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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1808 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: codice fiscale e P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante con sede legale in P.IVA_1 Parte_1
Teramo alla Via Vittorio Veneto n. 49, elettivamente domiciliata in Teramo al Viale Mazzini
n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. , CodiceFiscale_1 che la rappresenta e difende nel giudizio, giusta procura in atti;
indica di seguito l'indirizzo e- mail l'indirizzo di posta elettronica certificata domenico. Email_1 [...] presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti Email_2 prescritti dalla normativa codicistica
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
RM GA (cod. fisc. - p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_3 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1 alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. preliminarmente sospendere, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del provvedimento in epigrafe indicato ed impugnato;
2. nel merito, accertare e dichiarare nullo l'intero procedimento amministrativo di verifica della regolarità contributiva per l'ingiusta reiezione della richiesta di rateizzazione;
3. dichiarare nullo, annullare e comunque illegittimo e privo di effetti il conseguente Durc certificato non regolare;
4. accertare e dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 408 2025 00006387 06 000, di cui in premessa e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, connesso, precedente e/o successivo;
5. con vittoria di spese e compensi di causa”
parte resistente: “nel merito,
-a) rigettare la proposta opposizione, con conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 24 D.lgs n. 46 del 1999 depositato in data 5.9.2025, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 408-2024-00005047-78 del 28.07.2025, notificato in data 28.07.2025, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di €. 406,44, a titolo di contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione Aziende con Dipendenti per la mensilità di dicembre 2024,
a seguito di atto di rettifica del 12 giugno 2025, con cui l'Istituto provvedeva al recupero delle agevolazioni contributive, quale conseguenza del rigetto dell'istanza di rateizzazione e del relativo Durc negativo.
A sostegno della domanda eccepiva la illegittimità del diniego dell'istanza di rateizzazione e del conseguente Durc negativo, in ragione del fatto che alla data del 19 maggio 2025 il pagamento riferito al periodo contributivo di aprile 2025 non era ancora scaduto, stante la comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate con cui attestava che nella giornata del 16 maggio 2025 si erano verificati gravi malfunzionamenti al sito, che di fatto rendevano indisponibili i servizi telematici compresi quelli relativi alla trasmissione dei modelli F24, con conseguente applicazione della proroga dei versamenti al 20 maggio 2025.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, sottolineava che la domanda di dilazione proposta dal ricorrente per i periodi da Uniemens 01/2025, 02/2025 e 03/2025 era respinta perché l'azienda non aveva curato di dilazionare tutti i debiti come previsto dalla Circolare n 108 del CP_1
12.07.2013, nella specie non era stato regolarizzato o dilazionato il periodo da Uniemens del
04/2025, assumendo che l'istituto previdenziale non aveva ricevuto istruzioni operative di
2 proroga in relazione al comunicato malfunzionamento e sottolineando che già con cassetto fiscale del 19.5.2025 l' rappresentava che la società poteva ripresentare domanda di CP_1 dilazione includendo anche 4/2025 o poteva pagare alle o in Banca. CP_2
Aggiungeva, inoltre, che il disservizio, se davvero impeditivo, si era esaurito nell'arco della giornata del 16.05.2025 (un venerdì), tanto è vero che nella giornata del 19.5.2025 la società aveva eseguito versamenti con codici EBNA e ART1, e due versamenti CP_1 all' con codici 31400, oltre al fatto che già nella giornata del 16.05.2025, l'azienda CP_3 opponente risultava aver trasmesso un Modello F24 per compensazione di tributi erariali con codice 9001, 9002 e 6099. Ad ogni modo rappresentava che l'azienda non aveva regolarizzato i contributi riferiti ad aprile 2025 neppure entro il 30.05.2025, termine dilatorio concesso dall'Agenzia delle Entrate per i soli tributi erariali, in applicazione dell'art. 1 del D.L.
