TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2024, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA
N. 1478/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473-bis.49 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 29/01/2024
DA
, nata in [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nato in [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALBERTIN LUCIA, come da mandato in atti,
c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
1 Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: “Pronuncia dello scioglimento del matrimonio,
alle medesime condizioni di cui alla separazione omologata” (condizioni da intendersi qui richiamate per relationem).
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70,
come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di figli minorenni alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire
2 tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 22.03.2008 e trascritto nel registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona, Parte 1, Anno 2008, Atto n. 76 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta
3 passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
4
N. 1478/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473-bis.49 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 29/01/2024
DA
, nata in [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nato in [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALBERTIN LUCIA, come da mandato in atti,
c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
1 Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: “Pronuncia dello scioglimento del matrimonio,
alle medesime condizioni di cui alla separazione omologata” (condizioni da intendersi qui richiamate per relationem).
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70,
come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di figli minorenni alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire
2 tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 22.03.2008 e trascritto nel registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona, Parte 1, Anno 2008, Atto n. 76 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta
3 passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
4