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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 213 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] Parte_1
( ) ed elettivamente domiciliato in Massa SE (NA) alla C.F._1 via Rotabile Turro Pastena 17/A, presso lo studio dell'avvocato Laura Vespoli con poteri congiunti e/o disgiunti all'Avv.to Maria Grazia Apreda, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), ed elettivamente domiciliata in VI EN (NA) alla Via C.F._2
Raffaele Bosco n.491 presso lo studio dell'avvocato Antonino Di Martino, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
PM: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
N. 213/2024 R.G. - pag. 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.2.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in
VI EN (NA) in data 17.05.2017, dal quale sono nati due figli, in Per_1 data 12.08.2017 e in data 17.05.2019, ancora minorenni. Per_2
A tal fine hanno premesso di essersi separati giudizialmente previa pronuncia, ad opera del Tribunale in intestazione, della sentenza n. 895/2023, pubblicata in data
28.03.2023, R.G. 3806/2021 passata in giudicato, che ha recepito l'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa e che da quella data i coniugi non si sono riconciliati.
Con note autorizzate di trattazione scritta le parti hanno ribadito la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole ed il Collegio ha riservato la decisione all'udienza camerale dell'8/7/2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separa- zione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio, che sostanzialmente ribadiscono le condizioni di cui alla separazione, e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e non sono contrarie agli interessi dei minori, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
2.1. Vi è da osservare che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili di esso, come domandato dai ricorrenti, giacché risulta dal certificato prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte prima,
N. 213/2024 R.G. - pag. 2 di 4 riservata dall'art. 125 del r.d. n. 1238/1939 - ordinamento dello stato civile - ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.05.2017 in
VI EN (NA), da , nato a [...] Parte_1
l'11.10.1988, e , nata a [...] il [...], (atto CP_1
n.
8 - P. I, registri atti matrimonio anno 2017);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d)
d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. dispone l'affido dei minori e , ad entrambi Persona_3 Persona_4
i coniugi con residenza privilegiata presso la madre in VI EN alla Via
Maiorina n. 7;
D. pone a carico del sig. il versamento mensile a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli della somma complessiva di € 610,00
(euroseicentodieci/00) entro il giorno 5- mediante accredito su conto corrente intestato alla sig.ra - di cui € 305,00 (euro trecentocinque/00) CP_1
a titolo di mantenimento della figlia e altri € 305,00 (euro Per_1 trecentocinque/00) a titolo di mantenimento per il figlio , fino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Tali somme saranno, dal secondo anno, rivalutate secondo gli indici ISTAT;
E. pone a carico dei coniugi al 50% le spese straordinarie (ad es. spese medico
– chirurgiche, dentista, oculista ecc.), il tutto come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti di famiglia
N. 213/2024 R.G. - pag. 3 di 4 del 6.7.2021, protocollo al quale le parti fanno riferimento anche al fine dell'attribuzione degli assegni familiari;
F. dà atto che il sig , effettuerà entro il 31 dicembre di ogni anno Parte_1
– a partire da Dicembre 2024 – dei buoni fruttiferi postali per euro 600,00
(seicento/00) a ciascun figlio intestati esclusivamente ai minori fino al compimento del 18° anno. Il sig. si impegna a consegnare Parte_1 annualmente gli originali dei buoni fruttiferi alla sig.ra ; CP_1
G. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi infrasettimanali, salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni di Martedì e il
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e, a fine settimana alterni del sabato, dalle ore 16.00, alla domenica, ore 18.00;- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre la Vigilia di Natale ed il 31
Dicembre, precisando che le vigilie si intendono con pernottamento fino alle
10.00 del giorno successivo,- durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
- una settimana in Estate con pernottamento;
- in occasione di tutte le altre festività in calendario secondo gli orari di cui innanzi sempre alternativamente con la madre;
- i figli trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e del compleanno dello stesso, con la madre il giorno della Festa della Mamma e del compleanno della stessa, anche in deroga al regime di visita.- Il compleanno e l'onomastico di ciascuno delle minori sarà trascorso dalle stesse in applicazione del regime di alternanza;
-dà atto che le parti convengono che le descritte modalità di incontro e frequentazione potranno essere derogate in base alle esigenze lavorative del padre ovvero a quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli e sempre tenendo conto dell'interesse, del benessere e delle inclinazioni di questi ultimi;
H. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 4/12/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott. Maria Rosaria Barbato
N. 213/2024 R.G. - pag. 4 di 4
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 213 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] Parte_1
( ) ed elettivamente domiciliato in Massa SE (NA) alla C.F._1 via Rotabile Turro Pastena 17/A, presso lo studio dell'avvocato Laura Vespoli con poteri congiunti e/o disgiunti all'Avv.to Maria Grazia Apreda, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), ed elettivamente domiciliata in VI EN (NA) alla Via C.F._2
Raffaele Bosco n.491 presso lo studio dell'avvocato Antonino Di Martino, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
PM: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
N. 213/2024 R.G. - pag. 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.2.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in
VI EN (NA) in data 17.05.2017, dal quale sono nati due figli, in Per_1 data 12.08.2017 e in data 17.05.2019, ancora minorenni. Per_2
A tal fine hanno premesso di essersi separati giudizialmente previa pronuncia, ad opera del Tribunale in intestazione, della sentenza n. 895/2023, pubblicata in data
28.03.2023, R.G. 3806/2021 passata in giudicato, che ha recepito l'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa e che da quella data i coniugi non si sono riconciliati.
