Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
5.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, come procura in atti, dall'avv.to Alessandro Parte_1
Lauretta
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1
notarile alle liti, dall'avv. Carmine Barone
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata depositato in data 7.3.2022
[...]
, premesso che l' , con nota del 14.3.2021, le aveva richiesto la restituzione Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo di €. 15.575,02, indebitamente erogato per il periodo dall'1/11/2018 al 30/04/2021 a titolo di indennità di accompagnamento, non spettante per mancanza del requisito sanitario come risultato a seguito della visita di revisione del 19.10.2018, chiedeva di accertare che ella non fosse tenuta alla restituzione del predetto importo percepito sulla prestazione cat. INV.CIV. n. 07385188.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 2.1.2023,
e ne invocava la riforma. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 5.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la
Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale, pacifico tra le parti che l'azione di recupero dell'indebito fosse fondata sulla revoca dell'indennità di accompagnamento a seguito della visita medica di revisione eseguita nel mese di ottobre 2018, richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili indebitamente corrisposti, osservava che, essendo venuto meno ogni affidamento da parte della ricorrente, con la notifica del verbale negativo, legittimamente era stata richiesta la restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti da dal novembre 2018 senza Parte_1
averne diritto.
Nei motivi di gravame, l'appellante censura la pronuncia per contraddittorietà della motivazione e per non avere il Tribunale considerato le argomentazioni espresse dalla parte nelle note depositate in primo grado in ordine al proprio affidamento incolpevole, ingenerato dall' CP_1
con la sua condotta non rispettosa della normativa di riferimento, e in ordine ai principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da Cassazione n. 4668 del 22/02/2021.
Le censure dell'odierna appellante non consentono di pervenire a conclusioni difformi da quelle cui è giunto il Tribunale nella sentenza qui impugnata.
In punto di diritto, sulla questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti è necessario preliminarmente richiamare alcuni principi generali, indispensabili ai fini della soluzione della controversia.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 23-01-2008, n. 1446; Cass. civ., sez. lav., 29-03-2005, n. 6610), le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Conseguentemente, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto dell'art. 9, comma 1, d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di prestazione entro il termine CP_2
massimo di dieci anni).
Ne discende, in mancanza di espressa deroga, l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate, data la loro natura alimentare (C. cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica o estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte Costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 38 comma 1 cost., dell'art. 1, commi 260 - 265, l. 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato la Corte che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dall'art. 4 d.l n. 323 del 1996 e dall'art. 37, comma 8,
l. 23 dicembre 1998, n. 448, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 comma 1 Cost. (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).
E' anche noto che la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, e non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
né, così interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002; 14590/2002 18299/2002
16260/2003; 2056/2004).
La Corte costituzionale, del resto, con la decisione n. 448 del 2000, ha ritenuto la disciplina di settore, così interpretata, come idonea ad approntare una tutela idonea, rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, mentre, in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, si giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, la ripetibilità dei ratei successivamente percepiti.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. N. 28771/2018, n. 10642/2019) ha ribadito "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia
(...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)” (cfr. Cass. sentenza n. 4668 del 22/02/2021).
La Suprema Corte ha, al contempo, ricordato che costituisce “dato acquisito quello per cui
"non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale
27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui
l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura
a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (cfr. Cass. sentenza n. 4668 del 22/02/2021). Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità nella sentenza sopra citata l' , una Pt_2
volta venuto meno il requisito sanitario, non aveva provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e, entro i novanta giorni successivi, la revoca delle provvidenze economiche con decorrenza dalla data della visita di verifica ed anzi aveva continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo;
la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole, che si era sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso, in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, per
“la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”
(cfr. Cass. sentenza n. 4668 del 22/02/2021).
Tanto premesso, nell'applicare all'odierna controversia i principi sopra ricordati, come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, indubbiamente va rilevato che anche nel caso in esame, una volta venuto meno il requisito sanitario, l' non ha disposto - secondo le Pt_2 regole dell'art. 4, comma 3 ter, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, e quelle dell'art. 37, comma 8, della L. n. 448 del 1998 (“
8.In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica") - l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, né ha provveduto, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un certo lasso di tempo. Infatti, a fronte di una visita di revisione, con esito negativo, dell'ottobre 2018, la revoca è intervenuta di fatto solo oltre due anni dopo, quando l' , con la comunicazione del 14.3.2021, ha rivendicato la CP_1
restituzione delle somme nel frattempo indebitamente erogate a titolo di indennità di accompagnamento.
Tuttavia, pacifica la non addebitabilità alla ricorrente, odierna appellante, dell'erogazione della prestazione, non può ravvisarsi nella fattispecie in esame una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Ed invero, diversamente dalla fattispecie presa in considerazione dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4668/21, invocata dalla difesa dell'odierna appellante, nel caso in esame l' ha CP_1
tempestivamente notificato alla il verbale di visita sanitaria con esito negativo. Pt_1
Nella pronuncia n. 4668/21, invece, la Suprema Corte ha posto in risalto, quale indice di affidamento incolpevole, unitamente alla mancanza della sospensione e della tempestiva revoca della prestazione, proprio l'assenza della prova incontrovertibile della notifica alla parte del verbale di visita di revisione, in una situazione che, pertanto, si differenzia significativamente da quella che si sta qui valutando.
Nella vicenda oggetto della richiamata pronuncia di legittimità, il Collegio, condivisibilmente, ha reputato corretto tutelare una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito.
Di contro, nel caso in esame non può dirsi sorto alcun legittimo affidamento della parte, alla quale era stato tempestivamente notificato, in data 5.11.2018, il verbale della visita del
19.10.2018 di revisione con esito negativo quanto al requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, unitamente alla comunicazione recante n. 68953177485-1 contenente anche l'espresso avviso “che, contro tale decisione, può presentare ricorso innanzi all'Autorita giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione” (cfr. allegati nn. 2, 3 e 4 della produzione e corrispondenza tra il numero CP_1
riportato sulla comunicazione e quello indicato sulla cartolina postale di attestazione di consegna di raccomandata).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve, pertanto, escludersi la irripetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento indebitamente percepiti da nel periodo Parte_1 dall'1/11/2018 al 30/04/2021.
Per tali motivi l'appello va respinto.
3. Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, in presenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. parte appellante va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
Ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi