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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 195/2024 r.g. lavoro vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Massimiliano Parte_1
Angeletti
Appellante principale-appellato incidentale
E
– in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti
Gianfranco Vittori, Floro Flori, Susanna Mazzaferri e Silvana Mariotti
Appellato principale-appellante incidentale conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato l'1 giugno 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'1 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato esso CP_ ricorrente al pagamento della somma di euro 7.445,00 in favore dell' a titolo di contributi IVS dovuti per gli anni 2017 e 2018, in forza dell'iscrizione alla gestione artigiani. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel considerare il riparto degli oneri probatori in tema di effettivo esercizio dell'attività autonoma facente capo alla propria ditta, affermando l'operatività di una CP_ presunzione semplice in favore dell' laddove l' avrebbe dovuto provare l'effettivo CP_1
svolgimento di detta attività; inoltre, ha censurato la valutazione del primo giudice di inammissibilità della prova testimoniale articolata in ricorso, in quanto vertente su circostanze generiche ovvero negative;
al contrario, ha dedotto l'insussistenza del vizio di genericità del capitolo inerente alla prima circostanza, posto che in sede di escussione il teste avrebbe potuto specificare gli aspetti fattuali necessari al migliore accertamento della vicenda;
quanto alla seconda circostanza, ha evidenziato la contraddittorietà della scelta di onerare il ricorrente della prova sul mancato lavoro, per poi negargli la possibilità di fornirla attraverso la testimonianza sul relativo capitolo. L'appellante ha chiesto, pertanto, previa ammissione dei sollecitati mezzi istruttori, riformarsi la sentenza di primo grado nel senso dell'integrale accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese del doppio grado.
CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale, ha censurato la decisione del Tribunale in tema di maturata prescrizione estintiva, per omessa considerazione delle sospensioni del decorso del relativo termine a causa del COVID, quindi ne ha chiesto la riforma in senso favorevole alla piena declaratoria di esistenza del credito vantato per gli anni 2016 e 2017, con vittoria di spese di lite.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Inconferenti i richiami dell'appellante principale alle decisioni dei Giudici di legittimità, adottate con riferimento a fattispecie diverse, rispetto alle quali il tema controverso ineriva ai presupposti per l'iscrizione di un soggetto nella Gestione Commercio, in relazione all'attività svolta nell'ambito di una Società a r.l. come presidente del cda e amministratore, in quanto tale già iscritto CP_ alla gestione separata presso l' stante la pretesa di detto Istituto di estendere, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, la personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza alle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso. In tale occasione, la Suprema Corte ha affermato che “…il comma 208 dell' articolo 1 I. 662/96 non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95 e che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato….”; in tal senso, ha escluso che operi la
"fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, CP_ quindi ha affermato la necessità che l' offrisse seri elementi probatori a sostegno dell'effettivo esercizio tanto dell'una quanto dell'altra attività, affinché potesse realizzarsi la doppia iscrizione.
La fattispecie all'odierno vaglio muove, viceversa, dal dato fattuale, adeguatamente documentato in atti, che il ricorrente di sua iniziativa si sia iscritto alla Gestione artigiani sin dall'aprile 2015 per lo svolgimento di un'autonoma attività di impresa (tinteggiatura e posa in opera di vetri) e che abbia comunicato la cessazione di tale attività solo in data 17 dicembre 2018.
Ne discende che è corretto il richiamo del Tribunale al principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione negli elenchi ed il suo mantenimento creano una presunzione iuris tantum di perdurante esercizio dell'attività lavorativa per la quale l'iscrizione sia stata effettuata, così che l'onere della prova contraria grava su colui che sostiene di fatto il mancato svolgimento di tale attività in costanza di iscrizione. (Cass.n.8651/2010).
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dai giudici di legittimità in seno alla motivazione della citata pronuncia n.8651/2010,“…una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi
e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso, v. anche, Cass. 3 luglio 2001
n. 9006)…..”
Ebbene, tornando al caso di specie, i mezzi istruttori articolati dall'originario opponente, per la cui ammissione egli insiste in questa sede, sono inidonei a vincere la presunzione di svolgimento dell'attività autonoma oggetto della formale iscrizione, in quanto entrambi i capitoli di prova sono stati articolati, oltre che in maniera estremamente generica, anche in modo da richiedere al teste risposte in termini meramente valutativi ( “…a) Vero che dal 2016 al 2020 ha Parte_1 sempre lavorato come dipendente presso la ditta b) Vero che l'attività Parte_2
relativa alla ditta individuale aperta nel 2015 (doc 3 che si mostra) e chiusa nel 2018 (doc 4 che si mostra) contraddistinta dalla partita iva ha svolto attività lavorativa e prodotto P.IVA_1 reddito…”), laddove la capitolazione avrebbe dovuto contenere il riferimento a specifiche e peculiari connotazioni dell'attività asseritamente svolta, elevabili a veri e propri indici di eterodirezione, dal cui esame il giudicante - non già il teste - avrebbe, poi, ricavato il giudizio sull'esistenza o meno della subordinazione.
In proposito, giova richiamare l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice (così in motivazione,
Cass. Ord. n.3708/2019, che richiama Cass., 1, 31/1/2007 n. 2201; Cass., 2, n. 7508 del 27/3/2007;
Cass., 3, n. 9547 del 22/4/2009; Cass., 2, n. 12292 del 7/6/2011; Cass., 6 n. 1808 del 2/2/2015).
L'appello incidentale è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In specie, due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione estintiva quinquennale rispetto ai versamenti contributivi scaduti nell'arco temporale compreso fra il 16 maggio 2016 ed il 16 febbraio 2017.
Ed infatti, il primo periodo di sospensione, fissato dall'art. 37, secondo comma, del D.L.
18/2020 (convertito nella L. 27/2020), corre dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni); il secondo periodo di sospensione, fissato dall'art. 11, nono comma, del D.L. 183/2020
(convertito nella L. 21/2021), si estende dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (pari a n. 182 giorni). Complessivamente, il termine di prescrizione in discorso patisce un differimento di 311 giorni. Ne discende che alla data (17 gennaio 2022) della notifica dell'avviso di addebito impugnato, detto termine di prescrizione non risulta interamente decorso anche rispetto a contributi più antichi, che sarebbero scaduti nel maggio 2021 soltanto ove la sospensione in discorso non avesse operato.
Giova, in proposito, precisare che l'eccezione di sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (vedi sul punto Cass.n.19567/2016).
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata esclusivamente in CP_ senso conforme alle richieste dell'
Le spese dell'intero giudizio, in onore al principio della soccombenza, sono poste a carico dell'originario opponente nella misura di tre quarti e per il restante quarto se ne dispone la compensazione tra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' dei contributi I.V.S. maturati da gennaio 2016 a dicembre 2018, oltre sanzioni ed CP_1
accessori di legge;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di un quarto e pone i
CP_ tre quarti residui a carico di , liquidandoli in favore dell' nel già ridotto Parte_1
importo di euro 1.500,00 per il primo grado e di euro 2.625,00 per il presente grado, oltre rimorso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012
n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 195/2024 r.g. lavoro vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Massimiliano Parte_1
Angeletti
Appellante principale-appellato incidentale
E
– in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti
Gianfranco Vittori, Floro Flori, Susanna Mazzaferri e Silvana Mariotti
Appellato principale-appellante incidentale conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato l'1 giugno 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'1 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato esso CP_ ricorrente al pagamento della somma di euro 7.445,00 in favore dell' a titolo di contributi IVS dovuti per gli anni 2017 e 2018, in forza dell'iscrizione alla gestione artigiani. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel considerare il riparto degli oneri probatori in tema di effettivo esercizio dell'attività autonoma facente capo alla propria ditta, affermando l'operatività di una CP_ presunzione semplice in favore dell' laddove l' avrebbe dovuto provare l'effettivo CP_1
svolgimento di detta attività; inoltre, ha censurato la valutazione del primo giudice di inammissibilità della prova testimoniale articolata in ricorso, in quanto vertente su circostanze generiche ovvero negative;
al contrario, ha dedotto l'insussistenza del vizio di genericità del capitolo inerente alla prima circostanza, posto che in sede di escussione il teste avrebbe potuto specificare gli aspetti fattuali necessari al migliore accertamento della vicenda;
quanto alla seconda circostanza, ha evidenziato la contraddittorietà della scelta di onerare il ricorrente della prova sul mancato lavoro, per poi negargli la possibilità di fornirla attraverso la testimonianza sul relativo capitolo. L'appellante ha chiesto, pertanto, previa ammissione dei sollecitati mezzi istruttori, riformarsi la sentenza di primo grado nel senso dell'integrale accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese del doppio grado.
CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale, ha censurato la decisione del Tribunale in tema di maturata prescrizione estintiva, per omessa considerazione delle sospensioni del decorso del relativo termine a causa del COVID, quindi ne ha chiesto la riforma in senso favorevole alla piena declaratoria di esistenza del credito vantato per gli anni 2016 e 2017, con vittoria di spese di lite.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Inconferenti i richiami dell'appellante principale alle decisioni dei Giudici di legittimità, adottate con riferimento a fattispecie diverse, rispetto alle quali il tema controverso ineriva ai presupposti per l'iscrizione di un soggetto nella Gestione Commercio, in relazione all'attività svolta nell'ambito di una Società a r.l. come presidente del cda e amministratore, in quanto tale già iscritto CP_ alla gestione separata presso l' stante la pretesa di detto Istituto di estendere, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, la personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza alle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso. In tale occasione, la Suprema Corte ha affermato che “…il comma 208 dell' articolo 1 I. 662/96 non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95 e che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato….”; in tal senso, ha escluso che operi la
"fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, CP_ quindi ha affermato la necessità che l' offrisse seri elementi probatori a sostegno dell'effettivo esercizio tanto dell'una quanto dell'altra attività, affinché potesse realizzarsi la doppia iscrizione.
La fattispecie all'odierno vaglio muove, viceversa, dal dato fattuale, adeguatamente documentato in atti, che il ricorrente di sua iniziativa si sia iscritto alla Gestione artigiani sin dall'aprile 2015 per lo svolgimento di un'autonoma attività di impresa (tinteggiatura e posa in opera di vetri) e che abbia comunicato la cessazione di tale attività solo in data 17 dicembre 2018.
Ne discende che è corretto il richiamo del Tribunale al principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione negli elenchi ed il suo mantenimento creano una presunzione iuris tantum di perdurante esercizio dell'attività lavorativa per la quale l'iscrizione sia stata effettuata, così che l'onere della prova contraria grava su colui che sostiene di fatto il mancato svolgimento di tale attività in costanza di iscrizione. (Cass.n.8651/2010).
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dai giudici di legittimità in seno alla motivazione della citata pronuncia n.8651/2010,“…una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi
e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso, v. anche, Cass. 3 luglio 2001
n. 9006)…..”
Ebbene, tornando al caso di specie, i mezzi istruttori articolati dall'originario opponente, per la cui ammissione egli insiste in questa sede, sono inidonei a vincere la presunzione di svolgimento dell'attività autonoma oggetto della formale iscrizione, in quanto entrambi i capitoli di prova sono stati articolati, oltre che in maniera estremamente generica, anche in modo da richiedere al teste risposte in termini meramente valutativi ( “…a) Vero che dal 2016 al 2020 ha Parte_1 sempre lavorato come dipendente presso la ditta b) Vero che l'attività Parte_2
relativa alla ditta individuale aperta nel 2015 (doc 3 che si mostra) e chiusa nel 2018 (doc 4 che si mostra) contraddistinta dalla partita iva ha svolto attività lavorativa e prodotto P.IVA_1 reddito…”), laddove la capitolazione avrebbe dovuto contenere il riferimento a specifiche e peculiari connotazioni dell'attività asseritamente svolta, elevabili a veri e propri indici di eterodirezione, dal cui esame il giudicante - non già il teste - avrebbe, poi, ricavato il giudizio sull'esistenza o meno della subordinazione.
In proposito, giova richiamare l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice (così in motivazione,
Cass. Ord. n.3708/2019, che richiama Cass., 1, 31/1/2007 n. 2201; Cass., 2, n. 7508 del 27/3/2007;
Cass., 3, n. 9547 del 22/4/2009; Cass., 2, n. 12292 del 7/6/2011; Cass., 6 n. 1808 del 2/2/2015).
L'appello incidentale è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In specie, due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione estintiva quinquennale rispetto ai versamenti contributivi scaduti nell'arco temporale compreso fra il 16 maggio 2016 ed il 16 febbraio 2017.
Ed infatti, il primo periodo di sospensione, fissato dall'art. 37, secondo comma, del D.L.
18/2020 (convertito nella L. 27/2020), corre dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni); il secondo periodo di sospensione, fissato dall'art. 11, nono comma, del D.L. 183/2020
(convertito nella L. 21/2021), si estende dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (pari a n. 182 giorni). Complessivamente, il termine di prescrizione in discorso patisce un differimento di 311 giorni. Ne discende che alla data (17 gennaio 2022) della notifica dell'avviso di addebito impugnato, detto termine di prescrizione non risulta interamente decorso anche rispetto a contributi più antichi, che sarebbero scaduti nel maggio 2021 soltanto ove la sospensione in discorso non avesse operato.
Giova, in proposito, precisare che l'eccezione di sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (vedi sul punto Cass.n.19567/2016).
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata esclusivamente in CP_ senso conforme alle richieste dell'
Le spese dell'intero giudizio, in onore al principio della soccombenza, sono poste a carico dell'originario opponente nella misura di tre quarti e per il restante quarto se ne dispone la compensazione tra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' dei contributi I.V.S. maturati da gennaio 2016 a dicembre 2018, oltre sanzioni ed CP_1
accessori di legge;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di un quarto e pone i
CP_ tre quarti residui a carico di , liquidandoli in favore dell' nel già ridotto Parte_1
importo di euro 1.500,00 per il primo grado e di euro 2.625,00 per il presente grado, oltre rimorso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012
n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente