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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5482/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Calderonio, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino del 22.3.2024, rep. 37875, racc. 7313 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione d'indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2024 premetteva di essere Parte_1
titolare di pensione n.07103296 cat. INVCIV trasformata in assegno sociale dal 1° aprile 2002
(rectius 2022) per raggiungimento del requisito dell'età.
Spiegava di aver presentato in data 21.12.2022 domanda di ricostituzione reddituale prot. .0040.21/12/2022.3034421, a cui l' aveva risposto con nota del 26.12.2022 CP_1 CP_1
comunicando la rideterminazione della prestazione a partire dall'anno 2020 con contestale comunicazione di indebito per l'importo di € 4.675,00 relativo alla prestazione già erogata nell'anno 2022.
1 Riferiva di aver richiesto l'annullamento dell'indebito, nonché il pagamento della somma di € 819,74 dovuta a seguito della riliquidazione della prestazione n.07103296 cat.
INVCIV dal 1° gennaio 2017, comunicata con lettera del 24.1.2023 (somma corrispondente al dovuto per le mensilità di gennaio e febbraio 2023).
Non avendo ricevuto alcuna risposta, esponeva di aver presentato in data 10.7.2023 ulteriore domanda di ricostituzione reddituale prot. .0040.10/07/2023.1530001, rigettata CP_1 dall' con lettera del 19.7.2023 in quanto contenente comunicazione dei redditi difforme CP_1 da accertamento dell'agenzia delle entrate (compravendita di diversi immobili negli anni 2021
e 2022). Avverso il provvedimento veniva formulata istanza di riesame.
Ed ancora, l' con lettera del 7.8.2023 aveva comunicato la riliquidazione della CP_1
prestazione n.044-480007103296 cat. INVCIV dal 1° gennaio 2016, senza alcuna contestazione di indebito pagamento e con il riconoscimento di dover versare la somma di € 409,86 per l'anno
2023.
Infine, con lettera del 30.9.2024, l' aveva comunicato la rideterminazione della CP_1 prestazione a partire dall'anno 2021 con contestuale accertamento di indebito per l'importo di
€ 5.368,09 relativo al pagamento della prestazione per l'anno 2023, di cui l'Istituto disponeva il recupero con la trattenuta di € 50,00 mensili per n. 72 rate (€ 3.600,00) e con una richiesta di pagamento di € 1.768,09.
Evidenziava che l' aveva erroneamente provveduto a non versare la somma dovuta CP_1
per il mese di gennaio e febbraio 2023 ed aveva indebitamente iniziato ad operare trattenute per la somma di € 50,00 mensili. Affermava l'illegittimità delle richieste di indebito, sia quella di
€ 4.675,00 comunicata con lettera del 26.12.2022 e relativa alla prestazione già erogata nell'anno 2022, sia quella di € 5.368,09 comunicata con lettera del 30.9.2024 e relativa al pagamento della prestazione dell'anno 2023. Negava di aver effettuato operazioni di compravendita di immobili negli anni 2021 e 2022.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto a percepire legittimamente la pensione n.07103296 cat. INVCIV, trasformata in assegno sociale dal 1° aprile 2002 (rectius 2022) per raggiungimento del requisito dell'età, che era stata regolarmente erogata e che nessuna somma poteva essere ripetuta per erroneo pagamento relativo all'anno 2022 e 2023; chiedeva di ritenere e dichiarare che il ricorrente non era debitore dell' di alcuna somma a titolo di CP_1
restituzione di indebito relativo al trattamento pensionistico percepito e di condannare l' CP_1
al pagamento della somma indebitamente trattenuta medio termine, con interessi e rivalutazione monetaria, pari ad € 819,74 per i mesi di gennaio e febbraio 2023, oltre € 50,00 mensili dal mese di ottobre 2024 in poi. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del
2 proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16.1.2025. CP_1
Spiegava che il ricorrente era titolare di pensione di invalidità civile, trasformata in pensione sostitutiva (assegno sociale) al compimento del 67° anno di età, nonché di pensione
IOCOM e di pensione ENASARCO.
Riferiva che, con ricostituzione batch del 21-26.12.2022 era stato costituito l'indebito n. 17391749 (€ 4.675,00) per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 “sulla base della
…comunicazione dei redditi per l'anno 2020”, nonché sulla base della voce reddituale “altri redditi” per l'anno 2021 a cui erano stati sommati i redditi pensionistici dell'anno 2022, dai quali emergeva il superamento del limite reddituale previsto dalle disposizioni in materia.
