TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2572 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...]- Parte_2
giore Belsito il 06/11/1937, elettivamente domiciliata in Alia C.da Chianchi- telle s.n., presso lo studio dell'avv. PAGANO MARIA PIA, che la rappresen- ta e difende per procura in calce all'atto di costituzione volontaria,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
06/02/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO lecontainer Con ricorso depositato il 19/07/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, già riconosciuto in fase di ATP invalido Parte_3
con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
17/01/2023, proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di ac- certamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza ante- cedente.
Nelle more decedeva e l'erede in epigrafe si costi- Parte_2
tuiva insistendo per l'accoglimento del ricorso.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni di-
[...]
verse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che il “Sig. nato Parte_2
il 06/11/1937 a Montemaggiore Belsito e deceduto il 13/11/2023 a Montemaggiore
Belsito, all'età di 86 anni, in vita affetto da epatocarcinoma multifocale terminale
(ADI palliativa); cardiopatia III classe Nyha;
diabete mellito scompensato e complicato;
ipertrofia prostatica benigna;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
obesità e poliartrosi;
cata- ratta bilaterale, all'epoca dei fatti risultava essere invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, meritevole dei benefici derivanti dall'indennità di accompagnamento a decorrere dal
01/08/2022” (cfr. CTU in atti).
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Di qui l'accoglimento dell'opposizione. lecontainer In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va al deposito del ricorso per ATP ma antecedente al deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%, con con- danna dell' al pagamento in favore di parte ricorrente del restante CP_1
50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che era invalido con di- Parte_2
ritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/08/2022; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 11/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2572 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...]- Parte_2
giore Belsito il 06/11/1937, elettivamente domiciliata in Alia C.da Chianchi- telle s.n., presso lo studio dell'avv. PAGANO MARIA PIA, che la rappresen- ta e difende per procura in calce all'atto di costituzione volontaria,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
06/02/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO lecontainer Con ricorso depositato il 19/07/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, già riconosciuto in fase di ATP invalido Parte_3
con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
17/01/2023, proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di ac- certamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza ante- cedente.
Nelle more decedeva e l'erede in epigrafe si costi- Parte_2
tuiva insistendo per l'accoglimento del ricorso.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni di-
[...]
verse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che il “Sig. nato Parte_2
il 06/11/1937 a Montemaggiore Belsito e deceduto il 13/11/2023 a Montemaggiore
Belsito, all'età di 86 anni, in vita affetto da epatocarcinoma multifocale terminale
(ADI palliativa); cardiopatia III classe Nyha;
diabete mellito scompensato e complicato;
ipertrofia prostatica benigna;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
obesità e poliartrosi;
cata- ratta bilaterale, all'epoca dei fatti risultava essere invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, meritevole dei benefici derivanti dall'indennità di accompagnamento a decorrere dal
01/08/2022” (cfr. CTU in atti).
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Di qui l'accoglimento dell'opposizione. lecontainer In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va al deposito del ricorso per ATP ma antecedente al deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%, con con- danna dell' al pagamento in favore di parte ricorrente del restante CP_1
50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che era invalido con di- Parte_2
ritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/08/2022; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 11/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile