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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 26/11/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3541/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. NU IG Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da , c.f. Parte_1
nato in [...] il [...], residente in [...], Cascina Merlina C.F._1
n.56, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Boggio e , c.f. Controparte_1
, nata in [...], il [...], residente in [...], Cascina Merlina C.F._2
n.56, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Pozzo
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione consensuale e domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note difensive scritte dep. in data 21.7.2025 e 10.10.2025
per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Cavaglià (BI) in data 26.5.2018. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Cavaglià
(BI) atto n. 1 – Parte II – Serie A - Anno 2018.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 5.5.2019 e in data 24.2.2022. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 74/2024, passata in giudicato in data 11.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successiva istanza dep. in data 19.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di separazione e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970
(come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli e , in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti e comunque dell'età degli stessi, di molto inferiore al limite legislativamente previsto.
Con note scritte dep. in data 7.10.2025, su invito del giudice relatore, le parti hanno poi chiesto il non luogo a provvedere sull'istanza di assegnazione della casa familiare stante il trasferimento della
Sig.ra unitamente ai minori, presso altro immobile “di proprietà della Sig.ra CP_1 Persona_3 madre del ricorrente e sito nel centro abitato di Cavaglià – Via Umberto I n.17, che le viene concesso in comodato d'uso gratuito sino alla maggiore età del figlio più piccolo ovvero sino al febbraio 2040”.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , celebrato in Cavaglià (BI), in data 26.5.2018;
[...] Controparte_1
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cavaglià (BI) al fine di procedere alle incombenze di legge (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno 2018;
- omologa/prende atto delle condizioni di cui al ricorso e per l'effetto dispone che:
- Affidamento: I figli minori e rimarranno affidati in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2
collocazione anagrafica presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare i minori nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico dei figli, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti dei due minori che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui i minori partecipino ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con i figli nei periodi di permanenza presso di sé;
Termini e modalità di visita e tenuta: i genitori hanno concordato la seguente modalità di visita e tenuta cd. “Paritaria verticale” ovvero a settimane alterne lunedì e martedì con mamma, mercoledì e giovedì con papà, venerdì sabato e domenica con mamma e la successiva settimana invertita. Gli scambi avverranno presso la scuola o al domicilio di ciascun genitore per alternanza e in base al periodo scolastico o meno.
Festività e ricorrenze: per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, con la seguente calendarizzazione:
ad anni alterni: dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 ; vacanze pasquali ad anni alterni;
altre festività e/o "ponti" sempre alternati, così come i compleanni dei minori;
inoltre ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno con i figli indipendentemente dal calendario in corso;
sul punto qualora i minori fossero con l'altro genitore, verranno accompagnati dal festeggiato entro le ore
10:00 del giorno di festa ove permarranno fino alle ore 10:00 del giorno successivo, momento in cui riprenderà il calendario in corso;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno 3 settimane con ciascun genitore, da concordarsi entro fine giugno, anche suddivise in più periodi, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, più un'ulteriore settimana, alternativamente, nel mese di luglio o di settembre).
Contributo al mantenimento: A titolo di contributo al mantenimento dei minori, il Sig. Parte_1 verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra complessivi €. 200,00 (pari a €. 100,00 CP_1
per figlio), che aumenteranno a €. 150,00 per ciascun figlio con l'inizio della scuola elementare,
AUU ovvero ogni altro contributo di sostegno alla genitorialità verrà suddiviso nella misura del
50% tra i genitori, così come ogni altra spesa per la prole;
prende atto che le parti dichiarano che nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare;
prende atto che il cane di proprietà della Sig.ra dovrà essere accudito CP_2 CP_1
settimanalmente dalla stessa manlevando il Sig. da ogni responsabilità e cura Parte_1 dell'animale; prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
compensa integralmente le spese legali tra le parti e prende atto della rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente rel. est.
