per il perpetrato abuso di dipendenza economica della committente, di condannare la società opposta al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 10.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o nella somma maggiore o minore accertata in giudizio. In subordine, ha chiesto di dichiarare la compensazione giudiziale fino a concorrenza dei rispettivi crediti.
La società opponente ha quindi proposto una duplice domanda riconvenzionale, reiterata dalla Curatela all'atto della sua costituzione in riassunzione.
Con la prima domanda riconvenzionale essa ha rivendicato il pagamento di crediti per lavori eseguiti nel periodo 2017-2018, asseritamente non contabilizzati, indicando i contratti di riferimento e chiedendo il pagamento del corrispettivo, da quantificare esattamente mediante C.T.U., oltre interessi di mora.
7 Con la seconda, l'opponente ha dedotto di aver subito una illegittima risoluzione di diritto dei contratti da parte della che avrebbe abusato della dipendenza economica della società appaltatrice, ed Controparte_1 ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, oltre che di quelli “subendi”, quantificati nella misura di almeno 10 Con milioni di euro, rappresentando una correlazione tra le condotte delle società del gruppo e la crisi a cui essa ha fatto fronte presentando ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 L.Fall.
Per entrambe l'opponente lamenta di aver subito, a seguito di una serie di contestazioni mosse sin dal 2016 ad Con altra società del gruppo – RS s.p.a. – per pagamenti non corrispondenti al corrispettivo stabilito in contratto, un irrigidimento da parte di tutte le altre società del medesimo gruppo nell'ambito dei rapporti di appalto con queste instaurati, sostenendo che proprio il contenzioso intrapreso con RS costituisca il motivo reale, di natura ritorsiva, della sospensione della società dall'albo dei fornitori, ancorché diversamente giustificata.
a) Domanda di adempimento contrattuale per crediti insoluti.
Con riferimento alla prima delle domande formulate, la società opponente afferma di essere creditrice nei confronti della società di “centinaia di migliaia di euro” per l'esecuzione di forniture Controparte_1 di servizi resi nell'ambito dei vari contratti: crediti volutamente non quantificati dalla società opposta, che, sebbene sollecitata, non ha consentito l'emissione dei SAL pretendendo il quale condizione per la Pt_4 misurazione e la contabilizzazione dei lavori eseguiti. La committente avrebbe, dunque, unilateralmente provveduto a quantificare quanto dovuto all'appaltatrice, determinando “a sua discrezione” le somme da portare a deconto sul credito complessivamente vantato nei confronti dell'opponente.
Tale domanda, che integra una richiesta di adempimento del credito che si assume maturato dall'opponente per l'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di appalto elencati nel ricorso monitorio, appare tuttavia generica poiché non indica i lavori non ancora contabilizzati, né specifica il contratto di riferimento, i tempi di lavorazione e le maestranze impiegate per l'esecuzione dei lavori. Neppure con la memoria ex art. 183 co. 1
c.p.c. l'opponente ha precisato la propria domanda, essendosi limitata a richiamare una ulteriore produzione documentale effettuata telematicamente in data 27/1/2020, immediatamente prima dell'udienza di comparizione del 28/1/2020 trattata ai fini della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, affermando che le schede di lavoro, riferite ai contratti in vigore, corrisponderebbero ai lavori che CP_1
non ha ancora provveduto a contabilizzare non essendo l'appaltatrice in possesso del
[...] Pt_4
La stessa quantificazione del presunto residuo credito opposto in compensazione, determinato in misura pari
“quantomeno alla identica somma invocata nel riferito decreto” (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., pag.
5), ovvero nella misura di € 362.712,39 o nella maggiore somma da accertare a mezzo di C.T.U., non dà conto dei criteri di quantificazione adottati, né indica i documenti specificamente addotti a dimostrazione del presunto credito maturato ma non contabilizzato dall'opposta.
In tal modo, però, la società opponente, attrice in riconvenzione, non ha assolto l'onere di puntuale allegazione del credito vantato, avendo omesso di precisare l'ammontare complessivo dei corrispettivi non saldati a fronte delle lavorazioni completate, dei pagamenti già eseguiti dalla committente e delle somme comunque versate
8 da per retribuzioni ed oneri fiscali, assicurativi, contributivi relativi al personale impiegato nell'ambito Pt_3 dei contratti d'appalto intercorsi con l'opponente, ma da questa non corrisposte, portate in compensazione con le somme ancora dovute all'appaltatrice.
In altri termini, la produzione documentale effettuata dalla società opponente, relativa ai permessi di lavoro emessi per lavori eseguiti dalla non offre prova di presunti ulteriori crediti – per lavori mai Parte_1 remunerati – a fronte della somma di € 145.545,37, corrispondente ai compensi maturati dalla
[...] nei confronti di sottoposta a pignoramento presso terzi da parte dei creditori della società Parte_1 Pt_3 appaltatrice e mai da questa specificamente contestata. Sul punto si osserva che l'appaltatore, sostenendo che residui un credito per lavori non contabilizzati, ha innanzitutto l'onere di una puntuale allegazione dei lavori rimasti, in tutto o in parte, non remunerati, e non è esonerato da tale onere a suo carico anche nel caso in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo sulla base della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, come emergente dal certificato sullo stato di avanzamento dei lavori, poiché tale certificato non sostituisce la verifica dell'opera che il committente ha diritto di eseguire quando questa sia stata completata, né costituisce prova legale in favore dell'appaltatore dell'avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure indicate e per i prezzi liquidati nemmeno quando sia formato dal committente o da persona da lui incaricata (così Cass.
Sez. III sent. 4955 del 21/5/1999; conf. Cass. Sez. 2, sent. n. 106 del 04/01/2011). Ne consegue che, in caso di contestazione da parte del committente delle risultanze degli stati di avanzamento, l'appaltatore deve dare prova del fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura richiesta, potendo la prova del credito considerarsi acquisita solo per la parte di lavori per i quali la contestazione sia mancata.
Tali principi trovano piena applicazione nel caso di specie, posto che l'art. 18 delle condizioni generali di contratto, al punto 18.1 rubricato “Accettazione tecnica dei lavori”, prevede l'accettazione del committente solo se questi siano risultati conformi alle prescrizioni contenute nel contratto. Il collaudo finale dei lavori, previsto dal successivo punto 18.2, consta di una verifica della rispondenza dei lavori alle caratteristiche indicate nella documentazione tecnica e nella verifica amministrativa finale (controllo qualitativo, quantitativo e amministrativo della totalità dei lavori), atta a determinare “l'esatta entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore” e, quindi, il “totale suo credito” nei confronti del committente.
Inoltre al punto 22, “Pagamenti”, si dispone che, qualora il contratto preveda pagamenti a stato di avanzamento lavori, le relative fatture verranno emesse “previa contabilizzazione dei lavori”; è altresì prevista la determinazione a cadenza mensile dell'avanzamento dei lavori in contraddittorio sulla base delle previsioni contrattuali, del programma o con verifiche e controlli.
Non è, però, superfluo osservare che il medesimo punto 22 delle condizioni contrattuali prevede per il committente la facoltà di subordinare il pagamento dei corrispettivi alla previa dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'avvenuto versamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e dell'esecuzione e del versamento delle ritenute fiscali.
Ne consegue, alla luce della disciplina contrattuale dei rapporti tra le parti e dei principi enunciati dalla giurisprudenza, che la mancata emissione dei SAL, che la imputa ad una condotta abusiva Parte_1 della committente, di per sé non viola un diritto dell'appaltatrice a percepire il prezzo per i lavori non
9 contabilizzati, quando questi siano contestati dalla committente e non sia stata data prova da parte dell'appaltatrice del credito vantato e della realizzazione delle condizioni necessarie per il conseguimento delle somme.
A ciò si aggiunga che, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, l'esistenza, a fronte dei pagamenti effettuati dalla parte debitrice, di ulteriori crediti non saldati, come in caso di onere di imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore al creditore in caso di debiti della stessa specie, va provata dall'attore che rivendica un ulteriore credito.