21.06.1961 n. 498.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata all'udienza del 11.11.2025 per discussione ed anche al fine di confermare o meno la sospensiva concessa inaudita altera parte.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La causa è prettamente documentale ed in quanto tale matura per la decisione, potendo essere decisa in sede di prima udienza, come peraltro richiesto dalle parti nelle rispettive note di udienza.
Come sopra esposto, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 408-2024-00005047-78 del 28.07.2025, notificato in data 28.07.2025, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di €.
406,44, a titolo di contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione Aziende con Dipendenti, per il periodo di dicembre 2024, a seguito di atto di rettifica del 12 giugno 2025, con cui l'Istituto provvedeva al recupero delle agevolazioni contributive.
La revoca delle agevolazioni contributive da cui è poi scaturito l'atto di rettifica del 12 giugno 2025 e, dunque, il successivo avviso di addebito qui impugnato, trova il suo
3 fondamento giustificativo nel mancato accoglimento dell'istanza di dilazione proposta dalla società ricorrente, a cui è seguita l'emissione di Durc negativo.
Per comprendere a pieno le ragioni della controversia è opportuna una preliminare disamina dello sviluppo diacronico degli eventi.
A seguito di richiesta di DURC “on-line”, con PEC dell'08/05/2025, l' inoltrava alla CP_1 società ricorrente l'“invito a regolarizzare” ex art. 4 comma 1 del DM 30/01/2025, nel quale venivano segnalate inadempienze da sanare per i periodi 01/2025 e 02/2025, oltre a residue somme per quattro avvisi di addebito.
In data 19.05.2025 l'opponente presentava domanda di dilazione per i periodi da Uniemens
01/2025, 02/2025 e 03/2025, senza inserire anche il periodo contributo di aprile 2025.
La domanda era respinta perché secondo l' l'azienda avrebbe dovuto inserire nella CP_1 richiesta di dilazione tutti i debiti, tra cui anche quello relativo al periodo da Uniemens del
04/2025, scaduto il 16 maggio 2025.
Con e-mail del 20.05.2025 e cassetto previdenziale del 21.05.2025 la ditta rispondeva che con Messaggio n. 225451 del 20.05.2025 dell'Agenzia delle Entrate, a causa del mancato funzionamento del sito, i termini per effettuare i pagamenti erano stati prorogati fino al
30.05.2025.
L'ufficio amministrativo dell' comunicava che non risultavano istruzioni operative di CP_1 proroghe nei confronti dell'ente previdenziale e che la società poteva ripresentare domanda di dilazione includendo anche 4/2025 o pagare alle o in Banca. CP_2
In data 25.05.2025 è stato emesso Durc irregolare, a cui seguiva la nota di rettifica del
12.6.2025 con conseguente revoca delle agevolazioni contributive del periodo 12/2024, il cui recupero è oggetto dell'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio.
La questione su cui ruota l'oggetto del contendere verte intorno alla legittimità o meno del diniego, da parte dell' , della istanza di dilazione e del conseguente Durc negativo, in CP_1 quanto è da tale accertamento che è derivata la nota di rettifica posta a fondamento dell'avviso di addebito.
Per risolvere tale questione è necessario verificare se alla data della presentazione della domanda di dilazione, del 19 maggio 2025, fosse o meno scaduto il termine per l'adempimento della contribuzione afferente al mese di aprile 2025, atteso che la ragione del rigetto della dilazione eccepita dall' , risiede nella omessa inclusione nella richiesta CP_1 stessa, del periodo di contribuzione del mese di aprile 2025, o nella sua omessa regolarizzazione, sul presupposto che anche tale mensilità era scaduta alla data del 16.5.2025.
4 Secondo la società ricorrente, alla data del 19.5.2025, non era ancora scaduto il termine per adempiere all'obbligazione contribuiva del mese di aprile 2025 (solitamente con scadenza il
16 del mese successivo a quello di maturazione), in quanto con Messaggio n. 225451 del
20.05.2025 l'Agenzia delle Entrate, in ragione di un malfunzionamento dei servizi informatici, aveva accertato la indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno
1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.
