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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9690 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2832/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice RI OS, rilevato che l'udienza del 24.10.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate nell'interesse della parte ricorrente in cui ha precisato le proprie conclusioni;
preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RI OS
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2832/2025 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to presso il proprio studio Parte_1 C.F._1 in Piazza Garibaldi, n.26, 80142 in Napoli, in qualità di procuratore di sé stesso.
- RICORRENTE
E
, c.f.: in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta depositate in ordine all'udienza del
14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di pagamento reso, in data 30.01.2025, dall'intestato Tribunale in suo favore, per l'attività di difesa svolta per conto di ammessa al patrocinio a spese dello CP_3 stato nell'ambito del giudizio civile portante r.g. n. 20503/2023.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che il giudizio in cui è stata espletata la difesa in favore dell'ammessa al gratuito patrocinio aveva ad oggetto il riconoscimento del pagina 2 di 6 diritto di quest'ultima all'assegno sociale e si è concluso con la sentenza di accoglimento n.
830/2025, pubblicata il 30/01/2025, che ha dichiarato < sociale con decorrenza dal 1° luglio 2022, nella misura di legge oltre interessi legali dal 120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto>> riconoscendole un importo complessivo di circa
9.819,28 euro;
che il compenso liquidato nel decreto di pagamento, nella misura di 850,00 euro, è inferiore all'importo di 2.695,50 euro che avrebbe dovuto essergli riconosciuto applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per la fase di studio, introduttiva e della trattazione, nonché è, addirittura, inferiore alla metà del compenso dovuto, nella misura di
1.800,00 euro, dalla parte soccombente nella causa in cui è stata espletata la difesa in favore dell'ammessa al gratuito patrocinio, per cui ha concluso, accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, annullare il decreto di pagamento opposto e rideterminare la misura del compenso dovuta.
Costituitosi il , condivisa la liquidazione del compenso di cui al Controparte_1 decreto opposto, ne ha chiesto la conferma, con conseguente rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
In punto di diritto occorre premettere che, a norma dell'art. 84 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 a norma del quale l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia "sono regolate dal rito semplificato di cognizione".
L' opposizione avverso il decreto di pagamento si sostanzia in < nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza… ma senza alcuna possibilità di riduzione ai sensi dell'art. 130 citato.>> ( cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2024, n. 3606)
pagina 3 di 6 Quanto ai criteri legali di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore, l'art. 82 del
D.P.R. n. 115 del 2002, prevede che < dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa>>.
Il successivo art. 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Infine, l'art. 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
I compensi spettanti al difensore, quindi, sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento in cui è stata resa la prestazione e devono, inoltre, essere ridotti della metà.
Ebbene, dalla documentazione depositata, emerge che l'attività professionale è stata esercitata in un giudizio in materia di previdenza innanzi alla sezione lavoro dell'intestato Tribunale e che, successivamente allo svolgimento della fase introduttiva e decisionale, si è concluso con la sentenza definitiva n. 830/2025 del 30/01/2025, con cui è stato riconosciuto, in favore del soggetto ammesso al patrocinio, un importo complessivo di circa 9.819,28 euro.
Pertanto, tenuto conto della natura della controversia, del suo valore e dell'attività effettivamente espletata dal difensore, la liquidazione del compenso sarebbe dovuta avvenire secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (aggiornato sulla base del d.m. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) per le cause di previdenza di valore compreso tra i 5.201,00 euro ed i 26.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (da decurtare della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica) applicando i quali la misura del compenso è pari a 2.717,00 euro che ridotta della metà, ai sensi del menzionato art. 130, è pari a 1.358,50 euro.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, l'opposizione è fondata perché il decreto di pagamento ha riconosciuto il compenso nella misura di 850,00 euro, una somma inferiore all'importo di 1.358,50 euro sopra determinato per cui va revocato con contestuale rideterminazione del compenso in quest'ultima misura.
Sull'importo dell'onorario così computato, al ricorrente è, altresì, dovuto, anche il rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
Del tutto inconferente si rivela la doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra la quantificazione degli onorari e delle spese liquidate, ai sensi degli artt. 82 e 130 del D.P.R. .n.
115 del 2002 in favore del difensore del non abbiente e quella dovuta dal soccombente, nella causa in cui veniva espletata la difesa in favore dell'ammesso al gratuito patrocinio, allo Stato, atteso che con orientamento consolidato la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo
Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent.,
19/01/2021, n. 777).
In ragione del principio della soccombenza condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in dispositivo tenuto conto Parte_1
dei parametri minimi ( in quanto più prossimi all'importo riconosciuto) previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra , in ordine alla fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale (il cui importo va decurtato della metà non pagina 5 di 6 essendo stato disposto il deposito della comparse conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , così dispone: Parte_1 Controparte_1
1.in accoglimento dell'opposizione, previo annullamento del decreto opposto, liquida in favore del ricorrente, la somma di euro 1.358,50 euro, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2. condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in 127,00 euro per spese e 893,20 euro per compensi, oltre spese Parte_1
generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. .
Napoli, 26/10/2025
Il giudice
RI OS
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice RI OS, rilevato che l'udienza del 24.10.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate nell'interesse della parte ricorrente in cui ha precisato le proprie conclusioni;
preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RI OS
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2832/2025 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to presso il proprio studio Parte_1 C.F._1 in Piazza Garibaldi, n.26, 80142 in Napoli, in qualità di procuratore di sé stesso.
- RICORRENTE
E
, c.f.: in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta depositate in ordine all'udienza del
14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di pagamento reso, in data 30.01.2025, dall'intestato Tribunale in suo favore, per l'attività di difesa svolta per conto di ammessa al patrocinio a spese dello CP_3 stato nell'ambito del giudizio civile portante r.g. n. 20503/2023.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che il giudizio in cui è stata espletata la difesa in favore dell'ammessa al gratuito patrocinio aveva ad oggetto il riconoscimento del pagina 2 di 6 diritto di quest'ultima all'assegno sociale e si è concluso con la sentenza di accoglimento n.
830/2025, pubblicata il 30/01/2025, che ha dichiarato < sociale con decorrenza dal 1° luglio 2022, nella misura di legge oltre interessi legali dal 120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto>> riconoscendole un importo complessivo di circa
9.819,28 euro;
che il compenso liquidato nel decreto di pagamento, nella misura di 850,00 euro, è inferiore all'importo di 2.695,50 euro che avrebbe dovuto essergli riconosciuto applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per la fase di studio, introduttiva e della trattazione, nonché è, addirittura, inferiore alla metà del compenso dovuto, nella misura di
1.800,00 euro, dalla parte soccombente nella causa in cui è stata espletata la difesa in favore dell'ammessa al gratuito patrocinio, per cui ha concluso, accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, annullare il decreto di pagamento opposto e rideterminare la misura del compenso dovuta.
Costituitosi il , condivisa la liquidazione del compenso di cui al Controparte_1 decreto opposto, ne ha chiesto la conferma, con conseguente rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
In punto di diritto occorre premettere che, a norma dell'art. 84 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 a norma del quale l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia "sono regolate dal rito semplificato di cognizione".
L' opposizione avverso il decreto di pagamento si sostanzia in < nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza… ma senza alcuna possibilità di riduzione ai sensi dell'art. 130 citato.>> ( cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2024, n. 3606)
pagina 3 di 6 Quanto ai criteri legali di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore, l'art. 82 del
D.P.R. n. 115 del 2002, prevede che < dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa>>.
Il successivo art. 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Infine, l'art. 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
I compensi spettanti al difensore, quindi, sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento in cui è stata resa la prestazione e devono, inoltre, essere ridotti della metà.
Ebbene, dalla documentazione depositata, emerge che l'attività professionale è stata esercitata in un giudizio in materia di previdenza innanzi alla sezione lavoro dell'intestato Tribunale e che, successivamente allo svolgimento della fase introduttiva e decisionale, si è concluso con la sentenza definitiva n. 830/2025 del 30/01/2025, con cui è stato riconosciuto, in favore del soggetto ammesso al patrocinio, un importo complessivo di circa 9.819,28 euro.
Pertanto, tenuto conto della natura della controversia, del suo valore e dell'attività effettivamente espletata dal difensore, la liquidazione del compenso sarebbe dovuta avvenire secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (aggiornato sulla base del d.m. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) per le cause di previdenza di valore compreso tra i 5.201,00 euro ed i 26.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (da decurtare della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica) applicando i quali la misura del compenso è pari a 2.717,00 euro che ridotta della metà, ai sensi del menzionato art. 130, è pari a 1.358,50 euro.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, l'opposizione è fondata perché il decreto di pagamento ha riconosciuto il compenso nella misura di 850,00 euro, una somma inferiore all'importo di 1.358,50 euro sopra determinato per cui va revocato con contestuale rideterminazione del compenso in quest'ultima misura.
Sull'importo dell'onorario così computato, al ricorrente è, altresì, dovuto, anche il rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
Del tutto inconferente si rivela la doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra la quantificazione degli onorari e delle spese liquidate, ai sensi degli artt. 82 e 130 del D.P.R. .n.
115 del 2002 in favore del difensore del non abbiente e quella dovuta dal soccombente, nella causa in cui veniva espletata la difesa in favore dell'ammesso al gratuito patrocinio, allo Stato, atteso che con orientamento consolidato la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo
Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent.,
19/01/2021, n. 777).
In ragione del principio della soccombenza condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in dispositivo tenuto conto Parte_1
dei parametri minimi ( in quanto più prossimi all'importo riconosciuto) previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra , in ordine alla fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale (il cui importo va decurtato della metà non pagina 5 di 6 essendo stato disposto il deposito della comparse conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , così dispone: Parte_1 Controparte_1
1.in accoglimento dell'opposizione, previo annullamento del decreto opposto, liquida in favore del ricorrente, la somma di euro 1.358,50 euro, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2. condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in 127,00 euro per spese e 893,20 euro per compensi, oltre spese Parte_1
generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti ratione temporis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. .
Napoli, 26/10/2025
Il giudice
RI OS
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