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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei SIg:
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3530 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Scaglione;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_1 C.F._2
Corina;
CONVENUTO
con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
Uffugo (CS) il 02.07.2016, Atto trascritto al num. 16, parte 2, serie A, Anno 2016, dello stesso comune, con , dalla cui unione erano nati i figli il 07.12.2018, CP_1 Per_1
Per_ e il 10.12.2020, che era venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, disponendo l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, normando i diritti di visita del padre secondo il piano genitoriale allegato all'atto introduttivo, disponendo un assegno di mantenimento per il minore pari ad euro 450,00 e per la minore di euro 350,00 a carico dello Persona_3 Per_4
CP_
, onerando quest'ultimo ad una contribuzione pari all' 80% delle spese straordinarie.
Il convenuto si costituiva, rassegnando le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria eccezione e richiesta disattesa e respinta, - In via principale, pronunciare la separazione dei coniugi , con assunzione di Parte_2
provvedimenti temporanei, per come esposto in narrativa della presente comparsa, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti;
a) Disporre il mantenimento dei figli minori a carico del SI. , nella misura di € 250,00, ciascuno, da CP_1
corrispondere alla SI.ra , mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese;
b) Porre il 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS ad entrambi i genitori, cosi come le spese straordinarie documentate, mentre quelle straordinarie per spese sanitarie all'80% a carico del resistente fino a quando il contratto dallo stesso stipulato con la
NAOS consentirà di avere le relative agevolazioni, laddove non dovessero essere più concesse, verranno poste al 50% come per legge;
c) Autorizzazione reciproca all'espatrio, anche in compagnia dei figli, previa formale comunicazione all'altro coniuge”.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
2 Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi, in base al quale è disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, nonché che il padre possa vedere e tenere con sè i minori a fine settimana alternati dalle 9.00 del sabato alle 21.00 della domenica, nonché nelle settimane in cui è previsto il pernotto il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle
20.00 e, nella settimana in cui non è previsto il pernotto, lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola alle 20.00, ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'atro, 5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro, pasqua e pasquetta alternati e 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno, ponendo a carico
CP_ dello un contributo al mantenimento dei minori nella misura complessiva di euro
650,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF, ad eccezione delle spese mediche che
CP_ verranno sostenute dallo nella misura dell'80% fintanto che permane la clausola CP_ contrattuale del rimborso delle spese mediche per i familiari in capo allo .
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la separazione tra e , alle condizioni Parte_1 CP_1
concordate tra le parti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 9.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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