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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2024, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4394/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SOFIA NESTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via G. Puccini n. 17, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Abitazione coniugale
Per comune accordo tra le parti, nella casa familiare, sita in Altopascio, Lucca, Corte Bartolini, 28, di proprietà del sig. rientrerà ad abitare lo stesso, temporaneamente trasferitosi presso la Pt_1 di lui madre nel periodo successivo alla separazione. La sig.ra si trasferirà a vivere, Parte_2 unitamente ai figli minori, in altra abitazione sita in Altopascio, Lucca, Via Firenze, 77, con riguardo alla quale ha già sottoscritto contratto di locazione, con canone mensile di € 550,00. La sig.ra Pt_2
dichiara di rinunciare, anche per il futuro, a qualsiasi diritto o pretesa concernente
[...]
l'abitazione familiare di proprietà del sig. (All.5-6) Pt_1
2. Residenza dei figli minori Per_ I figli minori e LU fisseranno la residenza presso l'abitazione della madre sita in Altopascio,
Lucca, Via Firenze, 77.
1 3. Responsabilità genitoriale
Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
4. Mantenimento ordinario dei figli
Il padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori verserà mensilmente, con bonifico sul conto della madre, entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese la somma complessiva di €
400,00 (quattrocento/00) per entrambi i figli, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, con riferimento al protocollo in vigore, alla data della redazione del presente atto, presso il Tribunale di Lucca.
5. Assegno unico e detrazioni per figli a carico
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per la prole avente diritto, verrà percepito nella misura del 50% ciascuno. Le detrazioni fiscali in caso di oneri deducibili fiscalmente in favore dei figli, spetteranno anch'esse al 50% ciascuno (stessa percentuale della compartecipazione alle spese straordinarie).
6. Spese di natura straordinaria
Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative ai figli. Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 30 di ogni mese, unitamente al bonifico del mantenimento ordinario. Per quanto riguarda le spese sanitarie, queste saranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre a mezzo bonifico bancario, le spese scolastiche e di altra natura saranno anticipate dal padre e rimborsate dalla madre a mezzo bonifico bancario. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, riepilogate nella tabella riassuntiva allegata al Protocollo stesso, vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
“Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
2 Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione,
CR (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).”
I regali acquistati per i figli o su loro espressa richiesta, se non previamente concordati con l'altro genitore, resteranno a carico del genitore che li ha sostenuti, senza poter chiedere alcunché all'altro genitore in merito al rimborso della quota parte.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto.
7. Calendario delle visite e festività
I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono regolati nel seguente modo: i figli trascorreranno con il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il padre avrà cura di accompagnarli a scuola;
qualora il padre sia impegnato la domenica nel turno lavorativo serale o il lunedì nel turno della mattina, riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre la domenica sera.
Con riguardo al collocamento infrasettimanale i figli minori si intratterranno con il padre nei giorni di martedì e giovedì; qualora il padre sia impegnato con il turno di lavoro pomeridiano concorderà con la madre, previo preavviso, un giorno infrasettimanale diverso. I figli minori pernotteranno presso l'abitazione paterna almeno una volta a settimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre.
Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli staranno con ciascun genitore alternando di anno in anno: la vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento.
Durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. per le festività del 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre verrà seguito il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni, diviso in due parti. I genitori s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 maggio
3 di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre. Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze verrà seguito il calendario ordinario.
I compleanni dei figli saranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni, se non sia possibile organizzare un festeggiamento comune;
in caso di malattia dei bambini, laddove fosse prolungata, il genitore non convivente in quel periodo potrà recuperare, e comunque quello convivente s'impegna a consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio/a malato.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire a ciascuno di loro un rapporto continuativo e significativo con i figli.
8. Mantenimento dei coniugi
Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
9. Dichiarazione congiunta per la trattazione scritta
I ricorrenti, dichiarano, e anche per ciò sottoscrivono il presente atto, che sono a perfetta conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state edotte della possibilità di procedere, in alternativa alla rinuncia alla presenza fisica, con modalità della trattazione scritta e di avervi aderito liberamente e coscientemente, dichiarano di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni congiunte di cui sopra.
10. Altre disposizioni
Le parti concordemente stabiliscono che tutte le condizioni riportate nel presente ricorso siano immediatamente efficaci ed applicabili a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 19/9/2015, antecedentemente al quale è nata la figlia
(nata l'[...]) e successivamente al quale è nato il figlio LU (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
4 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Altopascio (LU) in data 19/9/2015, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 18, Parte I, dell'Anno
2015;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SOFIA NESTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via G. Puccini n. 17, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Abitazione coniugale
Per comune accordo tra le parti, nella casa familiare, sita in Altopascio, Lucca, Corte Bartolini, 28, di proprietà del sig. rientrerà ad abitare lo stesso, temporaneamente trasferitosi presso la Pt_1 di lui madre nel periodo successivo alla separazione. La sig.ra si trasferirà a vivere, Parte_2 unitamente ai figli minori, in altra abitazione sita in Altopascio, Lucca, Via Firenze, 77, con riguardo alla quale ha già sottoscritto contratto di locazione, con canone mensile di € 550,00. La sig.ra Pt_2
dichiara di rinunciare, anche per il futuro, a qualsiasi diritto o pretesa concernente
[...]
l'abitazione familiare di proprietà del sig. (All.5-6) Pt_1
2. Residenza dei figli minori Per_ I figli minori e LU fisseranno la residenza presso l'abitazione della madre sita in Altopascio,
Lucca, Via Firenze, 77.
1 3. Responsabilità genitoriale
Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
4. Mantenimento ordinario dei figli
Il padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori verserà mensilmente, con bonifico sul conto della madre, entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese la somma complessiva di €
400,00 (quattrocento/00) per entrambi i figli, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, con riferimento al protocollo in vigore, alla data della redazione del presente atto, presso il Tribunale di Lucca.
5. Assegno unico e detrazioni per figli a carico
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per la prole avente diritto, verrà percepito nella misura del 50% ciascuno. Le detrazioni fiscali in caso di oneri deducibili fiscalmente in favore dei figli, spetteranno anch'esse al 50% ciascuno (stessa percentuale della compartecipazione alle spese straordinarie).
6. Spese di natura straordinaria
Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative ai figli. Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 30 di ogni mese, unitamente al bonifico del mantenimento ordinario. Per quanto riguarda le spese sanitarie, queste saranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre a mezzo bonifico bancario, le spese scolastiche e di altra natura saranno anticipate dal padre e rimborsate dalla madre a mezzo bonifico bancario. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, riepilogate nella tabella riassuntiva allegata al Protocollo stesso, vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
“Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
2 Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione,
CR (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).”
I regali acquistati per i figli o su loro espressa richiesta, se non previamente concordati con l'altro genitore, resteranno a carico del genitore che li ha sostenuti, senza poter chiedere alcunché all'altro genitore in merito al rimborso della quota parte.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto.
7. Calendario delle visite e festività
I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono regolati nel seguente modo: i figli trascorreranno con il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il padre avrà cura di accompagnarli a scuola;
qualora il padre sia impegnato la domenica nel turno lavorativo serale o il lunedì nel turno della mattina, riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre la domenica sera.
Con riguardo al collocamento infrasettimanale i figli minori si intratterranno con il padre nei giorni di martedì e giovedì; qualora il padre sia impegnato con il turno di lavoro pomeridiano concorderà con la madre, previo preavviso, un giorno infrasettimanale diverso. I figli minori pernotteranno presso l'abitazione paterna almeno una volta a settimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre.
Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli staranno con ciascun genitore alternando di anno in anno: la vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento.
Durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. per le festività del 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre verrà seguito il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni, diviso in due parti. I genitori s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 maggio
3 di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre. Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze verrà seguito il calendario ordinario.
I compleanni dei figli saranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni, se non sia possibile organizzare un festeggiamento comune;
in caso di malattia dei bambini, laddove fosse prolungata, il genitore non convivente in quel periodo potrà recuperare, e comunque quello convivente s'impegna a consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio/a malato.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire a ciascuno di loro un rapporto continuativo e significativo con i figli.
8. Mantenimento dei coniugi
Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
9. Dichiarazione congiunta per la trattazione scritta
I ricorrenti, dichiarano, e anche per ciò sottoscrivono il presente atto, che sono a perfetta conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state edotte della possibilità di procedere, in alternativa alla rinuncia alla presenza fisica, con modalità della trattazione scritta e di avervi aderito liberamente e coscientemente, dichiarano di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni congiunte di cui sopra.
10. Altre disposizioni
Le parti concordemente stabiliscono che tutte le condizioni riportate nel presente ricorso siano immediatamente efficaci ed applicabili a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 19/9/2015, antecedentemente al quale è nata la figlia
(nata l'[...]) e successivamente al quale è nato il figlio LU (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
4 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Altopascio (LU) in data 19/9/2015, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 18, Parte I, dell'Anno
2015;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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