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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. BARBERO DANIELA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 06.12.2024.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PEROSA ARGENTINA il 11/08/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PEROSA
ARGENTINA (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Pinerolo il 28/08/1993, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
in Pinerolo il 19/06/2006, maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente e in Pinerolo il 18/02/2011. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal
Tribunale di Torino in data 14/03/2023.
1 Con ricorso depositato il 27/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice all'esito fissava udienza al fine di precisare la collocazione dei figli e l'assegnazione della casa coniugale. All'udienza del 14.11.2024 veniva assegnato nuovo termine per il deposito delle condizioni aggiornate.
Le parti depositavano le condizioni aggiornate, precisando che la residenza anagrafica del minore
è stata trasferita presso l'abitazione della madre e che nelle more la figlia è Persona_3 Per_2 divenuta maggiorenne.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PEROSA ARGENTINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Perrero Borgata Traverse 28 resta in uso al signor Pt_2 con gli arredi che la compongono.
[...]
2 AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione, Persona_3 durante l'anno, presso la madre da inizio settembre sino al termine dell'anno scolastico, a partire dal mese di settembre 2024 e sino alla conclusione del ciclo scolastico professionale del figlio, e dalla fine del periodo scolastico a inizio settembre presso la casa paterna.
DISPONE, quanto alla figlia che al suo mantenimento provveda la madre, con cui convive. Per_2
DISPONE, quanto al figlio , che nel periodo da inizio settembre 2024 a fine giugno 2025, il Per_3 padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento, la somma pari a euro 200,00, entro il
5 di ogni mese tramite bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente e così sino alla conclusione del ciclo di studi superiori del figlio . Per_3
DA' ATTO che le parti dichiarano che a partire dal mese di settembre 2024 la signora Parte_1 percepirà al 100% l'assegno unico in favore dei figli e . Il signor si obbliga Per_2 Per_3 Parte_2
a collaborare, per quanto di sua competenza, alla modifica dell'erogazione dell'assegno nella misura del 100% alla madre.
DISPONE che durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto che il figlio trascorrerà Per_3 presso la casa paterna, il padre non versi alla madre il contributo al mantenimento in favore del figlio, dando atto che la signora verserà al padre la quota pari al 50% dell'assegno unico Parte_1 percepito.
DISPONE che entrambi i ricorrenti sostengano il 50% delle spese scolastiche (compresi eventuali buoni pasto e trasporto in periodo scolastico) ed extra scolastiche (corsi, gite, attività sportive) oltre alle spese mediche, dentistiche ed oculistiche non mutuabili ed in ogni caso dei tickets sanitari. Tali spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi dovranno essere quanto più possibile riferiti alle singole spese sostenute ed al minore per cui sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Al fine di evitare contenziosi si specifica quanto segue:
- spese scolastiche per cui non è necessario il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche richiesti da istituti e università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata, trasporto pubblico, gite scolastiche senza pernottamento
- spese scolastiche per cui è necessario il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie di istituti pubblici e privati dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e/o lezioni private, alloggio e relative utenze preso la sede universitaria spese extra-scolastiche per cui non è necessario il preventivo accordo: un corso per attività di istruzione o ludico/sportiva allanno e relativi accessori, pre-scuola o dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario, gite giornaliere, intrattenimento/campo estivo spese extra-scolastiche per cui è necessario il preventivo accordo: corsi di recupero, lezioni private, gite scolastiche con pernottamento spese medico-sanitarie per cui non é necessario il preventivo accordo: quelle documentazione di spesa le spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN.
3 DA' ATTO che le parti concordano che, al fine di evitare contestazioni, la richiesta di rimborso andrà effettuata tramite racc.a.r., posta elettronica, fax o altro mezzo equipollente, con indicazione di massima della spesa da sostenere e richiesta di riscontro nel termine di dieci giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro tale termine la spesa sarà considerata approvata. Salvo diverso accordo i conteggi di dare/avere verranno effettuati con cadenza mensile, il genitore che anticipa l'esborso dovrà inviare il conteggio ed i relativi giustificativi entro il giorno venti del mese all'altro genitore, il quale dovrà provvedere al rimborso entro due settimane dalla richiesta.
DISPONE che il figlio nei periodi sopra descritti al secondo punto, compatibilmente Persona_3 con i suoi desideri, esigenze ed impegni scolastici/sociali, e salvo diverso accordo fra genitori, ogni quindici giorni trascorra con l'altro genitore un fine settimana, dal venerdì alle ore 19.30 con prelievo presso l'abitazione dell'altro genitore e riporto alla domenica entro le ore 21.00.
DISPONE che, ugualmente, ciascun genitore tenga con sé il figlio un giorno durante la settimana precedente il fine settimana di sua competenza, due giorni consecutivi la settimana precedente il fine settimana di competenza dell'altro genitore, prelevandolo il pomeriggio dall'uscita da scuola o dalla casa dell'altro genitore e riportandovelo entro le ore 21.00. In caso di comprovata indisponibilità ciascun genitore dovrà darne comunicazione all'altro con almeno 48 ore di anticipo, salvo imprevisti e urgenze.
DISPONE che durante le vacanze natalizie, ciascun genitore tenga con sé il figlio nei periodi alternati dal 23/12 sera al 30/12 sera e dal 31/12 mattina al 6/01 sera. Ugualmente il giorno di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo alternati.
DISPONE che durante l'anno ciascun genitore possa trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di tre settimane, di cui almeno due consecutive nel periodo estivo, salvo diverso accordo e compatibilmente con diverse esigenze o determinazioni dei minori. I genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali estivi entro il 31 maggio.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il minore nel rispetto dei suoi desideri ed impegni potrà altresì trascorrere nei mesi estivi periodi di vacanza presso i nonni materni e paterni;
DA' ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza mediante lettera racc.a.r. e si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé stessi e per i figli minori;
DA' ATTO che i signori e rinunciano reciprocamente ad assegni a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento e/o contributo alimentare e dichiarano inoltre di aver già definito ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente. Per quanto non espressamente previsto nelle sopra descritte condizioni richiamano e si obbligano ad applicare il Protocollo di Intesa 15.03.2016 fra magistrati del Tribunale di Torino e Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Torino, che confermano di aver ricevuto in copia e letto.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese ed onorari del presente procedimento sono a carico del signor . Parte_2
Così deciso in Torino, il 7.02.2025
4 Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. BARBERO DANIELA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 06.12.2024.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PEROSA ARGENTINA il 11/08/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PEROSA
ARGENTINA (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Pinerolo il 28/08/1993, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
in Pinerolo il 19/06/2006, maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente e in Pinerolo il 18/02/2011. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal
Tribunale di Torino in data 14/03/2023.
1 Con ricorso depositato il 27/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice all'esito fissava udienza al fine di precisare la collocazione dei figli e l'assegnazione della casa coniugale. All'udienza del 14.11.2024 veniva assegnato nuovo termine per il deposito delle condizioni aggiornate.
Le parti depositavano le condizioni aggiornate, precisando che la residenza anagrafica del minore
è stata trasferita presso l'abitazione della madre e che nelle more la figlia è Persona_3 Per_2 divenuta maggiorenne.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PEROSA ARGENTINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Perrero Borgata Traverse 28 resta in uso al signor Pt_2 con gli arredi che la compongono.
[...]
2 AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione, Persona_3 durante l'anno, presso la madre da inizio settembre sino al termine dell'anno scolastico, a partire dal mese di settembre 2024 e sino alla conclusione del ciclo scolastico professionale del figlio, e dalla fine del periodo scolastico a inizio settembre presso la casa paterna.
DISPONE, quanto alla figlia che al suo mantenimento provveda la madre, con cui convive. Per_2
DISPONE, quanto al figlio , che nel periodo da inizio settembre 2024 a fine giugno 2025, il Per_3 padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento, la somma pari a euro 200,00, entro il
5 di ogni mese tramite bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente e così sino alla conclusione del ciclo di studi superiori del figlio . Per_3
DA' ATTO che le parti dichiarano che a partire dal mese di settembre 2024 la signora Parte_1 percepirà al 100% l'assegno unico in favore dei figli e . Il signor si obbliga Per_2 Per_3 Parte_2
a collaborare, per quanto di sua competenza, alla modifica dell'erogazione dell'assegno nella misura del 100% alla madre.
DISPONE che durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto che il figlio trascorrerà Per_3 presso la casa paterna, il padre non versi alla madre il contributo al mantenimento in favore del figlio, dando atto che la signora verserà al padre la quota pari al 50% dell'assegno unico Parte_1 percepito.
DISPONE che entrambi i ricorrenti sostengano il 50% delle spese scolastiche (compresi eventuali buoni pasto e trasporto in periodo scolastico) ed extra scolastiche (corsi, gite, attività sportive) oltre alle spese mediche, dentistiche ed oculistiche non mutuabili ed in ogni caso dei tickets sanitari. Tali spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi dovranno essere quanto più possibile riferiti alle singole spese sostenute ed al minore per cui sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Al fine di evitare contenziosi si specifica quanto segue:
- spese scolastiche per cui non è necessario il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche richiesti da istituti e università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata, trasporto pubblico, gite scolastiche senza pernottamento
- spese scolastiche per cui è necessario il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie di istituti pubblici e privati dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e/o lezioni private, alloggio e relative utenze preso la sede universitaria spese extra-scolastiche per cui non è necessario il preventivo accordo: un corso per attività di istruzione o ludico/sportiva allanno e relativi accessori, pre-scuola o dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario, gite giornaliere, intrattenimento/campo estivo spese extra-scolastiche per cui è necessario il preventivo accordo: corsi di recupero, lezioni private, gite scolastiche con pernottamento spese medico-sanitarie per cui non é necessario il preventivo accordo: quelle documentazione di spesa le spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN.
3 DA' ATTO che le parti concordano che, al fine di evitare contestazioni, la richiesta di rimborso andrà effettuata tramite racc.a.r., posta elettronica, fax o altro mezzo equipollente, con indicazione di massima della spesa da sostenere e richiesta di riscontro nel termine di dieci giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro tale termine la spesa sarà considerata approvata. Salvo diverso accordo i conteggi di dare/avere verranno effettuati con cadenza mensile, il genitore che anticipa l'esborso dovrà inviare il conteggio ed i relativi giustificativi entro il giorno venti del mese all'altro genitore, il quale dovrà provvedere al rimborso entro due settimane dalla richiesta.
DISPONE che il figlio nei periodi sopra descritti al secondo punto, compatibilmente Persona_3 con i suoi desideri, esigenze ed impegni scolastici/sociali, e salvo diverso accordo fra genitori, ogni quindici giorni trascorra con l'altro genitore un fine settimana, dal venerdì alle ore 19.30 con prelievo presso l'abitazione dell'altro genitore e riporto alla domenica entro le ore 21.00.
DISPONE che, ugualmente, ciascun genitore tenga con sé il figlio un giorno durante la settimana precedente il fine settimana di sua competenza, due giorni consecutivi la settimana precedente il fine settimana di competenza dell'altro genitore, prelevandolo il pomeriggio dall'uscita da scuola o dalla casa dell'altro genitore e riportandovelo entro le ore 21.00. In caso di comprovata indisponibilità ciascun genitore dovrà darne comunicazione all'altro con almeno 48 ore di anticipo, salvo imprevisti e urgenze.
DISPONE che durante le vacanze natalizie, ciascun genitore tenga con sé il figlio nei periodi alternati dal 23/12 sera al 30/12 sera e dal 31/12 mattina al 6/01 sera. Ugualmente il giorno di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo alternati.
DISPONE che durante l'anno ciascun genitore possa trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di tre settimane, di cui almeno due consecutive nel periodo estivo, salvo diverso accordo e compatibilmente con diverse esigenze o determinazioni dei minori. I genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali estivi entro il 31 maggio.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il minore nel rispetto dei suoi desideri ed impegni potrà altresì trascorrere nei mesi estivi periodi di vacanza presso i nonni materni e paterni;
DA' ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza mediante lettera racc.a.r. e si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé stessi e per i figli minori;
DA' ATTO che i signori e rinunciano reciprocamente ad assegni a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento e/o contributo alimentare e dichiarano inoltre di aver già definito ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente. Per quanto non espressamente previsto nelle sopra descritte condizioni richiamano e si obbligano ad applicare il Protocollo di Intesa 15.03.2016 fra magistrati del Tribunale di Torino e Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Torino, che confermano di aver ricevuto in copia e letto.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese ed onorari del presente procedimento sono a carico del signor . Parte_2
Così deciso in Torino, il 7.02.2025
4 Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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