Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3304/2023 R.G.
promossa da:
nella persona dell'A.D. e rappresentante legale Sig. Parte_2 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Bianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Tortona, Via G. Opizzoni n. 11, in forza di procura in calce al ricorso;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
Controparte 1 nella persona dell'amministratore unico Sig.ra CP_2 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv. Aldo Natale e Davide Natale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Casagiove (CE), Via Arcivescovo Pontillo n. 75, in forza di procura in atti;
-PARTE RESISTENTE-
avente per oggetto: inadempimento contrattuale;
accollo di debito;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da verbale di udienza del 11.03.2025 e da ricorso):
"voglia il Tribunale Ill.mo, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale: ritenere e dichiarare l'inadempimento dell'accollo stipulato in data 29.05.2023 da parte di Controparte_1 con conseguente sua decadenza dal beneficio del termine e, conseguentemente, condannare Controparte_1 a pagare a la somma residua di Euro 30.000,00, oltre Parte_1
interessi moratori ex D. Lgs n. 231/02 dal giorno della messa in mora (04.09.2023) al saldo effettivo,
Con riserva di formulare istanze istruttorie e di chiedere un termine per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine per replicare e dedurre prova contraria in caso di difese e contestazioni da parte della resistente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, aumentati nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis
D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge"
Per la parte convenuta (come da verbale di udienza del 11.03.2025 e da comparsa di costituzione):
"Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
[...]in via preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
.
Controparte_3 GIUDIZIALE n. 35/2023, in persona del Curatore pro tempore avv. Enrico Victor Rossi, con sede legale in 80056 - Ercolano (NA) al Corso Resina
n. 326, C.F.: 03649820614, dichiarata con sentenza n. 45/2023 pubblicata in data 31.07.2023 emessa dal TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, per le motivazioni sopra esposte, previo differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e
.
l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del prodromico procedimento di negoziazione assistita nei confronti di tutte le parti interessate dalla vicenda contrattuale dedotta in giudizio;
in ogni caso, disporre il mutamento del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. e procedersi
•
nelle forme del rito ordinario;
Parte_1nel merito, rigettare il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso ad istanza della in quanto infondato in fatto ed in diritto e non
[...] nei confronti della Controparte_1 provato, per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'obbligazione di pagamento, in costanza dell'intervenuta dichiarazione giudiziale della Controparte_3
se non in violazione della par condicio creditorum della richiamata
[...]
,
procedura concorsuale;
in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento in favore dei sottoscritti difensori
•
antistatari di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A."
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il 15.12.2023 Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1 al fine di sentire accertare l'inadempimento della stessa alle obbligazioni di pagamento da quest'ultima assunte con contratto di accollo di debito del 29.05.2023, e conseguentemente vederla condannare al pagamento delle somme dovute, pari ad Euro 30.000,00 oltre interessi di mora, e oltre al risarcimento del danno per l'attività stragiudiziale svolta, quantificato in Euro 641,06 oltre I.V.A.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di vantare un credito (originariamente di Euro
119.078,25, poi ridottosi ad Euro 65.000,00 in forza di accordi transattivi intercorsi) nei confronti della ggi in liquidazione giudiziale;
di aver ricevuto, in data 13.04.2023, Controparte_3
CP_1 la quale, con la sottoscrizione proposta di accollo del debito in questione da parte della della scrittura privata del 29.05.2023, si era in effetti riconosciuta debitrice della ricorrente per la somma di Euro 65.000,00, da corrispondersi ratealmente secondo le modalità prestabilite;
di aver tuttavia ricevuto pagamenti soltanto per Euro 35.000,00, essendosi la CP_1 resa inadempiente nel pagamento del restante dovuto a partire dal mese di agosto 2023; di aver pertanto interesse, essendo risultati vani i vari solleciti stragiudiziali effettuati, a far accertare l'intervenuta decadenza
Cont dal beneficio del termine concesso in favore della e di vederla perciò condannare al pagamento dell'intero importo ancora dovuto in forza del contratto di accollo.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 12.04.2024 si è costituita in giudizio [...]
CP_1 preliminarmente eccependo la lesione dell'integrità del contraddittorio nei confronti della indicata quale litisconsorte necessario ex art.Controparte_4
102 c.p.c., e nel merito evidenziando di essere stata impossibilitata a procedere con i pagamenti previsti dalla scrittura di accollo, per non violare la par condicio creditorum di quest'ultima. La resistente ha inoltre rilevato di aver sottoscritto la scrittura di accollo e di essersi impegnata al versamento delle somme dovute alla esclusivamente a fronte dell'acquisto di Parte_1
alcuni semirimorchi e di un FIAT Ducato di proprietà della tuttavia poi Controparte_3 risultati gravati da trascrizione al PRA della Sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale e da restituire alla Curatela.
Rigettata l'istanza di integrazione del contradditorio con la Controparte_4
, la causa, esclusivamente di natura documentale, è stata discussa oralmente
[...]
all'udienza dell'11.03.2025 e trattenuta a decisione all'esito della stessa ai sensi dell'art. 281 sexies,
3° comma c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder condannare la CP_1 al pagamento di quanto dovuto in forza di una scrittura privata di accollo di debito, scrittura con la quale CP_1 si sarebbe impegnata a pagare in suo favore il debito di Euro 65.000,00 originariamente gravante su
Controparte_3 econdo un piano rateale ivi predisposto.
Nel costituirsi in giudizio la parte resistente non ha negato il proprio inadempimento agli obblighi derivanti dall'accordo di accollo, ma ha semplicemente dedotto di essere stata costretta a interrompere i pagamenti dovuti a fronte dell'intervenuto fallimento della Controparte_3
[...] in liquidazione giudiziale dal 31.07.2023, e in particolare dinanzi alla mancata autorizzazione a proseguire con i versamenti ricevuta dal Curatore della stessa, al fine di non ledere la par condicio creditorum.
L'eccezione svolta è infondata.
Come noto, l'accollo consiste in un accordo bilaterale fra il debitore ed un terzo, in forza del quale quest'ultimo (accollante) assume a proprio carico l'onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del debito del primo (accollato).
L'accollo può essere interno (o semplice) - figura non espressamente prevista dal codice civile quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore verso l'accollante, sicché
-
quest'ultimo si impegna soltanto nei confronti del debitore accollato;
conseguentemente, il creditore non acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore.
Si ha invece accollo esterno - figura espressamente prevista dall'art. 1273 comma c.c. - quando l'accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del terzo: quando, cioè, terzo accollante e debitore accollato hanno inteso conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente dall'accollante stesso l'adempimento del proprio credito.
Per il suo perfezionamento non è necessaria l'adesione del creditore, che costituisce un elemento ulteriore ed eventuale, e che tuttavia, se presente, conferisce all'impegno carattere irrevocabile, con la conseguenza che terzo e debitore, pur volendo, non potrebbero più far venir meno l'accollo e i conseguenti vantaggi per il creditore.
L'accollo esterno può, a sua volta, essere "cumulativo", se il debitore originario resta obbligato in solido con l'accollante, o “liberatorio”, se il debitore originario resta liberato, rimanendo obbligato in sua vece il solo accollante.
La regola è che l'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario soltanto se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Altrimenti il debitore rimane obbligato in solido con l'accollante (art. 1273, 3° comma c.c.), ma con onere del creditore di rivolgersi prima all'accollante per richiedere l'adempimento. Ora, nel caso di specie, con "scrittura privata di accollo di debito" datata 29.05.2023 [...]
CP_1 si accollava il debito di Controparte_3 in favore della Parte_1
ammontante ad Euro 65.000,00, riconoscendosi debitrice di quest'ultima ed impegnandosi a corrispondere tale somma a mezzo di bonifico bancario, con le seguenti modalità: a) Euro 15.000,00 da versare contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo di accollo;
b) n. 5 successive rate ammontanti a Euro 10.000,00 ciascuna, da corrispondersi con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, a partire dal giugno 2023 (cfr. doc. 5 parte ricorrente).
Le parti prevedevano che l'omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata di rimborso avrebbe comportato la decadenza dal beneficio del termine concesso in favore della Controparte_1 e conseguentemente il diritto di di pretendere immediatamente l'intero importo Parte_1
ancora dovuto.
Alla scrittura di accollo aderiva espressamente Parte_1 prevedendo che con l'esatto adempimento dell'accordo avrebbe rinunciato a ogni pretesa creditoria nei confronti della
,conseguentemente nei confronti della stessa CP_1 Controparte_3
Ne deriva che con la sottoscrizione di tale accordo è indubbiamente insorto il diritto di di pretendere direttamente da CP_1 - oltre che daParte_1 Controparte_3
[...] non prevendendo la scrittura alcun effetto liberatorio - il pagamento del debito originariamente facente capo a quest'ultima, diritto reso irrevocabile dall'intervenuta adesione della creditrice all'accordo.
Conseguentemente, non può assumere rilevanza, onde paralizzare la pretesa creditoria fatta
Parte_1 nel presente giudizio, il fatto che successivamente alla sottoscrizione valere da sia stata posta in liquidazione giudiziale, atteso che dell'accordo Controparte_3
l'accollo esterno irrevocabile conferisce per sua natura il diritto del creditore di rivolgersi prima di tutto al terzo accollante per ottenere il pagamento del dovuto.
Essendo il terzo accollante un soggetto distinto dal debitore originario posto in liquidazione giudiziale (che quindi adempie con denaro proprio, non del fallito) non si pone alcun problema di pregiudizio della massa concorsuale, problema che comunque sarà eventualmente esaminato in sede fallimentare.
Né CP_1 può validamente opporre a Parte_1 il fatto di dover restituire alla
Curatela della procedura i mezzi industriali in tesi acquistati tramite il pagamento del debito di
Controparte_3
Se dal contesto della scrittura di accollo può forse desumersi che la ragione sottesa all'impegno economico assunto da CP_1 fosse l'acquisto di veicoli industriali di proprietà della
Controparte_3 ui quali Parte_1 aveva trascritto ipoteca giudiziale (laddove, benché parte resistente non lo deduca chiaramente, l'estinzione del debito di Controparte_3
[...] di € 65.000,00 avrebbe rappresentato, tramite datio in solutum, il pagamento del corrispettivo della compravendita dei beni stessi, e al contempo il modo per svincolarli da ogni gravame) si tratta di una ragione in alcun modo esplicitata nell'accordo, e che comunque non può essere opposta da
CP_1 a Parte_1 per negare l'adempimento.
Infatti, l'art. 1273, 4° comma c.c. prevede espressamente che al creditore accollatario il terzo accollante non possa far valere le eccezioni relative al contratto di accollo.
Peraltro, nel caso di specie, il debitore accollato è un soggetto posto in liquidazione giudiziale, sicché ogni accertamento di contenuto patrimoniale nei confronti della procedura dovrà essere svolto in sede fallimentare, nell'ambito della formazione dello stato passivo.
Tanto è vero che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, lo stesso Curatore della rispondendo alla richiesta di chiarimenti inviatagli da Parte 3 lungi Controparte_3
derivanti dalla suddetta scrittura, si dall'esprimersi sui rapporti tra CP_1 e Parte_1
è limitato a riferire che gli aventi diritto possono promuovere le loro istanze di insinuazione allo stato passivo della procedura (doc. 1 parte resistente).
Se ne deve ricavare, come già anticipato, che ogni questione sottesa all'accordo di accollo fra accollante ed accollato, anche per quanto concerne il trasferimento dei mezzi in tesi acquistati con il pagamento del debito di non può trovare ingresso in questa sede, ma Controparte_3
dovrà piuttosto essere fatte valere dalla CP_1 in sede fallimentare.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, le eccezioni sollevate dalla parte resistente devono essere rigettate e, in accoglimento delle domande attoree, CP_1 deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 30.000,00, quale insoluto derivante dalla scrittura privata di accollo, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 dal giorno della data della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora (10.10.2023) sino al saldo effettivo.
Devono inoltre essere riconosciute, a titolo di risarcimento del danno emergente, le spese legali sostenute dalla ricorrente nella procedura di negoziazione assistita, costituente condizione di procedibilità della domanda, così come quantificate nella fattura pro forma depositata in atti, pari a €
658,51 (cfr. doc. 8 parte ricorrente).
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147). Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma I, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 26.000,01 ad
Euro 52.000,00" ridotti della metà per la fase istruttoria e per la fase decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta, e così per:
Euro 1.70100 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria;
Euro 1.453,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.261,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
II TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3304/2023 R.G. promossa da (parte ricorrente)
contro
Controparte_1 (parteParte_1
resistente), nel contraddittorio delle parti:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di parte resistente all'accordo di accollo stipulato in data
29.05.2023 e la conseguente decadenza di quest'ultima dal beneficio del termine;
Parte_1 della2) Dichiara tenuta e condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di somma di Euro 30.000,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 dal 10.10.2023 sino al saldo effettivo;
3) Dichiara tenuta e condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 a titolo di risarcimento del danno emergente, della somma di Euro € 658,51, oltre interessi legali dalla data della presente Sentenza al saldo effettivo;
4) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.261,00 per compensi ed Euro 547,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, in data 15.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO