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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA N. ____ / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in
persona dei signori magistrati:
Ruolo Generale Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore N. 583/2025
Dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Reg. Repertorio nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine
TRA N. ____ / 2025
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Rutigliano (BA) alla via Zara n. 43, ammessa al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqua Manfredi ed elettivamente
Reg. Cronologico domiciliata in Bari presso la via Gian Giuseppe Carulli 62, presso e nello studio
N. ____ / 2025 del ridetto difensore.
-ATTRICE-
E
Depositata il PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI in persona del Pubblico
__ / __ / 2025 Ministero
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 9.6.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di Pubblicata il
cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa __ / __ / 2025 trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento della
domanda.
Oggetto: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO mutamento di sesso
Con ricorso ex art. 473-bis ss. cpc ha dedotto di essere persona con Parte_1 disforia di identità di genere tanto da sentirsi, sin dall'infanzia, parte del genere opposto a quello assegnato, manifestando insofferenza e difficoltà in ordine a ruoli ed espressioni di genere femminile e preferendo giochi e attività statisticamente associati al genere maschile.
Durante la pubertà, la ricorrente ha cominciato a provare disagio e vergogna intensi per il proprio corpo;
il verificarsi di mutamenti somatici distonici rispetto alla percezione identitaria ha condotto la ricorrente in una condizione di isolamento e di rassegnazione.
All'età di 24 anni la ricorrente ha maturato la consapevolezza della propria identità e ha cercato un confronto con specialisti riguardo al disallineamento di genere.
La ricorrente, quindi, ha cominciato a vivere secondo il genere maschile, con conseguenti benefici di natura psicologica. Pertanto, in data 29.05.2023 si è rivolta all' Operativa CP_1 [...]
Controparte_2
, del chiedendo di effettuare l'iter medico psicologico di affermazione del
[...] Controparte_3
genere e, dopo essere stata sottoposta a valutazione psicodiagnostica, ha avviato la psicoterapia di supporto e ha intrapreso, altresì, l'assunzione di Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) in data
27.11.2023.
Nella relazione rilasciata dalla dott.ssa in data 08.11.2024 (allegata in atti) emerge Parte_2 che la disforia di genere presentata dall'attrice può essere distinta “dalla semplice non conformità a comportamenti di ruolo di genere stereotipati, dal forte desiderio di appartenere ad un altro genere rispetto a quello assegnato e dal grado e dalla pervasività di attività ed interessi varianti rispetto al genere;
dal Disturbo da Travestitismo, ovvero quel comportamento di travestimento che genera un'eccitazione sessuale e causa sofferenza e/o compromissione senza mettere in questione il loro genere primario;
dal Dismorfismo Corporeo, ovvero il concentrarsi sull'alterazione o sulla rimozione di una specifica parte del corpo perché percepita come formata in modo anormale, non perché rappresenta un genere assegnato che viene ripudiato;
altresì da disturbi di natura psicotica
o altre primitive condizioni psicopatologiche degne di nota”.
La ricorrente, da anni, vive, in ogni contesto sociale, la propria percepita identità maschile, la quale identità, attualmente, trova riconoscimento in tutte le proiezioni dell'esistenza: familiare, sentimentale, amicale e lavorativa.
Per effetto della somministrazione della terapia ormonale virilizzante, la ricorrente ha già acquisito un aspetto esteriore maschile, che le consente di relazionarsi e comportarsi, nella quotidianità, con il sesso prescelto;
ne è derivata una progressiva riduzione del disagio e della sofferenza emotiva.
Tuttavia, la persistente discrasia tra l'identità di genere maschile e la condizione giuridica di donna suscita difficoltà e disagi in talune, non infrequenti, operazioni del vivere quotidiano: ad esempio, durante l'esibizione di documenti, la ricorrente subisce la frustrazione di una qualificazione anagrafica femminile.
La ricorrente ha completato il percorso medico e psicologico avviato presso il Controparte_3
come risulta dalla relazione finale redatta e firmata, in data 08.11.2024, dalla dott.ssa Parte_2
(all.to n. 1).
[...]
Nel caso in esame, orbene, la documentazione versata in atti prova l'esistenza della incongruenza di genere di . Non a caso il percorso medico, psicologico ed ormonale che la medesima Parte_1
attrice ha seguito è pienamente conforme alla richiesta di ottenere in maniera irrevocabile la rettificazione del sesso.
I procedimenti di rettificazione, ex Legge n. 164/1982 e successive modificazioni, in presenza – come nel caso di specie – di una relazione psico-sessuale redatta da una struttura pubblica, vengono trattati e conclusi senza il ricorso ad ulteriore, inefficiente e superflua istruttoria e, per questo, si ritiene che si possa procedere con maggiore celerità e pronta decisione.
Inoltre, non essendo presenti nella fattispecie né coniuge né figli (all.to n. 2 e 3), il giudizio necessita esclusivamente dell'intervento del Pubblico Ministero al quale è stato notificato regolarmente l'atto introduttivo.
Tutto premesso, , come sopra rappresentata e difesa, ha chiesto l'autorizzazione alla Parte_1 rettificazione anagrafica, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di TE (BA), la rettificazione del sesso da femminile a maschile ed il mutamento del nome da ” a ” Pt_1 Per_1 nell'atto di nascita ed in tutti gli altri atti e/o documenti da esso derivanti.
All'udienza del 09.06.2025, si è proceduto all'interrogatorio libero di comparsa Parte_1 personalmente con l'assistenza e la rappresentanza del difensore. Talché, a seguito di richiesta di trattenere la causa in decisione con espressa rinuncia alla discussione dinanzi al Collegio da parte del procuratore della ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame della documentazione prodotta da parte ricorrente, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 08.11.2024, a firma della dott.ssa (versata in atti) che ha concluso che la ricorrente “soddisfa tutti criteri Parte_2 per la diagnosi di Disforia di Genere”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima ricorrente in sede di interrogatorio libero. Le risultanze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico inquadrabile in termini di disforia di genere. Dalla suddetta relazione psicologica si ricava, in modo inequivoco, come la ricorrente, nonostante l'elemento anatomico femminile, si percepisca appartenente al genere maschile. È stato accertato che parte ricorrente presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d.
“transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In sostanza, è stata rilevata l'inclinazione psicologica caratteristica di quegli individui animati dal desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e che, pertanto, pongono in essere ogni sforzo per modificare i propri connotati corporei, sì da vivere in modo coerente col sesso di percepita appartenenza. Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il proprio sesso anatomico e vuole cambiarlo, percependo e vivendo il proprio aspetto esteriore come una intollerabile limitazione per il compiuto e armonico svolgimento della propria psiche.
La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo, senza che residuino spazi qualificatori con esso collidenti. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, la richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti.
Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si compie in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se si renda, invece, necessaria una modifica di quelli primari
(organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento.
Sul tema sono intervenute la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/15, e la Corte
Costituzionale, con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, aderendo all'architettura argomentativo- esegetica del precedente di legittimità, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32,
117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8
CEDU), ha ritenuto, in base a un'ermeneusi dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante l'interrelazione col pubblicistico interesse alla chiarezza nell'identificazione dei generi sessuali per le implicazioni nell'ordine giuridico e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
La Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 – ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" – ha offerto, della disposizione in questione, un'interpretazione sensibile al dinamismo delle coordinate del tessuto socio-culturale, con la conseguenza che il “sesso” va inteso
"come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"; ne deriva l'esclusione della “necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Dunque, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare nelle ipotesi in cui la discordanza tra la dimensione anatomica e la psicosessualità, alimentando conflittualità e tensione interiori, generi deleteri processi di frantumazione dell'unitarietà della propria identità.
La prevalenza assiologica della tutela della salute individuale sulla convergenza tra dato anatomico e dato anagrafico induce a modulare, nei termini seguenti, il rilievo del trattamento chirurgico: non imprescindibile presupposto della rettificazione, bensì strumento eventuale per la realizzazione dell'armonia psicofisica e, pertanto, soltanto una delle tecniche astrattamente disponibili per la conformazione dei caratteri sessuali.