Di converso, l' sostiene che tale indisponibilità non abbia riguardato anche gli CP_1 adempimenti contributivi, vista la possibilità di pagamento a mezzo bollettino postale o per il tramite della Banca, e che comunque riguarderebbe solo la giornata del 16 maggio 2025, non avendo provveduto la società al relativo pagamento neppure entro il 30 maggio 2025.
Ebbene, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2025
Prot. n. 225451/2025 veniva accertata l'impossibilità da parte dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025.
Si applicava, quindi, l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, secondo cui: “Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale,
((non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,)) i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3.”
Quindi, a fronte di tale disposizione normativa, accertata l'indisponibilità dei servizi informatici per la giornata del 16 maggio 2025, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, dovevano ritenersi prorogati fino al 30 maggio 2025.
La norma riguarda formalmente gli adempimenti fiscali e tributari nei confronti dell'erario, nulla prevedendo riguardo l'obbligazione contributiva.
L'articolo 49 del D.L. n. 223/2006 (Comma abrogato dall'articolo 241, comma 1, lettera ll, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, a norma di quanto previsto dall'articolo 243 del D.Lgs. 33/2025 medesimo) prevede che a partire dal
5 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all' articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il successivo comma 49 bis aggiunge che i soggetti [di cui al comma 49], che intendono effettuare la compensazione prevista dall' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 , del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, [alle ritenute alla fonte,] alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle CP_4 produttive, ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell' Controparte_1
e dell' , sono tenuti
[...] Controparte_5 ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del comma medesimo.
L'articolo 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 241/1997, richiamato dalla parte ricorrente, prevede, invece, che i contribuenti devono eseguire versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e CP_1 degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Dall'esame complessivo di tali disposizioni normative emerge, dunque, che i versamenti delle imposte e dei contributi devono essere eseguiti in maniera unitaria e con modalità di pagamento telematiche, mentre la necessità di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sussiste solo nel caso di compensazione tra varie poste debitorie.
Nel caso di specie, non è stato dedotto o allegato che la società ricorrente intendesse operare compensazioni con i contributi dovuti per la mensilità di aprile 2025, risultando, al contrario, che proprio in data 16.5.2025 la società abbia trasmesso un Modello F24 per compensazione di tributi erariali con codice 9001, 9002 e 6099. Il che esclude che la società ricorrente fosse obbligata, per il pagamento dei contributi 4/2025, ad usare i servizi telematici
6 dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che la proroga dei termini prevista per i soli tributi erariali, ex art. 1 del D.L. 21.06.1961 n. 498, non poteva riferirsi anche ai debiti contributivi.
Ad ulteriore smentita delle deduzioni allegate, valga rilevare che l'azienda opponente, in data 19.05.2025, ha eseguito versamenti con codici EBNA e ART1, e due versamenti CP_1 all' con codici 31400, ma soprattutto non ha provveduto alla regolarizzazione della CP_3 contribuzione 4/2025 neppure entro il 30 maggio 2025 (scadenza del termine oggetto della proroga da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Peraltro, l'ente previdenziale, già con comunicazione del 19.5.2025, rappresentava che all'ufficio non era pervenuto alcun messaggio di proroga dei termini del 16.5.2025, e che quindi si sarebbe proceduto al rigetto della richiesta di dilazione, invitando, altresì, la società a procedere al pagamento del periodo contributivo 4/2025 o al suo inserimento in nuova domanda di dilazione.
Nonostante tale invito la società ricorrente non ha provveduto, né a regolarizzare il pagamento del periodo 4/2025 (neppure entro il 30.5.2025), né ha presentato nuova dilazione di pagamento, inserendo anche tale mensilità contributiva.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, quindi, ritenersi che sia stato legittimo il diniego della dilazione, così come il conseguente Durc negativo e, dunque, la nota di rettifica che è alla base dell'avviso di addebito impugnato.
Ne consegue che la domanda non merita accoglimento e va rigettata.