Con note autorizzate di trattazione scritta le parti hanno ribadito la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole ed il Collegio ha riservato la decisione all'udienza camerale dell'8/7/2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separa- zione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio, che sostanzialmente ribadiscono le condizioni di cui alla separazione, e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e non sono contrarie agli interessi dei minori, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
2.1. Vi è da osservare che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili di esso, come domandato dai ricorrenti, giacché risulta dal certificato prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte prima,
N. 213/2024 R.G. - pag. 2 di 4 riservata dall'art. 125 del r.d. n. 1238/1939 - ordinamento dello stato civile - ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.05.2017 in
VI EN (NA), da , nato a [...] Parte_1
l'11.10.1988, e , nata a [...] il [...], (atto CP_1
n.
8 - P. I, registri atti matrimonio anno 2017);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d)
d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. dispone l'affido dei minori e , ad entrambi Persona_3 Persona_4
i coniugi con residenza privilegiata presso la madre in VI EN alla Via
Maiorina n. 7;
D. pone a carico del sig. il versamento mensile a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli della somma complessiva di € 610,00
(euroseicentodieci/00) entro il giorno 5- mediante accredito su conto corrente intestato alla sig.ra - di cui € 305,00 (euro trecentocinque/00) CP_1
a titolo di mantenimento della figlia e altri € 305,00 (euro Per_1 trecentocinque/00) a titolo di mantenimento per il figlio , fino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Tali somme saranno, dal secondo anno, rivalutate secondo gli indici ISTAT;
E. pone a carico dei coniugi al 50% le spese straordinarie (ad es. spese medico
– chirurgiche, dentista, oculista ecc.), il tutto come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti di famiglia
N. 213/2024 R.G. - pag. 3 di 4 del 6.7.2021, protocollo al quale le parti fanno riferimento anche al fine dell'attribuzione degli assegni familiari;
F. dà atto che il sig , effettuerà entro il 31 dicembre di ogni anno Parte_1
– a partire da Dicembre 2024 – dei buoni fruttiferi postali per euro 600,00
(seicento/00) a ciascun figlio intestati esclusivamente ai minori fino al compimento del 18° anno. Il sig. si impegna a consegnare Parte_1 annualmente gli originali dei buoni fruttiferi alla sig.ra ; CP_1
G. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi infrasettimanali, salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni di Martedì e il
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e, a fine settimana alterni del sabato, dalle ore 16.00, alla domenica, ore 18.00;- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre la Vigilia di Natale ed il 31
Dicembre, precisando che le vigilie si intendono con pernottamento fino alle
10.00 del giorno successivo,- durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
- una settimana in Estate con pernottamento;
- in occasione di tutte le altre festività in calendario secondo gli orari di cui innanzi sempre alternativamente con la madre;
- i figli trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e del compleanno dello stesso, con la madre il giorno della Festa della Mamma e del compleanno della stessa, anche in deroga al regime di visita.- Il compleanno e l'onomastico di ciascuno delle minori sarà trascorso dalle stesse in applicazione del regime di alternanza;
-dà atto che le parti convengono che le descritte modalità di incontro e frequentazione potranno essere derogate in base alle esigenze lavorative del padre ovvero a quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli e sempre tenendo conto dell'interesse, del benessere e delle inclinazioni di questi ultimi;
H. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 4/12/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott. Maria Rosaria Barbato
N. 213/2024 R.G. - pag. 4 di 4