NU IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. NU IG Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da , c.f. Parte_1
nato in [...] il [...], residente in [...], Cascina Merlina C.F._1
n.56, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Boggio e , c.f. Controparte_1
, nata in [...], il [...], residente in [...], Cascina Merlina C.F._2
n.56, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Pozzo
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione consensuale e domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note difensive scritte dep. in data 21.7.2025 e 10.10.2025
per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Cavaglià (BI) in data 26.5.2018. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Cavaglià
(BI) atto n. 1 – Parte II – Serie A - Anno 2018.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 5.5.2019 e in data 24.2.2022. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 74/2024, passata in giudicato in data 11.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successiva istanza dep. in data 19.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di separazione e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970
(come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli e , in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti e comunque dell'età degli stessi, di molto inferiore al limite legislativamente previsto.
Con note scritte dep. in data 7.10.2025, su invito del giudice relatore, le parti hanno poi chiesto il non luogo a provvedere sull'istanza di assegnazione della casa familiare stante il trasferimento della
Sig.ra unitamente ai minori, presso altro immobile “di proprietà della Sig.ra CP_1 Persona_3 madre del ricorrente e sito nel centro abitato di Cavaglià – Via Umberto I n.17, che le viene concesso in comodato d'uso gratuito sino alla maggiore età del figlio più piccolo ovvero sino al febbraio 2040”.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , celebrato in Cavaglià (BI), in data 26.5.2018;
[...] Controparte_1
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cavaglià (BI) al fine di procedere alle incombenze di legge (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno 2018;
- omologa/prende atto delle condizioni di cui al ricorso e per l'effetto dispone che:
- Affidamento: I figli minori e rimarranno affidati in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2
collocazione anagrafica presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare i minori nel proprio percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c.; consapevoli dell'importanza, per il sereno corretto sviluppo psicofisico dei figli, della presenza di entrambi i genitori favoriranno ed agevoleranno i loro reciproci rapporti, assicurando in particolare il diritto di visita e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali nonché agli spostamenti dei due minori che dovranno essere condivisi. Nei casi in cui i minori partecipino ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la corretta crescita, anche sociale ed affettiva;
ciascun genitore si impegna a consentire all'altro contatti telefonici con i figli nei periodi di permanenza presso di sé;
Termini e modalità di visita e tenuta: i genitori hanno concordato la seguente modalità di visita e tenuta cd. “Paritaria verticale” ovvero a settimane alterne lunedì e martedì con mamma, mercoledì e giovedì con papà, venerdì sabato e domenica con mamma e la successiva settimana invertita. Gli scambi avverranno presso la scuola o al domicilio di ciascun genitore per alternanza e in base al periodo scolastico o meno.
Festività e ricorrenze: per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, con la seguente calendarizzazione:
ad anni alterni: dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 ; vacanze pasquali ad anni alterni;
altre festività e/o "ponti" sempre alternati, così come i compleanni dei minori;
inoltre ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno con i figli indipendentemente dal calendario in corso;
sul punto qualora i minori fossero con l'altro genitore, verranno accompagnati dal festeggiato entro le ore
10:00 del giorno di festa ove permarranno fino alle ore 10:00 del giorno successivo, momento in cui riprenderà il calendario in corso;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno 3 settimane con ciascun genitore, da concordarsi entro fine giugno, anche suddivise in più periodi, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, più un'ulteriore settimana, alternativamente, nel mese di luglio o di settembre).
Contributo al mantenimento: A titolo di contributo al mantenimento dei minori, il Sig. Parte_1 verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra complessivi €. 200,00 (pari a €. 100,00 CP_1
per figlio), che aumenteranno a €. 150,00 per ciascun figlio con l'inizio della scuola elementare,
AUU ovvero ogni altro contributo di sostegno alla genitorialità verrà suddiviso nella misura del
50% tra i genitori, così come ogni altra spesa per la prole;
prende atto che le parti dichiarano che nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare;
prende atto che il cane di proprietà della Sig.ra dovrà essere accudito CP_2 CP_1
settimanalmente dalla stessa manlevando il Sig. da ogni responsabilità e cura Parte_1 dell'animale; prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
compensa integralmente le spese legali tra le parti e prende atto della rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente rel. est.
NU IG