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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3858/2024, cui è stata riunita quella di ATPO R.G. n.
3672/2023, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Caserta (CE), al Corso Trieste 158, presso lo studio dell'avv. Mario Marchesiello che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni presentate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 3672/2023, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Chiedeva pertanto che fosse accertato il requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o in via subordinata dal riconoscimento giudiziale, con condanna dell' CP_1
1 al pagamento della prestazione spettante, oltre interessi legali, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità nonché la infondatezza nel merito.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO e ritenuta la superfluità dell'istruttoria, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22 aprile 2025 dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso in opposizione ai sensi dell'art
445-bis c.p.c., commi 4 e 6.
Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 09.04.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 6.05.2024. Il ricorso è stato depositato il 27.05.2024.
Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Invero, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che la relazione peritale depositata dal CTU in sede di ATPO risultava priva di sufficiente motivazione in quanto il consulente non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità di deambulare della ricorrente e di provvedere agli atti della vita quotidiana.
Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze della ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la ricorrente risulta affetta.
2 Ebbene, deve osservarsi che il CTU, motivando adeguatamente le proprie conclusioni, ha escluso, sulla base dell'esame obiettivo, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Mentre ha riconosciuto l'istante portatrice di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992.
Dall'elaborato peritale in atti risulta che il CTU ha debitamente preso in considerazione tutte le patologie di cui la ricorrente è affetta e che risultano dalla documentazione agli atti e ne ha specificamente valutato la loro incidenza sulla capacità di deambulazione e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Il CTU, pur riconoscendo una condizione patologica grave, ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Con maggiore precisione, ha rilevato come, nonostante l'incidenza del complesso delle patologie e pur presentando la ricorrente deficit funzionali neuro-motori, la stessa deambuli autonomamente. Inoltre, ha evidenziato come ella conservi altresì la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, risultando lucida e collaborante.
Giova rimarcare, a questo punto, che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del
23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
3 L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare va escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.
L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992).
Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute). Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale
Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71,
4 Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un significativo livello di autonomia. Il CTU ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere che le patologie di cui è affetto il ricorrente possano inficiare la sua autonomia.
Deve altresì osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico – legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse. Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano dunque nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce - rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni di cui al ricorso introduttivo si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
L'elaborato appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
5 D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
A quanto esposto sopra si aggiunga che anche la documentazione sanitaria depositata nella presente fase del giudizio (cfr. certificato del 15.04.2024 e certificato del 24.04.2024 entrambi dell' ) appare insufficiente a provare l'impossibilità di deambulare Parte_2
della ricorrente in quanto la stessa si limita ad attestare un quadro patologico sostanzialmente corrispondente a quello accertato dall'ausiliario del giudice e a prescrivere l'uso di deambulare, pur in assenza di specifici riscontri obiettivi.
In definitiva, il ricorso in opposizione va rigettato.
Nulla per le spese di lite in ragione delle condizioni economiche della parte, pur a fronte di una non rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) dichiara la ricorrente portatrice di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma
3 l. 104/1992;
c) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.4.2025
Il giudice
Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3858/2024, cui è stata riunita quella di ATPO R.G. n.
3672/2023, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Caserta (CE), al Corso Trieste 158, presso lo studio dell'avv. Mario Marchesiello che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni presentate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 3672/2023, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Chiedeva pertanto che fosse accertato il requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o in via subordinata dal riconoscimento giudiziale, con condanna dell' CP_1
1 al pagamento della prestazione spettante, oltre interessi legali, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità nonché la infondatezza nel merito.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO e ritenuta la superfluità dell'istruttoria, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22 aprile 2025 dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso in opposizione ai sensi dell'art
445-bis c.p.c., commi 4 e 6.
Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 09.04.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 6.05.2024. Il ricorso è stato depositato il 27.05.2024.
Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Invero, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che la relazione peritale depositata dal CTU in sede di ATPO risultava priva di sufficiente motivazione in quanto il consulente non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità di deambulare della ricorrente e di provvedere agli atti della vita quotidiana.
Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze della ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la ricorrente risulta affetta.
2 Ebbene, deve osservarsi che il CTU, motivando adeguatamente le proprie conclusioni, ha escluso, sulla base dell'esame obiettivo, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Mentre ha riconosciuto l'istante portatrice di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992.
Dall'elaborato peritale in atti risulta che il CTU ha debitamente preso in considerazione tutte le patologie di cui la ricorrente è affetta e che risultano dalla documentazione agli atti e ne ha specificamente valutato la loro incidenza sulla capacità di deambulazione e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Il CTU, pur riconoscendo una condizione patologica grave, ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Con maggiore precisione, ha rilevato come, nonostante l'incidenza del complesso delle patologie e pur presentando la ricorrente deficit funzionali neuro-motori, la stessa deambuli autonomamente. Inoltre, ha evidenziato come ella conservi altresì la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, risultando lucida e collaborante.
Giova rimarcare, a questo punto, che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del
23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
3 L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare va escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.
L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992).
Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute). Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale
Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71,
4 Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un significativo livello di autonomia. Il CTU ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere che le patologie di cui è affetto il ricorrente possano inficiare la sua autonomia.
Deve altresì osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico – legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse. Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano dunque nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce - rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni di cui al ricorso introduttivo si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
L'elaborato appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
5 D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
A quanto esposto sopra si aggiunga che anche la documentazione sanitaria depositata nella presente fase del giudizio (cfr. certificato del 15.04.2024 e certificato del 24.04.2024 entrambi dell' ) appare insufficiente a provare l'impossibilità di deambulare Parte_2
della ricorrente in quanto la stessa si limita ad attestare un quadro patologico sostanzialmente corrispondente a quello accertato dall'ausiliario del giudice e a prescrivere l'uso di deambulare, pur in assenza di specifici riscontri obiettivi.
In definitiva, il ricorso in opposizione va rigettato.
Nulla per le spese di lite in ragione delle condizioni economiche della parte, pur a fronte di una non rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) dichiara la ricorrente portatrice di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma
3 l. 104/1992;
c) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.4.2025
Il giudice
Mariarosaria Iovine
6