Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1978, n. 867
Articolo 1
Versione
25 gennaio 1979
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al secondo capoverso dello scambio di note stesso.

Entrata in vigore il 25 gennaio 1979