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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 3.4.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3394 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
(già , P.Iva elett.te dom.ta in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Napoli, al Vico Acitillo n.160 presso lo studio dell'Avv. Francesco Lotti, C.F.:
, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso. C.F._1
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Natale (C.F. P.IVA_2
) e Luca Bonetti (C.F. ) che lo rappresentano C.F._2 C.F._3 e difendono, giusta procura digitale depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Via Toledo n. 156.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso che:
il resistente commetteva in appalto alla impresa ricorrente lavori di manutenzione del fabbricato condominiale, per l'importo di € 8.309,10 oltre Iva, come da preventivi del
23/3/2017 e del 22/6/2017;
deduceva che, nonostante varie richieste, il ha corrisposto il solo importo di € CP_1
900,00;
chiedeva quindi condannarsi il resistente al pagamento della somma di € 8.240 oltre interessi al tasso ex d.l. 231/02, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il resistente deduceva che:
non vi è prova del credito vantato;
le uniche prestazioni che si intendono riconoscere sono quelle di cui alle fatture n. 106 e 107
del 2017, riportate nel bilancio della gestione 2017, per complessivi euro 3.090,02 per le quali l'amministratore dell'epoca aveva pagato in acconto la somma di euro 900,00 restando in sospeso il pagamento del saldo di euro 2.190,02;
chiedeva pertanto riconoscersi il minor importo indicato, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esecuzione delle opere indicate, limitandosi a produrre due preventivi non firmati da alcuno.
E' possibile, pertanto, riconoscere soltanto la somma non contestata dal . CP_1
Il resistente va, quindi, condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
2.190,02 oltre interessi al tasso ex d.l. 231/02. Le spese del giudizio possono essere compensate per la metà stante il parziale accoglimento della domanda ed il comportamento collaborativo del condominio e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del sito in Napoli, alla Parte_1 Controparte_1 [...]
con ricorso depositato il 13.2.23, così provvede: Controparte_1
1. condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.190,02
oltre interessi al tasso ex d.l. 231/02;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente al pagamento del residuo, che si liquida in euro 1.278 per onorario ed euro 145,50 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Francesco Lotti.
Così deciso in Napoli il 17.4.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)