Sottolineava che, a seguito della notifica dell'indebito, parte ricorrente aveva presentato, in data 21.12.2022, domanda di ricostituzione reddituale da cui era scaturito il modello di liquidazione TE08 del 24.1.2023, a credito di € 819,74, relativo, in via provvisoria, alle sole prime due mensilità dell'anno 2023; il credito era stato posto a compensazione di parte dell'indebito n. 17391749.
Riferiva ancora che, con ulteriore ricostituzione batch del 29.6.2024, era stato effettuato un ricalcolo “sulla base della … comunicazione dei redditi per l'anno 2021”, nonché sulla base dei redditi del 2022 e 2023, con accertamento del nuovo indebito n. 18840730 di importo pari ad € 5.268,09 per l'intero anno 2023, sempre per superamento del limite reddituale.
Evidenziava che i titolari di prestazioni assistenziali erano per legge tenuti a comunicare annualmente i redditi di cui erano titolari e richiamava l'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Sottolineava che l'onere della prova della spettanza della prestazione incombeva sul ricorrente.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso con il favore delle spese.
3. All'udienza del 28 gennaio 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Occorre premettere che, "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. n. 1446/2008).
Sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412
3 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è vero tuttavia che nel settore si applichi il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito CP_1
assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015,
n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006,
n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977
(secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava
l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass.
7048/2006, cit.)”.
Pertanto, “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003,
4 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. civ, sez. lav., 15.10.2019, n.
26036; cfr. anche Cass. civ., sez. lav. 30.6.2020, n. 13223; Cass. civ., sez. lav., 23.2.2023, n.
5606).
5. Ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie non risulta provata la sussistenza di dolo da parte del ricorrente.
Si rileva infatti che quest'ultimo ha regolarmente trasmesso i modelli reddituali 730 per ciascuna delle annualità considerate e che il conteggio dell' ha promiscuamente tenuto CP_1 conto per l'anno 2022, sia di redditi percepiti nell'anno 2022 che nell'anno 2021, e, per il 2023, sia di redditi percepiti nell'anno 2023 che nell'anno 2022.
Ad ogni modo, non avendo il ricorrente occultato dati reddituali rilevanti ai fini dell'erogazione della prestazione e non ravvisandosi dolo dello stesso, deve ribadirsi, in conformità al superiore orientamento giurisprudenziale, l'irripetibilità dell'eventuale indebito assistenziale anteriore alla notifica del provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge. L'indebito assistenziale relativo all'anno 2022 (€ 4.675,00) è stato accertato con comunicazione del 26.12.2022 e quello relativo all'anno 2023 con comunicazione del 30.9.2024 (€ 5.368,09), sicché ne deriva l'illegittimità della richiesta dell' di CP_1 restituzione delle somme erogate anteriormente a tali date. L va altresì condannato alla CP_1
restituzione di quanto già eventualmente riscosso a tale titolo.
6. L va altresì condannato al versamento, in favore del ricorrente, della somma CP_1
di € 819,74, relativo a due mensilità dell'anno 2023.
Ed invero, a seguito della richiesta di indebito relativa all'anno 2022, l' con CP_1
nota del 24.1.2023, ha effettuato la riliquidazione della prestazione riconoscendo un credito, per i primi due mesi dell'anno 2023, di € 819,74. L' ha tuttavia evidenziato di aver CP_1 compensato questo credito con l'indebito 2022 di cui alla precedente nota del 26.12.2022 (come peraltro emerge dal cedolino in atti). Tale credito è stato poi conteggiato anche nell'indebito relativo all'anno 2023. L'annullamento delle due richieste di restituzione di indebito determina il diritto del ricorrente di vedersi corrisposte anche le due mensilità 2023 illegittimamente compensate con l'indebito annullato.
7. Deve dunque dichiararsi l'illegittimità delle richieste di ripetizione d'indebito impugnate, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1
e/o compensate a tale titolo.
5 8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, stante la limitata attività processuale svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Giacomo Calderonio, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 19.10.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità delle richieste di ripetizione d'indebito relative alla pensione INVCIV n. 07103296 annualità 2022 e INVCIV n. 044-
480007103296 annualità 2023 e, per l'effetto, condanna l' a restituire al CP_1
ricorrente le somme eventualmente trattenute e/o compensate a tali titoli;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_1 in € 43,00 per rimborso contributo unificato e in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giacomo Calderonio.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 28 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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