3. Considerato la mancanza di precedenti specifici sulla questione oggetto della controversia e, dunque, la sua novità, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1808/2025 così provvede:
• Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in motivazione;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: codice fiscale e P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante con sede legale in P.IVA_1 Parte_1
Teramo alla Via Vittorio Veneto n. 49, elettivamente domiciliata in Teramo al Viale Mazzini
n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. , CodiceFiscale_1 che la rappresenta e difende nel giudizio, giusta procura in atti;
indica di seguito l'indirizzo e- mail l'indirizzo di posta elettronica certificata domenico. Email_1 [...] presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti Email_2 prescritti dalla normativa codicistica
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
RM GA (cod. fisc. - p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_3 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1 alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. preliminarmente sospendere, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del provvedimento in epigrafe indicato ed impugnato;
2. nel merito, accertare e dichiarare nullo l'intero procedimento amministrativo di verifica della regolarità contributiva per l'ingiusta reiezione della richiesta di rateizzazione;
3. dichiarare nullo, annullare e comunque illegittimo e privo di effetti il conseguente Durc certificato non regolare;
4. accertare e dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 408 2025 00006387 06 000, di cui in premessa e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, connesso, precedente e/o successivo;
5. con vittoria di spese e compensi di causa”
parte resistente: “nel merito,
-a) rigettare la proposta opposizione, con conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 24 D.lgs n. 46 del 1999 depositato in data 5.9.2025, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 408-2024-00005047-78 del 28.07.2025, notificato in data 28.07.2025, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di €. 406,44, a titolo di contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione Aziende con Dipendenti per la mensilità di dicembre 2024,
a seguito di atto di rettifica del 12 giugno 2025, con cui l'Istituto provvedeva al recupero delle agevolazioni contributive, quale conseguenza del rigetto dell'istanza di rateizzazione e del relativo Durc negativo.
A sostegno della domanda eccepiva la illegittimità del diniego dell'istanza di rateizzazione e del conseguente Durc negativo, in ragione del fatto che alla data del 19 maggio 2025 il pagamento riferito al periodo contributivo di aprile 2025 non era ancora scaduto, stante la comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate con cui attestava che nella giornata del 16 maggio 2025 si erano verificati gravi malfunzionamenti al sito, che di fatto rendevano indisponibili i servizi telematici compresi quelli relativi alla trasmissione dei modelli F24, con conseguente applicazione della proroga dei versamenti al 20 maggio 2025.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, sottolineava che la domanda di dilazione proposta dal ricorrente per i periodi da Uniemens 01/2025, 02/2025 e 03/2025 era respinta perché l'azienda non aveva curato di dilazionare tutti i debiti come previsto dalla Circolare n 108 del CP_1
12.07.2013, nella specie non era stato regolarizzato o dilazionato il periodo da Uniemens del
04/2025, assumendo che l'istituto previdenziale non aveva ricevuto istruzioni operative di
2 proroga in relazione al comunicato malfunzionamento e sottolineando che già con cassetto fiscale del 19.5.2025 l' rappresentava che la società poteva ripresentare domanda di CP_1 dilazione includendo anche 4/2025 o poteva pagare alle o in Banca. CP_2
Aggiungeva, inoltre, che il disservizio, se davvero impeditivo, si era esaurito nell'arco della giornata del 16.05.2025 (un venerdì), tanto è vero che nella giornata del 19.5.2025 la società aveva eseguito versamenti con codici EBNA e ART1, e due versamenti CP_1 all' con codici 31400, oltre al fatto che già nella giornata del 16.05.2025, l'azienda CP_3 opponente risultava aver trasmesso un Modello F24 per compensazione di tributi erariali con codice 9001, 9002 e 6099. Ad ogni modo rappresentava che l'azienda non aveva regolarizzato i contributi riferiti ad aprile 2025 neppure entro il 30.05.2025, termine dilatorio concesso dall'Agenzia delle Entrate per i soli tributi erariali, in applicazione dell'art. 1 del D.L.
21.06.1961 n. 498.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata all'udienza del 11.11.2025 per discussione ed anche al fine di confermare o meno la sospensiva concessa inaudita altera parte.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La causa è prettamente documentale ed in quanto tale matura per la decisione, potendo essere decisa in sede di prima udienza, come peraltro richiesto dalle parti nelle rispettive note di udienza.
Come sopra esposto, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 408-2024-00005047-78 del 28.07.2025, notificato in data 28.07.2025, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di €.
406,44, a titolo di contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione Aziende con Dipendenti, per il periodo di dicembre 2024, a seguito di atto di rettifica del 12 giugno 2025, con cui l'Istituto provvedeva al recupero delle agevolazioni contributive.
La revoca delle agevolazioni contributive da cui è poi scaturito l'atto di rettifica del 12 giugno 2025 e, dunque, il successivo avviso di addebito qui impugnato, trova il suo
3 fondamento giustificativo nel mancato accoglimento dell'istanza di dilazione proposta dalla società ricorrente, a cui è seguita l'emissione di Durc negativo.
Per comprendere a pieno le ragioni della controversia è opportuna una preliminare disamina dello sviluppo diacronico degli eventi.
A seguito di richiesta di DURC “on-line”, con PEC dell'08/05/2025, l' inoltrava alla CP_1 società ricorrente l'“invito a regolarizzare” ex art. 4 comma 1 del DM 30/01/2025, nel quale venivano segnalate inadempienze da sanare per i periodi 01/2025 e 02/2025, oltre a residue somme per quattro avvisi di addebito.
In data 19.05.2025 l'opponente presentava domanda di dilazione per i periodi da Uniemens
01/2025, 02/2025 e 03/2025, senza inserire anche il periodo contributo di aprile 2025.
La domanda era respinta perché secondo l' l'azienda avrebbe dovuto inserire nella CP_1 richiesta di dilazione tutti i debiti, tra cui anche quello relativo al periodo da Uniemens del
04/2025, scaduto il 16 maggio 2025.
Con e-mail del 20.05.2025 e cassetto previdenziale del 21.05.2025 la ditta rispondeva che con Messaggio n. 225451 del 20.05.2025 dell'Agenzia delle Entrate, a causa del mancato funzionamento del sito, i termini per effettuare i pagamenti erano stati prorogati fino al
30.05.2025.
L'ufficio amministrativo dell' comunicava che non risultavano istruzioni operative di CP_1 proroghe nei confronti dell'ente previdenziale e che la società poteva ripresentare domanda di dilazione includendo anche 4/2025 o pagare alle o in Banca. CP_2
In data 25.05.2025 è stato emesso Durc irregolare, a cui seguiva la nota di rettifica del
12.6.2025 con conseguente revoca delle agevolazioni contributive del periodo 12/2024, il cui recupero è oggetto dell'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio.
La questione su cui ruota l'oggetto del contendere verte intorno alla legittimità o meno del diniego, da parte dell' , della istanza di dilazione e del conseguente Durc negativo, in CP_1 quanto è da tale accertamento che è derivata la nota di rettifica posta a fondamento dell'avviso di addebito.
Per risolvere tale questione è necessario verificare se alla data della presentazione della domanda di dilazione, del 19 maggio 2025, fosse o meno scaduto il termine per l'adempimento della contribuzione afferente al mese di aprile 2025, atteso che la ragione del rigetto della dilazione eccepita dall' , risiede nella omessa inclusione nella richiesta CP_1 stessa, del periodo di contribuzione del mese di aprile 2025, o nella sua omessa regolarizzazione, sul presupposto che anche tale mensilità era scaduta alla data del 16.5.2025.
4 Secondo la società ricorrente, alla data del 19.5.2025, non era ancora scaduto il termine per adempiere all'obbligazione contribuiva del mese di aprile 2025 (solitamente con scadenza il
16 del mese successivo a quello di maturazione), in quanto con Messaggio n. 225451 del
20.05.2025 l'Agenzia delle Entrate, in ragione di un malfunzionamento dei servizi informatici, aveva accertato la indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno
1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.
Di converso, l' sostiene che tale indisponibilità non abbia riguardato anche gli CP_1 adempimenti contributivi, vista la possibilità di pagamento a mezzo bollettino postale o per il tramite della Banca, e che comunque riguarderebbe solo la giornata del 16 maggio 2025, non avendo provveduto la società al relativo pagamento neppure entro il 30 maggio 2025.
Ebbene, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2025
Prot. n. 225451/2025 veniva accertata l'impossibilità da parte dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025.
Si applicava, quindi, l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, secondo cui: “Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale,
((non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,)) i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3.”
Quindi, a fronte di tale disposizione normativa, accertata l'indisponibilità dei servizi informatici per la giornata del 16 maggio 2025, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, dovevano ritenersi prorogati fino al 30 maggio 2025.
La norma riguarda formalmente gli adempimenti fiscali e tributari nei confronti dell'erario, nulla prevedendo riguardo l'obbligazione contributiva.
L'articolo 49 del D.L. n. 223/2006 (Comma abrogato dall'articolo 241, comma 1, lettera ll, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, a norma di quanto previsto dall'articolo 243 del D.Lgs. 33/2025 medesimo) prevede che a partire dal
5 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all' articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il successivo comma 49 bis aggiunge che i soggetti [di cui al comma 49], che intendono effettuare la compensazione prevista dall' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 , del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, [alle ritenute alla fonte,] alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle CP_4 produttive, ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell' Controparte_1
e dell' , sono tenuti
[...] Controparte_5 ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del comma medesimo.
L'articolo 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 241/1997, richiamato dalla parte ricorrente, prevede, invece, che i contribuenti devono eseguire versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e CP_1 degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Dall'esame complessivo di tali disposizioni normative emerge, dunque, che i versamenti delle imposte e dei contributi devono essere eseguiti in maniera unitaria e con modalità di pagamento telematiche, mentre la necessità di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sussiste solo nel caso di compensazione tra varie poste debitorie.
Nel caso di specie, non è stato dedotto o allegato che la società ricorrente intendesse operare compensazioni con i contributi dovuti per la mensilità di aprile 2025, risultando, al contrario, che proprio in data 16.5.2025 la società abbia trasmesso un Modello F24 per compensazione di tributi erariali con codice 9001, 9002 e 6099. Il che esclude che la società ricorrente fosse obbligata, per il pagamento dei contributi 4/2025, ad usare i servizi telematici
6 dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che la proroga dei termini prevista per i soli tributi erariali, ex art. 1 del D.L. 21.06.1961 n. 498, non poteva riferirsi anche ai debiti contributivi.
Ad ulteriore smentita delle deduzioni allegate, valga rilevare che l'azienda opponente, in data 19.05.2025, ha eseguito versamenti con codici EBNA e ART1, e due versamenti CP_1 all' con codici 31400, ma soprattutto non ha provveduto alla regolarizzazione della CP_3 contribuzione 4/2025 neppure entro il 30 maggio 2025 (scadenza del termine oggetto della proroga da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Peraltro, l'ente previdenziale, già con comunicazione del 19.5.2025, rappresentava che all'ufficio non era pervenuto alcun messaggio di proroga dei termini del 16.5.2025, e che quindi si sarebbe proceduto al rigetto della richiesta di dilazione, invitando, altresì, la società a procedere al pagamento del periodo contributivo 4/2025 o al suo inserimento in nuova domanda di dilazione.
Nonostante tale invito la società ricorrente non ha provveduto, né a regolarizzare il pagamento del periodo 4/2025 (neppure entro il 30.5.2025), né ha presentato nuova dilazione di pagamento, inserendo anche tale mensilità contributiva.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, quindi, ritenersi che sia stato legittimo il diniego della dilazione, così come il conseguente Durc negativo e, dunque, la nota di rettifica che è alla base dell'avviso di addebito impugnato.
Ne consegue che la domanda non merita accoglimento e va rigettata.
3. Considerato la mancanza di precedenti specifici sulla questione oggetto della controversia e, dunque, la sua novità, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1808/2025 così provvede:
• Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in motivazione;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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