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n.
180/2017 nella quale si è ribadito come “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Sul tema è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n.
150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte ha osservato che, essendo sufficiente, ai fini della transizione di genere, il ricorso a presidi medici – quali terapie ormonali, trattamenti estetici – atti a realizzare la modifica, tendenzialmente immutabile, di sesso sia sul pianto della percezione soggettiva che su quello della oggettiva eliminazione dei caratteri sessuali secondari, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale dell'intervento chirurgico – di cui alla norma censurata – dischiude una plastica irragionevolezza, inserendosi in una sequenza che non implica connessione logico-funzionale con la ratio legis. Infatti, il trattamento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione, delineandosi, quindi, come ininfluente sui requisiti della rettificazione medesima, già verificatasi a prescindere dal trattamento chirurgico.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la documentazione allegata al ricorso e le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero – nel corso del quale la stessa ha manifestato, con piena consapevolezza, l'irreversibile volontà di procedere alla rettificazione, altresì palesando l'intenzione di sottoporsi a intervento chirurgico – unitamente alle già intervenute modificazioni dei caratteri sessuali secondari, integrano, con sufficiente solidità e attendibilità, la premessa minore della scansione normativa regolativa della rettificazione dei dati anagrafici. Ne consegue l'accoglimento della domanda, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome ” col nome ”. Pt_1 Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico
Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel Parte_1
procedimento n. 583/2025, con l'intervento del P.M., visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n.
150/2011, così provvede:
- dispone la rettifica dei dati anagrafici di , nata il [...] a [...], Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome ” deve essere sostituito con quello indicato da parte Pt_1 attrice in “ ”; Per_1
- ordina, per l'effetto, al competente Ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], nel senso che l'indicazione del sesso "femminile" deve essere corretta in sesso "maschile" nonché nel senso che l'attuale prenome " " deve Pt_1 essere sostituito con quello indicato da parte attrice di “ ”; Per_1
- nulla statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, il giorno
17.6.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valeria Guaragnella
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Dario Minafra
REPUBBLICA ITALIANA N. ____ / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in
persona dei signori magistrati:
Ruolo Generale Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore N. 583/2025
Dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Reg. Repertorio nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine
TRA N. ____ / 2025
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Rutigliano (BA) alla via Zara n. 43, ammessa al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqua Manfredi ed elettivamente
Reg. Cronologico domiciliata in Bari presso la via Gian Giuseppe Carulli 62, presso e nello studio
N. ____ / 2025 del ridetto difensore.
-ATTRICE-
E
Depositata il PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI in persona del Pubblico
__ / __ / 2025 Ministero
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 9.6.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di Pubblicata il
cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa __ / __ / 2025 trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento della
domanda.
Oggetto: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO mutamento di sesso
Con ricorso ex art. 473-bis ss. cpc ha dedotto di essere persona con Parte_1 disforia di identità di genere tanto da sentirsi, sin dall'infanzia, parte del genere opposto a quello assegnato, manifestando insofferenza e difficoltà in ordine a ruoli ed espressioni di genere femminile e preferendo giochi e attività statisticamente associati al genere maschile.
Durante la pubertà, la ricorrente ha cominciato a provare disagio e vergogna intensi per il proprio corpo;
il verificarsi di mutamenti somatici distonici rispetto alla percezione identitaria ha condotto la ricorrente in una condizione di isolamento e di rassegnazione.
All'età di 24 anni la ricorrente ha maturato la consapevolezza della propria identità e ha cercato un confronto con specialisti riguardo al disallineamento di genere.
La ricorrente, quindi, ha cominciato a vivere secondo il genere maschile, con conseguenti benefici di natura psicologica. Pertanto, in data 29.05.2023 si è rivolta all' Operativa CP_1 [...]
Controparte_2
, del chiedendo di effettuare l'iter medico psicologico di affermazione del
[...] Controparte_3
genere e, dopo essere stata sottoposta a valutazione psicodiagnostica, ha avviato la psicoterapia di supporto e ha intrapreso, altresì, l'assunzione di Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) in data
27.11.2023.
Nella relazione rilasciata dalla dott.ssa in data 08.11.2024 (allegata in atti) emerge Parte_2 che la disforia di genere presentata dall'attrice può essere distinta “dalla semplice non conformità a comportamenti di ruolo di genere stereotipati, dal forte desiderio di appartenere ad un altro genere rispetto a quello assegnato e dal grado e dalla pervasività di attività ed interessi varianti rispetto al genere;
dal Disturbo da Travestitismo, ovvero quel comportamento di travestimento che genera un'eccitazione sessuale e causa sofferenza e/o compromissione senza mettere in questione il loro genere primario;
dal Dismorfismo Corporeo, ovvero il concentrarsi sull'alterazione o sulla rimozione di una specifica parte del corpo perché percepita come formata in modo anormale, non perché rappresenta un genere assegnato che viene ripudiato;
altresì da disturbi di natura psicotica
o altre primitive condizioni psicopatologiche degne di nota”.
La ricorrente, da anni, vive, in ogni contesto sociale, la propria percepita identità maschile, la quale identità, attualmente, trova riconoscimento in tutte le proiezioni dell'esistenza: familiare, sentimentale, amicale e lavorativa.
Per effetto della somministrazione della terapia ormonale virilizzante, la ricorrente ha già acquisito un aspetto esteriore maschile, che le consente di relazionarsi e comportarsi, nella quotidianità, con il sesso prescelto;
ne è derivata una progressiva riduzione del disagio e della sofferenza emotiva.
Tuttavia, la persistente discrasia tra l'identità di genere maschile e la condizione giuridica di donna suscita difficoltà e disagi in talune, non infrequenti, operazioni del vivere quotidiano: ad esempio, durante l'esibizione di documenti, la ricorrente subisce la frustrazione di una qualificazione anagrafica femminile.
La ricorrente ha completato il percorso medico e psicologico avviato presso il Controparte_3
come risulta dalla relazione finale redatta e firmata, in data 08.11.2024, dalla dott.ssa Parte_2
(all.to n. 1).
[...]
Nel caso in esame, orbene, la documentazione versata in atti prova l'esistenza della incongruenza di genere di . Non a caso il percorso medico, psicologico ed ormonale che la medesima Parte_1
attrice ha seguito è pienamente conforme alla richiesta di ottenere in maniera irrevocabile la rettificazione del sesso.
I procedimenti di rettificazione, ex Legge n. 164/1982 e successive modificazioni, in presenza – come nel caso di specie – di una relazione psico-sessuale redatta da una struttura pubblica, vengono trattati e conclusi senza il ricorso ad ulteriore, inefficiente e superflua istruttoria e, per questo, si ritiene che si possa procedere con maggiore celerità e pronta decisione.
Inoltre, non essendo presenti nella fattispecie né coniuge né figli (all.to n. 2 e 3), il giudizio necessita esclusivamente dell'intervento del Pubblico Ministero al quale è stato notificato regolarmente l'atto introduttivo.
Tutto premesso, , come sopra rappresentata e difesa, ha chiesto l'autorizzazione alla Parte_1 rettificazione anagrafica, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di TE (BA), la rettificazione del sesso da femminile a maschile ed il mutamento del nome da ” a ” Pt_1 Per_1 nell'atto di nascita ed in tutti gli altri atti e/o documenti da esso derivanti.
All'udienza del 09.06.2025, si è proceduto all'interrogatorio libero di comparsa Parte_1 personalmente con l'assistenza e la rappresentanza del difensore. Talché, a seguito di richiesta di trattenere la causa in decisione con espressa rinuncia alla discussione dinanzi al Collegio da parte del procuratore della ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame della documentazione prodotta da parte ricorrente, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 08.11.2024, a firma della dott.ssa (versata in atti) che ha concluso che la ricorrente “soddisfa tutti criteri Parte_2 per la diagnosi di Disforia di Genere”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima ricorrente in sede di interrogatorio libero. Le risultanze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico inquadrabile in termini di disforia di genere. Dalla suddetta relazione psicologica si ricava, in modo inequivoco, come la ricorrente, nonostante l'elemento anatomico femminile, si percepisca appartenente al genere maschile. È stato accertato che parte ricorrente presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d.
“transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In sostanza, è stata rilevata l'inclinazione psicologica caratteristica di quegli individui animati dal desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e che, pertanto, pongono in essere ogni sforzo per modificare i propri connotati corporei, sì da vivere in modo coerente col sesso di percepita appartenenza. Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il proprio sesso anatomico e vuole cambiarlo, percependo e vivendo il proprio aspetto esteriore come una intollerabile limitazione per il compiuto e armonico svolgimento della propria psiche.
La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo, senza che residuino spazi qualificatori con esso collidenti. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, la richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti.
Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si compie in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se si renda, invece, necessaria una modifica di quelli primari
(organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento.
Sul tema sono intervenute la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/15, e la Corte
Costituzionale, con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, aderendo all'architettura argomentativo- esegetica del precedente di legittimità, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32,
117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8
CEDU), ha ritenuto, in base a un'ermeneusi dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante l'interrelazione col pubblicistico interesse alla chiarezza nell'identificazione dei generi sessuali per le implicazioni nell'ordine giuridico e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
La Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 – ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" – ha offerto, della disposizione in questione, un'interpretazione sensibile al dinamismo delle coordinate del tessuto socio-culturale, con la conseguenza che il “sesso” va inteso
"come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"; ne deriva l'esclusione della “necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Dunque, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare nelle ipotesi in cui la discordanza tra la dimensione anatomica e la psicosessualità, alimentando conflittualità e tensione interiori, generi deleteri processi di frantumazione dell'unitarietà della propria identità.
La prevalenza assiologica della tutela della salute individuale sulla convergenza tra dato anatomico e dato anagrafico induce a modulare, nei termini seguenti, il rilievo del trattamento chirurgico: non imprescindibile presupposto della rettificazione, bensì strumento eventuale per la realizzazione dell'armonia psicofisica e, pertanto, soltanto una delle tecniche astrattamente disponibili per la conformazione dei caratteri sessuali.
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n.
180/2017 nella quale si è ribadito come “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Sul tema è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n.
150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte ha osservato che, essendo sufficiente, ai fini della transizione di genere, il ricorso a presidi medici – quali terapie ormonali, trattamenti estetici – atti a realizzare la modifica, tendenzialmente immutabile, di sesso sia sul pianto della percezione soggettiva che su quello della oggettiva eliminazione dei caratteri sessuali secondari, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale dell'intervento chirurgico – di cui alla norma censurata – dischiude una plastica irragionevolezza, inserendosi in una sequenza che non implica connessione logico-funzionale con la ratio legis. Infatti, il trattamento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione, delineandosi, quindi, come ininfluente sui requisiti della rettificazione medesima, già verificatasi a prescindere dal trattamento chirurgico.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la documentazione allegata al ricorso e le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero – nel corso del quale la stessa ha manifestato, con piena consapevolezza, l'irreversibile volontà di procedere alla rettificazione, altresì palesando l'intenzione di sottoporsi a intervento chirurgico – unitamente alle già intervenute modificazioni dei caratteri sessuali secondari, integrano, con sufficiente solidità e attendibilità, la premessa minore della scansione normativa regolativa della rettificazione dei dati anagrafici. Ne consegue l'accoglimento della domanda, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome ” col nome ”. Pt_1 Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico
Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel Parte_1
procedimento n. 583/2025, con l'intervento del P.M., visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n.
150/2011, così provvede:
- dispone la rettifica dei dati anagrafici di , nata il [...] a [...], Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome ” deve essere sostituito con quello indicato da parte Pt_1 attrice in “ ”; Per_1
- ordina, per l'effetto, al competente Ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], nel senso che l'indicazione del sesso "femminile" deve essere corretta in sesso "maschile" nonché nel senso che l'attuale prenome " " deve Pt_1 essere sostituito con quello indicato da parte attrice di “ ”; Per_1
- nulla statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, il giorno
17.6.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valeria Guaragnella
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Dario Minafra