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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 959/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. GI RV, nella causa civile n. 959/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. BE GI RC) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 19.12.2025, tenutasi in modalità da remoto, la seguente
SENTENZA
ha introdotto l'odierno giudizio al fine di vedere accolte nei confronti dell' Parte_1 CP_1
le seguenti domande “ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA', quindi ANNULLARE l'Ordinanza –
Ingiunzione N° OI – 002281914 relativa all'ATTO DI ACCERTAMENTO N°
5800.18/10/2021.0472740 del 18/10/2021 riferito all'anno 2017 – Protocollo n° CP_1
5800.19/06/2025.0314177 , per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del presente ricorso”. CP_1
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della l
CP_ n. 689 del 1981 non avendo, l effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di avere abbandonato il credito e depositato i relativi provvedimenti in autotutela.
pagina 1 di 2 La materia del contendere è cessata e le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza virtuale;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore sino a €1.100,00; esse
CP_ devono però essere ridotte in considerazione del contegno processuale tenuto da
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente: dichiara
CP_ cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
BE GI RC, procuratore antistatario, liquidandole nella misura di €250,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 19.12.2025
Il giudice
GI RV
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. GI RV, nella causa civile n. 959/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. BE GI RC) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 19.12.2025, tenutasi in modalità da remoto, la seguente
SENTENZA
ha introdotto l'odierno giudizio al fine di vedere accolte nei confronti dell' Parte_1 CP_1
le seguenti domande “ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA', quindi ANNULLARE l'Ordinanza –
Ingiunzione N° OI – 002281914 relativa all'ATTO DI ACCERTAMENTO N°
5800.18/10/2021.0472740 del 18/10/2021 riferito all'anno 2017 – Protocollo n° CP_1
5800.19/06/2025.0314177 , per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del presente ricorso”. CP_1
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della l
CP_ n. 689 del 1981 non avendo, l effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di avere abbandonato il credito e depositato i relativi provvedimenti in autotutela.
pagina 1 di 2 La materia del contendere è cessata e le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza virtuale;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore sino a €1.100,00; esse
CP_ devono però essere ridotte in considerazione del contegno processuale tenuto da
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente: dichiara
CP_ cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
BE GI RC, procuratore antistatario, liquidandole nella misura di €250,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 19.12.2025
Il giudice
GI RV
pagina 2 di 2