Stante la carenza di allegazioni in ordine all'esatto credito residuo ancora vantato dalla società appaltatrice ed asseritamente non contabilizzato dalla committente e agli specifici documenti, tra quelli prodotti, che comprovino tale presunto credito, una eventuale C.T.U. avrebbe carattere meramente esplorativo.
Pertanto, la domanda proposta in punto di inadempimento della committente all'obbligo di remunerare per l'intero i lavori svolti dall'appaltatrice, essendo rimasta sfornita di sufficiente allegazione e, quindi, di prova adeguata del credito vantato, non può trovare accoglimento.
b) Domanda di risarcimento dei danni per illegittimità della risoluzione di diritto dei contratti di appalto.
La società opponente deduce l'illegittimità della risoluzione dei contratti d'appalto con missive del 22/6/2018, sostenendo che la motivazione addotta da in sede monitoria, riferita all'inadempimento Pt_3 dell'appaltatrice agli obblighi di pagamento degli emolumenti maturati dai propri dipendenti per prestazioni rese in esecuzione di detti contratti e agli obblighi fiscali e contributivi, non corrisponda al contenuto delle lettere di risoluzione provenienti dalla società, che recano invece un generico richiamo al paragrafo 14.1 delle Cont condizioni generali di contratto e alla nota dell' i sospensione dall'albo dei fornitori. L'appaltatrice non sarebbe stata posta quindi in condizione di conoscere preventivamente gli inadempimenti contrattuali ad essa contestati;
ed in ogni caso, anche ammettendo che le ragioni della risoluzione vertano sull'inadempimento da parte della stessa dei propri obblighi retributivi, contributivi e fiscali, la condotta della committente – che avrebbe omesso il pagamento del corrispettivo dovuto per lavori eseguiti dall'appaltatrice negandole anche, al verificarsi delle condizioni di difficoltà che hanno cagionato tali inadempimenti, l'autorizzazione alla concessione in affitto del ramo di azienda ad altra società, soluzione che avrebbe ridotto il danno - avrebbe contribuito a determinare le condizioni della verificata incapacità di assolvere i suddetti obblighi.
Orbene, con lettere di risoluzione del 22/6/2018 – riferite ai contratti n. 5790001644, 5790001640, 5740007911
- la società ha comunicato alla la risoluzione dei contratti in essere, a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal 31/8/2018, richiamando la lettera APR/VEMA/1091/2018/P del 20/6/2018, relativa alla Con sospensione dell'appaltatrice dall'albo dei fornitori di e l'art. 14.1 delle condizioni generali di contratto.
La sospensione dall'albo dei fornitori, comunicata da con nota prot. APR/VEMA/1091/2018/P del Pt_6
20/6/2018, fa riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società, ed in particolare il suo amministratore unico , apprese da notizie di stampa, “in accordo a quanto previsto dalle CP_5 procedure vigenti e restando ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici”.
Si legge nella medesima nota che un successivo riesame del provvedimento sarebbe avvenuto non prima del
10 decorso di sei mesi dalla data di decorrenza degli effetti della sospensione, o eventualmente in anticipo “a fronte di novità sostanziali”.
Esaminando ora l'art. 14.1 delle condizioni generali di contratto, questo prevede il diritto della committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di una serie di ipotesi, tra cui quella in cui l'appaltatore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico, fiscale, contributivo e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica
(punto 1.6) e quella della perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti indicati nella disposizione ad essi riservata (punto 1.8).
Tra i requisiti di ordine generale prescritti per l'appaltatore al paragrafo 29, relativi alla “moralità professionale”, al punto 5 lett. c), si richiede anche che nei confronti del titolare, del socio, dell'amministratore o del direttore tecnico dell'appaltatore non sia stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Articolo 444 c.p.p., che non penda “procedimento, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale”, e che non sia stata emessa “sentenza passata in giudicato” o che non sia “pendente alcun procedimento per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18”.
Al verificarsi di tali ipotesi alla parte committente è, dunque, riconosciuto il diritto di avvalersi di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., norma che al comma 2 recita: “In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Ebbene, tra le condotte che legittimano il ricorso alla clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali di contratto, ed accettata da entrambi i contraenti ai sensi dell'art. 1 (in base al quale “L'accettazione del contratto implica l'integrale accettazione ed osservanza di quanto previsto nei documenti costituenti il contratto stesso”, tra cui sono previste le condizioni generali, come si evince dai singoli contratti, art. 3) vi è anche la mera pendenza di un procedimento “per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio”. Il verificarsi di tale ipotesi risulta nel caso di specie, per il legale rappresentante della società, da notizie di stampa (v. in particolare l'articolo del quotidiano “La Sicilia” del
17/5/2018) in merito al diretto coinvolgimento dell'amministratore unico della società - Parte_1 raggiunto da notifica di un invito a comparire della Procura di Caltanissetta in quanto indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, di abuso d'ufficio, di finanziamento illecito ai partiti - che avrebbe ottenuto illecitamente da altri personaggi coinvolti Con nell'indagine appalti presso gli stabilimenti Né in questa sede la notizia relativa alla pendenza del suddetto procedimento penale nei confronti dell'amministratore unico della società ha trovato smentita, essendo di contro confermata dagli atti penali prodotti nel presente procedimento, provenienti dal procedimento penale n.
1699/14 R.G.
In proposito è opportuno osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, la stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi
11 espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio secondo il quale ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto con l'unica differenza che, per i casi previsti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice (così Cass.
Sez. II ord. n. 23879 del 3/9/2021; conf. Cass. Sez.
6-3 ord. 29301 del 12/11/2019; nella giurisprudenza di merito v. Corte d'appello Firenze Sez. II 19/7/2021 n. 1490, secondo la quale il giudice è esonerato dal valutare in tale ipotesi la gravità dell'inadempimento, poiché “si configura una preventiva valutazione della gravità dell'inadempimento rimessa direttamente alle parti”; Corte d'appello di Milano Sez. III 13/5/2021 n. 1439;
Trib. Milano Sez. XI 7/7/2020 n. 4016, secondo la quale “la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo e ciò in quanto la valutazione della gravità dell'inadempimento rispetto all'interesse delle parti a mantenere in essere il rapporto contrattuale e, dunque, della sua idoneità a far fallire il programma negoziale, è stata già effettuata dai contraenti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, al momento della pattuizione della clausola stessa”; Corte d'appello Napoli Sez.
VII 15/5/2020 n. 1712; Trib. Catania Sez. IV 14/2/2022 n. 714).
In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno sia per danno emergente che per lucro cessante risente di una insufficiente allegazione in ordine al concreto pregiudizio attribuito dalla parte opponente, ed attrice in riconvenzione, alla condotta della società Raffineria di Gela s.p.a., per avere questa illegittimamente risolto i contratti in essere tra le parti.
Invero, se la condotta ritenuta illegittima è chiaramente individuata dall'attrice nella repentina risoluzione da parte della committente dei contratti stipulati con la società in bonis, non è Parte_1 adeguatamente individuato e dimostrato il nesso di causalità tra l'asserito pregiudizio e la condotta posta in essere dalla società opposta, convenuta in riconvenzione.
Sostiene in proposito l'attrice che la condotta dell'appaltante abbia influito negativamente sulla propria Con capacità patrimoniale e finanziaria, già minata dalla condotta di altra società del gruppo (RS), concorrendo a determinare la sopravvenuta incapacità della stessa di far fronte agli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nella esecuzione dei contratti di appalto con l'opposta; ciò sarebbe evidenziato anche dalla dichiarata disponibilità di RAGE, dopo la risoluzione dei contratti, a provvedere a corrispondere direttamente il salario ai dipendenti della fino a totale concorrenza delle Parte_1 somme a credito della società appaltatrice per SAL approvati o da approvare, trattenute dalla committente. Con L'attrice inoltre rinviene proprio nella condotta delle società del gruppo tra cui la causa del Pt_3 collasso dell'azienda, sostenendo che prima delle operate risoluzioni la vantava un Parte_1 fatturato annuo di decine di milioni di euro attestato nel corso degli anni, in seguito completamente azzerato Con dalla perdita delle commesse
Sotto il profilo del quantum, l'attrice, nel quantificare complessivamente il danno subito nella misura di €
10.000.000,00 – o nella maggiore o minor somma da determinarsi in giudizio - afferma che tale danno può essere rapportato a varie voci, tra cui: a) il mancato guadagno sulla base dei volumi di fatturato degli ultimi
12 cinque anni e negli anni precedenti;
b) la perdita di avviamento commerciale;
c) il discredito derivato dalla condotta della committente.
Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, che si concreta nell'accrescimento patrimoniale pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contratta, ascrivibile alla controparte,
l'accertamento di tale voce di danno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, e richiede un rigoroso giudizio di probabilità - e non di mera possibilità -, che può essere equitativamente svolto, in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali si possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. Sez. III ord. n.
29486 del 15/11/2024). Incombe altresì sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra l'altrui condotta asseritamente inadempiente e l'evento di danno, atteso che l'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione rimasta inadempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, restando tuttavia lo stesso onerato della prova del nesso di causalità tra la condotta inadempiente ed il danno di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. sez. III, 09/05/2024, n.12760).
Sotto il profilo del danno da lucro cessante, allegato dall'attrice in riconvenzione, si è anche osservato che “il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (così Cass. Sez. III sent. n. 24632 del 3/12/2015; conf. Cass. Sez. III ord. n. 29486 del 15/11/2024; Cass. Sez. VI – 2 ord. n. 5613 dell'8/3/2018).
Poste tali premesse in diritto, nel caso in esame si osserva che non è stata offerta dalla società attrice in riconvenzione prova dei volumi di fatturato conseguiti negli ultimi anni, né, tanto meno, è stata offerta prova della progressiva diminuzione di tali volumi quale conseguenza di una condotta illegittima ascrivibile alla committente opposta. Invero, il doc. di cui all'allegato 13, citato dall'attrice in riconvenzione, è costituito da un mero prospetto di provenienza della stessa attrice, che riporta dati relativi al presunto fatturato derivante Con dai rapporti con le varie società del gruppo privi di adeguato riscontro documentale. Del pari le schede relative agli anni 2015, 2016 e 2017 (all.ti 22, 23 e 24 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente ed attrice in riconvenzione), unilateralmente formate dalla parte attrice, non rappresentano prova documentale dei dati contabili ivi riportati.
Non offre poi elementi di prova ulteriori la relazione contabile del dott. , allegata alla memoria ex Per_1 art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. – alla quale può, al più, riconoscersi valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (v. Cass. S.U. 13902/2013; di recente v. Cass. sez. II, 30/11/2020
n.27297) - tendendo questa alla ricostruzione di un presunto danno subito dalla società sia Parte_1 per danno emergente che a titolo di lucro cessante per il periodo successivo alla risoluzione dei contratti
13 d'appalto con la società , mediante mera proiezione dei dati di bilancio relativi agli esercizi Controparte_1
2016-2019 riguardanti l'intera attività aziendale, a partire dal dato dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ottenuto dall'insieme dei rapporti commerciali della società con una pluralità di soggetti, che, dunque, non costituisce prova degli specifici flussi economici che la avrebbe verosimilmente ricavato Parte_1 dai soli rapporti contrattuali con l'opposta, da questa risolti. Del pari il danno emergente, determinato in rapporto ai debiti contratti dalla società per il normale funzionamento della propria attività economica, asseritamente non pagati a causa della improvvisa interruzione dei flussi economici derivanti dai contratti risolti, riguardano il complesso dell'attività aziendale e non possono quindi essere riferiti, tout court, ai soli contratti con la La mera elaborazione contabile dei dati di bilancio, riguardanti l'intera attività Pt_3 aziendale, non consente dunque di individuare lo specifico pregiudizio da imputare all'improvvisa cessazione dei rapporti con la sola . Controparte_1
Né, infine, si ravvisa un danno da lucro cessante correlato alla mancata percezione dei corrispettivi residui nell'ambito dei contratti risolti da non avendo la società adeguatamente e specificamente allegato il Pt_3 lamentato pregiudizio, né offerto prova di presumibili futuri guadagni, preclusi dalla anticipata cessazione dei contratti ancora in corso di esecuzione. Sotto tale profilo va evidenziato che i contratti stipulati dalla
[...] con RAGE sono contratti quadro nei quali, per espressa previsione contrattuale (v. art. 1, oggetto Parte_1 del contratto), non è prevista da parte della committenza alcuna garanzia di continuità ed esclusività, né garanzia di esecuzione di un minimo di lavori.
In ogni caso, in relazione ai contratti nn. 5740007747, 5740007817, 5740007952, è incontestata, oltre che provata in via documentale, la chiusura del contratto per esecuzione delle prestazioni. La ipotizzata prorogabilità dei contratti - comprovata, a dire dell'attrice in riconvenzione, dal doc. sub 17, avente ad oggetto voltura del contratto n. 5740007747 alla società per “perdita requisiti mandante” – rappresenta una CP_3 possibile futura evoluzione del rapporto contrattuale, nell'ambito della quale l'aspettativa dell'appaltatrice ad una prosecuzione dei rapporti già cessati per chiusura lavori in virtù di una prassi (rimasta peraltro concretamente indimostrata) non integra una posizione di diritto tutelabile anche per equivalente, ai fini del ristoro per la perdita del correlato guadagno. Con Viene infine prospettata l'incidenza della sospensione della dall'albo dei fornitori Parte_1 della risoluzione dei rapporti contrattuali con le società del gruppo sulla situazione economica e patrimoniale dell'impresa appaltatrice, quale causa della progressiva incapacità della società di far fronte agli obblighi nei confronti del lavoratori, degli enti previdenziali e dell'Erario.
Del nesso causale tra la condotta di e lo stato di progressiva incapacità della di far Pt_3 Parte_1 fronte alle proprie obbligazioni non vi è, però, la prova necessaria, posto che i bilanci della società versati in atti – dal 2015 al 2017 – rivelano una evoluzione in senso negativo della situazione patrimoniale della società appaltatrice, che, invero, registra un progressivo incremento dei debiti sin dal 2015 - da € 16.616.500,00 al
31/12/2014 ad € 18.264.038,00 al 31/12/2015, ad € 22.556.783,00 al 31/12/2016, ad € 26.451.190,00 al Cont 31/12/2017 – ovvero ben prima che l' omunicasse la sospensione della dal proprio Parte_1 albo dei fornitori. Nell'ambito di tale rilevante esposizione debitoria si segnalano poi i debiti verso l'Erario -
14 € 10.739.327,00 al 31/12/2015, € 14.999.330,00 al 31/12/2016, € 16.168.044,00 al 31/12/2017 – e quelli verso gli enti previdenziali - € 1.913.883,00 al 31/12/2015, € 2.262.749,00 al 31/12/2016, € 3.777.813,00 al
31/12/2017 – , che, complessivamente considerati, avvalorano l'assunto della preesistenza di uno stato di insolvenza della società che dà ragione del mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e della prescritta contribuzione previdenziale ben prima della risoluzione dei contratti da parte di CP_1
Né sotto tale profilo è sufficiente affermare che la crisi finanziaria della e
[...] Parte_1
l'impossibilità della società di far fronte al pagamento degli stipendi dei lavoratori siano stati causati dai Cont mancati pagamenti da parte dell' di altre società del gruppo sin dal 2015, sia perché dette società non sono parte del processo - nel quale si discute della responsabilità di per la presunta illegittima Pt_3 risoluzione dei contratti in essere con l'opponente – sia perché, in ogni caso, l'allegazione sul punto – in merito ad imprecisati crediti della rimasti insoluti e alla concreta incidenza dei presunti crediti non Parte_1 saldati sulla incapacità della società di far fronte al pagamento dei debiti verso l'erario, verso gli enti previdenziali e verso i dipendenti della società – è del tutto generica.
