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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G.
493/2024 a seguito di provvedimento di stralcio dal giudizio RG 1051/2023, promossa da:
avv. (c.f. ) rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Parte_1 C.F._1
CESARE MENOTTO ZAULI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
loro studio legale sito a Forlì, Via Biondini n. 1
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
“Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
- ACCERTARE l'inadempimento contrattuale posto in essere da nei confronti degli CP_1
Avv.ti e Monica Masotti in relazione alla prestazione di natura intellettuale, difensiva e Parte_1
1 di assistenza resa dai difensori Avv. e Avv. Monica Masotti;
Parte_1
– DICHIARARE tenuta per i titoli e le ragioni indicate in questa sede, ad erogare CP_1
e/o a corrispondere o/e a versare in favore dell'Avv. Monica Masotti la somma complessiva di €
4.200,00 inclusi gli accessori dovuti per l'attività svolta nel suo interesse;
- ACCORDARE, in subordine, quella diversa somma, superiore od inferiore, ritenuta di giustizia;
- CONDANNARE a corrispondere in favore dell'Avv. Monica Masotti gli interessi, CP_1
tutti, maturati e maturandi anche ai sensi del D.L. 132/2014 che li applica nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 trattandosi di attività assimilabile a quella disciplinata da quest'ultima norma oltre a quelli legali;
- ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza del maggior danno subito dall'Avv. Monica
Masotti a causa dell'inadempimento posto in essere da e per l'effetto: - CP_1
CONDANNARE a corrispondere in favore dell'Avv. Monica Masotti l'importo per CP_1
maggior danno ritenuto equo e di giustizia;
- In ogni caso tutti gli importi indicati si intendono salvo errori e/o omissioni di sorta da ritenere emendabili e correggibili;
- Con condanna alla refusione delle spese legali del presente giudizio e cioè anticipazioni, spese e compensi oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed I.V.A. al22%) da accordarsi come da notula depositata con indicazione, in via principale, dei parametri medi e da ultimo di quelli minimi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso depositato il 30/03/2023 gli avvocati e MONICA MASOTTI hanno Parte_1
proposto giudizio nei confronti di per chiederne la condanna al pagamento dei CP_1
compensi dagli stessi maturati per la difesa in sede civile e penale dagli stessi prestata. In particolare, hanno dedotto i ricorrenti che, quanto alle prestazioni civili, l'incarico per l'assistenza in sede civile per recupero crediti era stato inizialmente conferito all'avv. in data Parte_1
27/08/2021 con sottoscrizione di scrittura prevedente la pattuizione di un compenso di € 4.200 già comprensivo di accessori e successivamente era stato conferito incarico all'avv. Monica Masotti che aveva instaurato nei confronti di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. che aveva Persona_1
assunto il RG n. 2675/2021, nel corso del quale il si era dichiarato disponibile al Per_1
2 pagamento versando un primo assegno di € 1.480 e successivamente la complessiva somma di €
3.300 e con ordinanza del 28/06/2022, il Tribunale di Forlì, dato atto di tale pagamento, aveva respinto il ricorso. Per tali prestazioni era, dunque, maturato il compenso pattuito di € 4.200.
Quanto alle prestazioni in sede penale, l'avv. era stato nominato difensore di fiducia Parte_1
della in data 01/12/2021 nel procedimento penale, distinto al n. R.G.N.R. 2502/2021 CP_1
scaturente dalla querela per calunnia sporta dall'Avv. Milena Assirelli a seguito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1084/2021, R.G. G.I.P. 1181/2021 iscritto a carico a seguito di denuncia- querela sporta da in data 08.03.2021. Tale procedimento, a seguito di richiesta di CP_1
archiviazione del PM e opposizione della persona offesa, si era svolto con l'udienza del 14/12/2021 cui era seguita l'archiviazione in data 15/12/2021, maturando un compenso di € 2.160 oltre accessori per complessivi € 3.151,70 ove applicati i valori medi e di € 1.575,85 applicando i valori minimi.
Non avendo la provveduto al pagamento di quanto dalla stessa dovuto per le prestazioni CP_1
professionali svolte in suo favore, i ricorrenti hanno pertanto proposto congiuntamente il giudizio per richiedere la condanna della al pagamento della complessiva somma di € 7.351,70, di CP_1
cui € 3.151,70 in favore dell'avv. e € 4.200 in favore dell'avv. Masotti, maggiorati di interessi Pt_1
di mora ex art. 1284 c.c. e maggior danno.
non si è costituita in giudizio e con ordinanza del 28/02/2024 (a seguito di CP_1
precedenti rinvii dell'udienza di comparizione parti fissata con il decreto del 03/04/2023) ne è stata dichiarata la contumacia.
Con la medesima ordinanza è stata disposta la separazione delle cause, disponendo la formazione di due fascicoli distinti per le domande di pagamento dei compensi per prestazioni civili e per prestazioni penali, essendo soggette a riti diversi (cfr. “nella delimitazione dell'ambito di applicazione del rito sommario, ora semplificato di cognizione (formalizzato, a differenza del precedente rito camerale) di attribuzione monocratica, è opportuno evidenziare che disciplinando la legge 13 giugno 1942 n. 794 - sulla quale sono intervenuti gli artt. 14 e 34 comma 16 del D. Lgs. n. 150/2011 (cd. taglia-riti) - gli onorari di avvocato [e di procuratore] per prestazioni giudiziali in materia civile, il rito semplificato di cognizione ex art.
14 D.lgs. n. 150/2011 non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente
a quelli civili (in termini Cass. sentenza n. 20293/2004) … e per i compensi in relazione alle attività stragiudiziali, che non siano strumentali e complementari a prestazioni giudiziali civili (vedasi Cass. civ. Sez.
3 II, 16.10.2014, n. 21954); ritenuto dunque che debba essere disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a semplificato di cognizione “speciale” per la domanda di pagamento relativa all'attività giudiziale civile svolta in favore della convenuta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2675/2021 R.G. Trib. Forlì
e che vada separata la domanda di pagamento relativa alle prestazioni professionali eseguite nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2502/2021 R.G.N.R., con la formazione da parte della Cancelleria di autonomo fascicolo e assegnazione da parte del Presidente del Tribunale al giudice competente secondo i criteri tabellari”).
A seguito di tale ordinanza è stato incardinato il presente giudizio soggetto a rito semplificato
“ordinario” per l'esame della sola domanda dell'avv. per le prestazioni penali. Parte_1
A seguito di tramutamento del giudice originario assegnatario della causa ad altro ufficio, con decreto presidenziale n. 35/2024 dell'11/12/2024 la presente causa è stata riassegnata alla sottoscritta che con decreto del 17/12/2024 ha fissato l'udienza davanti a sé per il 22/01/2025, alla quale la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281- sexies co. 2 per l'udienza del 07/05/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ritualmente depositate dal ricorrente.
La domanda proposta dall'avv. – dovendo per i motivi sopra esposti limitare in questo Parte_1
giudizio l'esame della sola domanda relativa alle prestazioni svolte in sede penale – è fondata e merita accoglimento.
Le prestazioni professionali svolte dall'avv. risultano adeguatamente documentate. Sono stati, Pt_1
infatti, depositati la nomina quale difensore di fiducia (in sostituzione di precedente difensore) nel procedimento RGNR 2502/2021 in data 01/12/2021 e l'ordinanza di archiviazione del procedimento per calunnia nei confronti della emessa dal GIP in data 15/12/2021 in CP_1
esito all'udienza svoltasi il 14/12/2021 a seguito di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa.
Per tali prestazioni professionali svolte dall'avv. si ritiene congruo liquidare il Parte_1
compenso, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 vigenti all'epoca delle prestazioni (2021), tenuto conto dell'assoluta semplicità delle questioni e modestia dell'impegno, sulla base dei valori tabellari minimi per un importo di € 1.080 (di cui € 405 per fase di studio e € 675 per fase decisionale), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4 La va dunque condannata a corrispondere all'avv. la complessiva somma di € CP_1 Parte_1
1.575,85 già compresi gli accessori, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4., c.c. mentre non vi è alcuna prova del maggior danno da svalutazione monetaria.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta (peraltro duplicata rispetto al giudizio RG n. 1051/2023) che giustifica l'utilizzo di parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta, a seguito di stralcio di cui all'ordinanza del 28/02/2024, dall'avv. Pt_1
con ricorso depositato il 30/03/2023 e notificato in data 11-26/04/2023 nei confronti di
[...]
, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
determinato il compenso spettante all'avv. per le prestazioni svolte nel procedimento penale Pt_1
RGNR 2502/2021 in € 1.080,00, oltre 15% per rimb. forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna a corrispondere all'avv. la complessiva somma di € CP_1 Parte_1
1.575,85 già compresi gli accessori, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente avv. CP_1 Pt_1
per il presente giudizio che si liquidano in € 264 per spese di CU e in € 1.700,00 per compenso professionale (di cui € 460 per fase di studio, € 389 per fase introduttiva e € 851 per fase decisoria) oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale del 07/05/2025.
Forlì, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G.
493/2024 a seguito di provvedimento di stralcio dal giudizio RG 1051/2023, promossa da:
avv. (c.f. ) rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Parte_1 C.F._1
CESARE MENOTTO ZAULI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
loro studio legale sito a Forlì, Via Biondini n. 1
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
“Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
- ACCERTARE l'inadempimento contrattuale posto in essere da nei confronti degli CP_1
Avv.ti e Monica Masotti in relazione alla prestazione di natura intellettuale, difensiva e Parte_1
1 di assistenza resa dai difensori Avv. e Avv. Monica Masotti;
Parte_1
– DICHIARARE tenuta per i titoli e le ragioni indicate in questa sede, ad erogare CP_1
e/o a corrispondere o/e a versare in favore dell'Avv. Monica Masotti la somma complessiva di €
4.200,00 inclusi gli accessori dovuti per l'attività svolta nel suo interesse;
- ACCORDARE, in subordine, quella diversa somma, superiore od inferiore, ritenuta di giustizia;
- CONDANNARE a corrispondere in favore dell'Avv. Monica Masotti gli interessi, CP_1
tutti, maturati e maturandi anche ai sensi del D.L. 132/2014 che li applica nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 trattandosi di attività assimilabile a quella disciplinata da quest'ultima norma oltre a quelli legali;
- ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza del maggior danno subito dall'Avv. Monica
Masotti a causa dell'inadempimento posto in essere da e per l'effetto: - CP_1
CONDANNARE a corrispondere in favore dell'Avv. Monica Masotti l'importo per CP_1
maggior danno ritenuto equo e di giustizia;
- In ogni caso tutti gli importi indicati si intendono salvo errori e/o omissioni di sorta da ritenere emendabili e correggibili;
- Con condanna alla refusione delle spese legali del presente giudizio e cioè anticipazioni, spese e compensi oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed I.V.A. al22%) da accordarsi come da notula depositata con indicazione, in via principale, dei parametri medi e da ultimo di quelli minimi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso depositato il 30/03/2023 gli avvocati e MONICA MASOTTI hanno Parte_1
proposto giudizio nei confronti di per chiederne la condanna al pagamento dei CP_1
compensi dagli stessi maturati per la difesa in sede civile e penale dagli stessi prestata. In particolare, hanno dedotto i ricorrenti che, quanto alle prestazioni civili, l'incarico per l'assistenza in sede civile per recupero crediti era stato inizialmente conferito all'avv. in data Parte_1
27/08/2021 con sottoscrizione di scrittura prevedente la pattuizione di un compenso di € 4.200 già comprensivo di accessori e successivamente era stato conferito incarico all'avv. Monica Masotti che aveva instaurato nei confronti di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. che aveva Persona_1
assunto il RG n. 2675/2021, nel corso del quale il si era dichiarato disponibile al Per_1
2 pagamento versando un primo assegno di € 1.480 e successivamente la complessiva somma di €
3.300 e con ordinanza del 28/06/2022, il Tribunale di Forlì, dato atto di tale pagamento, aveva respinto il ricorso. Per tali prestazioni era, dunque, maturato il compenso pattuito di € 4.200.
Quanto alle prestazioni in sede penale, l'avv. era stato nominato difensore di fiducia Parte_1
della in data 01/12/2021 nel procedimento penale, distinto al n. R.G.N.R. 2502/2021 CP_1
scaturente dalla querela per calunnia sporta dall'Avv. Milena Assirelli a seguito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1084/2021, R.G. G.I.P. 1181/2021 iscritto a carico a seguito di denuncia- querela sporta da in data 08.03.2021. Tale procedimento, a seguito di richiesta di CP_1
archiviazione del PM e opposizione della persona offesa, si era svolto con l'udienza del 14/12/2021 cui era seguita l'archiviazione in data 15/12/2021, maturando un compenso di € 2.160 oltre accessori per complessivi € 3.151,70 ove applicati i valori medi e di € 1.575,85 applicando i valori minimi.
Non avendo la provveduto al pagamento di quanto dalla stessa dovuto per le prestazioni CP_1
professionali svolte in suo favore, i ricorrenti hanno pertanto proposto congiuntamente il giudizio per richiedere la condanna della al pagamento della complessiva somma di € 7.351,70, di CP_1
cui € 3.151,70 in favore dell'avv. e € 4.200 in favore dell'avv. Masotti, maggiorati di interessi Pt_1
di mora ex art. 1284 c.c. e maggior danno.
non si è costituita in giudizio e con ordinanza del 28/02/2024 (a seguito di CP_1
precedenti rinvii dell'udienza di comparizione parti fissata con il decreto del 03/04/2023) ne è stata dichiarata la contumacia.