D'altra parte, lo stesso amministratore unico della società, nella nota del 22/7/2016 in risposta alla richiesta di chiarimenti inoltrata da funzionario di manager di Vendor Qualification & Parte_6 Persona_2
Development Service - Area Downstream), con la e-mail del 18/7/2016, per il riscontro nel bilancio 2015 di debiti tributari elevati (v. all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta di ), nel rendere Controparte_1
i chiesti chiarimenti in ordine alla esatta consistenza dei debiti con l'Erario e con l'INPS, indicati in bilancio, afferma: “... tale situazione si è venuta a verificare a causa della crisi economica che ha investito il paese e soprattutto a causa di mancati pagamenti di lavori eseguiti in subappalto per circa € 600.000,00, nonché a causa di nostro mancato fatturato all'interno di un ATI al 50% con altro appaltatore per circa € 6.000.000,00, pur mantenendo lo stesso numero di unità lavorative della nostra associata con una differenza complessiva di fatturato di € 12.000.000,00 e quindi con evidente comportamento non corretto del nostro associato stesso...”.
Quanto al danno da perdita di avviamento commerciale e da discredito della società, non è stata offerta alcuna prova che tale presunto danno sia causalmente riconducibile alla risoluzione dei contratti da parte di CP_1
piuttosto che alle notizie di stampa relative all'indagine che ha coinvolto anche l'amministratore
[...] della società . In ogni caso, nessun elemento la società opponente ha offerto in punto di CP_5 allegazione ai fini della quantificazione del valore di avviamento e, conseguentemente, della determinazione del presunto danno.
Conclusioni.
Per i motivi esposti, la domanda monitoria proposta da nei confronti della società Controparte_1 Pt_1
a seguito della dichiarazione di fallimento di detta società nel corso del giudizio di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, va dichiarata improcedibile.
Le domande proposte in via riconvenzionale dalla società - alla quale, a seguito Parte_1 dell'intervenuto fallimento, è subentrata la Curatela - devono essere rigettate.
15 La domanda proposta da di risoluzione giudiziale dei contratti di appalto stipulati da Controparte_1 con la società a seguito dell'accertata risoluzione di diritto degli stessi, Pt_3 Parte_1 deve considerarsi assorbita. Del pari vanno considerate assorbite le domande, proposte in subordine da di dichiarare compensate eventuali somme ancora dovute alla società Controparte_1 [...] con quanto dovuto alla società opposta a titolo di regresso per i pagamenti ai lavoratori, ai rispettivi Parte_1 legali antistatari e all'Agenzia delle Entrate o per gli ulteriori pagamenti effettuati.
Ex art. 91 c.p.c., il in persona del Curatore pro tempore, Controparte_6 secondo il principio della soccombenza va condannato al pagamento in favore della società Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex
[...] art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 28.661,44 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con aumento previsto per il valore della causa, pari al risarcimento domandato, ai sensi dell'art. 6 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1269/2019 R.G. promossa da
[...]
cui è subentrato, in prosecuzione del giudizio, il Parte_1 Controparte_6
in persona del Curatore, nei confronti della società in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, con domande riconvenzionali della società opponente e dell'opposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da nei confronti della società Controparte_1
dichiarata fallita e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Pt_1 Parte_1 rigetta le domande, proposte in via riconvenzionale dalla società opponente, di condanna di Controparte_1 al pagamento di residui crediti e di risarcimento del danno;
[...] condanna il Fallimento in persona del Curatore pro tempore, al Controparte_6 pagamento in favore della società opposta delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €
28.661,44 per compensi professionali, oltre IVA e CPA rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Gela, il 10/2/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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