Con la medesima ordinanza è stata disposta la separazione delle cause, disponendo la formazione di due fascicoli distinti per le domande di pagamento dei compensi per prestazioni civili e per prestazioni penali, essendo soggette a riti diversi (cfr. “nella delimitazione dell'ambito di applicazione del rito sommario, ora semplificato di cognizione (formalizzato, a differenza del precedente rito camerale) di attribuzione monocratica, è opportuno evidenziare che disciplinando la legge 13 giugno 1942 n. 794 - sulla quale sono intervenuti gli artt. 14 e 34 comma 16 del D. Lgs. n. 150/2011 (cd. taglia-riti) - gli onorari di avvocato [e di procuratore] per prestazioni giudiziali in materia civile, il rito semplificato di cognizione ex art.
14 D.lgs. n. 150/2011 non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente
a quelli civili (in termini Cass. sentenza n. 20293/2004) … e per i compensi in relazione alle attività stragiudiziali, che non siano strumentali e complementari a prestazioni giudiziali civili (vedasi Cass. civ. Sez.
3 II, 16.10.2014, n. 21954); ritenuto dunque che debba essere disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a semplificato di cognizione “speciale” per la domanda di pagamento relativa all'attività giudiziale civile svolta in favore della convenuta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2675/2021 R.G. Trib. Forlì
e che vada separata la domanda di pagamento relativa alle prestazioni professionali eseguite nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2502/2021 R.G.N.R., con la formazione da parte della Cancelleria di autonomo fascicolo e assegnazione da parte del Presidente del Tribunale al giudice competente secondo i criteri tabellari”).
A seguito di tale ordinanza è stato incardinato il presente giudizio soggetto a rito semplificato
“ordinario” per l'esame della sola domanda dell'avv. per le prestazioni penali. Parte_1
A seguito di tramutamento del giudice originario assegnatario della causa ad altro ufficio, con decreto presidenziale n. 35/2024 dell'11/12/2024 la presente causa è stata riassegnata alla sottoscritta che con decreto del 17/12/2024 ha fissato l'udienza davanti a sé per il 22/01/2025, alla quale la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281- sexies co. 2 per l'udienza del 07/05/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ritualmente depositate dal ricorrente.
La domanda proposta dall'avv. – dovendo per i motivi sopra esposti limitare in questo Parte_1
giudizio l'esame della sola domanda relativa alle prestazioni svolte in sede penale – è fondata e merita accoglimento.
Le prestazioni professionali svolte dall'avv. risultano adeguatamente documentate. Sono stati, Pt_1
infatti, depositati la nomina quale difensore di fiducia (in sostituzione di precedente difensore) nel procedimento RGNR 2502/2021 in data 01/12/2021 e l'ordinanza di archiviazione del procedimento per calunnia nei confronti della emessa dal GIP in data 15/12/2021 in CP_1
esito all'udienza svoltasi il 14/12/2021 a seguito di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa.
Per tali prestazioni professionali svolte dall'avv. si ritiene congruo liquidare il Parte_1
compenso, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 vigenti all'epoca delle prestazioni (2021), tenuto conto dell'assoluta semplicità delle questioni e modestia dell'impegno, sulla base dei valori tabellari minimi per un importo di € 1.080 (di cui € 405 per fase di studio e € 675 per fase decisionale), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4 La va dunque condannata a corrispondere all'avv. la complessiva somma di € CP_1 Parte_1
1.575,85 già compresi gli accessori, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4., c.c. mentre non vi è alcuna prova del maggior danno da svalutazione monetaria.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta (peraltro duplicata rispetto al giudizio RG n. 1051/2023) che giustifica l'utilizzo di parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta, a seguito di stralcio di cui all'ordinanza del 28/02/2024, dall'avv. Pt_1
con ricorso depositato il 30/03/2023 e notificato in data 11-26/04/2023 nei confronti di
[...]
, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
determinato il compenso spettante all'avv. per le prestazioni svolte nel procedimento penale Pt_1
RGNR 2502/2021 in € 1.080,00, oltre 15% per rimb. forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna a corrispondere all'avv. la complessiva somma di € CP_1 Parte_1
1.575,85 già compresi gli accessori, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente avv. CP_1 Pt_1
per il presente giudizio che si liquidano in € 264 per spese di CU e in € 1.700,00 per compenso professionale (di cui € 460 per fase di studio, € 389 per fase introduttiva e € 851 per fase decisoria) oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale del 07/05/2025.
Forlì, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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